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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/07/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2025 promossa da:
, C.F. , ammesso al Patrocinio a Parte_1 C.F._1
Spese dello Stato, con l'Avv. Irene Saba;
e
C.F. , ammesso al Controparte_1 C.F._2
Patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Roberta Caprioli;
Con intervento del PM sede
All'udienza del 02.07.2025 le parti hanno chiesto il recepimento delle condizioni concordate di cui al verbale della medesima udienza, disponendo la modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore.
FATTO
Con comparsa di riassunzione depositata il 09.01.2025, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale affinché modifichi le condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
pagina 1 di 5 In via preliminare, la ricorrente ha allegato che il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Pisa, il quale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Livorno con ordinanza del 19.11.2024. A sostegno della domanda ha addotto di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con il resistente e dalla loro unione è nata la figlia
[...]
a NA (LI) in data 05.07.2017, riconosciuta dalla madre alla nascita e Per_1 dal padre in forza di sentenza n. 105/2020 emessa dal Tribunale di Genova, versata in atti. Con decreto del 11.01.2025 il Tribunale fissava per la prosecuzione del giudizio in riassunzione l'udienza del 05.03.2025, all'esito della quale il Giudice assegnava termine di trenta giorni alla ricorrente per depositare una nota di replica e di aggiornamento delle condizioni personali, anche patrimoniali della medesima ricorrente e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 24.04.2025, rinviata al 02.07.2025 su istanza delle parti medesime. All'udienza del 02.07.2025 i procuratori, preso atto dell'accordo intervenuto, hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e l'omologazione dell'accordo. Il Presidente Relatore, quindi, in data 02.07.2025, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione della minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. All'udienza del 02.07.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni indicate nel verbale della medesima udienza. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
pagina 2 di 5 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con sentenza n. 105/2020 emessa dal Tribunale di Genova in data 16.01.2020 e pubblicata il 20.01.2020, invariato il resto, come segue: 1) La responsabilità genitoriale sulla figlia è esercitata da entrambi i genitori Per_1 in modalità condivisa. continua a mantenere la sua residenza anagrafica e Per_1 collocazione abitativa stabile presso la madre, in Castellina Marittima, Loc. Valdiperga, Via Poggiberna n. 49. I genitori si impegnano a prestarsi una pronta e leale collaborazione nell'interesse della figlia ed a consultarsi preventivamente al fine di assumere nell'accordo tutte le decisioni di rilevante importanza di cui all'art. 337 ter, comma 3, c.c.. 2) Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti tra padre e figlia, facendo comunque salvi i diversi accordi che i genitori potranno eventualmente assumere per necessità contingenti, si concorda quanto segue:
2.a) Durante il periodo scolastico (da metà settembre a metà giugno circa): il padre terrà con sé a fine settimana alternati, sopportando per intero i costi di Per_1 trasporto sia per andare a prendere la figlia, sia per riportarla alla madre.
2.b) Pausa natalizia, pausa pasquale, festività civili e religiose: in occasione delle festività natalizie e pasquali, nonché delle altre festività e/o ponti nell'arco dell'anno scolastico, i genitori concordano che permanga presso il padre Per_1 per un periodo di tempo maggiore, nel rispetto delle necessità di studio, sport, gioco, socialità e preferenze espresse dalla figlia, e fatta comunque salva la previsione che nella pausa natalizia ad anni alterni saranno ricomprese le festività di Natale e Santo Stefano da un lato e la notte di San Silvestro e Capodanno dall'altro.
2.c) Compleanno della minore: verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore.
2.d) Durante la pausa estiva (da fine giugno ad inizio settembre): starà con Per_1 ciascun genitore a settimane alterne (una settimana con il papà ed una con la mamma), con facoltà di fare anche due settimane consecutive, previo preventivo accordo tra i genitori, che si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 30 aprile di ogni anno.
3) I genitori concordano che:
3.a) Quando è presso la madre, il padre potrà chiamare e/o videochiamare Per_1 la figlia la sera tra le 20 e le 21. In tale orario potranno effettuare chiamate e/o videochiamate alla bambina anche i nonni paterni e la zia paterna. Durante il pagina 3 di 5 periodo scolastico il padre manderà alla figlia un messaggio vocale prima delle 8, e la figlia ne manderà uno al padre prima dell'inizio della sua giornata scolastica.
3.b) Quando è presso il padre, la madre potrà chiamare e/o videochiamare Per_1 la figlia tra le 12 e le 13. In tale orario potranno effettuare chiamate e/o videochiamate alla bambina anche i nonni materni e la zia materna.
3.c) Nel superiore interesse del benessere della figlia i genitori si impegnano Per_1
a collaborare con lealtà reciproca a far rispettare l'osservanza dei suddetti orari da parte dei rispettivi rami parentali, curando anche che il rispettivo ramo parentale rispetti il tempo di con genitore di turno. Per_1
4) Per quanto riguarda il contributo paterno del padre al mantenimento ordinario e straordinario della figlia dandosi le parti reciprocamente atto che il padre Per_1 ha sino ad ora provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per tale titolo e che la madre non ha nulla a pretendere a tale titolo, i genitori concordano quanto segue:
4.a) Mantenimento ordinario: il padre continuerà a corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note, l'importo di € 300,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di agosto di ogni anno. I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale, come già sta avvenendo, venga percepito per intero direttamente dalla madre ed il padre si impegna alla più leale Parte_2 Controparte_1 collaborazione in tal senso.
4.b) Spese straordinarie della figlia: i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno sulla scorta delle indicazioni desumibili dal verbale di riunione ex art. 47 O.G. del 15/09/2016 dei Magistrati della IV Sezione del Tribunale di Genova, da intendersi qui integralmente trascritte. I genitori si impegnano a leale collaborazione per consentire che ciascuno possa procedere a richiedere la detrazione fiscale consentita e/o prevista dalla normativa vigente per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Per_1
5) Le parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni delle rispettive residenze e/o domicili, nonché dei propri recapiti telefonici.
6) Le parti concordano che, fatto salvo il verificarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli per la figlia per cui sia necessario un immediato ricorso all'Autorità Giudiziaria, per ogni futura modifica delle condizioni sopra concordate e/o per risolvere eventuali futuri conflitti che dovessero sorgere tra loro per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, procederanno preliminarmente in pagina 4 di 5 maniera bonaria, rivolgendosi ad apposita figura professionale che li aiuti a dirimere e risolvere il conflitto e li aiuti a raggiungere una decisione condivisa. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 08.07.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2025 promossa da:
, C.F. , ammesso al Patrocinio a Parte_1 C.F._1
Spese dello Stato, con l'Avv. Irene Saba;
e
C.F. , ammesso al Controparte_1 C.F._2
Patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Roberta Caprioli;
Con intervento del PM sede
All'udienza del 02.07.2025 le parti hanno chiesto il recepimento delle condizioni concordate di cui al verbale della medesima udienza, disponendo la modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore.
FATTO
Con comparsa di riassunzione depositata il 09.01.2025, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale affinché modifichi le condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
pagina 1 di 5 In via preliminare, la ricorrente ha allegato che il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Pisa, il quale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Livorno con ordinanza del 19.11.2024. A sostegno della domanda ha addotto di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con il resistente e dalla loro unione è nata la figlia
[...]
a NA (LI) in data 05.07.2017, riconosciuta dalla madre alla nascita e Per_1 dal padre in forza di sentenza n. 105/2020 emessa dal Tribunale di Genova, versata in atti. Con decreto del 11.01.2025 il Tribunale fissava per la prosecuzione del giudizio in riassunzione l'udienza del 05.03.2025, all'esito della quale il Giudice assegnava termine di trenta giorni alla ricorrente per depositare una nota di replica e di aggiornamento delle condizioni personali, anche patrimoniali della medesima ricorrente e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 24.04.2025, rinviata al 02.07.2025 su istanza delle parti medesime. All'udienza del 02.07.2025 i procuratori, preso atto dell'accordo intervenuto, hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e l'omologazione dell'accordo. Il Presidente Relatore, quindi, in data 02.07.2025, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione della minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. All'udienza del 02.07.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni indicate nel verbale della medesima udienza. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
pagina 2 di 5 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con sentenza n. 105/2020 emessa dal Tribunale di Genova in data 16.01.2020 e pubblicata il 20.01.2020, invariato il resto, come segue: 1) La responsabilità genitoriale sulla figlia è esercitata da entrambi i genitori Per_1 in modalità condivisa. continua a mantenere la sua residenza anagrafica e Per_1 collocazione abitativa stabile presso la madre, in Castellina Marittima, Loc. Valdiperga, Via Poggiberna n. 49. I genitori si impegnano a prestarsi una pronta e leale collaborazione nell'interesse della figlia ed a consultarsi preventivamente al fine di assumere nell'accordo tutte le decisioni di rilevante importanza di cui all'art. 337 ter, comma 3, c.c.. 2) Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti tra padre e figlia, facendo comunque salvi i diversi accordi che i genitori potranno eventualmente assumere per necessità contingenti, si concorda quanto segue:
2.a) Durante il periodo scolastico (da metà settembre a metà giugno circa): il padre terrà con sé a fine settimana alternati, sopportando per intero i costi di Per_1 trasporto sia per andare a prendere la figlia, sia per riportarla alla madre.
2.b) Pausa natalizia, pausa pasquale, festività civili e religiose: in occasione delle festività natalizie e pasquali, nonché delle altre festività e/o ponti nell'arco dell'anno scolastico, i genitori concordano che permanga presso il padre Per_1 per un periodo di tempo maggiore, nel rispetto delle necessità di studio, sport, gioco, socialità e preferenze espresse dalla figlia, e fatta comunque salva la previsione che nella pausa natalizia ad anni alterni saranno ricomprese le festività di Natale e Santo Stefano da un lato e la notte di San Silvestro e Capodanno dall'altro.
2.c) Compleanno della minore: verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore.
2.d) Durante la pausa estiva (da fine giugno ad inizio settembre): starà con Per_1 ciascun genitore a settimane alterne (una settimana con il papà ed una con la mamma), con facoltà di fare anche due settimane consecutive, previo preventivo accordo tra i genitori, che si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 30 aprile di ogni anno.
3) I genitori concordano che:
3.a) Quando è presso la madre, il padre potrà chiamare e/o videochiamare Per_1 la figlia la sera tra le 20 e le 21. In tale orario potranno effettuare chiamate e/o videochiamate alla bambina anche i nonni paterni e la zia paterna. Durante il pagina 3 di 5 periodo scolastico il padre manderà alla figlia un messaggio vocale prima delle 8, e la figlia ne manderà uno al padre prima dell'inizio della sua giornata scolastica.
3.b) Quando è presso il padre, la madre potrà chiamare e/o videochiamare Per_1 la figlia tra le 12 e le 13. In tale orario potranno effettuare chiamate e/o videochiamate alla bambina anche i nonni materni e la zia materna.
3.c) Nel superiore interesse del benessere della figlia i genitori si impegnano Per_1
a collaborare con lealtà reciproca a far rispettare l'osservanza dei suddetti orari da parte dei rispettivi rami parentali, curando anche che il rispettivo ramo parentale rispetti il tempo di con genitore di turno. Per_1
4) Per quanto riguarda il contributo paterno del padre al mantenimento ordinario e straordinario della figlia dandosi le parti reciprocamente atto che il padre Per_1 ha sino ad ora provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per tale titolo e che la madre non ha nulla a pretendere a tale titolo, i genitori concordano quanto segue:
4.a) Mantenimento ordinario: il padre continuerà a corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note, l'importo di € 300,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di agosto di ogni anno. I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale, come già sta avvenendo, venga percepito per intero direttamente dalla madre ed il padre si impegna alla più leale Parte_2 Controparte_1 collaborazione in tal senso.
4.b) Spese straordinarie della figlia: i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno sulla scorta delle indicazioni desumibili dal verbale di riunione ex art. 47 O.G. del 15/09/2016 dei Magistrati della IV Sezione del Tribunale di Genova, da intendersi qui integralmente trascritte. I genitori si impegnano a leale collaborazione per consentire che ciascuno possa procedere a richiedere la detrazione fiscale consentita e/o prevista dalla normativa vigente per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Per_1
5) Le parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni delle rispettive residenze e/o domicili, nonché dei propri recapiti telefonici.
6) Le parti concordano che, fatto salvo il verificarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli per la figlia per cui sia necessario un immediato ricorso all'Autorità Giudiziaria, per ogni futura modifica delle condizioni sopra concordate e/o per risolvere eventuali futuri conflitti che dovessero sorgere tra loro per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, procederanno preliminarmente in pagina 4 di 5 maniera bonaria, rivolgendosi ad apposita figura professionale che li aiuti a dirimere e risolvere il conflitto e li aiuti a raggiungere una decisione condivisa. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 08.07.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
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