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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2022 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai magistrati: dott.ssa Rita Rigon Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello (avverso la Sentenza N° 1512 del 09/08/2022 del Tribunale di Verona) promossa da:
- Parte_1
(P.I. ), di seguito solo , con l'abogado-avvocato Alessandro Zinelli
[...] P.IVA_1 Pt_1
(C.F. ) e con l'avv. Paolo Perfranceschi (C.F. ), con C.F._1 C.F._2
domicilio eletto presso il loro studio in Verona, Via Cesare Dal Fabbro n. 2, giusta procura in atti, appellante; contro
- (P.I. , di seguito solo , con l'avv. Stefano Controparte_1 P.IVA_2 _1
Merighi (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo studio in Argenta (FE), Via C.F._3
Gramsci n. 28 Verona, giusta procura in atti, appellata.
CONCLUSIONI
1
Per : Pt_1
“NEL MERITO:
Nel merito: accogliere il presente gravame e, per l'effetto in totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 1512/2022 R.G. 1369/2020 emessa dal Tribunale di Verona, accogliere la domanda proposta dall' Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore nel giudizio di primo grado:
[...]
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, nonché respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
--darsi atto dell'intervenuto accordo negoziale di vendita di cipolle tra la “
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_2 la società “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del Controparte_1
gravissimo inadempimento posto in essere dalla convenuta;
--per l'effetto, condannare a titolo di adempimento, per la fase in cui il rapporto negoziale ha avuto esecuzione, per i motivi esposti la convenuta società “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede a Sabaudia (04010-LT), Borgo San Donato, Via Migliara 49 n.
31, p.iva e c.f. al pagamento della somma di euro 113,797,15 come da fattura n. 16 del P.IVA_2
23.10.2019, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura medesima al saldo effettivo, quale corrispettivo per la vendita delle cipolle ritirate dalla convenuta, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
--per l'effetto, condannare a titolo di inadempimento, in ragione dei pregiudizi subiti a seguito dell'interruzione del rapporto, la convenuta ed in favore dell'attrice, al pagamento:
-di euro 67.500,00, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per la parte rimasta invenduta di cipolle (quantificata in euro 54.600,00 per le cipolle invernali ed euro 12.900,00 per le cipolle primaverili) che doveva essere ritirata e pagata dalla società Controparte_1
cosa poi non avvenuta senza alcuna giustificata motivazione, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
-nonché di euro 12.172,80, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per il danno conseguente all'aver venduto alla ditta di lavorazione ortofrutticola Parte_3
le cipolle invernali, non più acquistate dalla società ad un costo
[...] Controparte_1
2 inferiore a quello fissato per il periodo dai prezzari della Borsa Merci della Camera di Commercio di
Bologna, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Per l'effetto condannare, altresì, per i medesimi motivi, inerenti all'interruzione nell'esecuzione del rapporto negoziale di vendita, la convenuta ed in favore dell'attrice, al pagamento di euro 1.675,50 o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, corrispondente alla fattura n.
155 del 27.12.2019 emessa dalla società relativa alle necessarie spese di Parte_4
mediazione che ha dovuto sostenere per riuscire a rivendere parte del prodotto invenduto a seguito dell'inadempimento della società oltre interessi legali dalla data della Controparte_1
domanda sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede.
Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario oltre ad IVA e CPA, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
--si chiede ammettersi Ctu volta a quantificare il danno subito dalla “
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore causato Parte_2 dall'ingiustificato inadempimento della società convenuta;
--si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli della parte narrativa emendati da eventuali formulazioni negative e anteposti dalla locuzione “vero che”, nonché l'interrogatorio formale della convenuta.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova, eventualmente “ex adverso” articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria”, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto rigettare la domanda della società perché infondata in fatto in diritto Controparte_1
IN OGNI CASO:
-condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, competenze e compensi professionali, oltre accessori, come per legge del doppio grado di giurisdizione;
IN VIA SUBORDINATA: solo ed unicamente in caso di conferma della sentenza impugnata, si chiede che siano compensate le spese del doppio grado di giurisdizione”.
Per : _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
3 - nel merito e in via principale respingere l'appello proposto dalla Parte_2 [...]
perché infondato in fatto e in diritto e per Parte_2
l'effetto confermare la sentenza n.1512/2022, resa dal Tribunale di Verona pubblicata in data
09.08.2022.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, anche per questo grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto, la società agricola conveniva in giudizio la società per sentirla condannare - a titolo di Pt_1 _1
adempimento, per la fase in cui il rapporto negoziale aveva avuto esecuzione - al pagamento della somma di € 113.797,15, come da fattura n. 16 del 23/10/2019, quale corrispettivo per la vendita delle cipolle dalla stessa ritirate, nonché - a titolo di inadempimento -, in ragione dei pregiudizi subiti a seguito dell'interruzione del rapporto, al pagamento di € 67.500,00 per la parte rimasta invenduta di cipolle (invernali e primaverili) che doveva essere ritirata e pagata dalla (v. fatti mai avvenuti _1
senza giustificata motivazione), nonché di € 12.172,80 per il danno conseguente all'avere venduto ad le cipolle invernali a un prezzo inferiore rispetto a quello dei prezzari Parte_3
della Borsa Merci della Camera di Commercio di Bologna;
chiedeva - inoltre - la condanna della al pagamento di € 1.675,50 per le spese di mediazione per la rivendita delle cipolle _1
invendute.
allegava di aver concluso con un contratto di compravendita dell'intera coltivazione di Pt_1 _1 cipolle di diversa qualità in produzione nell'anno 2019 al prezzo concordato sulla base del valore di mercato indicato dalla Borsa Merci della Camera di Commercio di Bologna;
di avere regolarmente consegnato le tipologie di cipolle concordate;
che si era rifiutata di pagare il prezzo della _1
merce ricevuta e di proseguire il ritiro delle altre cipolle, ciò sulla base di contestazioni pretestuose sul calibro delle cipolle e su presunti vizi delle stesse.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie, negando di aver concluso Controparte_1 un contratto di acquisto dell'intero raccolto di cipolle in produzione nell'anno 2019, ma di aver soltanto avviato trattative per futuri acquisti di cipolle secondo quantitativi e prezzi da verificare di volta in volta al momento della consegna, previa verifica ed accettazione della tipologia e della quantità delle singole forniture.
4 Dichiarava di avere riscontrato vizi consistenti nella marcescenza delle cipolle per la precoce raccolta rispetto al clima piovoso di quell'anno, per l'eccessiva umidità del terreno e delle cipolle e per le modalità di raccolta con pala meccanica (tale - quindi - da inglobare cipolle e terra bagnata in blocchi di fango).
Spiegava di avere tempestivamente denunciato i difetti e di avere cercato una soluzione conciliativa al fine di destinare parte del raccolto alla vendita quale prodotto fresco o sul mercato alimentare della trasformazione industriale.
3. La causa, istruita anche per mezzo di prove orali, veniva decisa dal Tribunale di Verona con
Sentenza N° 1512 del 09/08/2022, con la quale venivano respinte le domande attoree, con relativa condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva, sulla base delle testimonianze di , di - che aveva Persona_1 Controparte_1
condotto personalmente le trattative con - e di (tutti considerati Parte_2 Testimone_1
attendibili), che non vi fosse prova della stipula di un contratto di compravendita dell'intero raccolto di cipolle, per prezzi e quantitativi prestabiliti per relationem rispetto alla Borsa Merci della Camera di
Commercio di Bologna nonché rispetto al raccolto concretamente realizzato, bensì di un accordo quadro o un contratto normativo, concluso in forma orale avente ad oggetto la produzione delle cipolle dell'anno 2019, con determinazione dei singoli ordini di acquisto, comprensivi dei relativi quantitativi e del corrispettivo da applicarsi, riservata di volta in volta ai periodi di raccolta, differenziata in base all'andamento della stagione ed alla tipologia di prodotto, previa verifica delle condizioni della merce.
Rispetto ai vizi della merce, riteneva tempestive le contestazioni di , in quanto immediate ed _1
al più tardi esplicitate in occasione del sopralluogo presso i terreni coltivati da dopo due Parte_2
giorni dal primo ritiro di bins del 03.06.2019 ovvero in data 05.06.2019, quando vi era stato un incontro fra e , in cui il primo aveva contestato le modalità di raccolta delle Controparte_1 Parte_2 cipolle ritirate il 03.06.2019, modalità tali da determinarne l'inutilizzabilità per la vendita quale prodotto fresco, poiché ricoperte di fango e terra.
Rilevava che il teste - la cui deposizione doveva ritenersi credibile e affidabile, oltre che Tes_2
confermata da quanto dichiarato dai testi e - aveva riferito di avere immediatamente Tes_3 Tes_4
riscontrato i difetti di calibro e di eccessiva umidità delle cipolle e di avere avvertito subito _1
, il quale aveva telefonato e si era recato presso i terreni di per contestare i vizi ed
[...] Pt_1
interrompere la raccolta a macchina delle cipolle.
Inoltre, osservava che la contestazione doveva ritenersi anteriore al 12/06/2019 anche in ragione della mail del 13/06/2019 inviata da , non disconosciuta da . _1 Pt_1
5 Reputava - quindi - che anche la sussistenza dei vizi, in ragione delle testimonianze, era stata dimostrata, senza che potesse rilevare la testimonianza di che aveva dichiarato di avere Per_1
acquistato nel medesimo periodo di tempo da di buona qualità, sebbene raccolte a Parte_5
macchina, in ragione del differente quantitativo di prodotti acquistati dalle due società acquirenti e della diversa destinazione di mercato del prodotto.
Rigettava - pertanto - la domanda di in ragione della fondatezza della contestazione di Pt_1 _1 sulla sussistenza di vizi delle cipolle, contestati tempestivamente anche ai sensi dell'art. 1460 c.c
Respingeva - poi - le domande risarcitorie di afferenti al minor prezzo conseguito per la parziale Pt_1
ricollocazione sul mercato delle cipolle residue.
4. Avverso tale pronuncia, interponeva appello la società con atto di citazione ritualmente Pt_1
notificato, articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, lamentava l'erroneità della decisione di laddove aveva ritenuto che non CP_2 vi fosse prova della stipula fra le parti di un contratto di compravendita dell'intero raccolto, bensì di un mero accordo quadro, in ragione delle numerose visite da parte di e dei numerosi ritiri con tir _1 carichi di cipolle, oltre che dell'indicazione sulle bolle di consegna della dicitura “vendita”, mai contestate da . _1
Con il secondo motivo, si doleva dell'erroneità della Sentenza nella parte in cui, a proposito dei vizi delle cipolle, aveva dato rilievo alle diverse modalità di lavorazione del prodotto già venduto ed alle differenti quantità acquistate da parte di del teste rispetto a quelle di Controparte_3 Per_1
, mettendo in risalto il fatto e la colpa del compratore per vizio di conservazione o di _1 lavorazione, atteso che se le cipolle si erano viziate in base al diverso uso fatto dall'acquirente, allora i vizi dovevano ritenersi quale “fatto proprio” dell'acquirente, anche alla luce del principio per cui il rischio di perimento della res si trasferisce in capo al compratore al momento della consegna.
Inoltre, conosceva lo “stato” effettivo delle cipolle e le aveva pienamente accettate, _1
considerato anche che si trattava di prodotto agricolo a deperibilità rapida.
Con il terzo motivo, censurava il fatto che non fosse stata valorizzata la continuazione del ritiro delle cipolle dal giorno 5/06/2012 al 12/06/2012, ossia anche dopo la ritenuta denuncia dei vizi avvenuta - secondo il Tribunale di Verona - il 05/06/2012, poiché il ritiro continuato anche a seguito dell'asserito riconoscimento dei vizi configurava una “accettazione” del prodotto.
Con il quarto motivo, segnalava l'omessa valutazione della circostanza che era solita lavorare _1
ingenti quantitativi di cipolle (v. beni fungibili) provenienti da tutto il territorio nazionale, in quanto il
Tribunale non aveva considerato che le cipolle potevano essere di provenienza diversa rispetto a quelle di Bolla, non essendovi certezza che si trattasse proprio delle cipolle di Bolla.
6 Con il quinto motivo, stigmatizzava l'errato apprezzamento delle risultanze istruttorie, oltre che l'erroneità della statuizione per aver ritenuto tardive le contestazioni sull'attendibilità di alcuni testi, posto che la scoperta di legami ed interessi economici fra ed alcuni testimoni era avvenuta _1
solo dopo le deposizioni e tali legami/interessi erano stati poi eccepiti con la prima memoria utile (v. comparsa conclusionale); invece, per altri testi era stata eccepita l'incapacità e l'inammissibilità della testimonianza già nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.; in particolare, rivestiva Controparte_1
una posizione di vertice nella società; aveva co-interessi economici;
Persona_2 Persona_3
era dipendente di ed era dipendente di un centro riconducibile al gruppo _1 CP_4
. _1
Il Giudice di prime cure avrebbe anche stravolto il senso delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio formale da , in quanto la raccolta a macchina era quella che veniva praticata usualmente e Parte_2
non un evento contrario alla volontà delle parti;
oltre al fatto che non aveva riconosciuto Parte_2
alcun vizio alle cipolle, avendo piuttosto sostenuto che si trattava di una cattiva conservazione del prodotto.
5. Si costituiva in II Grado la società , eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario ai _1 sensi dell'art. 342 c.p.c., contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto;
proponeva - a sua volta - motivi d'appello incidentale, in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellante principale.
6. Dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta sospensione della sentenza impugnata ex art. 283
c.p.c. in ragione dell'intervenuto pagamento a delle spese legali liquidate in suo favore dal _1
Tribunale di Verona (v. unica condanna contenuta nella pronuncia oggetto di gravame), la causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
06/02/2024 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di note conclusive.
7. Va anzitutto rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Giova, sul punto, richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba
7 contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SSUU n. 27199 del 16/09/2017).
Sulla scorta di tale principio, l'eccezione di inammissibilità del gravame è infondata, atteso che risultano chiaramente indicate le parti del provvedimento che l'appellante ha inteso impugnare, unitamente alle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, con argomentazione sufficientemente precisa delle doglianze proposte.
8. Il primo motivo di impugnazione, concernente l'oggetto del contratto stipulato fra le parti, è infondato.
Non si può non condividere quanto affermato dal Tribunale di Verona circa l'accordo fra le parti, non essendo stata provata la stipula di un unico contratto di compravendita per l'intero raccolto di cipolle, come sostenuto dall'appellante.
Correttamente, il I Giudice ha ritenuto provata la stipula di un mero “accordo quadro” avente ad oggetto la produzione delle cipolle dell'anno 2019 con determinazione dei singoli ordini di acquisto, senza che si fosse impegnata all'acquisto di tutta la produzione dell'anno di riferimento, _1
perlomeno eccettuati gli ordini riservati ad altre società.
Al riguardo, il creditore che agisce in giudizio - deducendo l'altrui inadempimento od inesatto adempimento - può limitarsi alla mera allegazione di questo, dovendo - però - provare il contratto ai sensi dell'art. 2697 c.c., in forza del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, spettava a dimostrare il contenuto esatto del contratto stipulato verbalmente, Pt_1 ossia che l'accordo ha previsto sin dall'inizio la cessione di tutto il raccolto di cipolle;
tale onere probatorio non è stato soddisfatto.
Il Tribunale ha considerato le dichiarazioni dei testimoni e i quali hanno confermato Per_1 Tes_1
l'esistenza di una prassi negoziale nel settore agroalimentare in parola per cui gli acquisti della merce avvenivano accordandosi di volta in volta al momento del ritiro.
In particolare, il teste (escusso all'udienza del 15/06/2021) ha attestato la consuetudine di Tes_1
acquisti concordati in forma orale e non per iscritto, conclusi anche di settimana in settimana con riferimento ad un prezzo di mercato del periodo di raccolta;
sul punto, non possono assumere rilievo le doglianze dell'appellante in ordine a presunti interessi economici di questo testimone, visto che le dichiarazioni rese non riguardano il caso oggetto di lite, ma afferiscono a conoscenze professionali specifiche del teste.
8 Anche il teste - di parte (escusso sempre all'udienza del 15/06/2021) ha dichiarato di aver Testimone_5 sempre contrattato oralmente senza accordi scritti e di avere “comperato accordandomi di volta in volta al momento del ritiro sui quantitativi e sui prezzi, che vado a verificare mediamente ogni 7-10 giorni”.
Pertanto, risulta provata la sussistenza di siffatta prassi nel settore agroalimentare di riferimento, mentre non è emerso alcunché per ritenere che nell'ipotesi che ci interessa gli accordi sarebbero stati differenti ovvero orientati alla compravendita - ab origine - dell'intero raccolto.
Difatti, l'appellante non ha fornito valide argomentazioni tali da superare quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, essendosi limitata a sottolineare la parola “vendita” presente nelle bolle di consegna.
Invero, pur essendoci effettivamente tale dicitura ed a prescindere dalla contestazione o meno in proposito di , deve osservarsi che la stessa non è sufficiente a rivelare alcunché circa Controparte_1 il contenuto del contratto e l'oggetto della vendita, ben potendosi riferire anche alla singola consegna effettuata e - quindi - alla vendita della merce corrispondente a quel carico, senza con ciò dover per forza includere la vendita di tutto il raccolto annuale.
Neppure può assumere valore la circostanza che sia perdurato il trasporto di carichi di cipolle, atteso che questo non comporta in alcun modo che vi sia stato un impegno delle parti a vendere e ad acquistare l'intero raccolto annuale, ma piuttosto quanto di volta in volta ritirato e trasportato.
Dunque, va confermata la Sentenza del Tribunale di Verona laddove ha escluso che fosse intervenuto un contratto di compravendita dell'intera produzione di cipolle dell'anno 2019, per prezzi e quantitativi prestabiliti, ritenendo - invece - che le parti avessero concluso un “accordo quadro o un contratto normativo”, in forma orale ed avente ad oggetto la produzione delle cipolle dell'anno 2019, con determinazione dei singoli ordini di acquisto, riservata di volta in volta ai periodi di raccolta.
9. Fondati sono il secondo ed il terzo motivo di gravame, concernenti i vizi della merce, la loro riferibilità al fatto del compratore e - comunque - l'accettazione della merce.
Giova osservare che risulta “non contestato” dalle parti l'avvenuto ritiro da parte di di carichi _1
di cipolle dal giorno 03/06/2019 al giorno 12/06/2019, come si evince dai ddt depositati in giudizio:
DDT 02A del 3 giugno 2019, DDT 03A del 3 giugno 2019, DDT 04A del 5 giugno 2019, DDT 05A del 5 giugno 2019, DDT 06A del 6 giugno 2019, DDT 07A del 6 giugno 2019, DDT 08A del 8 giugno
2019, DDT 09A del 10 giugno 2019, DDT 10A del 11 giugno 2019, DDT 11A del 11 giugno 2019,
DDT 12A del 12 giugno 2019 (v. docc. 7 e 8 I ). CP_5
La merce relativa a tali carichi è stata pacificamente contestata da che, dopo il 12/06/2019, si _1
è rifiutato di pagare quanto già ritirato e di procedere all'acquisto di ulteriori carichi, a causa della marcescenza delle cipolle e di difetti del loro calibro.
9 Ebbene, in assenza di un contratto di compravendita di tutto il raccolto annuale delle cipolle, deve ritenersi che la fondatezza o meno della denuncia dei vizi non possa comportare alcuna conseguenza in termini di inadempimento di in ordine ai successivi carichi di cipolle, mancando un impegno _1
in tal senso.
Di conseguenza, le contestazioni dei vizi e la loro tempestività assumono rilievo soltanto per le cipolle già consegnate e riferibili quindi ai ddt sopra menzionati, rispetto ai quali non sussiste contestazione sull'avvenuta consegna, ma solo sulla qualità della merce.
Il Giudice di prime cure ha valutato “tempestiva” la denuncia dei vizi effettuata da in data _1
05/06/2019, cioè in occasione di un sopralluogo presso la sede di alla presenza di “delegati” di Pt_1
entrambe le società e del mediatore dunque, prima della missiva del 12/06/2019 con cui Tes_1
ha contestato vizi della merce con riferimento ai carichi relativi ai ddt da 01A a 08A. Inoltre, _1 il Tribunale ha accertato i vizi alle cipolle dovuti all'eccessiva umidità delle stesse per le modalità di raccolta, senza dare peso alle dichiarazioni del teste (il quale aveva affermato che le cipolle a lui Per_1
consegnate da non presentavano vizi) in ragione del diverso quantitativo di merce acquistato da Pt_1 quest'ultimo rispetto a , reputando priva di fondamento un'eventuale responsabilità di _1
circa le modalità di conservazione delle cipolle presso i suoi magazzini nei giorni successivi _1
alla consegna.
Questa Corte non condivide la posizione del Giudice di I Grado in ordine alle dichiarazioni del teste
, le quali conducono - piuttosto - a pensare che le cipolle siano state consegnate (perché altrimenti Per_1 non vi sarebbe stato il loro “copioso” ritiro) in buono stato o comunque in una situazione compatibile con i tempi di trasporto e tale da potersi evitare il fenomeno di marcescenza, rispetto al quale deve essere stata decisiva la modalità di conservazione operata dall'acquirente.
Il teste ha - infatti - dichiarato: “le cipolle che ho preso io nel 2019 erano buone;
le Per_1 Pt_1 raccolse con la macchina, non a mano, ma per quanto mi riguarda erano di buona qualità” ed ancora:
“credo di avere comprato in totale circa 600 quintali di cipolle da nel 2019; nel periodo delle Pt_1 prime due settimane di giugno avrò ritirato i primi 200 quintali”.
La circostanza che le medesime cipolle consegnate nel medesimo periodo a due acquirenti diversi abbiano presentato vizi solo per uno dei sue, induce a ritenere che tali vizi si siano verificati dopo la consegna e per fatto del compratore, senza che possa assumere significato il diverso quantitativo di cipolle acquistato;
d'altro canto, spettava al compratore adoperarsi per conservare adeguatamente il prodotto, a prescindere che si trattasse di una quantità ingente oppure modesta.
10 Si deve aggiungere che gli altri testimoni sentiti si sono limitati a riferire della sussistenza di vizi alle cipolle, senza fornire elementi da cui potere evincere la causa ed il momento dell'insorgenza degli stessi, vale a dire se prima o dopo la consegna.
La continuità nelle consegne (proseguite dal 03/06/2019 al 12/06/2019) e la contestazione scritta in ordine ai ddt fino al 08/06/2019 confermano che il verificarsi dei vizi è stato successivo al ritiro ed è dipeso da una errata conservazione delle cipolle, anche perché rispetto ai carichi vi è stata - per forza di cose - un'iniziale “accettazione” dell'acquirente che ha utilizzato mezzi suoi per il ritiro e per il trasporto.
L'incontro del 05/06/2019 non può assumere portata determinante, poiché ha continuato a _1 ritirare cipolle sino al 12/06/2016, ossia per ulteriori sei giorni;
neppure l'accordo per il tentativo di rivendita a tale può essere considerato dirimente, visto che ben poteva trattarsi di un mero Per_4
proposito di conciliazione fra le parti al fine di addivenire a una soluzione condivisa.
Pertanto, anche se ci fossero state delle contestazioni di in corrispondenza dei ritiri, le stesse _1 sarebbero state “superate” dall'accettazione della merce, rispetto alla quale - poi - si sono verificati i vizi presso l'acquirente e nella fase di c.d. gestione diretta delle cipolle acquistate;
del resto, va detto anche che l'odierna appellata non minimamente ha fornito la prova di un accordo sulla modalità di raccolta manuale delle cipolle, che - a suo dire - avrebbe evitato il rischio di marcescenza.
Con riferimento ai prezzi della merce, occorre ricordare che se il contratto ha per oggetto beni che il venditore cede abitualmente (com'è per Bolla), ai sensi dell'art. 1474 c.c., la mancata determinazione espressa del prezzo non importa nullità, giacché si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo “normalmente” praticato dal venditore, prezzo che - se si tratta di “cose” aventi un “prezzo di mercato” (v. ortaggi) - si desume, salvo patto contrario, dai listini o dalle mercuriali (v. listini del prezzo medio di una merce emanati a cura della Camera di Commercio) del luogo in cui devono essere eseguite le consegne.
Nel caso di specie, ha fatto riferimento al listino della Borsa Merci della Camera di Commercio Pt_1
di Bologna;
si è limitata a contestare tale modalità affermando che il prezzo doveva Pt_6 determinarsi “di volta in volta”, però senza indicare un diverso prezziario di riferimento.
Di conseguenza, è corretto il calcolo del prezzo delle cipolle consegnate a come operato da _1
[.
, cioè per un prezzo pari ad € 113.797,15, come da fattura del 23.10.2019 n. 16/2019 (v. doc. 20 Pt_1
). Parte_7
10. Il quarto motivo d'appello è assorbito dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo.
11. Assorbito - almeno parzialmente - è pure il quinto motivo di impugnazione riguardo l'attendibilità dei testi.
11 Sono state valorizzate, rispetto ai testimoni la cui attendibilità è stata messa in dubbio dall'appellante, solo le dichiarazioni del teste rispetto a quanto da egli “conosciuto” in ragione della sua Tes_1
professionalità, senza riferimento espresso alla vicenda oggetto di causa ed ai rapporti fra le parti;
di qui l'irrilevanza dell'eccezione sollevata.
12. Non resta che procedere alla riforma della sentenza impugnata, mediante condanna di al _1
pagamento del corrispettivo relativo alle cipolle oggetto di consegna, pari ad € 113.797,15, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura corrispondente al saldo effettivo.
13. Dall'accoglimento dell'appello deriva anche la riforma in punto spese di lite di I Grado, le quali vanno poste a carico di in ragione della sua soccombenza prevalente. Pt_6
14. Le spese del presente grado di giudizio seguono parimenti la soccombenza dell'appellata e sono liquidate in dispositivo a favore di , facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e Pt_1
successive modifiche/integrazioni, negli importi medi dello scaglione di riferimento, rispetto ad una complessità media, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°
1879/2022 R.G. CC, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello, riforma la Sentenza N° 1512 del 09/08/2022 del Tribunale di Verona, condanna la società al pagamento in favore della società della somma di € _1 Pt_1
113.797,15, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura corrispondente al saldo effettivo.
2. condanna la società alla rifusione in favore della società delle spese processuali _1 Pt_1 di che si liquidano in € 14.103,0 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie CP_2
pari al 15% sul compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e delle spese de gravame che si liquidano in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Venezia, il 17.12.2024.
La Relatrice dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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