TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1063/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GUGLIELMO GABRIELLA, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 26/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella abitazione sita in Latina, Via Gabrieli 2; 3.
Salvo accordi contrari: a) il padre eserciterà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 21:00, provvedendo a farlo cenare con sé ed a riportarlo a casa dopo cena;
l'orario potrà essere prolungato fino alle ore 23:00 nel periodo estivo di vacanza scolastica;
b) il padre terrà con sé ogni fine settimana dal Sabato pomeriggio alle ore 18:00 della domenica, ad Per_1 eccezione di un fine settimana al mese in cui starà con il padre dalle 18:00 del Per_1
venerdì pomeriggio alle ore 18:00 della domenica;
4. Salvo accordi contrari: a) i genitori trascorreranno insieme con il figlio il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Natale mentre, per il restante periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà Per_1 con un genitore il periodo dal 26 al 31 e con l'altro dal 1 al 6 gennaio;
b) per le festività pasquali, trascorrerà con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì Per_1
in albis;
c) i genitori festeggeranno insieme il compleanno di ove non possibile, il Per_1 minore lo trascorrerà un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro nel rispetto dell'alternanza; d) trascorrerà durante le ferie estive con ciascuno dei genitori un Per_1 periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedendosi, in caso contrario, che ad anni alterni trascorra con un genitore i primi
15 giorni del mese di agosto e con l'altro genitore la seconda metà del mese di agosto dal 16 al 31; 5. A titolo di contributo al mantenimento di il sig. verserà Per_1 Parte_2
mensilmente alla signora l'importo mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT;
le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e comunque straordinarie, da concertarsi preventivamente secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, che i coniugi dichiarano di aver ricevuto, saranno ripartite al 50%: 6.
Dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, non si dà luogo ad alcuna previsione di carattere alimentare;
7. Al fine di risolvere in questa sede anche gli aspetti patrimoniali e quale strumento funzionale ed indispensabile a comporre la crisi familiare, i coniugi concordano quanto segue;
a) il sig. si impegna ed obbliga a Parte_2
trasferire alla signora la proprietà dell'autovettura modello Dacia Parte_1
Duster, targata ET836GH;
8. la signora si impegna ed obbliga a Parte_1 trasferire al sig. la proprietà dell'autovettura Nissan Micra, targata Parte_2
FM097SE;
9. I coniugi dichiarano, altresì, di aver risolto tra di loro ogni altro aspetto di natura economica. Pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro sia in ragione dell'intercorso rapporto di matrimonio sia a qualunque altro titolo, azione, ragione o pretesa;
10.i coniugi si impegnano a rilasciarsi nelle forme di legge il reciproco assenso al rilascio di idoneo documento valido per l'espatrio”.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Latina (LT) il 07/09/2019, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto numero
74, Parte II, Serie A, dell'anno 2019), dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GUGLIELMO GABRIELLA, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 26/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella abitazione sita in Latina, Via Gabrieli 2; 3.
Salvo accordi contrari: a) il padre eserciterà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 21:00, provvedendo a farlo cenare con sé ed a riportarlo a casa dopo cena;
l'orario potrà essere prolungato fino alle ore 23:00 nel periodo estivo di vacanza scolastica;
b) il padre terrà con sé ogni fine settimana dal Sabato pomeriggio alle ore 18:00 della domenica, ad Per_1 eccezione di un fine settimana al mese in cui starà con il padre dalle 18:00 del Per_1
venerdì pomeriggio alle ore 18:00 della domenica;
4. Salvo accordi contrari: a) i genitori trascorreranno insieme con il figlio il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Natale mentre, per il restante periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà Per_1 con un genitore il periodo dal 26 al 31 e con l'altro dal 1 al 6 gennaio;
b) per le festività pasquali, trascorrerà con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì Per_1
in albis;
c) i genitori festeggeranno insieme il compleanno di ove non possibile, il Per_1 minore lo trascorrerà un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro nel rispetto dell'alternanza; d) trascorrerà durante le ferie estive con ciascuno dei genitori un Per_1 periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedendosi, in caso contrario, che ad anni alterni trascorra con un genitore i primi
15 giorni del mese di agosto e con l'altro genitore la seconda metà del mese di agosto dal 16 al 31; 5. A titolo di contributo al mantenimento di il sig. verserà Per_1 Parte_2
mensilmente alla signora l'importo mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT;
le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e comunque straordinarie, da concertarsi preventivamente secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, che i coniugi dichiarano di aver ricevuto, saranno ripartite al 50%: 6.
Dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, non si dà luogo ad alcuna previsione di carattere alimentare;
7. Al fine di risolvere in questa sede anche gli aspetti patrimoniali e quale strumento funzionale ed indispensabile a comporre la crisi familiare, i coniugi concordano quanto segue;
a) il sig. si impegna ed obbliga a Parte_2
trasferire alla signora la proprietà dell'autovettura modello Dacia Parte_1
Duster, targata ET836GH;
8. la signora si impegna ed obbliga a Parte_1 trasferire al sig. la proprietà dell'autovettura Nissan Micra, targata Parte_2
FM097SE;
9. I coniugi dichiarano, altresì, di aver risolto tra di loro ogni altro aspetto di natura economica. Pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro sia in ragione dell'intercorso rapporto di matrimonio sia a qualunque altro titolo, azione, ragione o pretesa;
10.i coniugi si impegnano a rilasciarsi nelle forme di legge il reciproco assenso al rilascio di idoneo documento valido per l'espatrio”.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Latina (LT) il 07/09/2019, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto numero
74, Parte II, Serie A, dell'anno 2019), dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino