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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/11/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 20 novembre 2025 alle ore 8,58 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di ordinanza assunta alla precedente udienza del 12 novembre 2025; nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 148/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SALZANO GUIDO Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
UT AN
Resistente
Il Giudice,
viste le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza;
rilevati che:
la ricorrente precisa le conclusioni come da nota depositata in data 20 novembre 2025, Parte_1 come segue: “CHIEDE che il Giudice rimetta la causa in istruttoria e: a) disponga CTU volta a: - verificare l'origine della rottura della protesi e la sua compatibilità con la caduta della sig.ra ; Parte_1
- accertare i conseguenti danni subiti dalla Ricorrente. b) ammetta la prova per testimoni così come dedotta con memoria datata 4 giugno 2025. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non rimetta la causa in istruttoria CONCLUDE come da ricorso introduttivo e, pertanto: “Voglia il Tribunale di Livorno condannare il Convenuto con sede legale a Campiglia Marittima Controparte_1
(LI) in via della Libertà 98, Cap 57021, C.F. e P. IVA n. a risarcire alla sig.ra P.IVA_1 Parte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti in conseguenza della rottura della protesi acquistata ed impiantata presso la sede dello stesso Convenuto, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali”. pagina 1 di 4 la resistente precisa le conclusioni come da nota Controparte_1 depositata in data 19 novembre 2025, come segue: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di
Livorno, adito, ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione disattesa, respingere la domanda della ricorrente perché infondata in fatto e in diritto e non provata, nell'an e nel quantum. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 la ricorrente domandava la condanna Parte_1 del al risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1 patrimoniale a seguito della rottura avvenuta il giorno 29 settembre 2023 in LUMZI (ALBANIA) della protesi alla gamba sinistra, impiantata presso il centro medico convenuto il precedente 6 luglio 2023.
Deduceva la ricorrente che il centro medico resistente era “responsabile di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'Attrice in conseguenza della rottura della predetta protesi” (cfr. pagina 2 del ricorso).
II. Con comparsa depositata in data 4 maggio 2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1
che chiedeva il rigetto della domanda attrice.
[...]
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento del danno viene rigettata in quanto non risulta neppure dedotto un inadempimento contrattuale della società resistente, in ordine alla consegna e impianto della protesi alla ricorrente.
Sebbene la prova di aver correttamente e diligentemente adempiuto al contratto spetti alla società resistente, nel caso di specie la ricorrente non spiega quale sarebbe stata la inesattezza della prestazione dovuta dal centro medico, che poi avrebbe causato la rottura della protesi e la lesione alla Pt_1
.
[...] pagina 2 di 4 Comunque, la società resistente ha introdotto in giudizio indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 I comma cc per poter concludere che la protesi si sia rotta per l'uso errato che ne aveva fatto la . Parte_1
Dal documento prodotto con la lettera A dalla resistente, con la memoria depositata in data 16 giugno
2025, emerge che la ricorrente pesava il 6 luglio 2023 al momento dell'impianto della protesi circa
78/80 Kg.
Dalla corrispondenza messaggistica tra e il centro sanitario, prodotta con il documento Parte_1
n.3 allegato alla nota di deposito di parte resistente in data 16 maggio 2025, emerge che la ricorrente dichiarava che in data 9 gennaio 2024, al momento della caduta, il suo peso era di 96 Kg.
E' noto, in base alla logica comune e alle nozioni di comune esperienza ai sensi dell'art. 115 II comma cpc, che il peso del paziente è un fattore determinante per la scelta della tipologia di protesi da impiantare sotto il ginocchio. Nel caso di specie, il peso corporeo della ricorrente, superiore a quello che poteva sopportare la protesi a lei impiantata quando era sensibilmente più magra, ha generato la relativa rottura.
La rottura della protesi è interamente riconducibile alla responsabilità della ricorrente e non è configurabile alcun inadempimento contrattuale della società resistente.
Appare manifestamente inutile ai fini della decisione disporre una consulenza tecnica al fine di
“verificare l'origine della rottura della protesi e la sua compatibilità con la caduta della sig.ra Pt_1
” perché la rottura della protesi è evidentemente collegata eziologicamente al peso della
[...] ricorrente, superiore al peso che poteva sopportare la protesi applicata alla ricorrente, quando la stessa aveva un peso corporeo di molto inferiore a quello del momento della rottura.
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite Parte_1
a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_1
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_2 [...]
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede:
respinge la domanda;
pagina 3 di 4 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali al Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 20 novembre 2025 alle ore 8,58 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di ordinanza assunta alla precedente udienza del 12 novembre 2025; nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 148/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SALZANO GUIDO Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
UT AN
Resistente
Il Giudice,
viste le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza;
rilevati che:
la ricorrente precisa le conclusioni come da nota depositata in data 20 novembre 2025, Parte_1 come segue: “CHIEDE che il Giudice rimetta la causa in istruttoria e: a) disponga CTU volta a: - verificare l'origine della rottura della protesi e la sua compatibilità con la caduta della sig.ra ; Parte_1
- accertare i conseguenti danni subiti dalla Ricorrente. b) ammetta la prova per testimoni così come dedotta con memoria datata 4 giugno 2025. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non rimetta la causa in istruttoria CONCLUDE come da ricorso introduttivo e, pertanto: “Voglia il Tribunale di Livorno condannare il Convenuto con sede legale a Campiglia Marittima Controparte_1
(LI) in via della Libertà 98, Cap 57021, C.F. e P. IVA n. a risarcire alla sig.ra P.IVA_1 Parte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti in conseguenza della rottura della protesi acquistata ed impiantata presso la sede dello stesso Convenuto, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali”. pagina 1 di 4 la resistente precisa le conclusioni come da nota Controparte_1 depositata in data 19 novembre 2025, come segue: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di
Livorno, adito, ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione disattesa, respingere la domanda della ricorrente perché infondata in fatto e in diritto e non provata, nell'an e nel quantum. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 la ricorrente domandava la condanna Parte_1 del al risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1 patrimoniale a seguito della rottura avvenuta il giorno 29 settembre 2023 in LUMZI (ALBANIA) della protesi alla gamba sinistra, impiantata presso il centro medico convenuto il precedente 6 luglio 2023.
Deduceva la ricorrente che il centro medico resistente era “responsabile di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'Attrice in conseguenza della rottura della predetta protesi” (cfr. pagina 2 del ricorso).
II. Con comparsa depositata in data 4 maggio 2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1
che chiedeva il rigetto della domanda attrice.
[...]
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento del danno viene rigettata in quanto non risulta neppure dedotto un inadempimento contrattuale della società resistente, in ordine alla consegna e impianto della protesi alla ricorrente.
Sebbene la prova di aver correttamente e diligentemente adempiuto al contratto spetti alla società resistente, nel caso di specie la ricorrente non spiega quale sarebbe stata la inesattezza della prestazione dovuta dal centro medico, che poi avrebbe causato la rottura della protesi e la lesione alla Pt_1
.
[...] pagina 2 di 4 Comunque, la società resistente ha introdotto in giudizio indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 I comma cc per poter concludere che la protesi si sia rotta per l'uso errato che ne aveva fatto la . Parte_1
Dal documento prodotto con la lettera A dalla resistente, con la memoria depositata in data 16 giugno
2025, emerge che la ricorrente pesava il 6 luglio 2023 al momento dell'impianto della protesi circa
78/80 Kg.
Dalla corrispondenza messaggistica tra e il centro sanitario, prodotta con il documento Parte_1
n.3 allegato alla nota di deposito di parte resistente in data 16 maggio 2025, emerge che la ricorrente dichiarava che in data 9 gennaio 2024, al momento della caduta, il suo peso era di 96 Kg.
E' noto, in base alla logica comune e alle nozioni di comune esperienza ai sensi dell'art. 115 II comma cpc, che il peso del paziente è un fattore determinante per la scelta della tipologia di protesi da impiantare sotto il ginocchio. Nel caso di specie, il peso corporeo della ricorrente, superiore a quello che poteva sopportare la protesi a lei impiantata quando era sensibilmente più magra, ha generato la relativa rottura.
La rottura della protesi è interamente riconducibile alla responsabilità della ricorrente e non è configurabile alcun inadempimento contrattuale della società resistente.
Appare manifestamente inutile ai fini della decisione disporre una consulenza tecnica al fine di
“verificare l'origine della rottura della protesi e la sua compatibilità con la caduta della sig.ra Pt_1
” perché la rottura della protesi è evidentemente collegata eziologicamente al peso della
[...] ricorrente, superiore al peso che poteva sopportare la protesi applicata alla ricorrente, quando la stessa aveva un peso corporeo di molto inferiore a quello del momento della rottura.
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite Parte_1
a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_1
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_2 [...]
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede:
respinge la domanda;
pagina 3 di 4 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali al Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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