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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2914 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Frida Simona Giuffrida, presso il cui studio in
Messina, via Cicerone 6 hanno eletto domicilio attori
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Licordari per procura in atti P.IVA_1
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
convenuta contumace
E
Controparte_3
in persona del Dirigente generale pro tempore della (p. iva Controparte_4
pagina 1 di 17 , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Colletti, presso il cui studio in P.IVA_2
via Messina, via Garibaldi 122 ha eletto domicilio terzo intervenuto
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio, dinanzi questo Tribunale, la Controparte_5
(d'ora in avanti solo per semplicità espositiva) e la CP_6 Controparte_2
rappresentando: -che in data 26.06.2012 percorreva, a bordo del Parte_1
motociclo Suzuki tg. DX 02792, di proprietà di , assicurato con la Parte_2
la via Sardegna e, giunto all'incrocio con la via Catania, fermatosi CP_6
regolarmente al segnale di stop, impegnava l'incrocio e veniva tamponato dalla vettura AT AN tg. EH552RY, di proprietà della - assicurata Controparte_2
con la -, la quale proveniva dalla corsia riservata al traffico dei bus;
-che, a CP_6
causa dello scontro, il motociclo subiva danni, quantificati in complessivi € 3.551,52
e il subiva lesioni, quantificate in complessivi € 66.864,25; -che veniva Pt_1
emessa, nei confronti di , contravvenzione per violazione degli artt. Parte_1
145, co. 5 e 10, c.d.s., annullata, a seguito di opposizione, dal Giudice di Pace di
Messina; -che aveva costituito in mora la compagnia assicurativa, senza riscontro.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che il sinistro si verificava per colpa esclusiva del conducente del veicolo AT AN e, per l'effetto, di condannare le convenute, in solido, al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la CP_6
contestando le domande attoree ed eccependo che la sentenza n. 3260/14, con la quale il Giudice di Pace di Messina annullava la contravvenzione, non spiegava effetti nei suoi confronti. Nel merito contestava la ricostruzione del sinistro fornita pagina 2 di 17 dai , rappresentando che il conducente del motociclo ometteva di ottemperare Pt_1
il segnale di stop e proseguiva la marcia all'incrocio, omettendo di dare la precedenza ai veicoli già in transito;
che, per tale ragione, avveniva la collisione con la AT
AN di proprietà della la quale percorreva la via Catania con direzione sud- CP_2 nord all'interno della corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici;
che, pertanto, il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del . In ogni caso rilevava Pt_1
che la somma richiesta da parte attrice appariva spropositata, sia con riferimento ai danni patrimoniali che a quelli non patrimoniali;
che l' manifestava la volontà CP_3
di surrogarsi alla compagnia assicurativa nelle prestazioni erogate e da erogarsi in favore di , per un totale di € 62.621,22. Parte_1
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, di riconoscere la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto delle pretese Parte_1
risarcitorie attoree;
in subordine, di accertare e dichiarare il concorso di colpa del nella determinazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, di diminuire il Pt_1
quantum risarcitorio; ancora in via subordinata, di dare atto dell'azione surrogatoria esercitata dall' e, per l'effetto, di escludere dalla liquidazione dei danni le CP_3 somme già liquidate dall'ente; con vittoria di spese e compensi.
Non si costituiva in giudizio la nonostante regolare notifica. Controparte_2
Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio l' , il quale CP_3
evidenziava che, a seguito del sinistro, venivano riconosciuti a giorni Parte_1
72 di inabilità temporanea assoluta ed un danno biologico nella misura del 16%, in quanto al momento del fatto il si stava recando a lavoro;
che, in conseguenza Pt_1
di ciò, veniva erogata all'infortunato un'indennità pari ad € 1.157,76, acconti e ratei pagati, comprensivi di interessi maturati al 03.09.2013 (pari ad € 2.136,47), valore capitale della rendita al 03.09.2013 (pari ad € 59.265,02), certificazioni mediche e visite di accertamento postumi pari ad € 61,98, per un totale complessivo di €
62.621,23.
pagina 3 di 17 Rilevava di avere diritto ad ottenere il rimborso del relativo onere da parte del responsabile civile e della compagnia assicurativa, nonché di avere diritto a surrogarsi nei diritti dell'infortunato ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa.
Chiedeva, pertanto, di condannare i convenuti al pagamento, in favore dell' , CP_3
della somma di € 62.621,23; con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale con escussione dei testi indicati da parte attrice alle udienze del 12.11.2018, del 24.06.2019 e del 28.06.2022, nonché mediante nomina del CTU medico legale, dott.ssa . Persona_1
All'udienza del 13.11.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.Tuttavia, durante la pendenza dei termini ex art. 190 cpc veniva dichiarato il decesso dell'avv.Triolo della e si costituiva il nuovo difensore avv. Licordari, CP_6
che chiedeva di essere rimesso in termini per il deposito delle comparse ex art. 190 cpc
Il Giudice, pertanto, con decreto del 12.2.2025 concedeva alle parti il termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della la quale, Controparte_2
sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie di e di Parte_1 Pt_2
nei confronti dell' - proprietaria del veicolo AT AN tg. EH552RY -
[...] CP_2
che, secondo la ricostruzione di parte attrice, in data 26.06.2012, urtava Pt_1 all'incrocio tra la via Sardegna e la via Catania, e nei confronti della
[...]
- compagnia assicurativa che copre la r.c.a. della AT Controparte_5
AN-.
pagina 4 di 17 La responsabilità nella causazione di un sinistro stradale fa sorgere in capo al danneggiante l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché dell'art. 2054 c.c., che fa riferimento specificatamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
In particolare, quando l'azione risarcitoria venga proposta dal danneggiato- conducente, coinvolto nel sinistro stradale, questi, secondo le tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio, deve fornire la prova del verificarsi del sinistro, del danno, del nesso causale tra il sinistro e il danno, nonché della prevalente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti di cui all'art. 2054, c. 2, c.c.
Pertanto, procedendo per gradi, va in primo luogo vagliata la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice al fine di valutare l'effettiva verificazione del sinistro stradale così come dalla stessa descritto.
Ciò in quanto le parti in causa fornivano due differenti versioni dell'evento dannoso.
Secondo parte attrice il motociclo Suzuki, condotto da , dopo essersi Parte_1
fermato al segnale di stop posto al termine della via Sardegna, si immetteva nella via
Catania con direzione nord e qui veniva tamponato da tergo dalla autovettura AT
AN condotta da dipendente , proveniente dalla Controparte_7 CP_8
corsia riservata al traffico dei mezzi pubblici, che percorreva la via Catania con direzione sud-nord.
Secondo la compagnia assicurativa convenuta, invece, il motociclo condotto dal impegnava l'incrocio senza rispettare il segnale di stop e, quindi, omettendo Pt_1
di dare la precedenza alla AT AN già in transito sulla via Catania.
Orbene, l'istruttoria espletata in corso di causa ha permesso di accertare che il sinistro stradale si verificava per fatto e colpa della AT AN, di proprietà della
[...]
Controparte_2
pagina 5 di 17 Il teste , escusso all'udienza del 12.11.2018, confermava la Testimone_1
ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice, in quanto assistiva personalmente all'incidente. In particolare, riferiva di aver visto “la AN investire il ciclomotore al limite della corsia preferenziale mentre stava per immettersi nella parallela alla via Catania, con direzione opposta” e di aver anche visto “sbalzare il conducente del ciclomotore fino al rifornimento per circa 4 metri”.
Anche il teste escussa all'udienza del 24.06.2019, confermava quanto Tes_2
allegato dagli attori, trovandosi sui luoghi al momento del sinistro. La teste riferiva di avere visto “una macchina di piccole dimensioni di colore bianco (AN, Punto) tamponare il ciclomotore” precisando che “la macchina era dietro il motorino e lo tamponava”.
Da tali dichiarazioni testimoniali – delle quali non v'è motivo di dubitare – emerge chiaramente come il sinistro avveniva soltanto dopo che il ciclomotore, essendosi precedentemente arrestato al segnale di stop presente sulla via Sardegna, impegnava l'incrocio con la Via Catania. Il fatto poi che il teste precisasse che, a Tes_1
seguito dell'urto, il conducente del ciclomotore sia stato sbalzato sino al rifornimento per circa 4 metri induce a ritenere che la AT AN percorresse la via Catania ad una velocità elevata, tale da determinare un lungo slittamento del mezzo colpito e del suo conducente sul manto stradale;
tale circostanza, poi, risulta comprovata dalla documentazione fotografica in atti che, immortalando i mezzi coinvolti nel sinistro nello stato di quiete, mostra effettivamente che il motoveicolo del , dopo lo Pt_1
scontro, veniva a trovarsi a qualche metro di distanza dalla AT AN.
Da quanto sin qui richiamato, si deve senz'altro ritenere che la Controparte_2
proprietaria del mezzo condotto dal conducente-danneggiante, è responsabile del sinistro, in quanto senza dubbio la AT AN, condotta dall' investiva il CP_7
motociclo condotto dal . Pt_1
Occorre a questo punto verificare se vi sia stata una corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente.
pagina 6 di 17 Per costante orientamento della Suprema Corte, difatti, “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. n. 124/2016).
Ciò in quanto l'art. 2054, co. 2, c.c. in caso di scontro tra veicoli presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Si precisa, in ogni caso, che la prova liberatoria per il superamento della suddetta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – ossia mediante la dimostrazione di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. n. 18340/2013).
Si giungerà, pertanto, ad una pronuncia di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054, co.
2 c.c. ogniqualvolta venga accertato che, nella dinamica del sinistro, entrambi i conducenti coinvolti abbiano tenuto un comportamento negligente, sebbene di forma e in misura diversa.
A tal proposito giova evidenziare che il verbale di polizia n. 2012/721, in atti, nel descrivere la dinamica dell'incidente, la ricostruiva sulla scorta delle dichiarazioni spontanee rese dalle parti coinvolte, dal momento che il verbale veniva redatto solo successivamente dagli agenti verbalizzanti, non presenti sul luogo al momento del fatto. Questi riferivano che il conducente del motociclo ometteva di dare la precedenza alla AT AN proveniente dalla sua destra, la quale impegnava regolarmente la corsia riservata a tale categoria di veicoli.
pagina 7 di 17 Orbene, se è vero che il verbale redatto dagli organi di polizia gode di efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c, è pur vero che è ne ammessa la contestazione senza ricorso allo speciale procedimento di querela di falso con riferimento alle circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (Cass. SS.UU.
n. 17355/2009). Tali elementi, infatti, rientrano nel materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie raccolte nel giudizio (Cass. civ. n. 38/2014).
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato, mediante escussione dei testi e , che il si fermava allo stop e che, pertanto, il sinistro si Tes_1 Tes_2 Pt_1
verificava con modalità differenti da quelle indicate nel verbale.
Tale ultimo rilievo, d'altra parte, trova riscontro nella sentenza n. 3260/14, resa dal
Giudice di Pace di Messina nel procedimento n. 7427/2012 R.G.A.C., con cui veniva annullato il verbale di contestazione elevatogli dalla Polizia Municipale di Messina per la violazione dell'art. 145, co. 5 e 10, cod. strada, per non essersi fermato al segnale di stop.
Se tali elementi sono tali da consentire di superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., attribuendo la responsabilità prevalente del sinistro all'autovettura AT AN, va, tuttavia, rilevato che circa le ipotesi di incidente stradale verificatosi ad un incrocio, la Suprema Corte ha chiarito che il conducente del veicolo che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve, tuttavia, tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio (Cass. civ. n. 8289/2016).
pagina 8 di 17 Alle medesime conclusioni si può giungere anche laddove l'incrocio, pur non regolato da semaforo, sia disciplinato da segnaletica stradale di stop, come nel caso di specie.
In questi casi, inoltre, si deve ritenere applicabile il generale principio secondo cui, per il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza, questi non è comunque esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (cfr. Cass. civ. n. 9528/2012). Trovano applicazione, in particolare, le regole di prudenza e diligenza dettate dagli artt. 140 cod. strada - ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione -, 141 cod. strada - il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza- e 145 cod. strada -il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti-.
Orbene, parte attrice non ha dimostrato di avere tenuto una condotta diligente, non fornendo prova di aver avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il , Pt_1
infatti, si limitava a rilevare che la AT AN non era autorizzata a percorrere la corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.
Circa tale ultimo rilievo occorre precisare che il verbale di polizia n. 2012/721, nella parte in cui riconosce che il veicolo utilizzato dall' impegnava “regolarmente CP_8 la corsia riservata a tale categoria di veicoli”, in tale parte è certamente dotato dell'efficacia di prova legale riconosciuta dall'art. 2700 c.c. agli atti del pubblico ufficiale.
In ogni caso, il non allegava né dimostrava - neanche mediante prova Pt_1
testimoniale - di aver mantenuto la dovuta attenzione nell'attraversamento dell'incrocio, che, nel tratto interessato dal sinistro, imponeva ai mezzi provenienti da via Sardegna di moderare la velocità dopo essersi immessi nel traffico veicolare,
pagina 9 di 17 verificando che nessun altro veicolo provenisse dalla corsia preferenziale posta sulla via Catania in direzione sud-nord.
Sulla scorta delle emergenze processuali, sebbene debba ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., in quanto la responsabilità prevalente è del conducente della AT AN che investiva il motociclo facendo sbalzare il conducente, tuttavia, anche in misura ridotta, vi è un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. (applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale), dal momento che il teneva una condotta non diligente e non adeguata ai luoghi;
Pt_1
in caso contrario, infatti, egli sarebbe stato in grado di evitare lo scontro e/o di arrestare il proprio mezzo senza conseguenze ulteriori, sicché deve stimarsi un suo concorso di colpa nella misura del 30%.
Circa il danno subito e il nesso di causalità tra lo stesso e l'evento dannoso, si ritiene di poter richiamare le conclusioni della perizia di parte a firma del perito assicurativo
, confermata mediante prova testimoniale, per quanto riguarda il Persona_2
danno patrimoniale subito da , proprietario del motoveicolo Parte_2
coinvolto nel sinistro, nonché le conclusioni della perizia medico legale del CTU, dott.ssa circa il danno non patrimoniale subito da Persona_1 Pt_1
che conduceva il motoveicolo al momento del fatto.
[...]
Il primo riferiva che il mezzo “aveva un danno da urto diretto da tamponamento o da caduta, sulla parte destra da strofinamento”; la seconda concludeva nel senso che
, a seguito del sinistro stradale del 26.06.2012, riportava “politrauma Parte_1
con frattura lievemente scomposta del terzo medio diafisario del perone destro ed allegate lesioni di LCA, LCM e menisco laterale” (pag. 7 della perizia).
Ciò chiarito circa l'an e passando alla determinazione del quantum debeatur, si richiama innanzitutto quanto riscontrato dal perito di parte per i Persona_2
danni al veicolo e dalla CTU medico -legale della dott.ssa Persona_1
per i danni alla persona di , con le dovute decurtazioni, a fronte del Parte_1
pagina 10 di 17 concorso di colpa del nella causazione del sinistro e delle somme già Pt_1 corrisposte a parte attrice dall' , di cui si dirà infra. CP_3
In particolare, con riferimento ai danni subiti dall'autovettura, il perito assicurativo stimava i lavori necessari per reintegrare il veicolo di proprietà di Persona_2
in € 4.332,85 (iva inclusa) e confermava tale stima in sede Parte_2
testimoniale.
La compagnia assicurativa, per vero, produceva una perizia a firma del perito industriale , che stimava i lavori necessari a riparare i danni del Persona_3 motociclo in € 2.726,83 (iva inclusa). Tuttavia, stante la contestazione della perizia da parte degli attori e la mancata conferma della stessa in sede testimoniale, non può tenersi conto di quanto ivi indicato dal perito, dovendo ritenersi conferente il calcolo effettuato dal perito assicurativo , adeguatamente motivato e confermato in Per_2
sede di esame testimoniale.
Per tutto quanto sopra, il danno patrimoniale subito da , Parte_2
proprietario del mezzo incidentato, deve quantificarsi in € 4.332,85 (iva inclusa), consistente nel costo necessario per riparare il motoveicolo Suzuki.
Con riferimento al danno non patrimoniale, il CTU dott.ssa sottoposto Per_1
l'attore a visita medica ed esaminata la documentazione sanitaria, ha riscontrato nell'attore un“politrauma con frattura lievemente scomposta del terzo medio diafisario del perone destro ed allegate lesioni di LCA, LCM e menisco laterale”.
Per quanto riguarda la prognosi e la durata della malattia traumatica il CTU stimava una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 9%, una inabilità temporanea di giorni 70, di cui giorni 30 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%.
Le conclusioni della dott.ssa vanno condivise, in quanto rese all'esito di Per_1
uno scrupoloso esame clinico delle lesioni riportate dall'attore e di un attento studio degli atti di causa.
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. così come ricostruito dalle note pronunce della pagina 11 di 17 Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). I giudici di legittimità hanno chiarito che “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale (…). Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno “biologico” dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore va risarcito utilizzando la tabella per danni da microlesioni.
Il danno non patrimoniale subito da va, pertanto, liquidato nella Parte_1 seguente misura: € 17.648,20 per il 9% di danno biologico in soggetto di 30 anni pagina 12 di 17 all'epoca del fatto;
€ 2.071,50 per danno biologico temporaneo (in particolare, €
1.242,90 per 30 giorni al 75%, € 552,40 per 20 giorni al 50%, € 276,20 per 20 giorni al 25%), per un totale complessivo di € 19.719,70.
Detto importo va devalutato alla data del 26.06.2012 ed ammonta, quindi a complessivi € 16.203,53.
Nulla risulta documentato circa le spese mediche sostenute da , sicché Parte_1
non si deve procedere alla liquidazione delle stesse in suo favore.
Sull'importo devalutato, ammontante ad € 16.203,53 va calcolato l'importo spettante a , a fronte del suo concorso di colpa nella misura del 30%. Ne Parte_1
consegue che allo stesso sarà dovuta la somma di € 11.342,47, pari al 70% dell'importo di € 16.203,53.
All'importo di € 11.342,47 va poi decurtato quanto già percepito dall'attore a titolo di indennizzo da parte dell . CP_3
Alla luce degli artt. 1916 c.c. e 142 d. lgs. 209/2005, infatti, l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere dai responsabili civili del sinistro stradale il rimborso delle prestazioni erogate all'infortunato, mentre quest'ultimo, laddove abbia ricevuto dall'assicuratore sociale un indennizzo per il danno biologico permanente patito, perde il diritto al risarcimento per tale voce di danno, eccetto che per il cd. “danno differenziale”, ossia la misura eccedente all'indennizzo stesso.
Com'è noto le somme percepite dal danneggiato di un sinistro stradale a titolo di risarcimento per i danni subiti devono essere ridotte nella misura in cui la vittima abbia già percepito, per tali lesioni, un indennizzo da parte dell'assicuratore sociale;
e ciò al fine di evitare una ingiustificata locupletazione a favore del danneggiato (Cass.
SS.UU. n. 12566/2018).
Orbene l' , qualificando il sinistro quale infortunio sul lavoro, dal momento che CP_3
quando veniva travolto dalla AT AN stava raggiungendo il posto Parte_1
di lavoro, sottoponeva il medesimo a visita medica e computava i relativi indennizzi in tal modo: € 1.157,76 per inabilità temporanea fino al 12.09.2012 per un totale di pagina 13 di 17 giorni 60 ed € 61.377,02 di rendita per danno biologico permanente al 16%; soltanto in un secondo momento, accertato un miglioramento dei postumi dal 16% al 10%, ricalcolava l'indennizzo, quantificandolo in € 1.157,76 per inabilità temporanea fino al 12.09.2012 ed € 22.105,46 per danno biologico permanente.
L'attore, in sede di comparsa conclusionale, riferiva, altresì, di aver percepito dall' la somma complessiva di € 27.438,00. CP_3
Ebbene, considerato che il risarcimento dovuto al a titolo di danno non Pt_1
patrimoniale veniva quantificato, sulla scorta della perizia medico legale del CTU, in
€ 11.342,47 (somma devalutata) da rivalutare e che lo stesso percepiva dall'ente assicurativo la somma di € 27.438,00 a titolo di indennizzo per l'infortunio subito in conseguenza del sinistro, nessuna somma ulteriore dovrà essere corrisposta all'attore a titolo di danno differenziale.
Deve, invece, trovare accoglimento la domanda dell' che, costituendosi in CP_3
giudizio, chiedeva di condannare i convenuti al rimborso della somma erogata a titolo di indennizzo, fermo restando che il rimborso di tale onere non potrà superare il danno effettivamente causato dal responsabile civile, valutato secondo i criteri civilistici e a prescindere dall'entità dell'indennizzo pagato.
Alla luce di quanto supra rilevato, la e la sono tenute, in solido, al CP_6 CP_2 pagamento in favore dell' della somma di € 11.342,47. CP_3
Tale importo, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal creditore per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come pagina 14 di 17 sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (26.06.2012), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, sull'importo di € 11.342,47 (somma già devalutata) vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata (a decorrere dalle singole erogazioni).
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Tenuto conto del parziale rigetto della domanda attorea, le spese processuali tra gli attori e i convenuti vanno compensate per la metà, mentre la restante metà va posta a carico dei convenuti, in solido, e in favore di . Parte_2
Con riferimento all' , invece, dal momento che il terzo intervenuto spiegava le CP_3
proprie domande esclusivamente nei confronti dei convenuti e stante la piena soccombenza di questi ultimi nei confronti dell'ente, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 92 c.p.c. e vanno poste a carico dei convenuti, in solido, e in favore dell' . CP_3
Ciò posto, in applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria per la fase decisoria), le spese in favore di Pt_2
vanno liquidate nella complessiva somma di € 2.931,50, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 786,00 per spese vive (€ 759,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo), € 919,00 per la fase studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, importo poi diviso per metà.
Le spese in favore dell' vanno liquidate nella complessiva somma di € CP_3
6.595,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 1.518,00 per spese vive, € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria.
pagina 15 di 17 Si pongono a carico dei convenuti, in solido, definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, giusta decreto del 16.09.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2914/2016 R.G. così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' Controparte_2
2) Dichiara che il sinistro si è verificato per il 70% per colpa del conducente della
AN tg EH552 RY, di proprietà della e, per l'effetto, condanna Controparte_2
la e la in solido, al pagamento, Controparte_2 Controparte_5
in favore di , della somma di € 4.332,85 (iva inclusa), a titolo di Parte_2
risarcimento per danno patrimoniale;
3) Rigetta la domanda di per il risarcimento del danno biologico Parte_1
4) Accoglie le domande dell' e, per l'effetto, condanna, la CP_3 Controparte_2
e la in solido, al pagamento, in favore dell' , Controparte_9 CP_3 della somma di € € 11.342,47 oltre rivalutazione (dalla data delle erogazioni) e interessi legali sulla somma via via rivalutata, nonché interessi legali dalla decisione al soddisfo;
5) Compensa per metà le spese processuali nei rapporti tra attori e convenuti;
6) Condanna la e la in solido, al Controparte_2 Controparte_9
pagamento, in favore di , della restante metà delle spese Parte_2
processuali, liquidate in € 2.931,50, oltre spese generali, IVA e CPA.
7) Condanna la e la in solido, al Controparte_2 Controparte_9
pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, liquidate in € € CP_3
6.595,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
8) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di CTU.
Così deciso in Messina, il 12.2.2025
pagina 16 di 17 IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2914 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Frida Simona Giuffrida, presso il cui studio in
Messina, via Cicerone 6 hanno eletto domicilio attori
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Licordari per procura in atti P.IVA_1
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
convenuta contumace
E
Controparte_3
in persona del Dirigente generale pro tempore della (p. iva Controparte_4
pagina 1 di 17 , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Colletti, presso il cui studio in P.IVA_2
via Messina, via Garibaldi 122 ha eletto domicilio terzo intervenuto
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio, dinanzi questo Tribunale, la Controparte_5
(d'ora in avanti solo per semplicità espositiva) e la CP_6 Controparte_2
rappresentando: -che in data 26.06.2012 percorreva, a bordo del Parte_1
motociclo Suzuki tg. DX 02792, di proprietà di , assicurato con la Parte_2
la via Sardegna e, giunto all'incrocio con la via Catania, fermatosi CP_6
regolarmente al segnale di stop, impegnava l'incrocio e veniva tamponato dalla vettura AT AN tg. EH552RY, di proprietà della - assicurata Controparte_2
con la -, la quale proveniva dalla corsia riservata al traffico dei bus;
-che, a CP_6
causa dello scontro, il motociclo subiva danni, quantificati in complessivi € 3.551,52
e il subiva lesioni, quantificate in complessivi € 66.864,25; -che veniva Pt_1
emessa, nei confronti di , contravvenzione per violazione degli artt. Parte_1
145, co. 5 e 10, c.d.s., annullata, a seguito di opposizione, dal Giudice di Pace di
Messina; -che aveva costituito in mora la compagnia assicurativa, senza riscontro.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che il sinistro si verificava per colpa esclusiva del conducente del veicolo AT AN e, per l'effetto, di condannare le convenute, in solido, al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la CP_6
contestando le domande attoree ed eccependo che la sentenza n. 3260/14, con la quale il Giudice di Pace di Messina annullava la contravvenzione, non spiegava effetti nei suoi confronti. Nel merito contestava la ricostruzione del sinistro fornita pagina 2 di 17 dai , rappresentando che il conducente del motociclo ometteva di ottemperare Pt_1
il segnale di stop e proseguiva la marcia all'incrocio, omettendo di dare la precedenza ai veicoli già in transito;
che, per tale ragione, avveniva la collisione con la AT
AN di proprietà della la quale percorreva la via Catania con direzione sud- CP_2 nord all'interno della corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici;
che, pertanto, il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del . In ogni caso rilevava Pt_1
che la somma richiesta da parte attrice appariva spropositata, sia con riferimento ai danni patrimoniali che a quelli non patrimoniali;
che l' manifestava la volontà CP_3
di surrogarsi alla compagnia assicurativa nelle prestazioni erogate e da erogarsi in favore di , per un totale di € 62.621,22. Parte_1
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, di riconoscere la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto delle pretese Parte_1
risarcitorie attoree;
in subordine, di accertare e dichiarare il concorso di colpa del nella determinazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, di diminuire il Pt_1
quantum risarcitorio; ancora in via subordinata, di dare atto dell'azione surrogatoria esercitata dall' e, per l'effetto, di escludere dalla liquidazione dei danni le CP_3 somme già liquidate dall'ente; con vittoria di spese e compensi.
Non si costituiva in giudizio la nonostante regolare notifica. Controparte_2
Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio l' , il quale CP_3
evidenziava che, a seguito del sinistro, venivano riconosciuti a giorni Parte_1
72 di inabilità temporanea assoluta ed un danno biologico nella misura del 16%, in quanto al momento del fatto il si stava recando a lavoro;
che, in conseguenza Pt_1
di ciò, veniva erogata all'infortunato un'indennità pari ad € 1.157,76, acconti e ratei pagati, comprensivi di interessi maturati al 03.09.2013 (pari ad € 2.136,47), valore capitale della rendita al 03.09.2013 (pari ad € 59.265,02), certificazioni mediche e visite di accertamento postumi pari ad € 61,98, per un totale complessivo di €
62.621,23.
pagina 3 di 17 Rilevava di avere diritto ad ottenere il rimborso del relativo onere da parte del responsabile civile e della compagnia assicurativa, nonché di avere diritto a surrogarsi nei diritti dell'infortunato ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa.
Chiedeva, pertanto, di condannare i convenuti al pagamento, in favore dell' , CP_3
della somma di € 62.621,23; con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale con escussione dei testi indicati da parte attrice alle udienze del 12.11.2018, del 24.06.2019 e del 28.06.2022, nonché mediante nomina del CTU medico legale, dott.ssa . Persona_1
All'udienza del 13.11.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.Tuttavia, durante la pendenza dei termini ex art. 190 cpc veniva dichiarato il decesso dell'avv.Triolo della e si costituiva il nuovo difensore avv. Licordari, CP_6
che chiedeva di essere rimesso in termini per il deposito delle comparse ex art. 190 cpc
Il Giudice, pertanto, con decreto del 12.2.2025 concedeva alle parti il termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della la quale, Controparte_2
sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie di e di Parte_1 Pt_2
nei confronti dell' - proprietaria del veicolo AT AN tg. EH552RY -
[...] CP_2
che, secondo la ricostruzione di parte attrice, in data 26.06.2012, urtava Pt_1 all'incrocio tra la via Sardegna e la via Catania, e nei confronti della
[...]
- compagnia assicurativa che copre la r.c.a. della AT Controparte_5
AN-.
pagina 4 di 17 La responsabilità nella causazione di un sinistro stradale fa sorgere in capo al danneggiante l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché dell'art. 2054 c.c., che fa riferimento specificatamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
In particolare, quando l'azione risarcitoria venga proposta dal danneggiato- conducente, coinvolto nel sinistro stradale, questi, secondo le tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio, deve fornire la prova del verificarsi del sinistro, del danno, del nesso causale tra il sinistro e il danno, nonché della prevalente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti di cui all'art. 2054, c. 2, c.c.
Pertanto, procedendo per gradi, va in primo luogo vagliata la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice al fine di valutare l'effettiva verificazione del sinistro stradale così come dalla stessa descritto.
Ciò in quanto le parti in causa fornivano due differenti versioni dell'evento dannoso.
Secondo parte attrice il motociclo Suzuki, condotto da , dopo essersi Parte_1
fermato al segnale di stop posto al termine della via Sardegna, si immetteva nella via
Catania con direzione nord e qui veniva tamponato da tergo dalla autovettura AT
AN condotta da dipendente , proveniente dalla Controparte_7 CP_8
corsia riservata al traffico dei mezzi pubblici, che percorreva la via Catania con direzione sud-nord.
Secondo la compagnia assicurativa convenuta, invece, il motociclo condotto dal impegnava l'incrocio senza rispettare il segnale di stop e, quindi, omettendo Pt_1
di dare la precedenza alla AT AN già in transito sulla via Catania.
Orbene, l'istruttoria espletata in corso di causa ha permesso di accertare che il sinistro stradale si verificava per fatto e colpa della AT AN, di proprietà della
[...]
Controparte_2
pagina 5 di 17 Il teste , escusso all'udienza del 12.11.2018, confermava la Testimone_1
ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice, in quanto assistiva personalmente all'incidente. In particolare, riferiva di aver visto “la AN investire il ciclomotore al limite della corsia preferenziale mentre stava per immettersi nella parallela alla via Catania, con direzione opposta” e di aver anche visto “sbalzare il conducente del ciclomotore fino al rifornimento per circa 4 metri”.
Anche il teste escussa all'udienza del 24.06.2019, confermava quanto Tes_2
allegato dagli attori, trovandosi sui luoghi al momento del sinistro. La teste riferiva di avere visto “una macchina di piccole dimensioni di colore bianco (AN, Punto) tamponare il ciclomotore” precisando che “la macchina era dietro il motorino e lo tamponava”.
Da tali dichiarazioni testimoniali – delle quali non v'è motivo di dubitare – emerge chiaramente come il sinistro avveniva soltanto dopo che il ciclomotore, essendosi precedentemente arrestato al segnale di stop presente sulla via Sardegna, impegnava l'incrocio con la Via Catania. Il fatto poi che il teste precisasse che, a Tes_1
seguito dell'urto, il conducente del ciclomotore sia stato sbalzato sino al rifornimento per circa 4 metri induce a ritenere che la AT AN percorresse la via Catania ad una velocità elevata, tale da determinare un lungo slittamento del mezzo colpito e del suo conducente sul manto stradale;
tale circostanza, poi, risulta comprovata dalla documentazione fotografica in atti che, immortalando i mezzi coinvolti nel sinistro nello stato di quiete, mostra effettivamente che il motoveicolo del , dopo lo Pt_1
scontro, veniva a trovarsi a qualche metro di distanza dalla AT AN.
Da quanto sin qui richiamato, si deve senz'altro ritenere che la Controparte_2
proprietaria del mezzo condotto dal conducente-danneggiante, è responsabile del sinistro, in quanto senza dubbio la AT AN, condotta dall' investiva il CP_7
motociclo condotto dal . Pt_1
Occorre a questo punto verificare se vi sia stata una corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente.
pagina 6 di 17 Per costante orientamento della Suprema Corte, difatti, “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. n. 124/2016).
Ciò in quanto l'art. 2054, co. 2, c.c. in caso di scontro tra veicoli presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Si precisa, in ogni caso, che la prova liberatoria per il superamento della suddetta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – ossia mediante la dimostrazione di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. n. 18340/2013).
Si giungerà, pertanto, ad una pronuncia di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054, co.
2 c.c. ogniqualvolta venga accertato che, nella dinamica del sinistro, entrambi i conducenti coinvolti abbiano tenuto un comportamento negligente, sebbene di forma e in misura diversa.
A tal proposito giova evidenziare che il verbale di polizia n. 2012/721, in atti, nel descrivere la dinamica dell'incidente, la ricostruiva sulla scorta delle dichiarazioni spontanee rese dalle parti coinvolte, dal momento che il verbale veniva redatto solo successivamente dagli agenti verbalizzanti, non presenti sul luogo al momento del fatto. Questi riferivano che il conducente del motociclo ometteva di dare la precedenza alla AT AN proveniente dalla sua destra, la quale impegnava regolarmente la corsia riservata a tale categoria di veicoli.
pagina 7 di 17 Orbene, se è vero che il verbale redatto dagli organi di polizia gode di efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c, è pur vero che è ne ammessa la contestazione senza ricorso allo speciale procedimento di querela di falso con riferimento alle circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (Cass. SS.UU.
n. 17355/2009). Tali elementi, infatti, rientrano nel materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie raccolte nel giudizio (Cass. civ. n. 38/2014).
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato, mediante escussione dei testi e , che il si fermava allo stop e che, pertanto, il sinistro si Tes_1 Tes_2 Pt_1
verificava con modalità differenti da quelle indicate nel verbale.
Tale ultimo rilievo, d'altra parte, trova riscontro nella sentenza n. 3260/14, resa dal
Giudice di Pace di Messina nel procedimento n. 7427/2012 R.G.A.C., con cui veniva annullato il verbale di contestazione elevatogli dalla Polizia Municipale di Messina per la violazione dell'art. 145, co. 5 e 10, cod. strada, per non essersi fermato al segnale di stop.
Se tali elementi sono tali da consentire di superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., attribuendo la responsabilità prevalente del sinistro all'autovettura AT AN, va, tuttavia, rilevato che circa le ipotesi di incidente stradale verificatosi ad un incrocio, la Suprema Corte ha chiarito che il conducente del veicolo che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve, tuttavia, tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio (Cass. civ. n. 8289/2016).
pagina 8 di 17 Alle medesime conclusioni si può giungere anche laddove l'incrocio, pur non regolato da semaforo, sia disciplinato da segnaletica stradale di stop, come nel caso di specie.
In questi casi, inoltre, si deve ritenere applicabile il generale principio secondo cui, per il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza, questi non è comunque esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (cfr. Cass. civ. n. 9528/2012). Trovano applicazione, in particolare, le regole di prudenza e diligenza dettate dagli artt. 140 cod. strada - ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione -, 141 cod. strada - il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza- e 145 cod. strada -il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti-.
Orbene, parte attrice non ha dimostrato di avere tenuto una condotta diligente, non fornendo prova di aver avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il , Pt_1
infatti, si limitava a rilevare che la AT AN non era autorizzata a percorrere la corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.
Circa tale ultimo rilievo occorre precisare che il verbale di polizia n. 2012/721, nella parte in cui riconosce che il veicolo utilizzato dall' impegnava “regolarmente CP_8 la corsia riservata a tale categoria di veicoli”, in tale parte è certamente dotato dell'efficacia di prova legale riconosciuta dall'art. 2700 c.c. agli atti del pubblico ufficiale.
In ogni caso, il non allegava né dimostrava - neanche mediante prova Pt_1
testimoniale - di aver mantenuto la dovuta attenzione nell'attraversamento dell'incrocio, che, nel tratto interessato dal sinistro, imponeva ai mezzi provenienti da via Sardegna di moderare la velocità dopo essersi immessi nel traffico veicolare,
pagina 9 di 17 verificando che nessun altro veicolo provenisse dalla corsia preferenziale posta sulla via Catania in direzione sud-nord.
Sulla scorta delle emergenze processuali, sebbene debba ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., in quanto la responsabilità prevalente è del conducente della AT AN che investiva il motociclo facendo sbalzare il conducente, tuttavia, anche in misura ridotta, vi è un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. (applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale), dal momento che il teneva una condotta non diligente e non adeguata ai luoghi;
Pt_1
in caso contrario, infatti, egli sarebbe stato in grado di evitare lo scontro e/o di arrestare il proprio mezzo senza conseguenze ulteriori, sicché deve stimarsi un suo concorso di colpa nella misura del 30%.
Circa il danno subito e il nesso di causalità tra lo stesso e l'evento dannoso, si ritiene di poter richiamare le conclusioni della perizia di parte a firma del perito assicurativo
, confermata mediante prova testimoniale, per quanto riguarda il Persona_2
danno patrimoniale subito da , proprietario del motoveicolo Parte_2
coinvolto nel sinistro, nonché le conclusioni della perizia medico legale del CTU, dott.ssa circa il danno non patrimoniale subito da Persona_1 Pt_1
che conduceva il motoveicolo al momento del fatto.
[...]
Il primo riferiva che il mezzo “aveva un danno da urto diretto da tamponamento o da caduta, sulla parte destra da strofinamento”; la seconda concludeva nel senso che
, a seguito del sinistro stradale del 26.06.2012, riportava “politrauma Parte_1
con frattura lievemente scomposta del terzo medio diafisario del perone destro ed allegate lesioni di LCA, LCM e menisco laterale” (pag. 7 della perizia).
Ciò chiarito circa l'an e passando alla determinazione del quantum debeatur, si richiama innanzitutto quanto riscontrato dal perito di parte per i Persona_2
danni al veicolo e dalla CTU medico -legale della dott.ssa Persona_1
per i danni alla persona di , con le dovute decurtazioni, a fronte del Parte_1
pagina 10 di 17 concorso di colpa del nella causazione del sinistro e delle somme già Pt_1 corrisposte a parte attrice dall' , di cui si dirà infra. CP_3
In particolare, con riferimento ai danni subiti dall'autovettura, il perito assicurativo stimava i lavori necessari per reintegrare il veicolo di proprietà di Persona_2
in € 4.332,85 (iva inclusa) e confermava tale stima in sede Parte_2
testimoniale.
La compagnia assicurativa, per vero, produceva una perizia a firma del perito industriale , che stimava i lavori necessari a riparare i danni del Persona_3 motociclo in € 2.726,83 (iva inclusa). Tuttavia, stante la contestazione della perizia da parte degli attori e la mancata conferma della stessa in sede testimoniale, non può tenersi conto di quanto ivi indicato dal perito, dovendo ritenersi conferente il calcolo effettuato dal perito assicurativo , adeguatamente motivato e confermato in Per_2
sede di esame testimoniale.
Per tutto quanto sopra, il danno patrimoniale subito da , Parte_2
proprietario del mezzo incidentato, deve quantificarsi in € 4.332,85 (iva inclusa), consistente nel costo necessario per riparare il motoveicolo Suzuki.
Con riferimento al danno non patrimoniale, il CTU dott.ssa sottoposto Per_1
l'attore a visita medica ed esaminata la documentazione sanitaria, ha riscontrato nell'attore un“politrauma con frattura lievemente scomposta del terzo medio diafisario del perone destro ed allegate lesioni di LCA, LCM e menisco laterale”.
Per quanto riguarda la prognosi e la durata della malattia traumatica il CTU stimava una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 9%, una inabilità temporanea di giorni 70, di cui giorni 30 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%.
Le conclusioni della dott.ssa vanno condivise, in quanto rese all'esito di Per_1
uno scrupoloso esame clinico delle lesioni riportate dall'attore e di un attento studio degli atti di causa.
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. così come ricostruito dalle note pronunce della pagina 11 di 17 Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). I giudici di legittimità hanno chiarito che “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale (…). Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno “biologico” dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore va risarcito utilizzando la tabella per danni da microlesioni.
Il danno non patrimoniale subito da va, pertanto, liquidato nella Parte_1 seguente misura: € 17.648,20 per il 9% di danno biologico in soggetto di 30 anni pagina 12 di 17 all'epoca del fatto;
€ 2.071,50 per danno biologico temporaneo (in particolare, €
1.242,90 per 30 giorni al 75%, € 552,40 per 20 giorni al 50%, € 276,20 per 20 giorni al 25%), per un totale complessivo di € 19.719,70.
Detto importo va devalutato alla data del 26.06.2012 ed ammonta, quindi a complessivi € 16.203,53.
Nulla risulta documentato circa le spese mediche sostenute da , sicché Parte_1
non si deve procedere alla liquidazione delle stesse in suo favore.
Sull'importo devalutato, ammontante ad € 16.203,53 va calcolato l'importo spettante a , a fronte del suo concorso di colpa nella misura del 30%. Ne Parte_1
consegue che allo stesso sarà dovuta la somma di € 11.342,47, pari al 70% dell'importo di € 16.203,53.
All'importo di € 11.342,47 va poi decurtato quanto già percepito dall'attore a titolo di indennizzo da parte dell . CP_3
Alla luce degli artt. 1916 c.c. e 142 d. lgs. 209/2005, infatti, l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere dai responsabili civili del sinistro stradale il rimborso delle prestazioni erogate all'infortunato, mentre quest'ultimo, laddove abbia ricevuto dall'assicuratore sociale un indennizzo per il danno biologico permanente patito, perde il diritto al risarcimento per tale voce di danno, eccetto che per il cd. “danno differenziale”, ossia la misura eccedente all'indennizzo stesso.
Com'è noto le somme percepite dal danneggiato di un sinistro stradale a titolo di risarcimento per i danni subiti devono essere ridotte nella misura in cui la vittima abbia già percepito, per tali lesioni, un indennizzo da parte dell'assicuratore sociale;
e ciò al fine di evitare una ingiustificata locupletazione a favore del danneggiato (Cass.
SS.UU. n. 12566/2018).
Orbene l' , qualificando il sinistro quale infortunio sul lavoro, dal momento che CP_3
quando veniva travolto dalla AT AN stava raggiungendo il posto Parte_1
di lavoro, sottoponeva il medesimo a visita medica e computava i relativi indennizzi in tal modo: € 1.157,76 per inabilità temporanea fino al 12.09.2012 per un totale di pagina 13 di 17 giorni 60 ed € 61.377,02 di rendita per danno biologico permanente al 16%; soltanto in un secondo momento, accertato un miglioramento dei postumi dal 16% al 10%, ricalcolava l'indennizzo, quantificandolo in € 1.157,76 per inabilità temporanea fino al 12.09.2012 ed € 22.105,46 per danno biologico permanente.
L'attore, in sede di comparsa conclusionale, riferiva, altresì, di aver percepito dall' la somma complessiva di € 27.438,00. CP_3
Ebbene, considerato che il risarcimento dovuto al a titolo di danno non Pt_1
patrimoniale veniva quantificato, sulla scorta della perizia medico legale del CTU, in
€ 11.342,47 (somma devalutata) da rivalutare e che lo stesso percepiva dall'ente assicurativo la somma di € 27.438,00 a titolo di indennizzo per l'infortunio subito in conseguenza del sinistro, nessuna somma ulteriore dovrà essere corrisposta all'attore a titolo di danno differenziale.
Deve, invece, trovare accoglimento la domanda dell' che, costituendosi in CP_3
giudizio, chiedeva di condannare i convenuti al rimborso della somma erogata a titolo di indennizzo, fermo restando che il rimborso di tale onere non potrà superare il danno effettivamente causato dal responsabile civile, valutato secondo i criteri civilistici e a prescindere dall'entità dell'indennizzo pagato.
Alla luce di quanto supra rilevato, la e la sono tenute, in solido, al CP_6 CP_2 pagamento in favore dell' della somma di € 11.342,47. CP_3
Tale importo, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal creditore per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come pagina 14 di 17 sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (26.06.2012), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, sull'importo di € 11.342,47 (somma già devalutata) vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata (a decorrere dalle singole erogazioni).
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Tenuto conto del parziale rigetto della domanda attorea, le spese processuali tra gli attori e i convenuti vanno compensate per la metà, mentre la restante metà va posta a carico dei convenuti, in solido, e in favore di . Parte_2
Con riferimento all' , invece, dal momento che il terzo intervenuto spiegava le CP_3
proprie domande esclusivamente nei confronti dei convenuti e stante la piena soccombenza di questi ultimi nei confronti dell'ente, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 92 c.p.c. e vanno poste a carico dei convenuti, in solido, e in favore dell' . CP_3
Ciò posto, in applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria per la fase decisoria), le spese in favore di Pt_2
vanno liquidate nella complessiva somma di € 2.931,50, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 786,00 per spese vive (€ 759,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo), € 919,00 per la fase studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, importo poi diviso per metà.
Le spese in favore dell' vanno liquidate nella complessiva somma di € CP_3
6.595,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 1.518,00 per spese vive, € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria.
pagina 15 di 17 Si pongono a carico dei convenuti, in solido, definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, giusta decreto del 16.09.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2914/2016 R.G. così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' Controparte_2
2) Dichiara che il sinistro si è verificato per il 70% per colpa del conducente della
AN tg EH552 RY, di proprietà della e, per l'effetto, condanna Controparte_2
la e la in solido, al pagamento, Controparte_2 Controparte_5
in favore di , della somma di € 4.332,85 (iva inclusa), a titolo di Parte_2
risarcimento per danno patrimoniale;
3) Rigetta la domanda di per il risarcimento del danno biologico Parte_1
4) Accoglie le domande dell' e, per l'effetto, condanna, la CP_3 Controparte_2
e la in solido, al pagamento, in favore dell' , Controparte_9 CP_3 della somma di € € 11.342,47 oltre rivalutazione (dalla data delle erogazioni) e interessi legali sulla somma via via rivalutata, nonché interessi legali dalla decisione al soddisfo;
5) Compensa per metà le spese processuali nei rapporti tra attori e convenuti;
6) Condanna la e la in solido, al Controparte_2 Controparte_9
pagamento, in favore di , della restante metà delle spese Parte_2
processuali, liquidate in € 2.931,50, oltre spese generali, IVA e CPA.
7) Condanna la e la in solido, al Controparte_2 Controparte_9
pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, liquidate in € € CP_3
6.595,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
8) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di CTU.
Così deciso in Messina, il 12.2.2025
pagina 16 di 17 IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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