TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N 2230/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
21/02/2025 da:
(C.F. , nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. CINGOLANI ENRICO, presso il cui studio sito in VIA GRAMSCI N.
16L 20061 CASSINA DE' PECCHI è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. GHIGLIONE ROBERTA, presso il cui studio sito in VIA XX OTTOBRE,
2/74 16121 GENOVA è elettivamente domiciliato;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Genova in data 26.08.2012
(anno 2012, atto n. 366, Uff. 01, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 1356/2021 del 16.02.2021 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 20/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.
1356/2021 del 16.02.2021 del Tribunale di Milano in particolare, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1 la casa coniugale sita in Milano Via Pacini n. 41 di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, è stata posta in vendita e dal ricavato di tale vendita entrambi i coniugi ricaveranno identico profitto;
2. che la vendita dell'immobile non comporterà alcuna variazione della situazione reddituale delle parti;
3. che il sig. continuerà a versare, per il mantenimento della IG , la somma Parte_1 Per_1 mensile anticipata di euro 450,00= (euro quattrocentocinquanta/00) ed attualmente a seguito della rivalutazione è di Euro 521,11) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo indici Istat costo vita, oltre al 50% delle spese per l'abbigliamento (calzature e vestiti) di , previamente Per_1 concordate;
4. che i genitori concorreranno sempre nella misura del 50% ciascuno alle spese extra-assegno nell'interesse della IG, conformemente alle” Linee guida “del Tribunale di Milano;
5. che non appena, la sig.ra trasferirà la propria residenza e quella della IG -comunque CP_1 sempre nel Comune di Milano- ne darà immediata comunicazione al sig. ; Parte_1
6. che per i 18 mesi successivi alla sottoscrizione del presente ricorso l'assegno unico dell'importo di € 211,00 - erogato dall' verrà trattenuto per l'intera quota dalla sig.ra allo scadere CP_2 CP_1 dei 18 mesi l'importo di tale assegno sarà nuovamente diviso in pari quota del 50% tra i due coniugi
e quindi sarà incassato dalla sig.ra che verserà il 50% al sig. ; CP_1 Parte_1
7. le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti mentre le spese vive saranno integralmente a carico del sig. , con rinunzia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. Parte_1
13, comma 9, L.P.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1356/2021 del 16.02.2021 del Tribunale di Milano:
1) omologa le condizioni come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
21/02/2025 da:
(C.F. , nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. CINGOLANI ENRICO, presso il cui studio sito in VIA GRAMSCI N.
16L 20061 CASSINA DE' PECCHI è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. GHIGLIONE ROBERTA, presso il cui studio sito in VIA XX OTTOBRE,
2/74 16121 GENOVA è elettivamente domiciliato;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Genova in data 26.08.2012
(anno 2012, atto n. 366, Uff. 01, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 1356/2021 del 16.02.2021 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 20/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.
1356/2021 del 16.02.2021 del Tribunale di Milano in particolare, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1 la casa coniugale sita in Milano Via Pacini n. 41 di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, è stata posta in vendita e dal ricavato di tale vendita entrambi i coniugi ricaveranno identico profitto;
2. che la vendita dell'immobile non comporterà alcuna variazione della situazione reddituale delle parti;
3. che il sig. continuerà a versare, per il mantenimento della IG , la somma Parte_1 Per_1 mensile anticipata di euro 450,00= (euro quattrocentocinquanta/00) ed attualmente a seguito della rivalutazione è di Euro 521,11) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo indici Istat costo vita, oltre al 50% delle spese per l'abbigliamento (calzature e vestiti) di , previamente Per_1 concordate;
4. che i genitori concorreranno sempre nella misura del 50% ciascuno alle spese extra-assegno nell'interesse della IG, conformemente alle” Linee guida “del Tribunale di Milano;
5. che non appena, la sig.ra trasferirà la propria residenza e quella della IG -comunque CP_1 sempre nel Comune di Milano- ne darà immediata comunicazione al sig. ; Parte_1
6. che per i 18 mesi successivi alla sottoscrizione del presente ricorso l'assegno unico dell'importo di € 211,00 - erogato dall' verrà trattenuto per l'intera quota dalla sig.ra allo scadere CP_2 CP_1 dei 18 mesi l'importo di tale assegno sarà nuovamente diviso in pari quota del 50% tra i due coniugi
e quindi sarà incassato dalla sig.ra che verserà il 50% al sig. ; CP_1 Parte_1
7. le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti mentre le spese vive saranno integralmente a carico del sig. , con rinunzia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. Parte_1
13, comma 9, L.P.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1356/2021 del 16.02.2021 del Tribunale di Milano:
1) omologa le condizioni come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai