TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 974/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Ferdinando Paglia, elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Como, Piazza del Popolo, 14
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Marco Fresco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via
Mura Dello Zerbino, 3/4
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Nel merito
I- Accertare e dichiarare nei confronti di parte attrice che sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L.n. 162/2014), nella misura di un importo pari a euro 20.071,26, o somma diversa maggiore o minore che si riterrà provata o di giustizia. II- Conseguentemente, condannare il sig. al pagamento immediato di Controparte_1 euro 20.071,26, o somma diversa maggiore o minore che si riterrà provata o di giustizia;
III- in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della precedente richiesta di cui al punto I) accertare e dichiarare come dovuti alla società attorea, gli interessi legali come per legge, secondo quanto si riterrà provata o di giustizia. IV- Accertare e dichiarare in capo all'attrice il diritto di ripetizione dell'importo versato a titolo di pagamento della cartella n. 03320210001757901000, relativa a
[...]
SENTENZA CIVILE TRIBUNALE DI COMO Controparte_2
N. 76/17 N UFF 251/17, pari a euro 5.846,11, oltre oneri di riscossione e spese di notifica, per un totale di euro 6.196,87, e per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1 pagamento immediato della detta somma;
pagina 1 di 9 V- Il tutto con condanna del convenuto alle spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, nonché al rimborso forfetario. In via istruttoria
Ammettere gli ulteriori e seguenti documenti prodotti con memoria n. 2 del 8 gennaio 2023, con numerazione progressiva:
10) Pec del 3-11-2020 con cui controparte notificava alla la sentenza n. Parte_1
2423/2020 della Corte di Appello di Milano;
11) comunicazione via mail del 16-10-2020;
12) Numero 12 bollettini pagoPA relativi alla rateizzazione della cartella di pagamento n.
03320210001757901000;
13) Dettaglio dei pagamenti, come risultante dal sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
14) Ricevute di pagamento dei bollettini pagoPA.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale di Como, rigettata ogni avversaria richiesta ed istanza, in via pregiudiziale:
- Dichiarare l'improcedibilità della domanda relativa al pagamento degli interessi per essersi formata cosa giudicata tra le medesime parti nel giudizio nanti la Corte di Appello di Milano R.G. 4825/2017, sentenza 2423/2020;
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per la richiesta di Parte_1 importi dovuti anche a soggetti terzi. Nel merito:
- Rigettare la domanda per gli interessi come richiesti, in quanto domanda non provata nonché infondata in fatto e in diritto e/o per prescrizione degli stessi, come specificato in narrativa;
- Rigettare le domande per gli importi per imposta di registro della sentenza di primo grado Tribunale di Como n. 76/2017 e della sentenza di secondo grado Corte di Appello di
Milano n. 2423/2020 in quanto domande non provata nonché infondate in fatto e in diritto, come specificato in narrativa.
In via riconvenzionale:
- Atteso il pagamento effettuato da della somma di € 965,00 a Controparte_1 titolo di imposta di registro della sentenza Corte di Appello di Milano n. 2423/2020, ed attesa la compensazione delle spese di giudizio ivi pronunciata, voglia dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'attrice società in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 160,80 e titolo di rimborso pro quota dell'imposta pagata, o quell'altra somma maggiore o minore meglio ritenuta da questo Tribunale di giustizia. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Marco FRESCO il quale si dichiara antistatario.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: CP_1
- con atto di citazione notificato in data 10.10.2014, (con i soci Parte_1 [...]
e ) aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Como Pt_2 Parte_3
Guidone e CP_3 Controparte_4
pagina 2 di 9 - nessuno dei convenuti si era costituito nel giudizio che si era concluso con sentenza n. 76/2017, con la quale il Tribunale di Como aveva accolto la domanda attorea, condannando i convenuti contumaci al pagamento, in favore di e dei Parte_1
soci della somma di € 144.604,89, a titolo di Persona_1
risarcimento danni, nonché alla refusione delle spese processuali in favore degli attori, pari ad € 9.000,00 per compensi oltre accessori;
- quale erede di nel frattempo deceduta, aveva Controparte_1 CP_4
proposto appello;
- a conclusione del processo di appello, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.
2423/2020, aveva dichiarato la nullità nei confronti di in Controparte_1
qualità di erede di della sentenza di primo grado e aveva Controparte_4
condannato quest'ultimo al pagamento, in favore di Parte_1 Persona_1
a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di €
[...]
28.525,75, oltre € 3.640 per spese di assistenza tecnica e oltre al rimborso delle spese di CTU, come liquidate in sede di ATP, compensando integralmente le spese di lite di primo e secondo grado tra l'appellante e gli appellati costituiti;
- in data 15.03.2022, l'attrice aveva ricevuto, da parte dell' RT
, notifica di una cartella per omesso pagamento dell'imposta principale
[...]
della sentenza del Tribunale di Como n. 76/2018, pari ad € 5.846,11, oltre oneri di riscossione e spese di notifica, per un totale di € 6.196,67; per evitare azioni esecutive, l'attrice aveva quindi formulato istanza di rateizzazione, accolta, e stava regolarmente pagando le rate;
- successivamente, le era stato notificato un avviso di liquidazione contenente la richiesta di pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 2423/2020 della Corte d'Appello di Milano, pari ad € 965,00, oltre oneri e spese di notifica, per un totale di € 973,76;
- l'attrice avrebbe diritto al rimborso dell'imposta di registro delle sentenze da parte del convenuto, soccombente in entrambi i gradi di giudizio;
- la società attrice, inoltre, non aveva ricevuto dal convenuto alcun pagamento a titolo di interessi legali e moratori che sarebbero dovuti, al tasso legale, dalla data di deposito della CTU (28.07.014) a quella della sentenza di primo grado
(09.07.2017), per € 322,28, e, al tasso ex art. 1284, c. 4, c.c., dalla sentenza di primo grado alla data della citazione, per € 14.614,34;
pagina 3 di 9 - sarebbe dovuta inoltre la rivalutazione monetaria per € 5.134,64.
Ha quindi chiesto di condannare al pagamento degli interessi ex art. CP_1 CP_1
1284, c. 4, c.c. nella misura complessiva di € 20.071,26, nonché di condannarlo al pagamento della somma di € 6.196,87, a titolo di ripetizione dell'importo versato a pagamento della cartella avente oggetto l'imposta di registro della sentenza del Tribunale di
Como, nonché della somma di € 973,75, a titolo di ripetizione dell'importo versato a pagamento dell'avviso di liquidazione avente oggetto l'imposta di registro della sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Si è costituito in giudizio deducendo ed eccependo che: Controparte_1
- il Tribunale di Como sarebbe incompetente territorialmente, in favore di quello di
Milano, quale foro generale del convenuto ex art. 18 c.c.;
- in data 28.01.2021 il convenuto aveva pagato a € 12.531,67 e a Parte_1 Pt_4
e € 12.642,76, ciascuno, pari a quanto stabilito con la
[...] Parte_5
sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2423/2020;
- la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento degli interessi violerebbe l'art. 2909 c.c., in quanto gli interessi costituirebbero un accessorio della domanda principale, sulla quale si è già formato il giudicato tra le parti, senza che la Corte di
Appello di Milano si pronunciasse sui predetti interessi;
- in ogni caso, il diritto al pagamento degli interessi risulterebbe prescritto;
- l'attrice sarebbe carente di legittimazione alle domande formulate, posto che la sentenza di appello aveva condannato il convenuto al pagamento di somme in favore, oltre che di anche di e e l'odierna attrice Parte_1 Per_1 Parte_3
non avrebbe specificato la quota lei spettante delle somme richieste in giudizio;
- l'attrice, con riguardo alla domanda avente ad oggetto gli interessi, non avrebbe nemmeno indicato importi e decorrenza;
- il D.gls. n. 231/2002 non potrebbe essere applicato alla fattispecie di cui è causa, avendo i giudizi ad oggetto la responsabilità da fatto illecito di in CP_4 solido con la ditta esecutrice dell'appalto, e, quindi, non transazioni commerciali;
- l'art. 1284, c. 4, c.c., come modificato dal D.L. n. 132/2024, non potrebbe trovare applicazione, in quanto norma producente i suoi effetti solo sui procedimenti avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, dall'11.12.2014, mentre la citazione era stata notificata il pagina 4 di 9 13.10.2014; in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione nei giudizi aventi ad oggetto obbligazioni di valore;
- l'attrice non avrebbe provato il pagamento delle imposte di registro oggetto della domanda di rimborso e, quindi, non sussisterebbe il presupposto per la ripetizione;
- non sarebbe dovuta, ex art. 37 D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro della sentenza di primo grado, in quanto dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato;
in ogni caso, avendo la Corte d'Appello compensato le spese di giudizio di entrambi i gradi, il convenuto potrebbe tuttalpiù essere chiamato a versare la metà dell'imposta dovuta dalle due parti convenute in primo grado e, quindi, € 1.461,53;
- il convenuto, invece, aveva già integralmente pagato l'imposta di registro della sentenza di Corte di Appello per l'importo di € 965,00, unica imposta che lo stesso poteva essere tenuto a pagare, alla luce della riforma della sentenza di primo grado;
- sarebbe, anzi, dovuto dall'attrice il rimborso di un terzo della metà – considerato il numero degli attori e la compensazione delle spese di giudizio - dell'imposta di registro della sentenza di appello, con riserva di chiedere gli ulteriori importi a e . Pt_1 Parte_2
Ha quindi chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Como, in favore di quello di Milano, l'improcedibilità della domanda attorea avente ad oggetto gli interessi e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, nel merito, il rigetto delle domande di e, in via riconvenzionale, di condannare quest'ultima al pagamento Parte_1 della somma di € 160,80 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro pagata dal convenuto in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2423/2020.
All'udienza del 14.06.2023, rilevato che non era stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, è stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito e, all'udienza del 07.11.2023, accertato l'assolvimento della condizione di procedibilità delle domande in ragione dell'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita svoltosi tra le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6,
c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 15.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 5 di 9 ha agito in giudizio per sentir condannare al pagamento Parte_1 Controparte_1
degli interessi, legali e ex artt. 1284, c. 4, c.c. e D.lgs. n. 231/2002, e della rivalutazione monetaria sulle somme al pagamento delle quali il convenuto era stato condannato, a titolo di risarcimento del danno, all'esito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 2423/2020 della Corte d'Appello di Milano, nonché a rimborsarle l'imposta di registro della predetta sentenza di appello, oltre a quella relativa alla sentenza di primo grado del Tribunale di
Como n. 76/2017.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente formulata dal convenuto nella comparsa di risposta.
Deve allora premettersi che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n. 13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante e al quale deve essere data continuità, poiché l'incompetenza per territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 18
e 20 c.p.c. e, in mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato.
Nel caso in esame, seppur la causa abbia ad oggetto diritti di obbligazione (obbligazione di pagamento degli interessi e ripetizione di somme asseritamente pagate dal condebitore solidale), ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Controparte_1
Como esclusivamente sotto il profilo dell'errata individuazione del foro generale del convenuto ex art. 18 c.p.c., mancando di contestare la sussistenza dei criteri di collegamenti indicato dall'art. 20 c.p.c..
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, l'eccezione di incompetenza, in quanto incompleta, deve ritenersi inammissibile, con conseguente radicamento presso il
Tribunale di Como della competenza a decidere sulle domande svolte dall'attrice.
Venendo quindi al merito, risulta documentalmente (cfr., docc. nn. 1- 4 attrice) che:
- con atto di citazione notificato in data 15.10 – 30.10.2014, e Parte_1 Parte_3
convennero in giudizio e per sentirli Parte_2 Controparte_6 Controparte_4 condannare solidamente “al risarcimento di tutti i danni” subiti dagli attori in conseguenza pagina 6 di 9 dei vizi e difetti delle opere eseguite dalla società convenuta sotto la supervisione, quale direttrice dei lavori, di CP_4
- rimaste contumaci nel giudizio di primo grado entrambe le convenute, con sentenza n.
76/0217, il Tribunale di Como le condannò al risarcimento dei danni in favore degli attori, nella misura di € 144.604,89, nonché alla refusione delle spese legali;
- proposto appello da in qualità di erede di la Controparte_1 Controparte_4
Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2423/2020, dichiarata la nullità della sentenza in quanto, deceduta dopo la notificazione della citazione, ma prima Controparte_4 della scadenza del termine per la costituzione, il processo, in violazione dell'art. 299 c.p.c., era proseguito, con violazione del contraddittorio nei confronti dell'appellante, aveva condannato l'odierno convenuto al pagamento, a favore di e Parte_1 Parte_2
della minore somma complessiva di € 28.525,75, a titolo di risarcimento del Parte_3
danno, oltre alla spese di CTU e per assistenza tecnica e compensato integralmente tra appellante e appellati costituiti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Dalla lettura degli atti processuali, si evince chiaramente che, nel giudizio introdotto con atto di citazione avanti il Tribunale di Como, gli attori non formularono alcuna domanda di condanna dei convenuti al pagamento degli interessi (e alla rivalutazione monetaria) maturati sulle somme richieste a titolo di risarcimento del danno, né formularono alcuna riserva di richiedere dette somme in altro processo. Con riferimento a tali ipotesi, la giurisprudenza ha chiarito che: “il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione, con la conseguenza che la domanda risarcitoria, fondata sul presunto illecito del convenuto, deve - di regola - contenere tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse). Tuttavia, nel procedimento nel quale si debba accertare la responsabilità del danneggiante, ben può il danneggiato fare riserva di agire separatamente per il ristoro di quanto a lui spettante”
(cfr., Cass. n. 23342/2006; Cass. n. 24913/2017).
Pertanto, non avendo fatto alcuna espressa riserva di agire in separata sede per Parte_1
il riconoscimento di tutte le voci collegate al risarcimento del danno (nella specie, interessi e rivalutazione monetaria), la domanda attorea di pagamento degli interessi deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la questione dell'integrale risarcimento del danno, fondato sul titolo (illecito contrattuale) costituente causa petendi delle domande svolte nel pagina 7 di 9 2014 avanti il Tribunale di Como, deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2423/2020. ha chiesto, altresì, la condanna del convenuto al rimborso delle somme pagate a Parte_1
titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado del Tribunale di Como.
A tal proposito, deve osservarsi che, a norma dell'art. 57, c. 1, T.U.R., con riguardo al pagamento dell'imposta di registro relativa ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme, “l'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa […]”. Pertanto, obbligati al pagamento dell'imposta di registro sono le parti condannate al pagamento delle spese di giudizio e, in caso di infruttuosa esecuzione nei confronti di queste ultime, le altre parti del giudizio, che ne rispondono in solido. Nel caso in esame, quindi, non essendo la sentenza del Tribunale di Como stata pronunciata nei confronti di che non aveva partecipato Controparte_1
al giudizio di primo grado, nemmeno in qualità di erede di essendo stato il CP_4 processo illegittimamente proseguito nei confronti di quest'ultima, pur deceduta prima della costituzione in giudizio, lo stesso non può essere ritenuto coobbligato al pagamento della relativa imposta di registro, non essendo mai stato parte di quel processo.
Conseguentemente, deve essere rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto al rimborso delle somme pagate a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado del Tribunale di Como.
Deve, inoltre, essere rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto al rimborso delle somme dovute a titolo di imposta di registro della sentenza di secondo grado della
Corte d'Appello di Milano, avendo il convenuto dimostrato di essere stato egli stesso ad eseguire il pagamento dell'intera imposta, pari ad € 965,00, in data 28.12.2022 (cfr., doc. n.
10 convenuto).
State la disposta compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti costituite (l'appellante e gli appellati e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
– cfr., doc. n. 4 attore) è invece fondata la domanda riconvenzionale del Parte_3
convenuto di regresso, nei confronti dell'attrice coobbligata, nella misura di 1/3 (stante il numero degli appellati) della metà, delle somme pagate a titolo di imposta di registro.
pagina 8 di 9 Pertanto, deve essere condannata a pagare a per il titolo Parte_1 Controparte_1 di cui si è detto, la somma di € 160,80.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, che si Controparte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi, salvo quella istruttoria, per cui si considerano i parametri minimi – nella misura di € 6.713,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Marco
Fresco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di di condanna di Parte_1 CP_1
al pagamento degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del
[...] danno e liquidate con la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2423/2020, passata in giudicato;
2) rigetta la domanda di di condanna di di Parte_1 Controparte_1
ripetizione delle somme pagate a titolo di imposta di registro della sentenza del
Tribunale di Como n. 76/2017 e della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
2423/2020;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna Controparte_1
a pagare al convenuto, a titolo di regresso pro quota delle somme pagate Parte_1
a titolo di imposta di registro della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
2423/2020, la somma di € 160,80;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 6.713,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Marco Fresco, dichiaratosi antistatario.
14 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 974/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Ferdinando Paglia, elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Como, Piazza del Popolo, 14
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Marco Fresco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via
Mura Dello Zerbino, 3/4
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Nel merito
I- Accertare e dichiarare nei confronti di parte attrice che sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L.n. 162/2014), nella misura di un importo pari a euro 20.071,26, o somma diversa maggiore o minore che si riterrà provata o di giustizia. II- Conseguentemente, condannare il sig. al pagamento immediato di Controparte_1 euro 20.071,26, o somma diversa maggiore o minore che si riterrà provata o di giustizia;
III- in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della precedente richiesta di cui al punto I) accertare e dichiarare come dovuti alla società attorea, gli interessi legali come per legge, secondo quanto si riterrà provata o di giustizia. IV- Accertare e dichiarare in capo all'attrice il diritto di ripetizione dell'importo versato a titolo di pagamento della cartella n. 03320210001757901000, relativa a
[...]
SENTENZA CIVILE TRIBUNALE DI COMO Controparte_2
N. 76/17 N UFF 251/17, pari a euro 5.846,11, oltre oneri di riscossione e spese di notifica, per un totale di euro 6.196,87, e per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1 pagamento immediato della detta somma;
pagina 1 di 9 V- Il tutto con condanna del convenuto alle spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, nonché al rimborso forfetario. In via istruttoria
Ammettere gli ulteriori e seguenti documenti prodotti con memoria n. 2 del 8 gennaio 2023, con numerazione progressiva:
10) Pec del 3-11-2020 con cui controparte notificava alla la sentenza n. Parte_1
2423/2020 della Corte di Appello di Milano;
11) comunicazione via mail del 16-10-2020;
12) Numero 12 bollettini pagoPA relativi alla rateizzazione della cartella di pagamento n.
03320210001757901000;
13) Dettaglio dei pagamenti, come risultante dal sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
14) Ricevute di pagamento dei bollettini pagoPA.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale di Como, rigettata ogni avversaria richiesta ed istanza, in via pregiudiziale:
- Dichiarare l'improcedibilità della domanda relativa al pagamento degli interessi per essersi formata cosa giudicata tra le medesime parti nel giudizio nanti la Corte di Appello di Milano R.G. 4825/2017, sentenza 2423/2020;
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per la richiesta di Parte_1 importi dovuti anche a soggetti terzi. Nel merito:
- Rigettare la domanda per gli interessi come richiesti, in quanto domanda non provata nonché infondata in fatto e in diritto e/o per prescrizione degli stessi, come specificato in narrativa;
- Rigettare le domande per gli importi per imposta di registro della sentenza di primo grado Tribunale di Como n. 76/2017 e della sentenza di secondo grado Corte di Appello di
Milano n. 2423/2020 in quanto domande non provata nonché infondate in fatto e in diritto, come specificato in narrativa.
In via riconvenzionale:
- Atteso il pagamento effettuato da della somma di € 965,00 a Controparte_1 titolo di imposta di registro della sentenza Corte di Appello di Milano n. 2423/2020, ed attesa la compensazione delle spese di giudizio ivi pronunciata, voglia dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'attrice società in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 160,80 e titolo di rimborso pro quota dell'imposta pagata, o quell'altra somma maggiore o minore meglio ritenuta da questo Tribunale di giustizia. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Marco FRESCO il quale si dichiara antistatario.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: CP_1
- con atto di citazione notificato in data 10.10.2014, (con i soci Parte_1 [...]
e ) aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Como Pt_2 Parte_3
Guidone e CP_3 Controparte_4
pagina 2 di 9 - nessuno dei convenuti si era costituito nel giudizio che si era concluso con sentenza n. 76/2017, con la quale il Tribunale di Como aveva accolto la domanda attorea, condannando i convenuti contumaci al pagamento, in favore di e dei Parte_1
soci della somma di € 144.604,89, a titolo di Persona_1
risarcimento danni, nonché alla refusione delle spese processuali in favore degli attori, pari ad € 9.000,00 per compensi oltre accessori;
- quale erede di nel frattempo deceduta, aveva Controparte_1 CP_4
proposto appello;
- a conclusione del processo di appello, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.
2423/2020, aveva dichiarato la nullità nei confronti di in Controparte_1
qualità di erede di della sentenza di primo grado e aveva Controparte_4
condannato quest'ultimo al pagamento, in favore di Parte_1 Persona_1
a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di €
[...]
28.525,75, oltre € 3.640 per spese di assistenza tecnica e oltre al rimborso delle spese di CTU, come liquidate in sede di ATP, compensando integralmente le spese di lite di primo e secondo grado tra l'appellante e gli appellati costituiti;
- in data 15.03.2022, l'attrice aveva ricevuto, da parte dell' RT
, notifica di una cartella per omesso pagamento dell'imposta principale
[...]
della sentenza del Tribunale di Como n. 76/2018, pari ad € 5.846,11, oltre oneri di riscossione e spese di notifica, per un totale di € 6.196,67; per evitare azioni esecutive, l'attrice aveva quindi formulato istanza di rateizzazione, accolta, e stava regolarmente pagando le rate;
- successivamente, le era stato notificato un avviso di liquidazione contenente la richiesta di pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 2423/2020 della Corte d'Appello di Milano, pari ad € 965,00, oltre oneri e spese di notifica, per un totale di € 973,76;
- l'attrice avrebbe diritto al rimborso dell'imposta di registro delle sentenze da parte del convenuto, soccombente in entrambi i gradi di giudizio;
- la società attrice, inoltre, non aveva ricevuto dal convenuto alcun pagamento a titolo di interessi legali e moratori che sarebbero dovuti, al tasso legale, dalla data di deposito della CTU (28.07.014) a quella della sentenza di primo grado
(09.07.2017), per € 322,28, e, al tasso ex art. 1284, c. 4, c.c., dalla sentenza di primo grado alla data della citazione, per € 14.614,34;
pagina 3 di 9 - sarebbe dovuta inoltre la rivalutazione monetaria per € 5.134,64.
Ha quindi chiesto di condannare al pagamento degli interessi ex art. CP_1 CP_1
1284, c. 4, c.c. nella misura complessiva di € 20.071,26, nonché di condannarlo al pagamento della somma di € 6.196,87, a titolo di ripetizione dell'importo versato a pagamento della cartella avente oggetto l'imposta di registro della sentenza del Tribunale di
Como, nonché della somma di € 973,75, a titolo di ripetizione dell'importo versato a pagamento dell'avviso di liquidazione avente oggetto l'imposta di registro della sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Si è costituito in giudizio deducendo ed eccependo che: Controparte_1
- il Tribunale di Como sarebbe incompetente territorialmente, in favore di quello di
Milano, quale foro generale del convenuto ex art. 18 c.c.;
- in data 28.01.2021 il convenuto aveva pagato a € 12.531,67 e a Parte_1 Pt_4
e € 12.642,76, ciascuno, pari a quanto stabilito con la
[...] Parte_5
sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2423/2020;
- la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento degli interessi violerebbe l'art. 2909 c.c., in quanto gli interessi costituirebbero un accessorio della domanda principale, sulla quale si è già formato il giudicato tra le parti, senza che la Corte di
Appello di Milano si pronunciasse sui predetti interessi;
- in ogni caso, il diritto al pagamento degli interessi risulterebbe prescritto;
- l'attrice sarebbe carente di legittimazione alle domande formulate, posto che la sentenza di appello aveva condannato il convenuto al pagamento di somme in favore, oltre che di anche di e e l'odierna attrice Parte_1 Per_1 Parte_3
non avrebbe specificato la quota lei spettante delle somme richieste in giudizio;
- l'attrice, con riguardo alla domanda avente ad oggetto gli interessi, non avrebbe nemmeno indicato importi e decorrenza;
- il D.gls. n. 231/2002 non potrebbe essere applicato alla fattispecie di cui è causa, avendo i giudizi ad oggetto la responsabilità da fatto illecito di in CP_4 solido con la ditta esecutrice dell'appalto, e, quindi, non transazioni commerciali;
- l'art. 1284, c. 4, c.c., come modificato dal D.L. n. 132/2024, non potrebbe trovare applicazione, in quanto norma producente i suoi effetti solo sui procedimenti avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, dall'11.12.2014, mentre la citazione era stata notificata il pagina 4 di 9 13.10.2014; in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione nei giudizi aventi ad oggetto obbligazioni di valore;
- l'attrice non avrebbe provato il pagamento delle imposte di registro oggetto della domanda di rimborso e, quindi, non sussisterebbe il presupposto per la ripetizione;
- non sarebbe dovuta, ex art. 37 D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro della sentenza di primo grado, in quanto dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato;
in ogni caso, avendo la Corte d'Appello compensato le spese di giudizio di entrambi i gradi, il convenuto potrebbe tuttalpiù essere chiamato a versare la metà dell'imposta dovuta dalle due parti convenute in primo grado e, quindi, € 1.461,53;
- il convenuto, invece, aveva già integralmente pagato l'imposta di registro della sentenza di Corte di Appello per l'importo di € 965,00, unica imposta che lo stesso poteva essere tenuto a pagare, alla luce della riforma della sentenza di primo grado;
- sarebbe, anzi, dovuto dall'attrice il rimborso di un terzo della metà – considerato il numero degli attori e la compensazione delle spese di giudizio - dell'imposta di registro della sentenza di appello, con riserva di chiedere gli ulteriori importi a e . Pt_1 Parte_2
Ha quindi chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Como, in favore di quello di Milano, l'improcedibilità della domanda attorea avente ad oggetto gli interessi e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, nel merito, il rigetto delle domande di e, in via riconvenzionale, di condannare quest'ultima al pagamento Parte_1 della somma di € 160,80 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro pagata dal convenuto in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2423/2020.
All'udienza del 14.06.2023, rilevato che non era stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, è stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito e, all'udienza del 07.11.2023, accertato l'assolvimento della condizione di procedibilità delle domande in ragione dell'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita svoltosi tra le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6,
c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 15.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 5 di 9 ha agito in giudizio per sentir condannare al pagamento Parte_1 Controparte_1
degli interessi, legali e ex artt. 1284, c. 4, c.c. e D.lgs. n. 231/2002, e della rivalutazione monetaria sulle somme al pagamento delle quali il convenuto era stato condannato, a titolo di risarcimento del danno, all'esito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 2423/2020 della Corte d'Appello di Milano, nonché a rimborsarle l'imposta di registro della predetta sentenza di appello, oltre a quella relativa alla sentenza di primo grado del Tribunale di
Como n. 76/2017.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente formulata dal convenuto nella comparsa di risposta.
Deve allora premettersi che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n. 13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante e al quale deve essere data continuità, poiché l'incompetenza per territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 18
e 20 c.p.c. e, in mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato.
Nel caso in esame, seppur la causa abbia ad oggetto diritti di obbligazione (obbligazione di pagamento degli interessi e ripetizione di somme asseritamente pagate dal condebitore solidale), ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Controparte_1
Como esclusivamente sotto il profilo dell'errata individuazione del foro generale del convenuto ex art. 18 c.p.c., mancando di contestare la sussistenza dei criteri di collegamenti indicato dall'art. 20 c.p.c..
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, l'eccezione di incompetenza, in quanto incompleta, deve ritenersi inammissibile, con conseguente radicamento presso il
Tribunale di Como della competenza a decidere sulle domande svolte dall'attrice.
Venendo quindi al merito, risulta documentalmente (cfr., docc. nn. 1- 4 attrice) che:
- con atto di citazione notificato in data 15.10 – 30.10.2014, e Parte_1 Parte_3
convennero in giudizio e per sentirli Parte_2 Controparte_6 Controparte_4 condannare solidamente “al risarcimento di tutti i danni” subiti dagli attori in conseguenza pagina 6 di 9 dei vizi e difetti delle opere eseguite dalla società convenuta sotto la supervisione, quale direttrice dei lavori, di CP_4
- rimaste contumaci nel giudizio di primo grado entrambe le convenute, con sentenza n.
76/0217, il Tribunale di Como le condannò al risarcimento dei danni in favore degli attori, nella misura di € 144.604,89, nonché alla refusione delle spese legali;
- proposto appello da in qualità di erede di la Controparte_1 Controparte_4
Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2423/2020, dichiarata la nullità della sentenza in quanto, deceduta dopo la notificazione della citazione, ma prima Controparte_4 della scadenza del termine per la costituzione, il processo, in violazione dell'art. 299 c.p.c., era proseguito, con violazione del contraddittorio nei confronti dell'appellante, aveva condannato l'odierno convenuto al pagamento, a favore di e Parte_1 Parte_2
della minore somma complessiva di € 28.525,75, a titolo di risarcimento del Parte_3
danno, oltre alla spese di CTU e per assistenza tecnica e compensato integralmente tra appellante e appellati costituiti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Dalla lettura degli atti processuali, si evince chiaramente che, nel giudizio introdotto con atto di citazione avanti il Tribunale di Como, gli attori non formularono alcuna domanda di condanna dei convenuti al pagamento degli interessi (e alla rivalutazione monetaria) maturati sulle somme richieste a titolo di risarcimento del danno, né formularono alcuna riserva di richiedere dette somme in altro processo. Con riferimento a tali ipotesi, la giurisprudenza ha chiarito che: “il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione, con la conseguenza che la domanda risarcitoria, fondata sul presunto illecito del convenuto, deve - di regola - contenere tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse). Tuttavia, nel procedimento nel quale si debba accertare la responsabilità del danneggiante, ben può il danneggiato fare riserva di agire separatamente per il ristoro di quanto a lui spettante”
(cfr., Cass. n. 23342/2006; Cass. n. 24913/2017).
Pertanto, non avendo fatto alcuna espressa riserva di agire in separata sede per Parte_1
il riconoscimento di tutte le voci collegate al risarcimento del danno (nella specie, interessi e rivalutazione monetaria), la domanda attorea di pagamento degli interessi deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la questione dell'integrale risarcimento del danno, fondato sul titolo (illecito contrattuale) costituente causa petendi delle domande svolte nel pagina 7 di 9 2014 avanti il Tribunale di Como, deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2423/2020. ha chiesto, altresì, la condanna del convenuto al rimborso delle somme pagate a Parte_1
titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado del Tribunale di Como.
A tal proposito, deve osservarsi che, a norma dell'art. 57, c. 1, T.U.R., con riguardo al pagamento dell'imposta di registro relativa ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme, “l'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa […]”. Pertanto, obbligati al pagamento dell'imposta di registro sono le parti condannate al pagamento delle spese di giudizio e, in caso di infruttuosa esecuzione nei confronti di queste ultime, le altre parti del giudizio, che ne rispondono in solido. Nel caso in esame, quindi, non essendo la sentenza del Tribunale di Como stata pronunciata nei confronti di che non aveva partecipato Controparte_1
al giudizio di primo grado, nemmeno in qualità di erede di essendo stato il CP_4 processo illegittimamente proseguito nei confronti di quest'ultima, pur deceduta prima della costituzione in giudizio, lo stesso non può essere ritenuto coobbligato al pagamento della relativa imposta di registro, non essendo mai stato parte di quel processo.
Conseguentemente, deve essere rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto al rimborso delle somme pagate a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado del Tribunale di Como.
Deve, inoltre, essere rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto al rimborso delle somme dovute a titolo di imposta di registro della sentenza di secondo grado della
Corte d'Appello di Milano, avendo il convenuto dimostrato di essere stato egli stesso ad eseguire il pagamento dell'intera imposta, pari ad € 965,00, in data 28.12.2022 (cfr., doc. n.
10 convenuto).
State la disposta compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti costituite (l'appellante e gli appellati e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
– cfr., doc. n. 4 attore) è invece fondata la domanda riconvenzionale del Parte_3
convenuto di regresso, nei confronti dell'attrice coobbligata, nella misura di 1/3 (stante il numero degli appellati) della metà, delle somme pagate a titolo di imposta di registro.
pagina 8 di 9 Pertanto, deve essere condannata a pagare a per il titolo Parte_1 Controparte_1 di cui si è detto, la somma di € 160,80.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, che si Controparte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi, salvo quella istruttoria, per cui si considerano i parametri minimi – nella misura di € 6.713,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Marco
Fresco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di di condanna di Parte_1 CP_1
al pagamento degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del
[...] danno e liquidate con la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2423/2020, passata in giudicato;
2) rigetta la domanda di di condanna di di Parte_1 Controparte_1
ripetizione delle somme pagate a titolo di imposta di registro della sentenza del
Tribunale di Como n. 76/2017 e della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
2423/2020;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna Controparte_1
a pagare al convenuto, a titolo di regresso pro quota delle somme pagate Parte_1
a titolo di imposta di registro della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
2423/2020, la somma di € 160,80;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 6.713,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Marco Fresco, dichiaratosi antistatario.
14 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 9 di 9