Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.R.G.5166/2023
CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5166/2023 R.G. riservata in decisione in data 27.12.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GASPARRE ANNALISA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Vigevano, Vicolo Roggione n. 12
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GORPIA PAOLA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Milano in via Anfossi 12
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare, contrariis rejectis:
pagina 1 di 5
1. disporre a carico della sig.ra un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro CP_1 Persona_1
200,00, o la minore o maggiore somma ritenuta equa, da corrispondere al sig. entro il 5 di ogni Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pavia.
Con vittoria di spese”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
“Dichiarare che il diritto di visita con il figlio maggiorenne sarà regolato come segue: la madre vedrà il figlio tutte le volte che vorrà previo accordo con il figlio medesimo.
Porre in capo alla sig.a un contributo di mantenimento per il figlio ari ad euro 125.00 da CP_1 Persona_1 corrispondersi direttamente a il 27 di ogni mese, tramite ricarica posta pay intestata a Persona_1 Per_1 medesimo;
[...]
Porre in capo alla sig il 50% delle spese mediche, scolastiche e tutte le spese che si rendano necessarie CP_1 nell'interesse di reventivamente concordate Persona_1
Con vittoria di spese diritti e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale per richiedere, a parziale modifica del decreto del Tribunale per i minorenni di
Milano del 20.2.2008, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio (nato il [...]), Per_1 ormai maggiorenne, e la previsione di un contributo da porre a carico della madre, considerato il definitivo trasferimento del figlio presso di sé a decorrere dal novembre del 2021; il ricorrente ha, in particolare, dedotto di provvedere integralmente a tutte le necessità, anche di carattere economico del figlio, ad eccezione del rimborso ricevuto dalla resistente per alcune spese extra assegno sostenute per lui.
La resistente si è costituita negando gli assunti di controparte in merito al disinteresse morale e materiale verso il figlio e confermando, del resto, la circostanza del trasferimento dello stesso dal padre chiedendo, tuttavia, di prevedere a suo carico un assegno di mantenimento proporzionato alle sue attuali e modeste condizioni reddituali, dunque non superiore a euro 125,00 euro mensili.
Va premesso che il figlio della coppia (nato il [...]) è maggiorenne per cui nulla va statuito in merito Per_1 alle sue condizioni di affido e al regime di frequentazione con i genitori.
In ordine agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio, pacificamente non economicamente indipendente, pertanto, considerato il suo prevalente collocamento presso il padre, quest'ultimo vi provvederà direttamente, mentre va previsto a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. ai sensi del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove pagina 2 di 5 necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Nella determinazione dell'assegno per il figlio, l'articolo 337 ter c.c. pone al primo posto "le attuali esigenze del figlio". Tale scelta legislativa è indice del fatto che l'assegno va in primo luogo parametrato a quelle che sono le esigenze di spesa riguardanti il figlio, effettuando una quantificazione che attualizzi tutto ciò che periodicamente, di solito in ragione di mese, occorre pagare per far fronte alle esigenze del figlio minore. Sebbene l'assegno di mantenimento non si basi solo sulle esigenze del figlio, ma anche su tutti gli altri parametri previsti all'articolo 337 ter c.c., la scelta primaria del legislatore determina l'effetto di attribuire all'assegno di mantenimento indiretto un carattere peculiare che si può chiamare di “omnicomprensività ordinaria”. Valorizzare l'aspetto omnicomprensivo dell'assegno di mantenimento risponde ad un'esigenza non solo di utilità sociale, ma anche di sicurezza per le parti le quali non dovranno affrontare una serie infinita di richieste, rifiuti, incomprensioni, recriminazioni, a cui tante volte, spesso, si assiste laddove l'assegno di mantenimento sia non definito nel suo ammontare, ma definito solo in parte e in parte delineato con riferimento ad ambigue formule.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori, va evidenziato che il ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio netto mensile di 4.500,00 euro e di essere gravato dal pagamento di una rata mensile di mutuo di 400,00 euro per l'abitazione di sua proprietà di oltre a un canone annuale di affitto di Pt_2
2.000,00 euro per la casa di AN (doc. n. 6). Tuttavia, la documentazione prodotta all'esito della richiesta di esibizione del Giudice delegato evidenzia un reddito netto ben più elevato (pari, per l'anno 2022, a 86.966,65
Franchi Svizzeri, dunque a oltre 90.000,00 Euro, v. doc. n. 8) e va, altresì, considerato che non sono state prodotte le certificazioni reddituali aggiornate e che gli estratti conto prodotti evidenziano numerosissimi e periodici accrediti di somme prive di giustificazione di importo rilevante (v. doc. n. 11 in cui ad esempio per il solo mese di marzo 2024 emergono versamenti di complessivi 9.300,00 euro e, per il mese di aprile, di 11.250,00 euro).
La resistente, di contro, ha dedotto di lavorare come operaia, con contratto a tempo determinato (prorogato sino al dicembre del 2024) e retribuzione mensile di circa 975,00 euro (doc. n. 4) e di vivere in un immobile di sua proprietà per cui corrisponde una rata mensile di mutuo di 387,00 euro (doc. n. 6); tuttavia, dalla documentazione depositata su ordine del Giudice è emerso un reddito maggiore rispetto a quanto dalla stessa dichiarato, posto che le ultime certificazioni reddituali presentate evidenziano un reddito netto di euro 14.576,36 per l'anno 2023 (v.
CU 2024).
Va, altresì, considerato che il figlio, ormai maggiorenne, è pacificamente, per sua scelta, collocato presso il padre e che incontra la madre, secondo quanto dalla stessa dichiarato in udienza, sporadicamente senza peraltro fermarsi a dormire da lei (v. verbale di udienza del 16.4.2024 “Vedo mio figlio regolarmente ogni 15 giorni circa ma raramente si ferma a dormire da me”).
Tanto premesso, la domanda di previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio da porre a carico della madre merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Pertanto, il Tribunale considerato che gli oneri di accudimento quotidiano del figlio gravano prevalentemente sul padre ma valutata l'elevata disparità economico-reddituale esistente tra i genitori e la condizione lavorativa comunque precaria della madre, tenuto anche conto del fatto che la resistente è gravata anche dal pagamento delle spese extra assegno da sostenere per il figlio, ritiene congruo all'attualità porre a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta/00).
Riguardo alla domanda della madre volta a prevedere che il versamento dell'importo possa avvenire direttamente in favore del figlio maggiorenne, e non del padre, si richiama la giurisprudenza sul punto che prevede che l'assegno possa essere versato direttamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente solo in caso di accordo tra le Parti;
in mancanza di accordo tra i genitori, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'assegno debba essere versato a favore del genitore collocatario col quale il figlio convive e che sostiene tutte le spese ordinarie, abitative e non, occupandosi della gestione quotidiana del medesimo.
Si conferma quindi l'obbligo della resistente di corrispondere al sig. entro il giorno 5 di ogni mese il Per_1 mantenimento per il figlio nella misura sopra indicata.
Va, altresì, confermato l'obbligo a carico delle parti di sostenere al 50% le spese extra assegno sostenute per il figlio, secondo la disciplina del Protocollo in uso presso il Tribunale.
Va, inoltre, previsto che il padre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale.
Visto l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza in merito alla misura del contributo per il mantenimento del figlio, considerato altresì che entrambe le parti non hanno pienamente ottemperato all'obbligo di disclosure che avrebbe verosimilmente condotto ad una più agevole definizione, anche consensuale, del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del
20.2.2008, così dispone:
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dalla data di presentazione del Controparte_1 ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, a un assegno mensile per il mantenimento del figlio Parte_1 di euro 150,00; Per_1
- dispone che le parti sopportino al 50% il pagamento delle spese extra assegno sostenute per il figlio, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito dal ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Claudia Caldore)
pagina 4 di 5 La Presidente
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 5 di 5