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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Francesco
Rigato, sentite le parti all'udienza dell'1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 40658/2023 R.G. promossa in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura allegata al ricorso dagli Avv.ti
CH NT, UD AL e Francesco IE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco IE in Roma, Piazza Gentile da Fabriano n. 3
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa come da procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv. Vittorio Siciliani de
Cumis, presso il cui studio in Roma, Via degli Scipioni n. 241, ha eletto domicilio
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento ispettivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte conclusive
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.12.2023 la Parte_2
ricorreva al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma avverso verbale di accertamento assunto a seguito di verifica in merito a due rapporti di agenzia commerciale CP_1
della ricorrente con la e con Erano Controparte_2 Parte_3
inoltre esaminati i rapporti con 7 mediatori vinicoli dei quali solo 3 erano ritenuti effettivamente mediatori vinicoli, mentre per gli altri 4, ossia la ditta individuale
[...]
e le società Vini Controparte_3 CP_3 Controparte_4 CP_5
MA VE S.r.l., l'accertatore aveva ritenuto che i rapporti con essi intrattenuti
[...]
dalla ricorrente fossero da qualificarsi quali rapporti di agenzia commerciale, sebbene le modalità di svolgimento del rapporto fossero in realtà analoghe a quelle praticate dalla ricorrente con gli altri mediatori. Con il verbale conclusivo era chiesto il pagamento di €
45.659,01 e il verbale era notificato il 13.10.2022. La ricorrente intentava anche ricorsi amministrativi che però erano respinti, come appreso il 19.9.2023, sicché era poi notificata la nota ingiuntiva per euro 54.727,77. La ricorrente non ha intentato ricorso amministrativo con riferimento alla e per Controparte_2 Parte_3
manifestando la propria volontà di pagare per parte ad essi riferita. Tuttavia , CP_1
richiesta di comunicare i dettagli delle somme dovute, non aveva fornito riscontro.
Dalle motivazioni dei provvedimenti di rigetto dei ricorsi amministrativi la ricorrente apprendeva che la per fondare le sue pretese si era basata Controparte_1
sostanzialmente su dati presuntivi quali la durata pluriennale e continuativa della collaborazione, l'emissione costante di fatture riferite a compensi dovuti per lo svolgimento di una concreta attività di promozione;
la pluralità di affari promossi e la rilevanza dei compensi con riconoscimento degli stessi al buon fine dell'affare. Era inoltre rilevato che risultava percepita provvigione solo dalla ricorrente e non anche dall'acquirente.
La ricorrente deduceva che la aveva errato nel valutare i predetti Controparte_1
mediatori alla stregua di agenti di commercio e rilevava di avvalersi di mediatori vinicoli esclusivamente per commercializzare vini sfusi a differenza di quanto avviene con riferimento ai vini imbottigliati, per la cui vendita si avvale soltanto di agenti di
2 commercio.
Esposte le modalità di svolgimento dei rapporti con i mediatori vinicoli, soggetti che si muovono in modo indipendente e senza alcun vincolo senza oltre tutto svolgere alcuna attività promozionale o visite regolari alla clientela per la vendita di vini sfusi che gli acquirenti, una volta imbottigliato, vendono con i rispettivi marchi;
rilevata l'erroneità delle valutazioni svolte da per giungere a ritenere che i mediatori con i quali CP_1
aveva rapporti la ricorrente fossero agenti di commercio, posto che al più essi avrebbero potuto essere ricondotti alla figura dei procacciatori di affari, concludeva chiedendo di:
“Accertare, per i motivi di cui in premesse, che tra la ricorrente
[...]
, rispettivamente, la ditta individuale Parte_2 [...]
la società la società Controparte_3 Controparte_6 CP_7
e la società Ma-rio VE S.r.l., non è intercorso alcun rapporto di agenzia commer-ciale ai
[...]
sensi degli artt.1742 e ss. Del Codice Civile;
dichiarare, pertanto, che la ricorrente Parte_2
on è tenuta ad iscrivere alcuno dei rapporti descritti sopra sub a) all'
[...] CP_1
né al versamento a favore della stessa di alcun contributo ad alcun titolo in relazione ai predetti rapporti;
dichiarare, infine e conseguentemente, privi di effetti giuridici l'accerta-mento di cui al Verbale
Conclusivo di Accertamento Ispettivo del 15.9.22 (doc.1) ed il successivo provvedimento di rigetto del ricorso amministra-tivo del 19.9.23 (doc.4), che qui si impugnano e si contestano.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio ivi incluse le spese generali nella misura del 15%”.
Si costituiva in giudizio anche la , contestando le deduzioni di parte Controparte_1
ricorrente, richiamando e confermando le risultanze del verbale ispettivo conclusivo del
15.9.2022 (all. 2 alla memoria difensiva depositata il 9.5.2024) con il quale era stato richiesto alla Cooperativa Agricola Prà della Luna il pagamento di euro 45.659,01.
Rilevava che la ricorrente con riferimento alla e a Controparte_2 [...]
aveva pacificamente riconosciuto la sussistenza di rapporti di agenzia Pt_3
commerciale sicché il 23.1.2024 – quindi dopo il deposito del ricorso introduttivo del 3 presente giudizio – aveva provveduto al complessivo pagamento di euro 9.656,06 come quantificato dalla e comunicato con PEC dell'11.1.2024.Esponeva le ragioni CP_1
che avevano indotto l a ritenere sussistenti con le società e i soggetti indicati nel CP_8
verbale rapporti di agenzia commerciale e deduceva le ragioni di infondatezza della opposizione proposta. La resistente formulava domanda riconvenzionale chiedendo che, al netto della somma di euro 9.656,06 già versata dalla Cooperativa opponente con riferimento alle posizioni degli agenti e , la resistente Parte_3 Controparte_2
deve ritenersi ancora debitrice verso della somma di euro 47.883,12. CP_1
Concludeva quindi chiedendo:
“- in via pregiudiziale di rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 416 e
418 c.p.c., stante la domanda riconvenzionale avanzata con il presente atto dalla Controparte_1
resistente nei confronti di in modifica del precedente decreto Parte_4
emesso ai sensi dell'art. 415, secondo comma, c.p.c., pronunciare un nuovo decreto di fissazione di nuova udienza di comparizione parti e discussione;
- nel merito, rigettare integralmente le domande formulate dalla ricorrente Parte_4
in quanto infondate per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
[...]
- in via ulteriormente principale, nel merito confermare la sanzione comminata dalla con il verbale ispettivo del 15 settembre 2022, al netto dell'importo già versato;
Controparte_1
- in via riconvenzionale, condannare la al Parte_4 Parte_4
pagamento delle somme previste dal verbale di accertamento ivi contestato, così come aggiornate ai sensi dell'art. 34 co. 1 del Regolamento Enasarco, oltre ulteriori interessi di mora maturandi dal dì del dovuto pagamento al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, ferma l'opposizione alle richieste istruttorie ex adverso formulate così come dedotto al punto n. 6 della presente memoria, nella non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi formulata dalla controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli di prova articolati, con a teste l'Ispettore della , domiciliato c/o CP_1 Controparte_9 CP_1
in Udine, Via Teobaldo Ciconi, 14, anche con assunzione di prova delegata”.
[...]
Con memoria difensiva di replica alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente svolgeva puntualizzazioni critiche in merito all'onere della prova, CP_1
4 riguardo al valore probatorio del verbale ispettivo, sulle valutazioni in esso svolte al fine di giungere a ritenere che quelli oggetto di contestazione fossero rapporti di agenzia e non attività svolte da procacciatori di affari e sui tratti caratterizzanti delle attività svolte in concreto da quelli che erroneamente l aveva ritenuto agenti di CP_8 CP_1
commercio.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti e con prova testimoniale.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e sentite le parti all'odierna udienza, il giudizio viene definito con la presente sentenza munita di contestuali motivazioni, che vengono depositate telematicamente mediante applicativo Consolle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione promossa avverso il verbale di accertamento ispettivo della CP_1
con il quale, ricondotte le figure di alcuni soggetti che avevano avuto ruolo
[...]
nella conclusione di affari della Cooperativa ricorrente alla fisionomia giuridica degli agenti di commercio, era stato ritenuto sussistente a carico della parte ricorrente l'obbligo del versamento di contributi e sanzioni per complessivi euro 45.659,01, va qualificata come azione di accertamento negativo del debito contributivo. Nelle controversie come quella in esame in cui è promossa opposizione a verbale ispettivo per paralizzare le pretese dell'istituto previdenziale a titolo di contribuzione ritenuta dovuta, pur rivestendo la veste solo formale di convenuto è la ad essere onerata della Controparte_1
prova di sussistenza dei presupposti legittimanti le pretese contributive in ossequio al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c.. La Corte di cassazione (sentenza n.
26274/2020), pur con riferimento a verbali ispettivi dell' ha affermato che " Pt_5
(omissis)... È ben vero che, secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 с.с., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di Pt_5
5 verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi Pt_6
rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. in tale senso, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862, v. pure Cass. n. 14965 del 2012). ...". Pertanto, l'onere della prova dei fatti costituivi del diritto di credito preteso dall' (contributi previdenziali Pt_5
differenziali per i lavoratori diversamente inquadrati) grava sull'istituto che si afferma creditore, anche in questo giudizio teso all'accertamento negativo del debito contributivo.
Grava quindi sulla , ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di Controparte_1
dimostrare la sussistenza dei rapporti di agenzia, posti a fondamento delle pretese contributive avanzate. La prova, per pacifico orientamento della Corte di cassazione, in assenza di contratto scritto – come nel caso in esame – può essere fornita anche mediante testimoni e per mezzo di presunzioni, posto che i limiti probatori stabiliti dall'art. 1742 c.c. valgono tra le parti del contratto e non verso , soggetto terzo CP_1
rispetto al contratto d'agenzia, e che fa valere quest'ultimo come fatto giuridico fondante il rapporto previdenziale contributivo (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 29243 del 20 ottobre 2023 e Cass., sez. lav., n. 5880 del 4 marzo 2021).
Nella giurisprudenza della Corte di cassazione i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente nel promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta invece nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.
6 Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto;
cfr.
Cass. sent. n. 13629/200; nello stesso senso nn. 11024/2007, 11998/2009 e
12776/2012). Anche più di recente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1263 del 19.1.2025 – RV
673878; Cass. Sez. L. n. 16565 del 31.7.2020) ha ribadito che “Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari, oggetto della prova non
è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è prevista alcuna necessaria prova documentale (conformi: Cass. Sez. L. Ordinanza n.
23214 del 28.8.2024 – RV 672237; Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del
24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti. La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, avendo valorizzato, tra gli altri, gli elementi risultati dall'istruttoria documentale, dai quali è emerso il carattere non episodico e non
7 occasionale delle attività pro-mozionali svolte per conto di … dai lavoratori di cui al verbale ispettivo, elementi che hanno consentito di ritenere la stabilità dell'obbligo promozionale che caratterizza il rapporto di agenzia" (Cass. civ., sez. lav., 01/02/2016,
n. 1856).
La Corte di cassazione afferma dunque costantemente che il rapporto di agenzia è connotato da entrambi i requisiti, cioè della continuità e della stabilità, per cui non può reputarsi sufficiente il rilievo della sussistenza del primo per qualificare un rapporto come agenzia, poiché non può escludersi che il lavoratore si sia limitato ad una serie, anche frequente, di atti di ricezione di proposte contrattuali e di segnalazioni di ordini, senza che fosse obbligato all'attività di promozione della stipulazione di contratti ed in sostanza ad adoperarsi fattivamente per lo sviluppo o comunque per il mantenimento del livello di affari della ditta preponente e pertanto senza che quest'ultima possa esercitare un'azione di indirizzo continuativo sulle modalità di svolgimento delle attività, ad esempio, prescrivendo il compimento di attività ritenute utili come determinati giri di visita di clienti, raccolta di informazioni generali sulle condizioni di mercato, o assegnando obbiettivi specifici di vendita che producono l'effetto di imporre o almeno indurre l'agente ad adoperarsi costantemente per il raggiungimento degli stessi.
Il carattere della stabilità consiste in una qualificazione di natura giuridica, poiché sussiste se il collaboratore ha assunto l'obbligo di svolgere un'attività di promozione di contratti in favore dell'imprenditore. Occorre quindi che ricorrano circostanze di fatto - dalle quali possa desumersi che appunto tale obbligo vi sia stato - ulteriori e diverse rispetto alla mera ripetizione nel tempo di affari conclusi per opera del procacciatore, rappresentando ciò solo un indizio del fatto che il rapporto potrebbe essere di agenzia, poiché laddove difettasse la continuità, ovviamente tale conclusione non potrebbe essere adottata.
Alla luce di quanto già osservato in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 22862/2010), sicché nella specie incombeva sull'Enasarco dimostrare la debenza da parte della Parte_2
ricorrente delle somme richieste a titolo di contributi e sanzioni per evasione
8 contributiva con il verbale impugnato (come disposto dall'art. 34 del Regolamento
Enasarco – all. 17 di parte resistente) con riferimento ai soggetti che con essa società avevano intrattenuto un rapporto di agenzia, asseritamente con l'apparenza ed il nomen iuris di figure professionali del tutto diverse.
Ciò tuttavia non è avvenuto all'esito dell'istruttoria alla quale non sono emersi inequivoci elementi a supporto della tesi della resistente, rimasta priva di concreto riscontro quanto al suo fondamento. In particolare, osserva il Tribunale
Assume la che nel caso in esame il tipo contrattuale cui parte Controparte_1
ricorrente fa riferimento per contestare quello dedotto dalla resistente non è il mero negozio atipico di procacciatore di affari, ma quello di mediatore.
L'art. 1754 c.c. qualifica come mediatore “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. Quanto alla maturazione del diritto alla provvigione, l'art. 1755 c.c. dispone che esso viene ad esistenza tutte le volte in cui
“l'affare è concluso per il suo intervento”. In altre parole, ciò accade quando la conclusione dell'affare porta alla conclusione del contratto (Cass., sez. 3, Sentenza n. 7519 del
12.4.2005 – RV 584296; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13260 del 9.6.2009 – Rv 608505), ossia ad un atto giuridico che determina il sorgere di reciproche e vicendevoli obbligazioni a carico delle parti, anche se posta in essere mediante una pluralità di atti tra loro collegati e uno strumentale al compimento di quello seguente, purché nel loro complesso finalizzati al conseguimento di un unico interesse economico ancorché con pluralità di soggetti (Cass., sez. 2, 30 novembre 2015, n. 24397; Cass., sez. 3, 12 aprile 2005, n. 7519;
Cass., sez. 2, 22 marzo 2001, n. 4111).
La differenza sostanziale tra mediazione e rapporto di agenzia sta dunque nella considerazione secondo la quale, mentre nella mediazione l'attività è svolta in favore delle parti da mettere in relazione, nel rapporto di agenzia l'agente agisce esclusivamente in favore della azienda che gli ha conferito l'incarico (in tal senso, in motivazione, Cass., sez. lav., n. 31049 del 2 novembre 2021).
Che le due figure siano tra loro distinte trova conferma anche se si prende in
9 considerazione il momento in cui matura il diritto alla provvigione. Mediatore e procacciatore di affari svolgo attività di intermediazione finalizzata a favorire la conclusione degli affari fra terzi. Il diritto al compenso per mediatore e procacciatore di affari sorge per il solo fatto di aver messo in contatto i soggetti interessati e che l'affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso, a prescindere dal fatto che lo stesso sia poi andato a “buon fine”, ossia abbia avuto regolare esecuzione per opera delle parti contrattuali (cfr. Cass. 6 aprile 2000, n. 4327 e Cass. 17 dicembre 1996, n. 11244).
La provvigione dell'agente, anche dopo le modifiche apportate all'art. 1748 c.c dall'art. 2 del d. lgs. 10 settembre 1991, n. 303, prima, e dall'art. 3 d. lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, in attuazione della direttiva 86/653/CE, consegue l'esigibilità solo con l'esecuzione del contratto da parte del preponente.
Quanto appena osservato permette di osservare che mentre l'attività dell'agente è quella di promuovere le vendite mentre quella del procacciatore di affari si limita a svolgere quanto necessario per mettere in contatto soggetti tra loro estranei.
L'attività dell'agente viene inoltre svolta non sempre con la ricerca del cliente che può anche essere fornito da indicazioni del preponente. Necessita però il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453). Mediatore, sulla scorta di quanto dispone l'art. 1754 c.c. è invece chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La mediazione è quindi caratterizzata dalla imparzialità e dalla terzietà del mediatore, con conseguente esclusione di una relazione con i soggetti che mette in relazione, e matura il diritto a percepire la provvigione da ciascuna delle parti messe in relazione, una volta che l'affare sia concluso (art. 1755 c.c.).
Ulteriore distinzione tra mediatori e procacciatori di affari sta nell'obbligo per i mediatori di essere iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di commercio al fine di poter vantare il diritto alla provvigione (cfr. Cass. 16 gennaio 2014, n. 762).
Tale obbligo di iscrizione sussiste anche qualora l'oggetto dell'affare non sia un bene immobile ma un bene di diversa tipologia - ad es. un bene mobile - quando l'attività di
10 intermediazione sia svolta in modo non occasionale, ma professionale o continuativo ed anche quando l'attività svolta non integra la fattispecie della mediazione tipica disciplinata dagli artt. 1754 e ss. c.c., ma una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), che ricorre quando una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività finalizzata alla ricerca di terzi interessati alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'elemento di distinzione tra mediatore tipico e mediatore atipico risiede nella imparzialità del primo, mentre il secondo presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione privo di stabilità (cfr. Cass., Sez. Un., 2 agosto
2017, n. 19161 e Cass. 13 aprile 2023, n. 9814).
Pertanto, pur essendo configurabile in forza del principio della autonomia negoziale codificato all'art. 1322, comma 2, c.c., una mediazione cd. unilaterale in quanto senz'altro diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, tale fattispecie resta preordinata alla conclusione di un singolo affare. Anche in questo caso valgono i tipici tratti che caratterizzano la mediazione, ossia quello dato dalla individuazione della persona con cui contrattare, oppure l'oggetto della contrattazione.
Nel primo caso il mediatore può mettere in contatto soggetti tra i quali in precedenza non era intercorsa alcuna relazione oppure può accadere che il mediatore ponga in contatto soggetti che già si conoscevano allo scopo di cercare di rimuovere gli ostacoli che si pongono alla conclusione dell'affare.
D'altro canto, in plurime occasioni la Corte di cassazione, pur sottolineando le differenze ormai ben note tra mediazione e procacciamento di affari, ha affermato che a questa seconda fattispecie sono analogicamente applicabili le disposizioni che regolano il contratto di agenzia, posto che pur nelle reciproche differenze le due figure, mantengono in comune la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare fra terzi, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n.
18489 del 4.9.2020 – RV 659120; Cass. Sez, 2 civ., Ordinanza n. 9418 del 10.4.2025).
Anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno confermato la predetta
11 distinzione chiarendo che il mediatore e il procacciatore d'affari individuano due distinte figure negoziali, la prima tipica e la seconda atipica, che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore, atteso che, mentre il primo mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, acquisendo il diritto ad ottenere la provvigione ex art. 1755 cod. civ. solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento, purché sia iscritto nel ruolo degli agenti di affari di mediazione (ora segnalazione di inizio di attività certificata cui fa seguito l' iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche), il secondo è un collaboratore occasionale, la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione, sicché egli è collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), e svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti, restando il suo compito limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste (Cass., S.U., 2/8/2017,
n. 19161). In definitiva, la mediazione atipica è fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale), il quale rientra parimenti nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma quarto, della legge n.
39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare (Cass., Sez. U, 2/8/2017, n. 19161; Cass., Sez. 3, 5/9/1996, n.
19066; Cass., Sez. 3, 8/7/2010, n. 16147)”.
***** Come anticipato, le pretese della convenuta poggiano sulle risultanze del CP_1
verbale ispettivo le cui conclusioni sono state formulate sulla scorta di sole emergenze documentali, mentre non risulta che siano mai state assunte informazioni dai diretti interessati ritenuti essere agenti.
Riguardo al valore probatorio che può essere ricondotto al verbale ispettivo, è noto il 12 consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (da ultimo v. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 10634 del
23.4.2025 – RV 674755). Ciò in piena aderenza a quanto dispone l'art. 2700 c.c.. Al contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori è invece riservato un trattamento diverso poiché la giurisprudenza non riconduce ad esse la medesima efficacia probatoria relativa all'autenticità dell'atto pubblico. In altre parole, gli esiti delle indagini svolte e compendiate nel verbale ispettivo necessitano di essere valutati dal giudice che è chiamato a decidere nel suo libero convincimento il valore da riconoscere ad esse. Allo stesso modo, liberamente valutabili dal giudice sono anche le valutazioni espresse dagli ispettori in ordine al materiale raccolto in sede di ispezione (si tratta di principi più volte espressi e ribaditi dalla Corte di cassazione e da ultimo affermati nuovamente da Cass. S.
Lav. n. 33242 del 18.12.2024).
*****
I canoni valutativi sin qui passati in rassegna rappresentano dunque la bussola della quale il Tribunale può e deve avvalersi al fine di giungere ad una corretta interpretazione del materiale probatorio complessivamente raccolto.
Il teste presidente della ha riferito di svolgere Testimone_1 Controparte_7
attività di intermediazione e di avere in tale veste rapporti occasionali anche con la
Cooperativa ricorrente. E' stato agente di commercio in passato ed è stato iscritto a
Enasarco sino al 2005-2006. Ha precisato che quando agiva come agente, si occupava di
13 vino già imbottigliato a differenza di quanto accade nell'attualità, perché oggi si occupa di rilevanti quantità di vino sfuso. Il teste ha poi precisato che quando operava come agente utilizzava moduli intestati alla azienda, mentre oggi usa moduli a lui stesso intestati. Ha negato di essere legato da vincolo di esclusiva con alcuna delle aziende con le quali ha contatti e ha precisato di avere relazioni indifferentemente con tutte le aziende del settore. Il teste ha inoltre precisato che le provvigioni solitamente sono corrisposte solo dalla parte venditrice anche se alcune aziende possono riconoscere al mediatore un c.d. “fido agenzia”, ossia una somma non calcolata a percentuale e a discrezione dell'acquirente. Il ha comunque precisato che il fido agenzia non è comunque una CP_5
somma dovuta e infatti non tutti gli acquirenti la corrispondono. Ha inoltre affermato che anche i nominativi degli altri soggetti ritenuti agenti da identificano CP_1
soggetti che in realtà operano come intermediari occasionali. A conferma della occasionalità dei contatti con le aziende, il teste ha inoltre dichiarato di non aver svolto nel corso del 2024 alcuna intermediazione con la Coop Prà della Luna perché altro intermediario era riuscito a vendere tutto il prodotto della predetta Cooperativa prima che il potesse occuparsene. Il medesimo teste ha inoltre aggiunto che tanto i CP_5
rapporti con gli intermediari sono occasionali, che talora capita che acquirente e venditore cerchino di saltare il mediatore mettendosi in contatto diretto tra loro.
Pertanto, talora accade che l'acquirente sottoscriva un contratto per un quantitativo non grande di prodotto e che poi, una volta avuto il contratto in mano recante il prezzo, cerchi di spuntare un prezzo migliore mettendosi in contatto diretto con il venditore. Per quanto di rilievo ha anche soggiunto che i mediatori sono visti anche come garanti del buon esito dell'affare, tanto che le parti si rivolgono al mediatore nel caso in cui si presentino problemi.
Ha aggiunto che tra il 2017 e il 2022, periodo di rilievo in questa causa, le ditte menzionate dalla hanno svolto intermediazioni anche per aziende diverse dalla CP_1
Il teste ha infine riportato un particolare di rilievo in seno al Parte_4
presente giudizio, allorché ha affermato che in relazione ad un singolo affare possono essere emesse anche più fatture: ciò accade nel caso delle grandi forniture che vengono
14 consegnate dal venditore un po' alla volta e quindi in tal caso le fatture vengono emesse di volta in volta, ossia quando i singoli quantitativi di prodotto escono dalla cantina. Il ha infine negato di avere zone di riferimento o di esclusiva e ha aggiunto di aver CP_5
svolto attività di intermediazione anche per le altre ditte ritenute agenti dalla . CP_1
Il teste ha dichiarato a sua volta che la cooperativa resistente si CP_3
avvale anche degli altri mediatori menzionati e ritenuti essere agenti da . La CP_1
predetta cooperativa si avvale anche di altri mediatori per la vendita del vino che produce.
Il teste affermava che quale mediatore, suo compito è quello di mettere in contatto potenziali acquirenti con i produttori e viceversa.
Le trattative si svolgono prevalentemente in forma verbale. Se le parti mostrano interesse reciproco, si provvede a sottoporre un campione all'acquirente e se le parti si accordano, il mediatore emette una nota di commissione che per uso costante viene pagata dal venditore. Nella pratica accade che nessun acquirente paga provvigioni di alcun tipo, anche se ciò risulta dagli usi e costumi versati in atti. Probabilmente ciò accadeva in misura dello 0,25% più di venti anni fa. La provvigione applicata dal teste è mediamente del 2%. Il teste riferiva poi di avere avuto rapporti anche con la Parte_4
tra il 2017 e il 2022. Aggiungeva che può accadere che in relazione ad uno stesso
[...]
affare un mediatore possa emettere più fatture. Ciò accade nel caso in cui si tratti di contratti con ritiri ripartiti nel tempo. I pagamenti vengono quindi ripartiti anch'essi. Il teste dichiarava poi di poter agire su tutto il territorio nazionale e, così come a lui noto, anche gli altri colleghi.
Il teste aggiungeva infine di aver svolto mediazioni anche per le altre ditte menzionate nella memoria difensiva.
La teste , addetta alla amministrazione della Testimone_2 Parte_4
dal 2020, dichiarava che la ricorrente produce e vende vini sfusi e imbottigliati. Più
[...]
in dettaglio, la teste dichiarava di occuparsi solo della emissione delle fatture di vendita
15 senza essere a conoscenza di cosa succede a monte. E' il presidente della Cooperativa
CC LU che di solito ha rapporti con i mediatori e con gli agenti. La teste dichiarava di occuparsi anche delle fatture emesse dai mediatori nei confronti della disponendone il pagamento dopo il benestare del Presidente. Affermava Parte_2
che solo per il vino imbottigliato la Cooperativa ricorrente si avvale di agenti circa i quali non era in grado di riferire se siano mono o plurimandatari. Essi emettono comunque fatture trimestralmente. Il trattamento riservato agli agenti di commercio è il medesimo che viene riservato ai mediatori, in quanto la teste sottopone le loro fatture al Presidente della Cooperativa e, se quest'ultimo rilascia il benestare, provvede al pagamento.
La Gigante precisava poi che per gli agenti la Cooperativa ricorrente emette ritenuta di acconto, ma non sapeva dire quale sia la percentuale di loro competenza. Dichiarava di non ricordare se la ritenuta di acconto venga emessa anche per i mediatori, ma precisava che questi ultimi vengono pagati solo in caso di buon esito dell'affare.
Alla luce dell'istruttoria svolta in corso di giudizio è opinione del Tribunale che complessivamente sia emerso che la ricorrente si avvale di soggetti che Parte_2
agiscono con tratti assimilabili alla mediazione, ma senza la presenza dei caratteri distintivi del contratto di agenzia, di cui all'art. 1742 c.c..
Le dichiarazioni il cui contenuto è stato sopra riportato nei tratti salienti provengono da soggetti ampiamente qualificati a riferire quanto qui di rilievo in quanto attori protagonisti di un mercato di settore (quello del commercio di vino sfuso) limitato quanto a numero di operatori sia sul versante produttivo che su quello della commercializzazione del prodotto. Non sono emersi dati che inducano a porre in dubbio la genuinità del narrato reso e l'attendibilità dei dichiaranti. I testi esaminati hanno reso dichiarazioni che non erano state raccolte in sede ispettiva, sicché risultano in contrasto con le risultanze del verbale ispettivo oggetto di opposizione perché riportano una realtà.
Diversa da quella emergente dal predetto verbale, il cui redattore all'evidenza ha tenuto conto solo di dati formali senza svolgere approfondimenti diretti e quindi senza poter fare emergere una realtà diversa da quella emergente dal freddo dato documentale.
16 Come già ampiamente evidenziato, il contratto di agenzia, che vede nel diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c. un elemento connaturato, si caratterizza per la continuità
e la stabilità dell'attività dell'agente, diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente stesso. Il procacciatore di affari invece, agendo solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
Sia nel rapporto di agenzia che nello svolgimento di attività di procacciamento, un soggetto agisce dunque nell'interesse specifico di una delle parti. L'istruttoria svolta ha invece posto in luce che gli intermediari vinicoli, come quelli riqualificati alla stregua di agenti di commercio dalla , operano in uno specifico settore di Controparte_1
mercato in modo sostanzialmente sovrapponibile e con modalità del tutto imparziali, in quanto volte a mettere in contatto domanda e offerta di vino sfuso per giungere alla conclusione di contratti di vendita. Tutto questo avviene in seno ad uno specifico e settoriale comparto commerciale nel quale tutti i mediatori, senza vincoli di mandato o di esclusiva e senza disporre di zone assegnate o anche solo riservate di fatto, si rivolgevano a specifiche piazze - nelle quali erano fissati i prezzi - e, in base all'esperienza maturata, proponevano alle case più possibili compratori.
Le stesse modalità operative osservate escludono che detti mediatori agiscano con vincoli di esclusiva di sorta, posto che è emerso in modo univoco che essi, operano in totale autonomia senza fare distinzioni tra aziende con le quali vengono di volta in volta in contatto, a seconda delle tipologie e della quantità del prodotto da piazzare. La loro attività si rivolge indistintamente a favore di tutte le aziende del settore, che oltre tutto sono anche tra loro concorrenti, al fine di reperire acquirenti dei loro prodotti vinicoli sfusi. Si tratta di collaborazione di carattere occasionale perché legata alla produzione effettuata anno per anno dalle aziende stesse, dalla quantità e dalla tipologia di prodotto
17 da piazzare, dovendo oltre tutto agire per reperire l'acquirente ritenuto potenzialmente interessato alla conclusione dell'affare da proporre di volta in volta.
E' dunque radicalmente da escludere che i mediatori in parola abbiano le caratteristiche proprie degli agenti. Da essi li distingue infatti l'indipendenza, posto che operano in assoluta autonomia in un mercato nel quale agiscono contemporaneamente anche gli altri mediatori, che a loro volta non hanno vincoli di esclusiva o di altro genere con nessuna delle aziende con le quali vengono in contatto e che a ciascuno di essi possono potenzialmente rivolgersi in modo del tutto libero da vincoli di sorta. L'istruttoria svolta ha inoltre evidenziato che i mediatori vinicoli in argomento agiscono contemporaneamente agli altri su un territorio indefinito e non certamente suddiviso in zone oggetto di assegnazione. la equidistanza con la quale gli intermediari agivano rispetto alle parti che Per_1
ponevano in contatto. Essi non erano portatori degli interessi dell'una piuttosto che dell'altra parte, maturando il diritto alla provvigione in forza dei contratti che venivano conclusi sulla base dei prezzi di mercato fissati da soggetti terzi, sulle specifiche piazze, e non dalla azienda venditrice.
I testi esaminati hanno posto bene in evidenza che i mediatori del settore venivano indifferentemente in contatto con tutti gli operatori in relazione alle occasioni che si presentavano di volta in volta, sicché poteva accadere che avessero plurimi contatti con una azienda in un certo periodo e che non ne avessero affatto in seguito anche per periodi più o meno lunghi, oppure che ne avessero solo uno ogni tanto e così via.
Neppure è emerso che gli intermediari in parola ricevessero direttive o istruzioni da parte di alcuno degli operatori di mercato, venendo di volta in volta contattati dalle aziende che avevano una certa quantità di vino da vendere perché trovassero potenziali compratori interessati, senza alcuna altra indicazione, difettando così un altro degli elementi naturali del contratto di agenzia, richiesto dall'art. 1746 c.c.
Come visto, fonda le sue pretese anche sul presupposto rappresentato dalla CP_1
continuità del rapporto tra mediatori e aziende desunto dai compensi maturati per più annualità successive. A ben guardare, però, i testi esaminati in corso di giudizio hanno
18 fatto emergere che la continuità dei rapporti con una piuttosto che un'altra azienda non dipendeva dalla esistenza di un rapporto diretto tra gli intermediari e l'odierna ricorrente. Essa derivava piuttosto dal costante, imparziale ed equidistante operare dei mediatori vinicoli in quello specifico e circoscritto settore di mercato, che li vedeva agire tenendo contatti indistintamente con tutti gli operatori del settore, senza essere portatori degli interessi di alcuna delle aziende con le quali avevano rapporti di affari.
In definitiva, i soggetti che la ha riqualificato come agenti di Controparte_1
commercio, agivano senza vincoli di esclusiva ed in piena autonomia, non avevano zone assegnate, ponendo occasionalmente in contatto parte venditrice e parte acquirente.
Agivano in autonomia, anche se l'ambiente li portava ad occuparsi di volta in volta anche degli stessi venditori e acquirenti, tenuto conto del numero non vasto degli operatori.
Agivano indifferentemente per una azienda o per l'altra. Utilizzavano moduli intestati a loro stessi e non alle aziende. Percepivano provvigioni solo dalla parte venditrice anche se gli usi e costumi (peraltro ad oggi in disuso) prevedono la possibilità che anche parte acquirente possa erogare una percentuale benché assai esigua. Tali mediatori agivano in modo sostanzialmente equidistante dalle parti e non erano portatori degli interessi dell'una piuttosto che dell'altra perché ciò che rilevava era solo la provvigione e non l'interesse di una o dell'altra parte.
Poteva accadere che in relazione ad un medesimo affare fossero emesse più fatture, ma ciò accadeva in relazione agli ordinativi di grandi quantità di prodotto per i quali erano previsti consegne e pagamenti ripartiti, sicché veniva emessa una nuova fattura ogni volta che parte del prodotto lasciava la cantina.
I mediatori del settore venivano indifferentemente in contatto con tutti gli operatori in relazione alle occasioni che si presentano di volta in volta, sicchè poteva anche accadere che avessero plurimi contatti con una azienda in un certo periodo e che non ne avessero più per diverso tempo in seguito, o che ne avessero solo occasionalmente e così via.
Il quadro complessivamente emerso e appena descritto in sintesi trova conferma anche nella disamina delle fatture rilasciate dai due soggetti qualificati come agenti e dai
19 contratti conclusi.
Le fatture della erano emesse in date mai cadenzate, per Controparte_7
importi sempre diversi tra loro e non presentano numerazione progressiva. Emerge inoltre dagli “stabiliti di compravendita” che gli acquirenti del vino sfuso venduto dalla erano molti ed effettuavano acquisiti non ripetitivi. Parte_4
Quelle della e della riportano Controparte_3 Controparte_10
importi tra loro identici, ma la documentazione permette di rilevare che erano riferite a vendite a consegne ripartite o con pagamenti cadenzati, così come il pagamento delle spettanze del mediatore.
Le fatture emesse dalla MA VE RL non risultano emesse a cadenze fisse, non recano numerazione progressiva e gli importi in esse esposti non appaiono essere ripetitivi. Inoltre, in alcuni dei predetti documenti risultava che la consegna sarebbe stata ripartita come anche il pagamento.
Il complesso della documentazione esaminata permette di ritenere che essa sia confermativa di quanto emerso dalle testimonianze raccolte in corso di istruttoria. Detta documentazione rende evidente la sua attinenza a volumi di affari variabili, sicché la loro emissione risulta pienamente compatibile con le modalità di svolgimento dei rapporti di mediazione vinicola emergenti dall'istruttoria, nella misura in cui le stesse sono ben riconducibili allo svolgimento di attività di intermediazione svolta per mettere in contatto varie case venditrici, tutte in concorrenza tra loro, nell'ambito del medesimo contesto territoriale, con le varie aziende interessate ad acquistare. La documentazione esaminata delinea modalità operative dei mediatori del tutto diverse da quelle proprie degli agenti e, come già visto, la continuità deve essere posta in relazione alla tipologia del settore di mercato in cui agivano gli operatori e alla circostanza che si trattava di un ambiente piuttosto circoscritto e con un numero di operatori non certamente ampio.
La sola circostanza, riferita univocamente sia dal teste che dal teste , CP_5 CP_3
secondo la quale la provvigione era corrisposta esclusivamente dalla parte venditrice, in mancanza di tutti gli ulteriori indici tipicamente qualificativi del rapporto di agenzia, non può certamente essere da solo sufficiente a ricondurre il rapporto tra la ricorrente e i mediatori con i quali aveva di volta in volta rapporti nell'alveo, appunto, del rapporto di
20 agenzia. D'altro canto, non è neppure stato provato, neppure all'esito della prova testimoniale assunta, che gli intermediari fossero remunerati con provvigione soltanto al buon fine dell'affare e non alla mera stipulazione del contratto.
Dalle parole dei testi e , pur non affermandolo esplicitamente, emerge CP_5 CP_3
tuttavia che loro compito è solo quello di mettere in contatto le parti al fine di fargli concludere il contratto di vendita di prodotti vinicoli, sicché appare evidente che maturano il diritto al compenso per il solo fatto di aver messo in contatto terzi che prima non avevano rapporti e con la conclusione del negozio.
L'attività degli intermediari è atipica sia rispetto al contratto di mediazione, sia rispetto alla stessa mediazione atipica “unilaterale” individuata dalla giurisprudenza, proprio in ragione della corresponsione della provvigione da parte di una sola delle parti, in quanto gli intermediari non ricevevano, se non solo occasionalmente, l'incarico di vendere un quantitativo di vino. Piuttosto, essi si proponevano direttamente a compratori e venditori per concludere contratti sulla base delle esigenze di un mercato a loro ben noto e nel quale operavano in assoluta autonomia e indistintamente.
Non dirimenti risultano ai fini che qui rilevano le raccolte degli usi negoziali specifici del mercato del vino relative alla provincia di Udine e di Treviso. Infatti, la raccolta degli usi negoziali della provincia di Udine dispone che se la vendita avviene avvalendosi dell'intervento di un mediatore, la sua spettanza sarà regolata secondo gli usi della piazza di acquisto;
la raccolta degli usi negoziali della provincia di Treviso prevede invece, facendo esplicito riferimento all'art. 1755 c.c., che la tariffa di mediazione consuetudinaria è del 25 del valore della merce e viene posta a carico del venditore, mentre a carico di parte acquirente viene posta una percentuale che varia dallo 0,3 allo
0,5%. Facendo riferimento alla raccolta degli usi della provincia di Treviso, decisamente più precisa dell'altra, emerge che la provvigione a favore dell'agente o del mediatore è posta pressoché integralmente a carico del venditore, lasciando una minima percentuale a carico dell'acquirente. Ciò permette dunque di osservare che l'attività nel campo vinicolo può essere svolta sia in forma di agenzia che in forma di mediazione, ponendo l'onere di remunerare l'intermediario, precipuamente in capo al solo venditore, ma con possibilità di deroga.
21 In conclusione, ritiene il Tribunale che nel caso in esame sia venuta all'attenzione una attività caratterizzata dalla indipendenza e dalla terzietà finalizzata alla agevolazione della conclusione dell'affare in favore di entrambe le parti e caratterizzata da modalità attuative assimilabili alla mediazione. La documentazione prodotta dalle parti e la prova orale raccolta in corso di istruttoria non hanno consentito l'emersione nelle attività dei soggetti che ha riqualificato come agenti dei tratti propri del rapporto di CP_1
agenzia, restando così del tutto indimostrate le tesi sostenute dal servizio ispettivo di
. CP_1
Il ricorso in opposizione va dunque accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta delle tabelle di cui al D.M.
147/2022, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- annulla il verbale conclusivo di accertamento ispettivo della n. 3 Controparte_1
del 15 settembre 2022 e dichiara l'insussistenza della pretesa creditoria in esso contenuta nei confronti della Parte_7
- condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 6.698,00, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Roma, 1 luglio 2025
Il giudice Francesco Rigato
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