Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 4431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. NG Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4431/2024, promossa con ricorso depositato il 19/09/2024 da:
1) Parte_1 nata BUSTO ARSIZIO il 28 SETTEMBRE 1974
cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. ORNELLA COLOMBO Cod. Fisc. C.F._2
e
2) Parte_2 nato TARANTO il 03 GENNAIO 1974
cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._3
residente in [...] con l'Avv. PAOLO ZAMBON Cod. Fisc. C.F._4
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO
in LEGNANO (MI), in data 22 SETTEMBRE 2011
(anno 2011 - atto n. 65 - parte II - serie A)
X□ separati con sentenza n. 717 dell'11 OTTOBRE 2024 (passata in giudicato l'11
NOVEMBRE 2024, v. documenti in atti).
□ senza figli
X□ con i seguenti figli minorenni: nata a [...] il [...] Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/09/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso ai sensi Per_1
della l. 08/02/06 n. 54) con collocamento prevalente presso la madre che garantirà il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo anche con il padre, garantendo settimane alterne da quando lo stesso si trasferirà a Legnano.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dal venerdì sino alla domenica sera, laddove in ogni caso deciderà autonomamente se e quando Per_1
trascorrere con il padre anche un pomeriggio/sera infrasettimanale.
Nel corso delle feste Natalizie i genitori si alterneranno dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio di ciascun anno. Il prossimo Natale 2025 lo trascorrerà con il padre, Per_1
mentre capodanno con la madre.
Le festività Pasquali e le vacanze estive verranno concordate dai genitori di volta in volta sulla base delle esigenze di Per_1
3) La casa coniugale sita in Legnano, Via F.lli Bandiera n. 14, in proprietà ai coniugi nella misura del 50% ciascuno è stata venduta a terzi il 28.06.2024, il relativo ricavato versato sul conto comune ad entrambi i coniugi e successivamente utilizzato per l'acquisto dell'immobile in Legnano, Via Olmina 6 meglio indicato al seguente punto 5.
4) Il signor già dal novembre 2023, ha lasciato l'abitazione coniugale e conduce Pt_2 in locazione un appartamento in Marnate, Via Raffaello Sanzio n. 75. E', tuttavia, intenzione di quest'ultimo trasferirsi, a breve, a vivere nell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Legnano, Corso Garibaldi n. 141, per essere di maggiore aiuto alla
Pag. 2 di 5 nella gestione della figlia. Parte_1
5) La signora unitamente alla figlia si è trasferita ad abitare nel nuovo Parte_1
immobile sito in Legnano (MI) - Via Olmina n.
6 - che la stessa ha acquistato in data
22.10.2024 per il complessivo prezzo di € 207.000,00.=.
6) Il pagamento del suddetto importo (€ 207.000,00.=) è avvenuto mediante l'utilizzo da parte della signora delle somme di sua pertinenza provenienti dalla Parte_1 vendita della casa coniugale (€ 56.341,53.=), nonché di ulteriori € 30.000,00.= già nella sua disponibilità.
Il restante importo di € 120.658,47 così composto:
• € 60.500,00.= provenienti dalla vendita di un terreno in proprietà esclusiva al sito in Puglia;
Pt_2
• € 56.341,53.= provenienti dalla vendita della quota del 50% spettante al Pt_2
riguardante la casa coniugale di Via F.lli Bandiera in Legnano;
• € 3.816,94.= somma già a disposizione del signor Pt_2
le è stato messo a disposizione, entro la data del rogito (22 ottobre 2024), dal signor
Pt_2
Quest'ultimo ha tenuto a proprio carico anche le spese notarili, pari a € 1.900,00.=, relative all'acquisto dell'immobile di Via Olmina n. 6 in Legnano.
7) Le suddette somme, corrisposte dal signor in favore della moglie così come Pt_2
meglio indicato al precedente punto 6), sono state a lei riconosciute a titolo di mantenimento una tantum. Pertanto, la signora non avanza alcuna pretesa Parte_1
di mantenimento per sé stessa e si obbliga sin d'ora a non mettere in vendita la nuova casa di via Olmina n. 6 in Legnano finché la figlia non avrà raggiunto l'età di Per_1
anni 30.
8) Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento di Pt_2
, la somma mensile di € 300,00= mediante bonifico bancario da eseguire entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat - costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia come da linee guida del Tribunale di Milano del 17 novembre 2017 che le parti dichiarano di conoscere. Le spese scolastiche di , continueranno a rimanere ad Per_1
esclusivo carico del signor così come fino ad oggi sempre avvenuto. Pt_2
Pag. 3 di 5 9) L'assegno unico viene riconosciuto al 100% a favore della signora Parte_1
10) L'assegno mensile dell'attuale importo di € 324,24.=, percepito da a titolo di Per_1
indennità di frequenza per la sua riconosciuta invalidità e allo stato accreditato su di un libretto postale intestato alla sola ragazza, sarà utilizzato dalla signora Parte_1
unicamente per le esigenze della figlia.
11) Il conto corrente cointestato ai coniugi acceso presso Intesa SanPaolo filiale di legnano, Piazza IV Novembre sarà estinto entro la fine del mese di gennaio 2026, allorquando il signor avrà chiuso tutti i finanziamenti attualmente ancora in Pt_2
corso.
12) I coniugi congiuntamente chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e necessario, e comunque connesso alla richiesta pronuncia.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
22 settembre 2011, in Legnano (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Legnano (anno 2011, atto n. 65, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___16.6.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. NG
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
Pag. 4 di 5 In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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