Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 469/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MARESCA MICHELE, con elezione di domicilio in VIA SAN MARTINO 48, SAN GIORGIO A CREMANO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ATP CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8-1-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla visita di revisione del 29-12-2021; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta. L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_3
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La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la contraddittorietà tra le patologie riscontrate, non valutate per il loro complesso menomativo, e la loro incidenza ai fini del compimento degli atti quotidiani della vita e della possibilità di deambulazione, in soggetto affetto da patologia oncologica e nefrologica;
ha, inoltre, lamentato la omessa valutazione delle certificazioni medico specialistiche in atti. E le censure, nel merito, a seguito dell'espletamento di nuova CTU, sono risultate fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che la perizianda è affetta da: insufficienza renale cronica in soggetto trapiantato (cod.6481=90%); esiti di k mammella (quadrantectomia anno 2020) (cod.9322=11%); che tali patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico, devono essere stimate nella misura del 100%; che, prima del trapianto renale del 30-3-2024, la perizianda, in quanto sottoposta a trattamento emodialitico a cadenza trisettimale sia stata incapace di soddisfare adeguatamente ai suoi bisogni elementari di vita quotidiana e alle attività strumentali relative (la preparazione dei cibi e un' adeguata alimentazione, la spesa, l'igiene personale e della domus, la gestione delle proprie finanze, pagamenti ed acquisti, la gestione della propria terapia, i trasferimenti da un luogo ad un altro , la coscienza di uno stato di pericolo, la capacità in caso di necessità di chiedere soccorso , ecc.) . Ha concluso, pertanto, affermando che gli stati patologici, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano: gravi e persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e
2 bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data della revisione amministrativa fino al 30-3-2024, allorquando è intervenuto il trapianto renale. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Per_1
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Le spese dell'intero procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai Controparte_1 fini dell'indennità di accompagnamento dalla data del 29-12-2021 al 30-3-2024; b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_3 ricorrente che si liquidano in complessivi € 3400,00 oltre Iva e Cpa, oltre € 43,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv. Antistatario. Così deciso in data 14/05/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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