Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/06/2025, n. 12588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12588 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3498 del 2025, proposto da
AL DE OR, rappresentata e difesa dagli avv.ti Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli e Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata in data 02.06.2024, nr domanda 37904, e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento, con ordine di pronunciarsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato in data 12.03.2025 e depositato in data 17.03.2025, l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 02.06.2024 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che il ricorso è fondato (v . ex plur. di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione intimata (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avuto riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2024) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. Quinta- Ter , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 120 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO