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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/11/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1905/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 10/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SALAMON ALBERTO
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. AFFINI FILIPPO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, parte ricorrente ha richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno
1 altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Rilevato che all'udienza del 13.11.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“- pronuncia di separazione sullo status;
- nessuna particolare condizione di tipo economico, in quanto il ricorrente rinunci alla
domanda di addebito e alla richiesta di assegno di mantenimento per sé e a sua volta la
convenuta rinuncia alla richiesta di assegno per sé dedotta nella memoria difensiva.
- spese di lite compensate.”
Poiché le parti sono nate in India, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza-domicilio abituale dei coniugi e risultando il ricorrente residente in [...]di Piave (TV), sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019
applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile,
la separazione è disciplinata dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la
2 causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi, a fronte delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, dalla data della comparizione dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
matrimonio contratto il 19/04/2024 e trascritto al n. 75, Parte 2, Serie C, Anno
[...]
2024 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte di Piave, a nessuna particolare condizione.
Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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