Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/06/2025, n. 11975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11975 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11975/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01945/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2022, proposto da:
CI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Norberto Ventolini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tarquinia, via Luigi Bellati, 3;
contro
Comune di Tarquinia, Prefettura di Viterbo, Elena UM Dragomir, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Tarquinia in ordine alla lettera di diffida e messa in mora inoltrata in data 27.09.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente agisce per l’accertamento dell’inezia illegittima serbata dal Comune di Tarquinia in ordine alla diffida e messa in mora inoltrata il 27.09.2021 ed inerente l’acquisizione di beni al patrimonio gratuito dell’Ente relativi alle ordinanze di demolizione nn. 9287/2015 e 9288/2015, chiedendo altresì la condanna al risarcimento del danno;
Premesso altresì che:
- non si è costituito il Comune intimato;
Considerato che
- ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. b) c.p.a. il giudizio in materia di silenzio, come quello in esame, è trattato in camera di consiglio;
- al contempo, in base al comma 4 della richiamata disposizione “ la trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione ”;
Considerato altresì che:
- ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.a. “ Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”, mentre a mente dell’art. 45, comma 1, c.p.a. “ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ”;
- dal combinato disposto delle due previsioni, pertanto, in materia di actio contra silentium il termine di deposito del ricorso è quello dimidiato di quindici giorno decorrente dalla notifica del gravame;
Ritenuto che:
- nella fattispecie il ricorso risulta notificato il 25.01.2022 e depositato il 23.02.2022, oltre pertanto il dimidiato termine di quindici giorni di cui agli artt. 45, comma 1, art. 87, comma 2, lett. b) c.p.a.;
- a ciò consegue, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la declaratoria di irricevibilità del gravame ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. per tardività del deposito;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO