Sentenza 18 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2002, n. 13683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13683 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2002 |
Testo completo
Aula B ICA ITALIANA1 368 3702 POOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 5224/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Cron.31297 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 27/05/02 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente: SENTEN sul ricorso proposto da: SC IO, elettivamente - Valadier n.53, presso l'avv. domiciliato in Roma, via Val Cataldo De Benedictis, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Paolo Mauri del Foro di Cagliari;
ricorrente
contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in presidente pro tempore in carica, prof. persona del Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
2391 intimato avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari sezione lavoro agraria, del 27 gennaio-26 febbraio 1999, n. 44 del 1999, RGAC n.1064 del 1998, cron. 1581; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 27 gennaio-26 febbraio 1999, il Tribunale di Cagliari accoglieva l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del locale Pretore che aveva accolto la domanda di RI NA intesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. I giudici di appello osservavano che il nuovo consulente tecnico di ufficio, nominato dal Tribunale, aveva accertato che l'assicurato era affetto da una malattia di un certo rilievo medico-legale (la sindrome di BE), la quale non raggiungeva, tuttavia, un livello di compromissioni cliniche funzionali tale da incidere sulla capacità lavorativa nei limiti di legge dell'assegno di richiesti per la concessione invalidità. 2 Avverso tale decisione l'NA ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'INPS ha depositato solo procura. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché errore di fatto. - sottolinea il ricorrente - ha accolto Il Tribunale 1'appello sul presupposto che la malattia di BE abbia avuto un andamento "a poussé" che non raggiungeva un livello di compromissioni cliniche funzionali tali da incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato nei limiti richiesti per il pensionamento. Tali conclusioni, ad avviso del ricorrente, contrasterebbero con la circostanza che dal 1993 1'NA è stato seguito costantemente dall'Istituto di Clinica Medica di Cagliari, e ha dovuto essere ricoverato più volte in Ospedale. Nel 1998 erano apparsi i primi segni di vasculite cerebrale e nel settembre 1996 la Commissione Medica per le pensioni di invalidità civile aveva riconosciuto all'NA una invalidità pari al 74%. Il ricorrente produce anche un certificato del 31 maggio 1999 dell'Istituto di Clinica Medica di Cagliari. Ad avviso del ricorrente, tutti questi elementi 3 porterebbero a ritenere la relazione del consulente gravemente lacunosa ed nominato dal Tribunale inattendibile. Il ricorso è infondato. I giudici di appello hanno preso in esame la consulenza depositata dal nuovo consulente, osservando che questi, al termine di una approfondita valutazione di tutta la documentazione clinica acquisita agli atti e di accurate indagini, aveva concluso per l'inesistenza delle condizioni di legge previste per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità. I giudici di appello hanno anche Osservato che le valutazioni del secondo consulente erano adeguatamente motivate e che le stesse dovevano essere preferite a quelle espresse dall'ausiliare del primo giudice, "che aveva, per un verso, sopravvalutato il rilievo invalidante della malattia di BE e, per l'altro, omesso di considerare "a1'andamento poussé" della sintomatologia clinica indotta dalla medesima". A fronte di tali, precise e motivate conclusioni si infrangono le censure formulate dal ricorrente che si limita, in buona sostanza, a proporre una diversa valutazione del complesso delle malattie dalle quali è affetto. Costituisce principio consolidato quello secondo il 4 quale il controllo di legittimità compiuto da questa Corte non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze о deficienze diagnostiche, о affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella di parte (Cass. nn. 142 del 1992 e 7798 del 1998). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa successive Corte, quando, in presenza di due contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art.360 n.1, comma 5, codice di procedura civile - pur se tale adesione non sia 5 W specificamente giustificata, ove il secondo parere comunque gli elementi che consentano, tecnico fornisca su un piano positivo, di delineare il percorso logico- giuridico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione о "aliunde" deducibili (Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). è limitato а Nel caso di specie, il Tribunale non si del consulente tecnico riportare le conclusioni nominato in appello (il quale aveva preso visione e discusso tutta la documentazione clinica acquisita), ma le ha poste criticamente a confronto con quelle già raggiunte dal consulente nominato dal Pretore, spiegando le ragioni per quali dovevano essere condivise le valutazioni dell'uno piuttosto che quelle dell'altro. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l'INPS svolto difese.
P.Q.M.
ны la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. IL PRESIDENTE Ка Così deciso in Roma, il 27 maggio 2002. IL CONSIGLIERE EST.Nimfamilia A ve JavelleAure F.Curve tobelle