Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2581 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 05/02/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. GRAMMATICO ROSARIO il quale ha insistito in ricorso e chiesto
“Disporre il rinnovo della TU, nominando un consulente con competenze adeguate al caso;
Ammettere la produzione di ulteriori certificazioni mediche a seguito della visita specialistica programmata;
Accogliere il ricorso introduttivo, riconoscendo il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha richiamato la CP_1 memoria di costituzione e dedotto “le critiche alla ctu fase atp sono generiche, il ricorso è inammissibile”
Visti gli atti del fascicolo, ritenuto di poter decidere la controversia allo stato degli atti senza necessità di disporre la chiesta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2581 /2024 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_1 C.F._1
con l'avv. GRAMMATICO ROSARIO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in CP_2 P.IVA_1 CP_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 933/2024 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione sia dell'assegno mensile di assistenza e dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in quanto invalido civile in misura inferiore al 67%, pure chiesta in subordine.
Ritenendo che detto ausiliare avesse errato nella valutazione della incidenza delle accertate patologie sulla capacità lavorativa di essa parte, ha chiesto all'intestata di accertare e Pt_2
dichiarare la sussistenza dei presupposti per la concessione del solo assegno di invalidità civile mediante rinnovazione della TU non riproponendo la domanda subordinata. Costituitosi in giudizio l ha eccepito la “Inammissibilità della domanda di accertamento CP_2
del diritto/condanna alla prestazione”, la “mancanza di specificità dei motivi di contestazione” ed ha chiesto “Rigettare la richiesta di rinnovo della TU, per carenza di specificità dei motivi di critica alla perizia della precedente fase ATP, e per l'effetto dichiarare il ricorso inammissibile - In subordine all'esito della TU escludere i requisiti sanitari per i benefici richiesti, e per l'effetto rigettare il ricorso;
- con vittoria di spese di lite, anche ex art. 96 comma 1 c.p.c. – 152 disp.att c.p.c.;
- in ulteriore subordine ove il requisito venga riconosciuto ma con decorrenza successiva alla domanda, compensare le spese di lite per soccombenza reciproca-parziale, e, in ogni caso, limitare l'accertamento ai soli ed esclusivi aspetti sanitari”.
Il Tribunale ritiene di poter definire il giudizio allo stato degli atti, senza che sia necessario disporre nuova consulenza.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nella presente fattispecie parte ricorrente non ha contestato la diagnosi formulata dal TU, bensì la “mancata considerazione dell'impatto concreto delle patologie sul piano lavorativo e sociale”, la
“assenza di una valutazione cumulativa e integrata delle patologie”, la “incongruenza nella determinazione della percentuale complessiva di invalidità” la “omessa analisi delle osservazioni presentate dal ricorrente”.
Ebbene tali assunti non appaiono condivisibili.
Il nominato consulente nella relazione redatta dopo aver proceduto all'esame della parte e della documentazione in atti tra cui –con riferimento a alle accertate patologie - quella specificamente richiamata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio- ha confermato la diagnosi -non contestata- di “Esiti di politrauma della strada. Anamnestico di emicrania. Disturbo depressivo. Gonartrosi destra in esito a lesione inveterata LCA”.
Dando poi riscontro alle osservazioni della parte ha dedotto “- Riguardo al disturbo depressivo, endoreattivo (a seguito di incidente stradale), per il quale non assume terapia farmacologica, in base alle caratteristiche cliniche (deflessione del tono dell'umore, apatia, astenia, difficoltà di concentrazione, cefalea- certificato CSM del 13.06.2023), incide sulle capacità di lavoro nella misura del 25% (con riferimento alla voce tabellare “sindrome depressiva endoreattiva media”, quantificata nella misura fissa del 25%, - Riguardo al ginocchio destro, si premette che la valutazione in invalidità civile, tiene conto del deficit funzionale, quindi nel caso specifico, si valuta quanto la gonartrosi incide sulla funzionalità del ginocchio, che allo stato attuale, come si rileva dall'esame obiettivo, è poco rilevante ai fini lavorativi (Arto inferiore sinistro: flessione del ginocchio completa, riferita dolente ai gradi estremi. Arto inferiore destro: ginocchio asciutto, flessione ed estensione completa). L'incidenza sulle capacità di lavoro, con riferimento alla voce tabellare “anchilosi di ginocchio rettilinea”, inserita nella fascia di valutazione 21-30%, tenuto conto del lieve deficit articolare, si quantifica nella misura del 21%.”
È stata quindi oggetto di espressa valutazione l'incidenza delle accertate patologie sulla capacità di lavoro del ricorrente, mentre non conducenti risultano i rilievi del ricorrente in ordine alla incidenza delle stesse sulla attività lavorativa dallo stesso in precedenza svolta (“mansioni di muratore”) atteso che ai fini del riconoscimento della prestazione de qua non rileva la capacità lavorativa specifica del ricorrente bensì “la generica capacità lavorativa” dello stesso.
Non pertinente appare altresì il riferimento all'avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente -per le medesime patologie in rilievo nel presente giudizio – dello status di cui all'art 3 comma 1 L.n. 104/92. Come infatti bene evidenziato dal TU (il cui elaborato è stato depositato dal ricorrente stesso) nominato nel diverso procedimento per il riconoscimento di detto status “La valutazione dell'invalidità civile si basa infatti sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale. L'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo
23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale. In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo. Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap sempre come definito dalla Legge n.
104/92 esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92. Difatti, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non
è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza il riconoscimento di un'invalidità civile”.
Pure non conducente ai fini del presente giudizio risulta la circostanza che il ricorrente “non pratica terapia farmacologica” per il diagnosticato “disturbo depressivo”, nulla essendo stato allegato circa le ragioni dell'assenza di detta terapia.
In considerazione di quanto precede le conclusioni della TU redatta in sede di ATP in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici oltre che metodologico-scientifici, ed in mancanza di documentazione medica attestante l'aggravamento delle malattie diagnosticate, vanno pienamente condivise e ciò anche in considerazione del rilievo (non secondario) del notevole divario tra la percentuale di invalidità accertata sia dalla commissione medica che dall'ausiliare del giudice (40%) e quella oggetto del ricorso (74%).
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo