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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4338/2018
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CLAUDIO DE LUCA, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MAURO LEPORACE n. 29, COSENZA, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1
GIOVANNI ARCIDIACONO, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 06/11/2018, Pt_1
a convenuto in giudizio , deducendo di avere lavorato come muratore a partire dal
[...] CP_1
1996, specificamente dal 1/01/2015 alle dipendenze del avendo Controparte_2 sviluppato una patologia consistente in protrusioni discali L3-L4 e L4-L5, asseritamente causata (o concausata) dall'attività lavorativa. Infatti, le mansioni svolte (fino al 2015 per l'intera giornata lavorativa di non meno di otto ore al giorno per sei giorni alla settimana e poi in regime di part time per ventisei ore settimanali alle dipendenze del Comune di avrebbero comportato la Controparte_2 movimentazione manuale dei materiali, attività di carico e scarico, la posa in opera di murature e controsoffittature, il frequente uso di martelli demolitori e attrezzi vibranti, posture incongrue, con sforzi continui a carico della colonna vertebrale. Ha descritto di avere inoltrato istanza per il riconoscimento di malattia professionale in data 7/06/2017, con decisione negativa di del 29/08/2017, essendo stato escluso dall il CP_1 CP_3 nesso causale tra il rischio lavorativo a cui il ricorrente è stato esposto e la malattia denunciata. Esaurite le vie amministrative, ha dunque agito in giudizio per l'accertamento dell'origine professionale della malattia, con il riconoscimento di un grado inabilità pari almeno ad 8 punti percentuali, con condanna di al versamento del relativo indennizzo. Spese vinte e rifusione al CP_1 procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio , eccependo l'intervenuta prescrizione, contestando in CP_1 fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, sottolineando l'intervenuto accertamento di una patologia artrosica degenerativa tale da escludere ogni riferibilità del danno al mansionario posto a corredo della domanda, spese vinte.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni di parte ricorrente Parte_2
con lo svolgimento di CTU medica. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, in luce delle seguenti motivazioni.
I. Con l'introduzione del sistema misto, per le forme morbose che non trovano riscontro nell'elencazione tabellare il lavoratore deve dimostrare l'esistenza di una malattia contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa prestata, depositando idonea documentazione sanitaria attestante l'esistenza e la natura professionale della malattia, con riscontro obiettivo dell'esposizione al rischio (natura, durata, intensità e così via). Nel caso di specie la patologia di cui si discute, denunciata all' , è una protrusione discale L3-L4, L4-L5. CP_1
Requisito essenziale è dunque l'esistenza del nesso eziologico fra la malattia e la lavorazione espletata, configurabile in un rapporto causale, diretto ed efficiente con lo specifico rischio lavorativo.
2 II. Ciò premesso, si evidenzia che la prova testimoniale svolta ha fornito una rappresentazione circa l'esposizione a concreti fattori di rischio, nell'ambito del lavoro svolto con riferimento al periodo oggetto di conoscenza da parte dei testi, caratterizzata da variabilità (si richiama in particolare l'attenzione sulla variabilità delle mansioni e della strumentazione lavorativa utilizzata). Si riportano di seguito le dichiarazioni assunte:
- “ho conosciuto perché lavoravamo insieme al Comune di Parte_2 Pt_1 CP_2
come LSU negli ultimi 7-8 anni, facevamo le pulizie sulle strade. Ci paga lo Stato, ma lavoriamo con
[...] il Comune. Ci siamo frequentati solo sul lavoro, non abbiamo rapporti personali e non siamo parenti. Lavoravamo con il tagliaerba, la pala, la scopa, abbiamo chiuso qualche buca, raccolto l'erba, pulizia delle strade. Lavoravamo dalle 8:00 alle 13:00. Questo facevamo, non svolgevamo altri lavori.
ADR. ci capitava di raccogliere la spazzatura, mista, dopo aver tagliato l'erba, con la pala. Impastavamo anche il cemento, per chiudere le buche, lavori manuali.
ADR. usavamo anche martello pneumatico, quando bisognava pulire le buche, lo usavamo ogni tanto, mica tutti i giorni, non so quantificare.
ADR. eravamo piegati il tempo giusto per fare il lavoro.
ADR. lavoro ancora per il Comune di . arà andato in pensione da due anni”. CP_2 Pt_1
- “conosco perché abbiamo lavorato quasi sempre insieme, oltre 20 anni, Controparte_4 Pt_1 lavoravamo a con il Comune. Non siamo parenti, non abbiamo rapporti personali, lavoravamo CP_2 insieme. Facevamo lavori di muratura, tagliaerba, potare le piante, sempre del Comune. Lavoravamo circa dalle 8:00 alle 14:00. ADR. Usavamo il decespugliatore, le pale, la motosega, roba per lavorare. Impastavamo il cemento, capitava di spostare anche dei pesi, quello che c'era da prendere. ADR. il signor è pensionato. Che io sappia ha sempre fatto questo lavoro per il Comune. Pt_1
ADR. a iniziato a lamentarsi del dolore alla spalla nel 2016, 2017”. Pt_1
III. Occorre sottolineare che non è sufficiente, ai fini del riconoscimento della sussistenza di una malattia professionale, che l'attività lavorativa svolta nel suo complesso nel corso di una vita e in particolare lo specifico rischio lavorativo (nel caso concreto emergente dalle allegazioni e dalla prova in modo non sufficientemente caratterizzato per quanto attiene a natura, durata e intensità) abbiano in qualche misura influito sul decorso dell'affezione morbosa. Per potersi parlare di malattia professionale è di decisiva importanza che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili, con legame di causalità tutt'altro che ipotetico, alle attività lavorative cui si vogliono attribuire.
IV. La CTU medica svolta ha avuto esito sfavorevole per il ricorrente. Si riporta di seguito il quesito proposto: “letti gli atti ed esaminata tutta la documentazione prodotta dalle parti, tenuto conto delle risultanze istruttorie ed in particolare della storia professionale e clinica della parte ricorrente, nonché della patologia dallo stesso contratta (PROTRUSIONE DISCALE), previa sottoposizione della parte ricorrente a visita medica, dica il CTU se la patologia contratta sia eziologicamente riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, specificando, in caso di positivo riscontro, gli esiti permanenti derivati dalla sola malattia professionale (indicati anche in termini percentuali) e la sussistenza di eventuali ulteriori concause preesistenti, concomitanti o susseguenti, se rinvenute, e la loro incidenza in
3 termini percentuali sull'insorgenza della malattia denunciata. Indichi, infine, la data di stabilizzazione dei postumi invalidanti permanenti derivanti dalla malattia professionale”. A seguire le conclusioni della perizia. “Sulla base di quanto rilevato e su esposto, in base alla visita medica peritale, in base alla documentazione agli atti, ritengo che il Signor risulti affetto da: lombalgia episodica Parte_1 da bulging discali. Si conferma la valutazione delle commissioni riconoscendo al periziato malattia comune e non CP_1 malattia professionale”. Si riporta inoltre la replica del CTU a fronte delle osservazioni svolte dalla difesa della parte ricorrente: “Per quando riguarda le osservazioni fatte dal Legale di parte attrice, in merito alle patologie di cui risulta affetto il periziato e che le stesse non sono state considerate come patologie professionali, il sottoscritto CTU, sulla base di quanto rilevato e su esposto, in base alla visita medica peritale, e all'esame clinico del rachide lombare e cervicale (alla ispezione non si apprezza deformità del profilo anatomico del rachide cervico-lombare. rachide ipomobile , test radicolari
++- ( lasegue a 70°bilat., +- bilateralmente) , non deficit nervosi periferici in atto , né deficit forza Persona_1 muscolare) ed in base alla documentazione agli atti ( patologie come lombalgia e lombosciatalgia con ripetuti episodi di malattia e conseguenziali cure mediche con assenza dal lavoro è presumibile che dovevano essere esibite ed in possesso del periziato et presenti agli atti), ritiene che il Signor risulti affetto da lombalgia episodica da bulging Parte_1 discali. E pertanto si conferma la valutazione delle commissioni riconoscendo al periziato malattia comune e non CP_1 malattia professionale”.
V. In conclusione, considerata a monte la scarsa caratterizzazione del rischio professionale specifico, insieme al giudizio medico-legale, che il Tribunale fa proprio, in ordine all'insussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa, il ricorso deve essere rigettato.
*** La complessità del fatto oggetto di accertamento consente di ritenere integrati i motivi di legge per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono altresì compensate tra le parti.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite e le spese di CTU tra le parti.
Castrovillari, 07/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
4
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CLAUDIO DE LUCA, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MAURO LEPORACE n. 29, COSENZA, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1
GIOVANNI ARCIDIACONO, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 06/11/2018, Pt_1
a convenuto in giudizio , deducendo di avere lavorato come muratore a partire dal
[...] CP_1
1996, specificamente dal 1/01/2015 alle dipendenze del avendo Controparte_2 sviluppato una patologia consistente in protrusioni discali L3-L4 e L4-L5, asseritamente causata (o concausata) dall'attività lavorativa. Infatti, le mansioni svolte (fino al 2015 per l'intera giornata lavorativa di non meno di otto ore al giorno per sei giorni alla settimana e poi in regime di part time per ventisei ore settimanali alle dipendenze del Comune di avrebbero comportato la Controparte_2 movimentazione manuale dei materiali, attività di carico e scarico, la posa in opera di murature e controsoffittature, il frequente uso di martelli demolitori e attrezzi vibranti, posture incongrue, con sforzi continui a carico della colonna vertebrale. Ha descritto di avere inoltrato istanza per il riconoscimento di malattia professionale in data 7/06/2017, con decisione negativa di del 29/08/2017, essendo stato escluso dall il CP_1 CP_3 nesso causale tra il rischio lavorativo a cui il ricorrente è stato esposto e la malattia denunciata. Esaurite le vie amministrative, ha dunque agito in giudizio per l'accertamento dell'origine professionale della malattia, con il riconoscimento di un grado inabilità pari almeno ad 8 punti percentuali, con condanna di al versamento del relativo indennizzo. Spese vinte e rifusione al CP_1 procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio , eccependo l'intervenuta prescrizione, contestando in CP_1 fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, sottolineando l'intervenuto accertamento di una patologia artrosica degenerativa tale da escludere ogni riferibilità del danno al mansionario posto a corredo della domanda, spese vinte.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni di parte ricorrente Parte_2
con lo svolgimento di CTU medica. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, in luce delle seguenti motivazioni.
I. Con l'introduzione del sistema misto, per le forme morbose che non trovano riscontro nell'elencazione tabellare il lavoratore deve dimostrare l'esistenza di una malattia contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa prestata, depositando idonea documentazione sanitaria attestante l'esistenza e la natura professionale della malattia, con riscontro obiettivo dell'esposizione al rischio (natura, durata, intensità e così via). Nel caso di specie la patologia di cui si discute, denunciata all' , è una protrusione discale L3-L4, L4-L5. CP_1
Requisito essenziale è dunque l'esistenza del nesso eziologico fra la malattia e la lavorazione espletata, configurabile in un rapporto causale, diretto ed efficiente con lo specifico rischio lavorativo.
2 II. Ciò premesso, si evidenzia che la prova testimoniale svolta ha fornito una rappresentazione circa l'esposizione a concreti fattori di rischio, nell'ambito del lavoro svolto con riferimento al periodo oggetto di conoscenza da parte dei testi, caratterizzata da variabilità (si richiama in particolare l'attenzione sulla variabilità delle mansioni e della strumentazione lavorativa utilizzata). Si riportano di seguito le dichiarazioni assunte:
- “ho conosciuto perché lavoravamo insieme al Comune di Parte_2 Pt_1 CP_2
come LSU negli ultimi 7-8 anni, facevamo le pulizie sulle strade. Ci paga lo Stato, ma lavoriamo con
[...] il Comune. Ci siamo frequentati solo sul lavoro, non abbiamo rapporti personali e non siamo parenti. Lavoravamo con il tagliaerba, la pala, la scopa, abbiamo chiuso qualche buca, raccolto l'erba, pulizia delle strade. Lavoravamo dalle 8:00 alle 13:00. Questo facevamo, non svolgevamo altri lavori.
ADR. ci capitava di raccogliere la spazzatura, mista, dopo aver tagliato l'erba, con la pala. Impastavamo anche il cemento, per chiudere le buche, lavori manuali.
ADR. usavamo anche martello pneumatico, quando bisognava pulire le buche, lo usavamo ogni tanto, mica tutti i giorni, non so quantificare.
ADR. eravamo piegati il tempo giusto per fare il lavoro.
ADR. lavoro ancora per il Comune di . arà andato in pensione da due anni”. CP_2 Pt_1
- “conosco perché abbiamo lavorato quasi sempre insieme, oltre 20 anni, Controparte_4 Pt_1 lavoravamo a con il Comune. Non siamo parenti, non abbiamo rapporti personali, lavoravamo CP_2 insieme. Facevamo lavori di muratura, tagliaerba, potare le piante, sempre del Comune. Lavoravamo circa dalle 8:00 alle 14:00. ADR. Usavamo il decespugliatore, le pale, la motosega, roba per lavorare. Impastavamo il cemento, capitava di spostare anche dei pesi, quello che c'era da prendere. ADR. il signor è pensionato. Che io sappia ha sempre fatto questo lavoro per il Comune. Pt_1
ADR. a iniziato a lamentarsi del dolore alla spalla nel 2016, 2017”. Pt_1
III. Occorre sottolineare che non è sufficiente, ai fini del riconoscimento della sussistenza di una malattia professionale, che l'attività lavorativa svolta nel suo complesso nel corso di una vita e in particolare lo specifico rischio lavorativo (nel caso concreto emergente dalle allegazioni e dalla prova in modo non sufficientemente caratterizzato per quanto attiene a natura, durata e intensità) abbiano in qualche misura influito sul decorso dell'affezione morbosa. Per potersi parlare di malattia professionale è di decisiva importanza che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili, con legame di causalità tutt'altro che ipotetico, alle attività lavorative cui si vogliono attribuire.
IV. La CTU medica svolta ha avuto esito sfavorevole per il ricorrente. Si riporta di seguito il quesito proposto: “letti gli atti ed esaminata tutta la documentazione prodotta dalle parti, tenuto conto delle risultanze istruttorie ed in particolare della storia professionale e clinica della parte ricorrente, nonché della patologia dallo stesso contratta (PROTRUSIONE DISCALE), previa sottoposizione della parte ricorrente a visita medica, dica il CTU se la patologia contratta sia eziologicamente riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, specificando, in caso di positivo riscontro, gli esiti permanenti derivati dalla sola malattia professionale (indicati anche in termini percentuali) e la sussistenza di eventuali ulteriori concause preesistenti, concomitanti o susseguenti, se rinvenute, e la loro incidenza in
3 termini percentuali sull'insorgenza della malattia denunciata. Indichi, infine, la data di stabilizzazione dei postumi invalidanti permanenti derivanti dalla malattia professionale”. A seguire le conclusioni della perizia. “Sulla base di quanto rilevato e su esposto, in base alla visita medica peritale, in base alla documentazione agli atti, ritengo che il Signor risulti affetto da: lombalgia episodica Parte_1 da bulging discali. Si conferma la valutazione delle commissioni riconoscendo al periziato malattia comune e non CP_1 malattia professionale”. Si riporta inoltre la replica del CTU a fronte delle osservazioni svolte dalla difesa della parte ricorrente: “Per quando riguarda le osservazioni fatte dal Legale di parte attrice, in merito alle patologie di cui risulta affetto il periziato e che le stesse non sono state considerate come patologie professionali, il sottoscritto CTU, sulla base di quanto rilevato e su esposto, in base alla visita medica peritale, e all'esame clinico del rachide lombare e cervicale (alla ispezione non si apprezza deformità del profilo anatomico del rachide cervico-lombare. rachide ipomobile , test radicolari
++- ( lasegue a 70°bilat., +- bilateralmente) , non deficit nervosi periferici in atto , né deficit forza Persona_1 muscolare) ed in base alla documentazione agli atti ( patologie come lombalgia e lombosciatalgia con ripetuti episodi di malattia e conseguenziali cure mediche con assenza dal lavoro è presumibile che dovevano essere esibite ed in possesso del periziato et presenti agli atti), ritiene che il Signor risulti affetto da lombalgia episodica da bulging Parte_1 discali. E pertanto si conferma la valutazione delle commissioni riconoscendo al periziato malattia comune e non CP_1 malattia professionale”.
V. In conclusione, considerata a monte la scarsa caratterizzazione del rischio professionale specifico, insieme al giudizio medico-legale, che il Tribunale fa proprio, in ordine all'insussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa, il ricorso deve essere rigettato.
*** La complessità del fatto oggetto di accertamento consente di ritenere integrati i motivi di legge per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono altresì compensate tra le parti.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite e le spese di CTU tra le parti.
Castrovillari, 07/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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