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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 12.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 890/2024 R.G., avente ad oggetto “invalidità civile”;
promossa da:
(C.F. ), sede Parte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...] il [...] (C.F. ), nella Controparte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità parentale sul figlio minore Persona_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Galazzo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 04.04.2024 e notificato il 16.06.2024 l' ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio Pt_2 di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale di revisione del 16.06.2023 con cui la Commissione Medica aveva disconosciuto al minore Persona_1
la condizione di portatore di handicap e ritenuto il difetto, in capo al medesimo, dei
[...] requisiti di cui all'art. 4 D.L. n. 5 del 09.02.2012; l'ausiliario lo aveva infatti riconosciuto
“portatore di handicap ex art.3 comma 1 L.104/1992 e bisognevole di indennità di frequenza dalla data del giugno 2023” in ragione della formulata diagnosi di “dislessia con disturbo della lettura e della scrittura con discreta incidenza funzionale nella comprensione del testo e nella elaborazione di quello scritto. Disturbo specifico nel calcolo a mente e scritto. Permangono difficoltà attentive e Ansia situazionale”, arbitrariamente pronunciandosi sul ritenuto diritto del minore all'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. n. 289/1990 (estranea all'impugnazione proposta avverso il verbale della C.M.), giudizio di cui l'ISTITUTO ha altresì dedotto l'infondatezza nel merito, il minore avendo un “funzionamento cognitivo nella norma: tant'è che frequenta la scuola senza insegnante di sostegno e non pratica alcun trattamento riabilitativo, requisito necessario per l'indennità di frequenza” e i diagnosticati disturbi - non supportati da documentazione sanitaria attestante l'esistenza di alcuna patologia cronica di natura psichiatrica tale da richiedere un'idonea terapia medica e/o riabilitativa dell'apprendimento - incidendo unicamente su alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolare ed essendo destinato a trovare appropriata compensazione in ambito scolastico. Costituitasi in lite, la madre del minore, nella qualità, ha eccepito la decadenza dell' Pt_1 dal formulato dissenso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. per omessa notifica dell'opposizione nel termine di giorni dieci assegnato da questo Giudice con decreto di F.U. del 09.04.2024.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 12.03.2025.
***
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di decadenza alla quale la resistente ha interamente affidato la propria difesa - dalla tardiva notificazione del ricorso e del decreto di F.U. nel termine ordinatorio in quest'ultimo fissato non procedendo alcuna decadenza dal formulato dissenso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., disposizione che ne condiziona l'ammissibilità al solo deposito del ricorso introduttivo “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, nella specie eseguita il 05.03.2024, con conseguente tempestività del ricorso depositato il 04.04.2024 -, l'opposizione proposta dall' è infondata e va Pt_1 conseguentemente rigettata nei termini e per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' Pt_2 premesso che è affetto da “disturbo misto del linguaggio, con Persona_1 significativa compromissione della produzione linguistica versante espressivo con disturbo specifico della letto-scrittura di tipo prevalentemente lessicale, con associata discalculia, difficoltà attentive ed ansia situazionale”, l'ausiliario ha infatti concluso che “per tale complesso patologico sussistono gli elementi per riconoscerlo soggetto invalido con diritto all'indennità di frequenza e soggetto con handicap come previsto all'art 3 c 1 della legge 104/92” (cfr. relazione depositata il 17.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Va nondimeno osservato che secondo la definizione di cui all'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992 “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” - riconoscimento atto a consentire l'accesso a svariati benefici lavorativi e fiscali - e che giusta disposto dell'art. 1 L. n. 289/1990 l'indennità mensile di frequenza è per contro concessa a “i mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche (…) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici (…) per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi
o terapeutici a seguito della loro minorazione” subordinatamente “alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap”. Nel caso sub iudice, tuttavia, l'impugnato verbale della C.M. del 16.06.2023 ha unicamente disconosciuto, in capo al minore, la condizione di portatore di handicap di cui all'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992 e la conseguente ricorrenza del requisito sanitario prescritto ai fini del
“rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, senza cenno alcuno al distinto requisito delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” atto a fondare il diritto del minore all'indennità mensile di frequenza, nemmeno menzionata nel ricorso introduttivo del giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., nel quale la madre del minore si è invero limitata a deplorare l'illegittimo omesso riconoscimento dell'handicap e “dei requisiti (…) di cui all'art. 4 del D.L. 9.2.2012, n. 5”. Deve perciò ritenersi che l'accertamento sub iudice attenga esclusivamente ai requisiti sanitari richiesti ai fini delle prestazioni e dei benefici assistenziali connessi con il disconosciuto handicap di cui all'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992, che il C.T.U. nominato nella presente fase ha ritenuto sussistere, in capo al minore
[...]
, a far data dalla domanda e con revisione al compimento del 18mo anno di età. Persona_1
Per le ragioni esposte, ritenuto che la conforme valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, va dichiarato che
è portatore di handicap ex art. 3, comma primo, L. n. 104/1992 a far Persona_1 data dalla domanda e con revisione al compimento della maggiore età. Giusta soccombenza, le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico dell' , nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della resistente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 890/2024 R.G.; dichiara che è portatore di handicap ex art. 3, comma primo, L. n. Persona_1
104/1992 a far data dalla domanda e con revisione al compimento della maggiore età; condanna l' al pagamento, in favore di nella qualità, delle spese Pt_2 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, e distrae in favore dell'Avv. Vincenzo Galazzo;
pone definitivamente a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 23 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 12.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 890/2024 R.G., avente ad oggetto “invalidità civile”;
promossa da:
(C.F. ), sede Parte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...] il [...] (C.F. ), nella Controparte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità parentale sul figlio minore Persona_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Galazzo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 04.04.2024 e notificato il 16.06.2024 l' ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio Pt_2 di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale di revisione del 16.06.2023 con cui la Commissione Medica aveva disconosciuto al minore Persona_1
la condizione di portatore di handicap e ritenuto il difetto, in capo al medesimo, dei
[...] requisiti di cui all'art. 4 D.L. n. 5 del 09.02.2012; l'ausiliario lo aveva infatti riconosciuto
“portatore di handicap ex art.3 comma 1 L.104/1992 e bisognevole di indennità di frequenza dalla data del giugno 2023” in ragione della formulata diagnosi di “dislessia con disturbo della lettura e della scrittura con discreta incidenza funzionale nella comprensione del testo e nella elaborazione di quello scritto. Disturbo specifico nel calcolo a mente e scritto. Permangono difficoltà attentive e Ansia situazionale”, arbitrariamente pronunciandosi sul ritenuto diritto del minore all'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. n. 289/1990 (estranea all'impugnazione proposta avverso il verbale della C.M.), giudizio di cui l'ISTITUTO ha altresì dedotto l'infondatezza nel merito, il minore avendo un “funzionamento cognitivo nella norma: tant'è che frequenta la scuola senza insegnante di sostegno e non pratica alcun trattamento riabilitativo, requisito necessario per l'indennità di frequenza” e i diagnosticati disturbi - non supportati da documentazione sanitaria attestante l'esistenza di alcuna patologia cronica di natura psichiatrica tale da richiedere un'idonea terapia medica e/o riabilitativa dell'apprendimento - incidendo unicamente su alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolare ed essendo destinato a trovare appropriata compensazione in ambito scolastico. Costituitasi in lite, la madre del minore, nella qualità, ha eccepito la decadenza dell' Pt_1 dal formulato dissenso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. per omessa notifica dell'opposizione nel termine di giorni dieci assegnato da questo Giudice con decreto di F.U. del 09.04.2024.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 12.03.2025.
***
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di decadenza alla quale la resistente ha interamente affidato la propria difesa - dalla tardiva notificazione del ricorso e del decreto di F.U. nel termine ordinatorio in quest'ultimo fissato non procedendo alcuna decadenza dal formulato dissenso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., disposizione che ne condiziona l'ammissibilità al solo deposito del ricorso introduttivo “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, nella specie eseguita il 05.03.2024, con conseguente tempestività del ricorso depositato il 04.04.2024 -, l'opposizione proposta dall' è infondata e va Pt_1 conseguentemente rigettata nei termini e per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' Pt_2 premesso che è affetto da “disturbo misto del linguaggio, con Persona_1 significativa compromissione della produzione linguistica versante espressivo con disturbo specifico della letto-scrittura di tipo prevalentemente lessicale, con associata discalculia, difficoltà attentive ed ansia situazionale”, l'ausiliario ha infatti concluso che “per tale complesso patologico sussistono gli elementi per riconoscerlo soggetto invalido con diritto all'indennità di frequenza e soggetto con handicap come previsto all'art 3 c 1 della legge 104/92” (cfr. relazione depositata il 17.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Va nondimeno osservato che secondo la definizione di cui all'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992 “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” - riconoscimento atto a consentire l'accesso a svariati benefici lavorativi e fiscali - e che giusta disposto dell'art. 1 L. n. 289/1990 l'indennità mensile di frequenza è per contro concessa a “i mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche (…) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici (…) per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi
o terapeutici a seguito della loro minorazione” subordinatamente “alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap”. Nel caso sub iudice, tuttavia, l'impugnato verbale della C.M. del 16.06.2023 ha unicamente disconosciuto, in capo al minore, la condizione di portatore di handicap di cui all'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992 e la conseguente ricorrenza del requisito sanitario prescritto ai fini del
“rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, senza cenno alcuno al distinto requisito delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” atto a fondare il diritto del minore all'indennità mensile di frequenza, nemmeno menzionata nel ricorso introduttivo del giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., nel quale la madre del minore si è invero limitata a deplorare l'illegittimo omesso riconoscimento dell'handicap e “dei requisiti (…) di cui all'art. 4 del D.L. 9.2.2012, n. 5”. Deve perciò ritenersi che l'accertamento sub iudice attenga esclusivamente ai requisiti sanitari richiesti ai fini delle prestazioni e dei benefici assistenziali connessi con il disconosciuto handicap di cui all'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992, che il C.T.U. nominato nella presente fase ha ritenuto sussistere, in capo al minore
[...]
, a far data dalla domanda e con revisione al compimento del 18mo anno di età. Persona_1
Per le ragioni esposte, ritenuto che la conforme valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, va dichiarato che
è portatore di handicap ex art. 3, comma primo, L. n. 104/1992 a far Persona_1 data dalla domanda e con revisione al compimento della maggiore età. Giusta soccombenza, le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico dell' , nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della resistente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 890/2024 R.G.; dichiara che è portatore di handicap ex art. 3, comma primo, L. n. Persona_1
104/1992 a far data dalla domanda e con revisione al compimento della maggiore età; condanna l' al pagamento, in favore di nella qualità, delle spese Pt_2 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, e distrae in favore dell'Avv. Vincenzo Galazzo;
pone definitivamente a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 23 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella