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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino Lovecchio
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Rotunno
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11.10.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D.
Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge non esaustivamente attribuite in sede amministrativa, a seguito dell'aggravamento (rappresentato con istanza del 17.2.2020) delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti dalle malattie (“ipoacusia”) già riconosciute di origine professionale con postumi pari complessivamente al 14% - e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative somme nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. Si costituiva l' e CP_1 deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
1
decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero il nominato C.T.U. ha reso le seguenti conclusioni:
“1)- Il ricorrente è affetto dai:
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale; invalidante nella misura del 8% (otto per cento) da considerare aggravamento di patologia già riconosciuta di origine professionale. Si pone la decorrenza a far data dalla domanda di revisione passiva;
- postumi di frattura capitello radiale gomito sinistro (maggio 2004); danno biologico= 9% (nove per cento);
2)- La percentuale invalidante complessiva, eseguito il calcolo scalare, si stabilisce nella misura del 16% (sedici per cento);
3)- si pone la decorrenza a far data dalla domanda di revisione dell'ipoacusia. rinosciuto
l'aggravamento della ipoacusia capolo omerale bilaterale quantificando le percentuali di invalidità rispettivamente nel 12% e del 5% (nel complesso 16%).”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il complessivo grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura predetta e con decorrenza dalla domanda del 17.2.2020.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, con CP_1
rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
2
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale.
Le spese di lite e le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 16% con decorrenza dalla domanda del 17.02.2020, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi - CP_1
salva deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale- con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino Lovecchio
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Rotunno
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11.10.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D.
Lgs. n° 38/2000, alla erogazione delle prestazioni di legge non esaustivamente attribuite in sede amministrativa, a seguito dell'aggravamento (rappresentato con istanza del 17.2.2020) delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti dalle malattie (“ipoacusia”) già riconosciute di origine professionale con postumi pari complessivamente al 14% - e conseguentemente condannare l' al pagamento delle relative somme nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. Si costituiva l' e CP_1 deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
1
decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero il nominato C.T.U. ha reso le seguenti conclusioni:
“1)- Il ricorrente è affetto dai:
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale; invalidante nella misura del 8% (otto per cento) da considerare aggravamento di patologia già riconosciuta di origine professionale. Si pone la decorrenza a far data dalla domanda di revisione passiva;
- postumi di frattura capitello radiale gomito sinistro (maggio 2004); danno biologico= 9% (nove per cento);
2)- La percentuale invalidante complessiva, eseguito il calcolo scalare, si stabilisce nella misura del 16% (sedici per cento);
3)- si pone la decorrenza a far data dalla domanda di revisione dell'ipoacusia. rinosciuto
l'aggravamento della ipoacusia capolo omerale bilaterale quantificando le percentuali di invalidità rispettivamente nel 12% e del 5% (nel complesso 16%).”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il complessivo grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura predetta e con decorrenza dalla domanda del 17.2.2020.
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, con CP_1
rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale.
Le spese di lite e le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 16% con decorrenza dalla domanda del 17.02.2020, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi - CP_1
salva deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale- con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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