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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/07/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2145/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Annamaria Antonini Presidente dr. Fabio Luongo Giudice dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to PITTORITTO FRANCESCA, ricorrente contro
), E_ C.F._2 contumace, resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Conclusioni di parte ricorrente
“... condannare il signor a versare in favore di E_
, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale ed Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di somma rivalutabile Persona_1 annualmente in base agli indici ISTAT, nonché, sempre con la medesima
1 decorrenza, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama quanto previsto nel Protocollo in materia di famiglia adottato da questo Tribunale. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.8.2024 e regolarmente notificato, ha premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale, oramai cessata, con e che E_ dalla loro unione è nata Inoltre, il Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Trieste aveva pronunciato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, autorizzando visite paterne presenziate previa preparazione del genitore. Ciò premesso, ha chiesto che venissero assunte le necessarie statuizioni relativamente al mantenimento ordinario e straordinario della minore.
è rimasto contumace. E_
Il giudice istruttore ha autorizzato la ricorrente ad accedere all'anagrafe tributaria e all'anagrafe onde verificare l'eventuale presentazione da CP_2 parte di di dichiarazioni dei redditi, nonché la E_ presenza di conti correnti e/o conti titoli e l'eventuale consistenza dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi;
infine, per acquisire l'estratto contributivo.
All'udienza del 15.7.2025 il giudice istruttore ha dettato i provvedimenti provvisori e ha autorizzato la parte ricorrente a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c.. La parte ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Sulle questioni economiche.
Va premesso che il resistente è decaduto dalla titolarità della responsabilità genitoriale giusta decreto del 24.11.2021 del Tribunale per i Minorenni di
Trieste. In questo procedimento restano da esaminare le domande di contenuto economico.
In generale, in punto di diritto, va ricordato che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
2 ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione
13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento (Tribunale Vicenza sez. II, 10/05/2021).
Come precisato in premessa, la parte ricorrente è stata autorizzata ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale.
Dall'estratto contributivo è emersa la percezione di redditi esigui da CP_2 parte del resistente, da ultimo per tre mesi -dal 2.6.2023 al 2.9.2023- alle dipendenze della Associazione Culturale Instabile (retribuzione dichiarata per complessivi euro 2.286,00). Con la pec accompagnatoria del 5.6.2025
l'ente previdenziale ha, peraltro, precisato che con la medesima associazione il resistente ha di “recente” stipulato un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato in scadenza al 30.9.2025.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione, invece, ha dichiarato di non essere in possesso di dichiarazioni dei redditi del resistente e/o di informazioni relative a conti correnti e/o conti titoli.
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato;
tenuto conto altresì:
3 - dei rapporti lavorativi in essere in capo al resistente come sopra riassunti;
- dell'assenza del padre nella vita quotidiana della figlia e dunque dell'insussistenza di qualsivoglia forma di contribuzione, diretta e indiretta, nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione della stessa (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…);
- dell'attuale condizione lavorativa della ricorrente (che ha dichiarato di svolgere la propria attività presso Cooperative Sociali, con un reddito
“esente” risultante dalla CU 2023 di euro 5.996,48 e di un reddito della stessa natura risultane dalla CU 2024 pari ad euro 7.062,94); si ritiene di dover porre a carico del resistente un assegno mensile in favore della figlia pari a complessivi euro 150,00, salva rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine.
Inoltre, l'assegno unico universale potrà essere percepito interamente dalla madre
Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, fermo il contenuto del decreto dd. 24.11.2021 del
Tribunale per i Minorenni di Trieste, così dispone:
1) Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile di euro 150,00, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la minore da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
2) Dispone che la madre percepisca il 100% dell'a.u.u.;
3) Spese di lite compensate.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
4 il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Annamaria Antonini Presidente dr. Fabio Luongo Giudice dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to PITTORITTO FRANCESCA, ricorrente contro
), E_ C.F._2 contumace, resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Conclusioni di parte ricorrente
“... condannare il signor a versare in favore di E_
, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale ed Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di somma rivalutabile Persona_1 annualmente in base agli indici ISTAT, nonché, sempre con la medesima
1 decorrenza, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama quanto previsto nel Protocollo in materia di famiglia adottato da questo Tribunale. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.8.2024 e regolarmente notificato, ha premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale, oramai cessata, con e che E_ dalla loro unione è nata Inoltre, il Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Trieste aveva pronunciato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, autorizzando visite paterne presenziate previa preparazione del genitore. Ciò premesso, ha chiesto che venissero assunte le necessarie statuizioni relativamente al mantenimento ordinario e straordinario della minore.
è rimasto contumace. E_
Il giudice istruttore ha autorizzato la ricorrente ad accedere all'anagrafe tributaria e all'anagrafe onde verificare l'eventuale presentazione da CP_2 parte di di dichiarazioni dei redditi, nonché la E_ presenza di conti correnti e/o conti titoli e l'eventuale consistenza dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi;
infine, per acquisire l'estratto contributivo.
All'udienza del 15.7.2025 il giudice istruttore ha dettato i provvedimenti provvisori e ha autorizzato la parte ricorrente a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c.. La parte ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Sulle questioni economiche.
Va premesso che il resistente è decaduto dalla titolarità della responsabilità genitoriale giusta decreto del 24.11.2021 del Tribunale per i Minorenni di
Trieste. In questo procedimento restano da esaminare le domande di contenuto economico.
In generale, in punto di diritto, va ricordato che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
2 ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione
13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento (Tribunale Vicenza sez. II, 10/05/2021).
Come precisato in premessa, la parte ricorrente è stata autorizzata ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale.
Dall'estratto contributivo è emersa la percezione di redditi esigui da CP_2 parte del resistente, da ultimo per tre mesi -dal 2.6.2023 al 2.9.2023- alle dipendenze della Associazione Culturale Instabile (retribuzione dichiarata per complessivi euro 2.286,00). Con la pec accompagnatoria del 5.6.2025
l'ente previdenziale ha, peraltro, precisato che con la medesima associazione il resistente ha di “recente” stipulato un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato in scadenza al 30.9.2025.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione, invece, ha dichiarato di non essere in possesso di dichiarazioni dei redditi del resistente e/o di informazioni relative a conti correnti e/o conti titoli.
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato;
tenuto conto altresì:
3 - dei rapporti lavorativi in essere in capo al resistente come sopra riassunti;
- dell'assenza del padre nella vita quotidiana della figlia e dunque dell'insussistenza di qualsivoglia forma di contribuzione, diretta e indiretta, nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione della stessa (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…);
- dell'attuale condizione lavorativa della ricorrente (che ha dichiarato di svolgere la propria attività presso Cooperative Sociali, con un reddito
“esente” risultante dalla CU 2023 di euro 5.996,48 e di un reddito della stessa natura risultane dalla CU 2024 pari ad euro 7.062,94); si ritiene di dover porre a carico del resistente un assegno mensile in favore della figlia pari a complessivi euro 150,00, salva rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine.
Inoltre, l'assegno unico universale potrà essere percepito interamente dalla madre
Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, fermo il contenuto del decreto dd. 24.11.2021 del
Tribunale per i Minorenni di Trieste, così dispone:
1) Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile di euro 150,00, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la minore da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
2) Dispone che la madre percepisca il 100% dell'a.u.u.;
3) Spese di lite compensate.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
4 il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini
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