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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5926 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 372/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Valore;
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Romano e Giovanna Trovato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 luglio 2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2837/18 emesso dal Giudice di Pace di Catania il 27 luglio 2018, è stato ingiunto al sig. di pagare, in favore del Condominio in rubrica, la somma di Controparte_1 euro 1.008,49, oltre agli interessi moratori, nonché spese e compensi del procedimento monitorio, a titolo di oneri condominiali (consuntivo 2017 e preventivo 2018), come deliberato dall'assemblea condominiale in data 2 luglio 2018.
Il sig. ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto eccependo il difetto, all'atto CP_1 della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, di legittimazione processuale dell'amministratore del Condominio opposto essendo lo stesso decaduto dall'incarico attesa la mancata riconferma dello stesso da parte dei condomini. Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato l'avverso Parte_1 assunto evidenziando il pieno diritto dell'amministratore di richiedere giudizialmente la corresponsione delle quote di spese sostenute per il godimento delle cose e dei servizi comuni sì come risultanti da rendiconti debitamente approvati dall'assemblea e ciò in forza dell'operatività del principio della prorogatio. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi la causa è proseguita per via documentale e, con sentenza n. 1747/20 del 3 dicembre 2020, il
Giudice di Pace ha accolto l'opposizione spiegata dal revocando il decreto ingiuntivo e CP_1 compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio attesa “la peculiarità del caso in oggetto”.
Contro tale sentenza ha interposto appello il in rubrica censurando il ragionamento del Parte_1 primo giudice in ordine al difetto di legittimazione all'azione monitoria dell'amministratore di condominio a motivo della mancata autorizzazione dello stesso, ad opera dell'assemblea condominiale, ad agire giudizialmente nei confronti dei condomini morosi. Ha quindi ribadito ed ulteriormente argomentato in merito alla piena legittimazione dell'amministratore ad agire in rappresentanza del per la riscossione dei crediti in forza della previsione di cui all'art. 63 Parte_1 disp. att.. Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione proposta dal , conferma del decreto ingiuntivo opposto e CP_1 condanna della controparte al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito anche nel presente giudizio di appello, chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame per infondatezza, con conseguente conferma della sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo;
ha chiesto condannarsi il alla refusione delle spese di lite per entrambi Parte_1
i gradi di giudizio.
Quindi la causa è proseguita per via documentale ed all'udienza del 4 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In tema di controversie condominiali, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, la legittimazione attiva dell'amministratore del condominio coincide con i limiti delle sue attribuzioni, mentre la legittimazione passiva non soggiace ad alcuna limitazione sussistendo relativamente a ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, relativamente alle parti comuni dell'edificio. In tale contesto l'amministratore ha la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della "vocatio in ius". Ne consegue che l'amministratore può resistere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo agli oneri condominiali dovuti in base ad una delibera condominiale e può impugnare la relativa sentenza senza necessità di autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea, rientrando, l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari nonché la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea fra le attribuzioni proprie dello stesso, nell'esercizio delle sue funzioni. La rappresentanza ope legis è, invece, esclusa ogni qualvolta la controversia esorbita dai limiti anzidetti e riguarda obblighi esclusivi dei singoli condomini. Ha errato, dunque, il giudice di prime cure a revocare il decreto ingiuntivo opposto a motivo della mancata autorizzazione assembleare.
Per vero, in seno alla propria opposizione, ha lamentato l'insussistenza della nomina CP_1 dell'avv. Rosario valore quale amministratore di al momento della richiesta di emissione Parte_1 del decreto ingiuntivo (si legge nell'atto di citazione in opposizione: “Invero, nella fattispecie per cui
è causa, l'avv. Valore risulta essere stato nominato dal in Parte_1 data 27.06.2014 e questa risulta essere l'ultima e unica nomina come da verbale che si allega, avvenuta, quindi, ben 4 anni addietro. Se volessimo applicare il rinnovo per egual durata, saremmo in ogni caso bn lontani dall'applicazione della norma sull'incarico dell'amministratore di condominio. Ne consegue che il Decreto ingiuntivo oggi opposto risulterà nullo per mancanza di nomina dell'amministratore e in quanto privo di mandato specifico ad agire.”). Siffatta specifica doglianza non può trovare, oggi come allora, accoglimento.
Ed invero, dirimente sul punto è l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 12120/2018 ove si afferma: “La perpetuatio di poteri in capo all'amministratore uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, (come nel caso in esame) una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore, cessato dall'incarico.” Ancora in tal senso: “In tema di condominio di edifici, l'istituto della prorogatio imperii – che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del alla continuità Parte_1 dell'amministratore – è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1229, secondo comma, c. c. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina” (Cass. n. 1405/2007; Cass. n. 18660/2012; Cass. n. 14930/2013). D'altronde proprio in considerazione del fatto che ogni singolo condomino, nel caso di inerzia dell'assemblea, possa agire per le vie legali al fine di ottenere la nomina di un nuovo amministratore, ma non lo faccia, sottolinea il fatto che effettivamente la prosecuzione provvisoria della carica sia conferme all'interesse e alla volontà dei condomini;
nel caso in esame l'amministratore del
Condominio in rubrica, dall'atto di richiesta del decreto ingiuntivo ad oggi, risulta sempre l'avv.
Rosario Valore, come risulta che il condomino non ha mai assunto iniziative volte a CP_1 provocare, per l'effetto, la nomina di altro e nuovo amministratore.
Si osserva inoltre che l'art. 1129 c. c. prevede che al momento della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione (dimissioni, rinuncia, revoca, ecc.) l'amministratore ha l'obbligo di “eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”; che lo stesso possa solo esercitare le operazioni ordinarie e il disbrigo degli affari correnti, non procrastinabili,, e al comma 8: “Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea,
l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro
6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art.
63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.”
Venendo al merito della causa, occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ingiunge il pagamento di oneri condominiali, si procede solo alla verifica della esistenza della delibera di approvazione delle spese di ripartizione del relativo onere, laddove, secondo l'ultima e più recente giurisprudenza di legittimità, non sia stata avanzata dall'opponente, in via riconvenzionale, una domanda di impugnazione della delibera assembleare o non vengano dedotte ragioni di nullità della delibera anche rilevabili d'ufficio (sul punto Cass. n. 9839/2021).
Affermano i giudici di legittimità che l'opposizione in quanto tale estende l'accertamento del giudice sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, quindi sull'esistenza del diritto fatto valere dal creditore, aprendo un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore in sede monitoria. Ne consegue che l'accertamento sulla validità della deliberazione poste a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo, e per immediata conseguenza non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento dell'opposizione. Differenti valutazioni ingenererebbero nuovi, differenti e anche possibilmente contrari giudicati che, per economia processuale vanno esclusi.
Ebbene, il , in seno all'atto di citazione in opposizione, nulla ha eccepito in ordine alla CP_1 validità della delibera assembleare del 2 luglio 2018 di approvazione del rendiconto per l'anno 2017
e del preventivo di gestione per l'anno 2018. Ferma, dunque, la validità della delibera assembleare del 2 luglio 2018, le risultanze della stessa consentono di ritenere provato il credito vantato dal opposto atteso che, come sostenuto Parte_1 dalla stessa giurisprudenza di legittimità, le delibere assembleari, con le quali vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato l'obbligo, stabilito dalla legge, dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, provano l'esistenza di tale credito.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, si ritiene di dover accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di dover confermare il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della proposta opposizione.
L'accoglimento dell'appello, con la conseguente integrale riforma della sentenza gravata, impone al giudice del gravame di procedere ad una rinnovata liquidazione delle spese di entrambi gradi di giudizio: dette spese seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma
1, c. p. .c., e pertanto vanno poste a carico di e liquidate (tenuto conto Controparte_1 dell'attività espletata e dell'ordinarietà delle questioni giuridiche trattate) secondo i valori medi, ex d. m. 55/2014 (sì come aggiornati con d. m. 147/2022 in ordine al solo giudizio di secondo grado).
Dette spese debbono dunque liquidarsi in euro 330,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 662,00 per il giudizio di secondo grado, per onorari oltre spese generali 15%, c. p. a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 372/2021 R.G., accoglie l'appello proposto dal , e, in riforma integrale della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1747/2020, depositata in data 11 dicembre 2020:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso al decreto ingiuntivo n. 2837/18 Controparte_1 emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 27 luglio 2018 in favore del Parte_1
;
[...]
2) condanna l'appellato al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio nei confronti del , che liquida in complessivi euro Parte_1
992,00 per onorari oltre spese generali 15%, c. p. a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore avv. Rosario Valore.
Catania, 27 novembre 2025
Il G. u. Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Valore;
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Romano e Giovanna Trovato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 luglio 2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2837/18 emesso dal Giudice di Pace di Catania il 27 luglio 2018, è stato ingiunto al sig. di pagare, in favore del Condominio in rubrica, la somma di Controparte_1 euro 1.008,49, oltre agli interessi moratori, nonché spese e compensi del procedimento monitorio, a titolo di oneri condominiali (consuntivo 2017 e preventivo 2018), come deliberato dall'assemblea condominiale in data 2 luglio 2018.
Il sig. ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto eccependo il difetto, all'atto CP_1 della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, di legittimazione processuale dell'amministratore del Condominio opposto essendo lo stesso decaduto dall'incarico attesa la mancata riconferma dello stesso da parte dei condomini. Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato l'avverso Parte_1 assunto evidenziando il pieno diritto dell'amministratore di richiedere giudizialmente la corresponsione delle quote di spese sostenute per il godimento delle cose e dei servizi comuni sì come risultanti da rendiconti debitamente approvati dall'assemblea e ciò in forza dell'operatività del principio della prorogatio. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi la causa è proseguita per via documentale e, con sentenza n. 1747/20 del 3 dicembre 2020, il
Giudice di Pace ha accolto l'opposizione spiegata dal revocando il decreto ingiuntivo e CP_1 compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio attesa “la peculiarità del caso in oggetto”.
Contro tale sentenza ha interposto appello il in rubrica censurando il ragionamento del Parte_1 primo giudice in ordine al difetto di legittimazione all'azione monitoria dell'amministratore di condominio a motivo della mancata autorizzazione dello stesso, ad opera dell'assemblea condominiale, ad agire giudizialmente nei confronti dei condomini morosi. Ha quindi ribadito ed ulteriormente argomentato in merito alla piena legittimazione dell'amministratore ad agire in rappresentanza del per la riscossione dei crediti in forza della previsione di cui all'art. 63 Parte_1 disp. att.. Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione proposta dal , conferma del decreto ingiuntivo opposto e CP_1 condanna della controparte al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito anche nel presente giudizio di appello, chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame per infondatezza, con conseguente conferma della sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo;
ha chiesto condannarsi il alla refusione delle spese di lite per entrambi Parte_1
i gradi di giudizio.
Quindi la causa è proseguita per via documentale ed all'udienza del 4 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In tema di controversie condominiali, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, la legittimazione attiva dell'amministratore del condominio coincide con i limiti delle sue attribuzioni, mentre la legittimazione passiva non soggiace ad alcuna limitazione sussistendo relativamente a ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, relativamente alle parti comuni dell'edificio. In tale contesto l'amministratore ha la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della "vocatio in ius". Ne consegue che l'amministratore può resistere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo agli oneri condominiali dovuti in base ad una delibera condominiale e può impugnare la relativa sentenza senza necessità di autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea, rientrando, l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari nonché la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea fra le attribuzioni proprie dello stesso, nell'esercizio delle sue funzioni. La rappresentanza ope legis è, invece, esclusa ogni qualvolta la controversia esorbita dai limiti anzidetti e riguarda obblighi esclusivi dei singoli condomini. Ha errato, dunque, il giudice di prime cure a revocare il decreto ingiuntivo opposto a motivo della mancata autorizzazione assembleare.
Per vero, in seno alla propria opposizione, ha lamentato l'insussistenza della nomina CP_1 dell'avv. Rosario valore quale amministratore di al momento della richiesta di emissione Parte_1 del decreto ingiuntivo (si legge nell'atto di citazione in opposizione: “Invero, nella fattispecie per cui
è causa, l'avv. Valore risulta essere stato nominato dal in Parte_1 data 27.06.2014 e questa risulta essere l'ultima e unica nomina come da verbale che si allega, avvenuta, quindi, ben 4 anni addietro. Se volessimo applicare il rinnovo per egual durata, saremmo in ogni caso bn lontani dall'applicazione della norma sull'incarico dell'amministratore di condominio. Ne consegue che il Decreto ingiuntivo oggi opposto risulterà nullo per mancanza di nomina dell'amministratore e in quanto privo di mandato specifico ad agire.”). Siffatta specifica doglianza non può trovare, oggi come allora, accoglimento.
Ed invero, dirimente sul punto è l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 12120/2018 ove si afferma: “La perpetuatio di poteri in capo all'amministratore uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, (come nel caso in esame) una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore, cessato dall'incarico.” Ancora in tal senso: “In tema di condominio di edifici, l'istituto della prorogatio imperii – che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del alla continuità Parte_1 dell'amministratore – è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1229, secondo comma, c. c. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina” (Cass. n. 1405/2007; Cass. n. 18660/2012; Cass. n. 14930/2013). D'altronde proprio in considerazione del fatto che ogni singolo condomino, nel caso di inerzia dell'assemblea, possa agire per le vie legali al fine di ottenere la nomina di un nuovo amministratore, ma non lo faccia, sottolinea il fatto che effettivamente la prosecuzione provvisoria della carica sia conferme all'interesse e alla volontà dei condomini;
nel caso in esame l'amministratore del
Condominio in rubrica, dall'atto di richiesta del decreto ingiuntivo ad oggi, risulta sempre l'avv.
Rosario Valore, come risulta che il condomino non ha mai assunto iniziative volte a CP_1 provocare, per l'effetto, la nomina di altro e nuovo amministratore.
Si osserva inoltre che l'art. 1129 c. c. prevede che al momento della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione (dimissioni, rinuncia, revoca, ecc.) l'amministratore ha l'obbligo di “eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”; che lo stesso possa solo esercitare le operazioni ordinarie e il disbrigo degli affari correnti, non procrastinabili,, e al comma 8: “Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea,
l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro
6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art.
63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.”
Venendo al merito della causa, occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ingiunge il pagamento di oneri condominiali, si procede solo alla verifica della esistenza della delibera di approvazione delle spese di ripartizione del relativo onere, laddove, secondo l'ultima e più recente giurisprudenza di legittimità, non sia stata avanzata dall'opponente, in via riconvenzionale, una domanda di impugnazione della delibera assembleare o non vengano dedotte ragioni di nullità della delibera anche rilevabili d'ufficio (sul punto Cass. n. 9839/2021).
Affermano i giudici di legittimità che l'opposizione in quanto tale estende l'accertamento del giudice sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, quindi sull'esistenza del diritto fatto valere dal creditore, aprendo un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore in sede monitoria. Ne consegue che l'accertamento sulla validità della deliberazione poste a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo, e per immediata conseguenza non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento dell'opposizione. Differenti valutazioni ingenererebbero nuovi, differenti e anche possibilmente contrari giudicati che, per economia processuale vanno esclusi.
Ebbene, il , in seno all'atto di citazione in opposizione, nulla ha eccepito in ordine alla CP_1 validità della delibera assembleare del 2 luglio 2018 di approvazione del rendiconto per l'anno 2017
e del preventivo di gestione per l'anno 2018. Ferma, dunque, la validità della delibera assembleare del 2 luglio 2018, le risultanze della stessa consentono di ritenere provato il credito vantato dal opposto atteso che, come sostenuto Parte_1 dalla stessa giurisprudenza di legittimità, le delibere assembleari, con le quali vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato l'obbligo, stabilito dalla legge, dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, provano l'esistenza di tale credito.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, si ritiene di dover accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di dover confermare il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della proposta opposizione.
L'accoglimento dell'appello, con la conseguente integrale riforma della sentenza gravata, impone al giudice del gravame di procedere ad una rinnovata liquidazione delle spese di entrambi gradi di giudizio: dette spese seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma
1, c. p. .c., e pertanto vanno poste a carico di e liquidate (tenuto conto Controparte_1 dell'attività espletata e dell'ordinarietà delle questioni giuridiche trattate) secondo i valori medi, ex d. m. 55/2014 (sì come aggiornati con d. m. 147/2022 in ordine al solo giudizio di secondo grado).
Dette spese debbono dunque liquidarsi in euro 330,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 662,00 per il giudizio di secondo grado, per onorari oltre spese generali 15%, c. p. a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge.
P. t. m.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 372/2021 R.G., accoglie l'appello proposto dal , e, in riforma integrale della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1747/2020, depositata in data 11 dicembre 2020:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso al decreto ingiuntivo n. 2837/18 Controparte_1 emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 27 luglio 2018 in favore del Parte_1
;
[...]
2) condanna l'appellato al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio nei confronti del , che liquida in complessivi euro Parte_1
992,00 per onorari oltre spese generali 15%, c. p. a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore avv. Rosario Valore.
Catania, 27 novembre 2025
Il G. u. Dott. Gaetano Cataldo