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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUGONI ISABELLA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIERI ANNA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FIORENZO CIERI, come da procura in atti;
RESISTENTI
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: come da accordo raggiunto all'udienza del 19.12.2024. Il PM in sede, con nota del 15.1.2025, ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 premesso che in virtù delle Parte_1 condizioni di divorzio disposte con sentenza n.357/14 dell'intestato Tribunale è tenuto a versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei due figli (€
250,00 ciascuno) e che alla luce delle sopravvenienze intercorse non è più tenuto a versare il mantenimento in favore del figlio in quanto divenuto autosufficiente mentre intende versare direttamente in Per_1
Pag. 1 a 3 favore del figlio la somma allo stesso spettante così come dallo stesso richiesto, ha chiesto Per_2 all'intestato Tribunale: “-non sia più dovuto la somma di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, ovvero aver raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica e/o per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
-il sig. sia tenuto a versare la somma di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio Parte_1 Per_2 ormai maggiorenne, direttamente all'avente diritto, ovvero a quest'ultimo; -entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito nel Protocollo di codesto Tribunale del 07/11/2019; -per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite nella sentenza n.
357/204, Rg. N. 600/2014; -con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Si è costituita in giudizio opponendosi all'avversa domanda di revoca del Controparte_1 mantenimento in favore del figlio nulla opponendo al versamento diretto in favore del figlio Per_1
ma chiedendone l'aumento in ragione dell'incrementarsi delle sue esigenze di vita, così Per_2 concludendo: “1) Rigettare il ricorso introduttivo per tutte le ragioni in fatto ed in diritto;
2) Confermare a carico di
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 (duecento Parte_1 Per_1 cinquanta/00) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT da versare direttamente in suo favore, sull'IBAN che il figlio stesso avrà cura di indicare entro e non oltre il gg. 30 di ogni mese;
In via riconvenzionale: 3) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella Parte_1 Per_2 misura di € 400,00 (quattrocento/00) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, oltre alla rivalutazione annuale
ISTAT da versare direttamente in suo favore, sull'IBAN che il figlio stesso avrà cura di indicare entro e non oltre il gg. 30 di ogni mese;
4) Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50% cadauno. 5) Confermare per il resto quanto statuito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 357/2014 del Tribunale di Vasto RG. 600/2014; 6) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza di comparizione del 19.12.2024 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, hanno deciso di conciliare la lite alle seguenti condizioni: “revoca del mantenimento al figlio maggiorenne
e autosufficiente e contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne fino alla sua autosufficienza, a Per_1 Per_2 carico del padre pari ad € 400,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat, da versare allo stesso figlio in via diretta, oltre spese straordinarie al 50% tra le parti sempre da versare direttamente al figlio, con rinuncia al recupero del mantenimento pregresso
e con compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere integralmente recepite, tenuto conto della sopraggiunta maggiore età e autosufficienza del figlio e della richiesta di versamento Per_1
Pag. 2 a 3 diretto del mantenimento avanzata dall'altro figlio maggiorenne della coppia, , circostanze risultate Per_2 pacifiche tra le parti.
Non sussistono, inoltre, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nell'intestato procedimento, così provvede:
- PRENDE ATTO degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio raggiunti dalle parti all'udienza del 19.12.2024, già sopra riportati;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25.1.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUGONI ISABELLA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIERI ANNA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FIORENZO CIERI, come da procura in atti;
RESISTENTI
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: come da accordo raggiunto all'udienza del 19.12.2024. Il PM in sede, con nota del 15.1.2025, ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 premesso che in virtù delle Parte_1 condizioni di divorzio disposte con sentenza n.357/14 dell'intestato Tribunale è tenuto a versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei due figli (€
250,00 ciascuno) e che alla luce delle sopravvenienze intercorse non è più tenuto a versare il mantenimento in favore del figlio in quanto divenuto autosufficiente mentre intende versare direttamente in Per_1
Pag. 1 a 3 favore del figlio la somma allo stesso spettante così come dallo stesso richiesto, ha chiesto Per_2 all'intestato Tribunale: “-non sia più dovuto la somma di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, ovvero aver raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica e/o per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
-il sig. sia tenuto a versare la somma di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio Parte_1 Per_2 ormai maggiorenne, direttamente all'avente diritto, ovvero a quest'ultimo; -entrambi i genitori siano tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito nel Protocollo di codesto Tribunale del 07/11/2019; -per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite nella sentenza n.
357/204, Rg. N. 600/2014; -con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Si è costituita in giudizio opponendosi all'avversa domanda di revoca del Controparte_1 mantenimento in favore del figlio nulla opponendo al versamento diretto in favore del figlio Per_1
ma chiedendone l'aumento in ragione dell'incrementarsi delle sue esigenze di vita, così Per_2 concludendo: “1) Rigettare il ricorso introduttivo per tutte le ragioni in fatto ed in diritto;
2) Confermare a carico di
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 (duecento Parte_1 Per_1 cinquanta/00) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT da versare direttamente in suo favore, sull'IBAN che il figlio stesso avrà cura di indicare entro e non oltre il gg. 30 di ogni mese;
In via riconvenzionale: 3) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella Parte_1 Per_2 misura di € 400,00 (quattrocento/00) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, oltre alla rivalutazione annuale
ISTAT da versare direttamente in suo favore, sull'IBAN che il figlio stesso avrà cura di indicare entro e non oltre il gg. 30 di ogni mese;
4) Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50% cadauno. 5) Confermare per il resto quanto statuito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 357/2014 del Tribunale di Vasto RG. 600/2014; 6) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza di comparizione del 19.12.2024 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, hanno deciso di conciliare la lite alle seguenti condizioni: “revoca del mantenimento al figlio maggiorenne
e autosufficiente e contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne fino alla sua autosufficienza, a Per_1 Per_2 carico del padre pari ad € 400,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat, da versare allo stesso figlio in via diretta, oltre spese straordinarie al 50% tra le parti sempre da versare direttamente al figlio, con rinuncia al recupero del mantenimento pregresso
e con compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere integralmente recepite, tenuto conto della sopraggiunta maggiore età e autosufficienza del figlio e della richiesta di versamento Per_1
Pag. 2 a 3 diretto del mantenimento avanzata dall'altro figlio maggiorenne della coppia, , circostanze risultate Per_2 pacifiche tra le parti.
Non sussistono, inoltre, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nell'intestato procedimento, così provvede:
- PRENDE ATTO degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio raggiunti dalle parti all'udienza del 19.12.2024, già sopra riportati;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25.1.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Pag. 3 a 3