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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/10/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 7918/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7918/2019 promossa da:
e tutti nella qualità di CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi del sig. deceduto in data 21.2.2017 a San Prisco (CE), rapp.ti e difesi dagli Persona_1 avv.ti Mario FLORIMONTE e Benedetto IVONE ed elett.te dom.ti presso lo studio del primo, in
Salerno, alla via Francesco Conforti n. 11
-attori nel giudizio R.G. 7918/2019/convenuti nel giudizio riunito R.G. 1583/2021- nei confronti di
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_5 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Gaetano Barbato, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, al Corso Trieste n.
41
-convenuta nel solo giudizio R.G. 7918/2019-
e di
in persona del legale rapp.te pt, Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Controparte_9
-convenuti contumaci nel solo giudizio R.G. 7918/2019-
pagina 1 di 8 e di
Ing. , rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Terzi e Controparte_10
UC Tocci ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, alla via Rocco
Chinnici n. 263/B
-convenuto nel giudizio R.G. 7918/2019/attore nel giudizio riunito R.G. 1583/2021-
e di
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Santorelli, Controparte_11 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via M. Cervantes n. 55/5
-convenuta in entrambi i giudizi riuniti-
OGGETTO: sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 27.05.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, i sigg.ri , , e , tutti nella CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi del sig. , convenivano in giudizio la società il Persona_1 Controparte_6 sig. la la società , il sig. CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, la e la , al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_12 Controparte_11 conclusioni: “A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei sigg.ri e Parte_1 nell'incidente per cui è causa;
B) per l'effetto condannare i suddetti convenuti, anche in CP_7 solido tra loro, e con loro le compagnie di ass.ne , e le società Controparte_8 Controparte_12
e , tutti in nome dei legal rapp.ti pt, al Controparte_6 Controparte_9 pagamento di tutti i danni in premessa indicati e per un totale di euro 1.088.530,00; C) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva la contestando la domanda nei suoi confronti e chiedendone il rigetto. CP_12
Le altre parti restavano contumaci.
Nel corso del giudizio, veniva disposta la riunione con il procedimento rg 1583/2021, azionato dall'ing. CP_1
nei confronti degli eredi del sig. e della quale compagnia Persona_1 Controparte_13 assicuratrice della Fiat AN condotta dallo al fine di essere risarcito per i danni conseguenti al Per_1 sinistro.
pagina 2 di 8 Nel giudizio riunito si costituivano sia gli eredi dello sia la , entrambi Persona_1 CP_11 sollevando una serie di eccezione preliminari e contestando nel merito la domanda.
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, all'udienza del
27.05.2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della controversia: gli eredi di Persona_1 hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento subito per la perdita del loro dante causa in conseguenza del sinistro verificatosi in data 21.2.2017, in San Prisco (CE), sull'autostrada Milano-
Roma-Napoli, al Km 730.090.
In particolare, rappresentavano che il sinistro stradale, poi rivelatosi mortale, aveva coinvolto tre autoveicoli: la Skoda Octavia tg FC078JY - condotta da di proprietà CP_7 CP_6
e assicurato per la Rca con la la Fiat AN tg AR358XA condotta da
[...] Controparte_14
di proprietà della ditta allo stesso intestata, assicurata con la e Persona_1 Controparte_15
l'Audi Q5 tg EX777CW, di proprietà , condotta da Controparte_9 CP_10
ed assicurata con la Secondo la ricostruzione di parte attrice, che richiama la
[...] CP_16 ricostruzione contenuta nel verbale della Polstrada di Caserta Nord, intervenuta sul posto, la Fiat
AN, condotta da , mentre procedeva sulla A1 in direzione Napoli, giunta all'altezza del Persona_1 km. 730+090, nel tenimento del Comune di San Prisco, veniva tamponata dalla Skoda Octavia, condotta da ed inseguito al violento impatto, l'autovettura sarebbe stata spinta in avanti e CP_7 dopo aver attraversato la carreggiata in senso trasversale a sinistra, si sarebbe fermata sulla terza corsia di sinistra, trasversalmente all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta verso il new-jersey centrale, dove veniva attinta dall'Audi Q5, condotta da che contestualmente sopraggiungeva. Controparte_10
Nel corso del giudizio, parte attrice raggiungeva un accordo stragiudiziale con la tuttavia il CP_8 giudizio non si estingueva per mancata adesione delle altre parti.
Così sintetizzata la vicenda, si osserva che rispetto alla posizione dei convenuti CP_7
e tra l'altro tutti contumaci, può ritenersi cessata la materia Controparte_6 CP_14 del contendere, tenuto conto della transazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa, che ha visto corrispondere dalla agli eredi dello l'importo di € 750.000,00, con relativa CP_17 Persona_1 liberazione di quest'ultima e del proprio assicurato.
pagina 3 di 8 Tuttavia, non avendo le altre parti citate preso parte alla transazione, il giudizio deve proseguire nei CP_1 confronti degli altri convenuti, ossia del conducente della Audi Q5 tg EX777CW, sig. , della sua proprietaria, la e della sua compagnia assicuratrice per la rca, la Controparte_9
In particolare, gli eredi dello insistono per la condanna in via solidale tra loro dei CP_12 Per_1 predetti convenuti a corrispondere la differenza tra l'importo richiesto in citazione, pari ad €
1.088.530,00 e quello corrisposto dalla pari ad € 750.000,00 e quindi € 338.530,00 oltre e CP_18 rivalutazione monetaria dal sinistro ad oggi. CP_1 Preliminarmente, con riguardo all'eccezione sollevata dal , in riferimento alla mancanza di prova della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, va osservato, che eventuali nullità devono ritenersi sanate per raggiungimento dello scopo, in quanto dopo che il giudizio rg 1583/2021 è stato CP_1 riunito al presente procedimento, il è stato messo nella condizione di conoscere dell'atto azionato nei suoi confronti;
la legge, infatti, prevede la sanatoria delle nullità quando l'atto omesso o viziato, grazie all'attività successiva della parte, abbia comunque raggiunto il suo scopo, che è quello di mettere il destinatario nelle condizioni di partecipare al processo e esercitare le proprie facoltà difensive.
Ciò precisato, la domanda nei confronti dei predetti convenuti non può che essere rigettata, per quanto si osserva.
Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel Rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul posto e dall'elaborato peritale reso dal Consulente della Procura, ing. nel proc. penale Per_2
1942/2017, emerge con assoluta chiarezza ed evidenza che la responsabilità del sinistro è da imputare in via esclusiva al conducente della Skoda, che tamponava la Fiat AN condotta dallo Per_1 spingendola trasversalmente verso la corsia di sinistra, dove veniva attinta dall'Audi che sopraggiungeva. In particolare, da entrambi i documenti citati, si evince che l'autovettura Skoda tg.
FC078JY, condotta da percorreva la corsia di destra della carreggiata Sud CP_7 dell'Autostrada A1 (prima corsia) e, non avvedendosi dell'autovettura Fiat AN tg. AR358XA
(condotta da ) che la precedeva, la tamponava, con la parte anteriore centrale, alla parte Persona_1 posteriore. A causa e per effetto del violento impatto subito da tergo, la Fiat AN dello Scafuti veniva sospinta in avanti, attraversando la carreggiata in senso trasversale verso sinistra, e finendo per posizionarsi in terza corsia, trasversalmente all'asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso il new- jersey centrale.
Contestualmente, sopraggiungeva il Sig. , conducente dell'autovettura Audi Q5 tg. Controparte_10
EX777CW, il quale urtava violentemente la AN con a bordo lo agganciando l'abitacolo con Per_1 la sua parte anteriore alla parte laterale sinistra e trascinandola in avanti, per ben 128 metri.
pagina 4 di 8 Che il sinistro oggetto di causa costituisce l'unica e diretta causa del decesso del sig. è Persona_1 stato accertato e documentato nella perizia medico-legale redatta dal dott. su incarico Persona_3 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, come da relazione in atti, in cui si legge: "la causa della morte del sig. è, senza dubbio, il gravissimo quadro Persona_1 lesivo riscontrato a livello cranico-encefalico e toracico-addominale, e quale mezzo produttore si identifica certamente il sinistro stradale, perfettamente compatibile con la dinamica accertata in atti".
Seppur non si contesti che ai sensi dell'art. 2055 c.c., quando più persone hanno causato un danno, sono responsabili in solido verso il danneggiato, per cui, in caso di sopraggiunto accordo solo con alcuni dei responsabili, gli altri saranno tenuti alla differenza, tuttavia, non si ritiene applicabile tale principio al caso in esame, in quanto difetta la prova della corresponsabilità del conducente la Audi Q5.
Sul punto, si ritiene, infatti, che il mancato rinvenimento di segni di frenata da parte del conducente dell'Audi e il fatto che dalla scatola nera installata sull'autoveicolo non risulti registrata alcuna CP_1 decelerazione, non sia sufficiente per ritenere che il abbia tenuto una condotta di guida non adeguata accertato rispetto alle circostanze, in termini di velocità, distanza dagli altri veicoli, nonché per controllo del proprio automezzo, tale, cioè, che avrebbe potuto evitare l'impatto o quantomeno attenuarne le conseguenze. CP_1 Seppur l'archiviazione penale della posizione del sig. non sia dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità civile, data l'autonomia dei due giudizi, tuttavia, dalla perizia cinematica, resa nel procedimento penale dal consulente del PM, ing. infatti, si evince che il , conducente Per_2 Per_4 dell'AUDI Q5, viaggiava in terza corsia ad una velocità di crociera in linea con quella massima consentita;
inoltre, la scarsa visibilità, dovuta alla mancanza di illuminazione, come è stato descritto al cap.11 –VISIBILITA' messo in evidenza che il veicolo FIAT AN fermo in terza Parte_2 corsia, poteva essere visibile al non prima di 50 mt. e a questa distanza il sarebbe Per_4 CP_10 stato in grado di arrestare il suo veicolo solo se la sua velocità di marcia non fosse stata superiore agli
80 km/h, per cui concludeva nel rilevare “per , conducente dell'AUDI Q5, NON si Controparte_10 intravede alcuna infrazione al Codice della Strada” (v. pag. 51 della perizia).
In pratica, secondo le risultanze peritali in atti, il conducente dell'Audi Q5 non avrebbe in alcun modo potuto evitare l'impatto, il che esclude non solo la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato, ma anche che possa parlarsi di concorso in sede civile.
pagina 5 di 8 In merito all'utilizzabilità degli atti del procedimento penale nell'ambito di un giudizio civile, ci si riporta alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui <Il giudice di merito può tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa>> (Cass., sez. III Civile, sent. n. 9242/16; dep. il
6 maggio); in altra pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare>> (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Con riferimento al giudizio riunito RG 1583/2021, relativo al procedimento azionato dal conducente dell'Audi Q5 nei confronti degli odierni attori, n.q. di eredi dello , avente ad oggetto la Persona_1
CP_1 richiesta di risarcimento dei danni fisici, psichici, patrimoniali e non subiti dal a seguito del medesimo sinistro di causa, è evidente come, dalle medesime risultanze peritali pocanzi richiamate, sia CP_1 esclusa qualsiasi responsabilità in capo al conducente della Fiat AN, per cui la domanda del non potrà che essere rigettata.
pagina 6 di 8 Si ribadisce, infatti, che secondo la ricostruzione contenuta nel verbale della Polstrada e confermata dal consulente del PM nell'ambito del procedimento penale, l'autovettura AN veniva tamponata violentemente da tergo e sospinta in avanti, tanto è vero che sulla sede stradale venivano rinvenute importanti tracce di scarrocciamento e andava a posizionarsi trasversalmente entro la corsia percorsa in CP_1 tal frangente dal , senza che il conducente oramai esanime, potesse compiere alcuna Per_1 manovra di emergenza. Tali circostanze escludono qualsivoglia responsabilità del deceduto, che nulla avrebbe potuto fare per evitare il doppio impatto. Nella materia della responsabilità da circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità, citata anche da parte attrice, ha precisato che <può ritenersi caso fortuito – il quale costituisce la componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità ed autonomia causale, esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso –
l'avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell'accadimento, venga a costituire
l'unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell'evento>> (Cass. Sent. n. 5667/1986); inoltre, <il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile>> (Cass. 13268/2006).
Pertanto, stante la dinamica del sinistro, così come ricostruita dagli organi accertatori, è inconfutabile come nessuna responsabilità possa essere ascritta alla vittima deceduta sul posto, il che esclude ogni CP_1 richiesta risarcitoria, da parte del , nei confronti degli eredi Per_1
In merito alla valenza probatoria del verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute, si ricorda come
<il rapporto di polizia non soltanto fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, ma che, anche per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine – per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti – il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una CP_1 specifica prova contraria>> (Cass. Sent. n. 20025/2016), per cui, non avendo la difesa del depositato le memorie 183 comma 6, rinunziando di fatto alle istanze istruttorie, appare chiaro che non si ravvedono elementi da cui evincere una qualche forma di responsabilità a carico del sig. Per_1
CP_1
con la conseguenza che, in quanto non provata, la domanda dell'istante dovrà essere
[...] integralmente rigettata.
pagina 7 di 8 Non si ravvedono i presupposti per il riconoscimento della lite temeraria né nei confronti degli eredi CP_1 dello né nei confronti del , rispetto alle domande reciproche, in quanto, seppur le Per_1 risultanze peritali del procedimento penale escludevano responsabilità in capo ad entrambi, si rammenta che il procedimento civile ha natura autonoma e avrebbe potuto portare anche a esiti diversi, se supportati da idonee allegazioni istruttorie, per cui la loro decisione di agire in giudizio nei reciproci confronti, non può essere vista come un uso abusivo del processo.
Il rigetto reciproco delle domande suddette ne determina la compensazione delle spese.
Si precisa, al riguardo, che la compensazione va disposta anche con riferimento alla posizione delle rispettive compagnie assicurative. Rispetto alla contestazione della sul punto, si osserva, come CP_12 correttamente ricordato da parte attrice, che la definizione transattiva, sebbene intervenuta in corso di causa, rappresenta una modalità fisiologica di composizione della lite, prevista e incentivata dall'ordinamento, la cui “tardività” non può essere imputata agli attori, né può costituire fondamento per una condanna alle spese, in mancanza di una condotta processuale abusiva o temeraria da parte degli attori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e i convenuti contumaci CP_7
e nulla sulle spese Controparte_6 CP_14
-rigetta la domanda nei confronti degli altri convenuti, con compensazione delle spese;
CP_1
-rigetta la domanda formulata dal nel giudizio riunito, con compensazione delle spese
S.M.C.V., 11/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7918/2019 promossa da:
e tutti nella qualità di CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi del sig. deceduto in data 21.2.2017 a San Prisco (CE), rapp.ti e difesi dagli Persona_1 avv.ti Mario FLORIMONTE e Benedetto IVONE ed elett.te dom.ti presso lo studio del primo, in
Salerno, alla via Francesco Conforti n. 11
-attori nel giudizio R.G. 7918/2019/convenuti nel giudizio riunito R.G. 1583/2021- nei confronti di
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_5 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Gaetano Barbato, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, al Corso Trieste n.
41
-convenuta nel solo giudizio R.G. 7918/2019-
e di
in persona del legale rapp.te pt, Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Controparte_9
-convenuti contumaci nel solo giudizio R.G. 7918/2019-
pagina 1 di 8 e di
Ing. , rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Terzi e Controparte_10
UC Tocci ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, alla via Rocco
Chinnici n. 263/B
-convenuto nel giudizio R.G. 7918/2019/attore nel giudizio riunito R.G. 1583/2021-
e di
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Santorelli, Controparte_11 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via M. Cervantes n. 55/5
-convenuta in entrambi i giudizi riuniti-
OGGETTO: sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 27.05.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, i sigg.ri , , e , tutti nella CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi del sig. , convenivano in giudizio la società il Persona_1 Controparte_6 sig. la la società , il sig. CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, la e la , al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_12 Controparte_11 conclusioni: “A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei sigg.ri e Parte_1 nell'incidente per cui è causa;
B) per l'effetto condannare i suddetti convenuti, anche in CP_7 solido tra loro, e con loro le compagnie di ass.ne , e le società Controparte_8 Controparte_12
e , tutti in nome dei legal rapp.ti pt, al Controparte_6 Controparte_9 pagamento di tutti i danni in premessa indicati e per un totale di euro 1.088.530,00; C) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva la contestando la domanda nei suoi confronti e chiedendone il rigetto. CP_12
Le altre parti restavano contumaci.
Nel corso del giudizio, veniva disposta la riunione con il procedimento rg 1583/2021, azionato dall'ing. CP_1
nei confronti degli eredi del sig. e della quale compagnia Persona_1 Controparte_13 assicuratrice della Fiat AN condotta dallo al fine di essere risarcito per i danni conseguenti al Per_1 sinistro.
pagina 2 di 8 Nel giudizio riunito si costituivano sia gli eredi dello sia la , entrambi Persona_1 CP_11 sollevando una serie di eccezione preliminari e contestando nel merito la domanda.
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, all'udienza del
27.05.2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della controversia: gli eredi di Persona_1 hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento subito per la perdita del loro dante causa in conseguenza del sinistro verificatosi in data 21.2.2017, in San Prisco (CE), sull'autostrada Milano-
Roma-Napoli, al Km 730.090.
In particolare, rappresentavano che il sinistro stradale, poi rivelatosi mortale, aveva coinvolto tre autoveicoli: la Skoda Octavia tg FC078JY - condotta da di proprietà CP_7 CP_6
e assicurato per la Rca con la la Fiat AN tg AR358XA condotta da
[...] Controparte_14
di proprietà della ditta allo stesso intestata, assicurata con la e Persona_1 Controparte_15
l'Audi Q5 tg EX777CW, di proprietà , condotta da Controparte_9 CP_10
ed assicurata con la Secondo la ricostruzione di parte attrice, che richiama la
[...] CP_16 ricostruzione contenuta nel verbale della Polstrada di Caserta Nord, intervenuta sul posto, la Fiat
AN, condotta da , mentre procedeva sulla A1 in direzione Napoli, giunta all'altezza del Persona_1 km. 730+090, nel tenimento del Comune di San Prisco, veniva tamponata dalla Skoda Octavia, condotta da ed inseguito al violento impatto, l'autovettura sarebbe stata spinta in avanti e CP_7 dopo aver attraversato la carreggiata in senso trasversale a sinistra, si sarebbe fermata sulla terza corsia di sinistra, trasversalmente all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta verso il new-jersey centrale, dove veniva attinta dall'Audi Q5, condotta da che contestualmente sopraggiungeva. Controparte_10
Nel corso del giudizio, parte attrice raggiungeva un accordo stragiudiziale con la tuttavia il CP_8 giudizio non si estingueva per mancata adesione delle altre parti.
Così sintetizzata la vicenda, si osserva che rispetto alla posizione dei convenuti CP_7
e tra l'altro tutti contumaci, può ritenersi cessata la materia Controparte_6 CP_14 del contendere, tenuto conto della transazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa, che ha visto corrispondere dalla agli eredi dello l'importo di € 750.000,00, con relativa CP_17 Persona_1 liberazione di quest'ultima e del proprio assicurato.
pagina 3 di 8 Tuttavia, non avendo le altre parti citate preso parte alla transazione, il giudizio deve proseguire nei CP_1 confronti degli altri convenuti, ossia del conducente della Audi Q5 tg EX777CW, sig. , della sua proprietaria, la e della sua compagnia assicuratrice per la rca, la Controparte_9
In particolare, gli eredi dello insistono per la condanna in via solidale tra loro dei CP_12 Per_1 predetti convenuti a corrispondere la differenza tra l'importo richiesto in citazione, pari ad €
1.088.530,00 e quello corrisposto dalla pari ad € 750.000,00 e quindi € 338.530,00 oltre e CP_18 rivalutazione monetaria dal sinistro ad oggi. CP_1 Preliminarmente, con riguardo all'eccezione sollevata dal , in riferimento alla mancanza di prova della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, va osservato, che eventuali nullità devono ritenersi sanate per raggiungimento dello scopo, in quanto dopo che il giudizio rg 1583/2021 è stato CP_1 riunito al presente procedimento, il è stato messo nella condizione di conoscere dell'atto azionato nei suoi confronti;
la legge, infatti, prevede la sanatoria delle nullità quando l'atto omesso o viziato, grazie all'attività successiva della parte, abbia comunque raggiunto il suo scopo, che è quello di mettere il destinatario nelle condizioni di partecipare al processo e esercitare le proprie facoltà difensive.
Ciò precisato, la domanda nei confronti dei predetti convenuti non può che essere rigettata, per quanto si osserva.
Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel Rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul posto e dall'elaborato peritale reso dal Consulente della Procura, ing. nel proc. penale Per_2
1942/2017, emerge con assoluta chiarezza ed evidenza che la responsabilità del sinistro è da imputare in via esclusiva al conducente della Skoda, che tamponava la Fiat AN condotta dallo Per_1 spingendola trasversalmente verso la corsia di sinistra, dove veniva attinta dall'Audi che sopraggiungeva. In particolare, da entrambi i documenti citati, si evince che l'autovettura Skoda tg.
FC078JY, condotta da percorreva la corsia di destra della carreggiata Sud CP_7 dell'Autostrada A1 (prima corsia) e, non avvedendosi dell'autovettura Fiat AN tg. AR358XA
(condotta da ) che la precedeva, la tamponava, con la parte anteriore centrale, alla parte Persona_1 posteriore. A causa e per effetto del violento impatto subito da tergo, la Fiat AN dello Scafuti veniva sospinta in avanti, attraversando la carreggiata in senso trasversale verso sinistra, e finendo per posizionarsi in terza corsia, trasversalmente all'asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso il new- jersey centrale.
Contestualmente, sopraggiungeva il Sig. , conducente dell'autovettura Audi Q5 tg. Controparte_10
EX777CW, il quale urtava violentemente la AN con a bordo lo agganciando l'abitacolo con Per_1 la sua parte anteriore alla parte laterale sinistra e trascinandola in avanti, per ben 128 metri.
pagina 4 di 8 Che il sinistro oggetto di causa costituisce l'unica e diretta causa del decesso del sig. è Persona_1 stato accertato e documentato nella perizia medico-legale redatta dal dott. su incarico Persona_3 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, come da relazione in atti, in cui si legge: "la causa della morte del sig. è, senza dubbio, il gravissimo quadro Persona_1 lesivo riscontrato a livello cranico-encefalico e toracico-addominale, e quale mezzo produttore si identifica certamente il sinistro stradale, perfettamente compatibile con la dinamica accertata in atti".
Seppur non si contesti che ai sensi dell'art. 2055 c.c., quando più persone hanno causato un danno, sono responsabili in solido verso il danneggiato, per cui, in caso di sopraggiunto accordo solo con alcuni dei responsabili, gli altri saranno tenuti alla differenza, tuttavia, non si ritiene applicabile tale principio al caso in esame, in quanto difetta la prova della corresponsabilità del conducente la Audi Q5.
Sul punto, si ritiene, infatti, che il mancato rinvenimento di segni di frenata da parte del conducente dell'Audi e il fatto che dalla scatola nera installata sull'autoveicolo non risulti registrata alcuna CP_1 decelerazione, non sia sufficiente per ritenere che il abbia tenuto una condotta di guida non adeguata accertato rispetto alle circostanze, in termini di velocità, distanza dagli altri veicoli, nonché per controllo del proprio automezzo, tale, cioè, che avrebbe potuto evitare l'impatto o quantomeno attenuarne le conseguenze. CP_1 Seppur l'archiviazione penale della posizione del sig. non sia dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità civile, data l'autonomia dei due giudizi, tuttavia, dalla perizia cinematica, resa nel procedimento penale dal consulente del PM, ing. infatti, si evince che il , conducente Per_2 Per_4 dell'AUDI Q5, viaggiava in terza corsia ad una velocità di crociera in linea con quella massima consentita;
inoltre, la scarsa visibilità, dovuta alla mancanza di illuminazione, come è stato descritto al cap.11 –VISIBILITA' messo in evidenza che il veicolo FIAT AN fermo in terza Parte_2 corsia, poteva essere visibile al non prima di 50 mt. e a questa distanza il sarebbe Per_4 CP_10 stato in grado di arrestare il suo veicolo solo se la sua velocità di marcia non fosse stata superiore agli
80 km/h, per cui concludeva nel rilevare “per , conducente dell'AUDI Q5, NON si Controparte_10 intravede alcuna infrazione al Codice della Strada” (v. pag. 51 della perizia).
In pratica, secondo le risultanze peritali in atti, il conducente dell'Audi Q5 non avrebbe in alcun modo potuto evitare l'impatto, il che esclude non solo la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato, ma anche che possa parlarsi di concorso in sede civile.
pagina 5 di 8 In merito all'utilizzabilità degli atti del procedimento penale nell'ambito di un giudizio civile, ci si riporta alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui <Il giudice di merito può tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa>> (Cass., sez. III Civile, sent. n. 9242/16; dep. il
6 maggio); in altra pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare>> (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Con riferimento al giudizio riunito RG 1583/2021, relativo al procedimento azionato dal conducente dell'Audi Q5 nei confronti degli odierni attori, n.q. di eredi dello , avente ad oggetto la Persona_1
CP_1 richiesta di risarcimento dei danni fisici, psichici, patrimoniali e non subiti dal a seguito del medesimo sinistro di causa, è evidente come, dalle medesime risultanze peritali pocanzi richiamate, sia CP_1 esclusa qualsiasi responsabilità in capo al conducente della Fiat AN, per cui la domanda del non potrà che essere rigettata.
pagina 6 di 8 Si ribadisce, infatti, che secondo la ricostruzione contenuta nel verbale della Polstrada e confermata dal consulente del PM nell'ambito del procedimento penale, l'autovettura AN veniva tamponata violentemente da tergo e sospinta in avanti, tanto è vero che sulla sede stradale venivano rinvenute importanti tracce di scarrocciamento e andava a posizionarsi trasversalmente entro la corsia percorsa in CP_1 tal frangente dal , senza che il conducente oramai esanime, potesse compiere alcuna Per_1 manovra di emergenza. Tali circostanze escludono qualsivoglia responsabilità del deceduto, che nulla avrebbe potuto fare per evitare il doppio impatto. Nella materia della responsabilità da circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità, citata anche da parte attrice, ha precisato che <può ritenersi caso fortuito – il quale costituisce la componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità ed autonomia causale, esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso –
l'avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell'accadimento, venga a costituire
l'unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell'evento>> (Cass. Sent. n. 5667/1986); inoltre, <il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile>> (Cass. 13268/2006).
Pertanto, stante la dinamica del sinistro, così come ricostruita dagli organi accertatori, è inconfutabile come nessuna responsabilità possa essere ascritta alla vittima deceduta sul posto, il che esclude ogni CP_1 richiesta risarcitoria, da parte del , nei confronti degli eredi Per_1
In merito alla valenza probatoria del verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute, si ricorda come
<il rapporto di polizia non soltanto fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, ma che, anche per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine – per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti – il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una CP_1 specifica prova contraria>> (Cass. Sent. n. 20025/2016), per cui, non avendo la difesa del depositato le memorie 183 comma 6, rinunziando di fatto alle istanze istruttorie, appare chiaro che non si ravvedono elementi da cui evincere una qualche forma di responsabilità a carico del sig. Per_1
CP_1
con la conseguenza che, in quanto non provata, la domanda dell'istante dovrà essere
[...] integralmente rigettata.
pagina 7 di 8 Non si ravvedono i presupposti per il riconoscimento della lite temeraria né nei confronti degli eredi CP_1 dello né nei confronti del , rispetto alle domande reciproche, in quanto, seppur le Per_1 risultanze peritali del procedimento penale escludevano responsabilità in capo ad entrambi, si rammenta che il procedimento civile ha natura autonoma e avrebbe potuto portare anche a esiti diversi, se supportati da idonee allegazioni istruttorie, per cui la loro decisione di agire in giudizio nei reciproci confronti, non può essere vista come un uso abusivo del processo.
Il rigetto reciproco delle domande suddette ne determina la compensazione delle spese.
Si precisa, al riguardo, che la compensazione va disposta anche con riferimento alla posizione delle rispettive compagnie assicurative. Rispetto alla contestazione della sul punto, si osserva, come CP_12 correttamente ricordato da parte attrice, che la definizione transattiva, sebbene intervenuta in corso di causa, rappresenta una modalità fisiologica di composizione della lite, prevista e incentivata dall'ordinamento, la cui “tardività” non può essere imputata agli attori, né può costituire fondamento per una condanna alle spese, in mancanza di una condotta processuale abusiva o temeraria da parte degli attori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e i convenuti contumaci CP_7
e nulla sulle spese Controparte_6 CP_14
-rigetta la domanda nei confronti degli altri convenuti, con compensazione delle spese;
CP_1
-rigetta la domanda formulata dal nel giudizio riunito, con compensazione delle spese
S.M.C.V., 11/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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