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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 341/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 341/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]22, con il patrocinio dell'avv. VIDE' SIMONA ADELE;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Casatenovo, Via Roma n. 104/22, con il patrocinio dell'avv. VIDE' SIMONA ADELE;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Casatenovo (MB), Via Roma n. 104/22, di proprietà al 100% del sig. , viene assegnata di comune accordo a quest'ultimo; Parte_1
Per_
3. I figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti ed Per_2
resteranno a vivere nella casa coniugale con il padre e saranno liberi di frequentare la madre come meglio riterranno compatibilmente con i rispettivi impegni di studio e lavoro al fine di mantenere uno stretto rapporto filiale e di relazione;
4. Quanto al mantenimento dei figli conviventi, il sig. , in virtù della propria Parte_1
maggior disponibilità economica e della convivenza stabile con i figli, si obbliga a provvedere direttamente al loro mantenimento per tutto quanto a loro necessario e quindi nella misura del
100% e con riferimento sia alle spese ordinarie, sia straordinarie e la sig.ra potrà CP_1
eventualmente provvedere, a sua libera discrezione e con quanto riterrà necessario, nelle occasioni di visita/permanenza dei figli presso la sua abitazione;
5. I coniugi dichiarano di non aver diretto al mantenimento reciproco godendo entrambi dei redditi derivanti dalle rispettive attività lavorative;
6. Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti hanno già valutato i rispettivi diritti di dare/avere con riferimento anche alla divisione del conto corrente cointestato nr. 42618832 acceso presso la banca , alimentato con i rispettivi introiti economici ed utilizzato in CP_2
costanza di matrimonio quale conto della famiglia per tutte le loro spese e necessità ed al collegato conto titoli nr. 3130/00019208308/0 e per la divisione e definizione di ogni rapporto di natura economica, il sig. provvederà al pagamento del prezzo Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto di compravendita sottoscritto dalla sig.ra CP_1 del 24.02.2025 per l'acquisto per un'abitazione sita in Missaglia (LC) via
[...]
Misericordia n. 8 (doc. 9) per il prezzo complessivo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre alle spese di mediazione e dell'atto notarile sempre a suo carico con termine per la stipula dell'atto notarile entro il 30/04/2025, immobile che sarà adibito dalla sig.ra Controparte_1
a propria residenza, e si obbliga a riconoscere a favore della sig.ra a propria Controparte_1 residenza, e si obbliga a riconoscere a favore della sig.ra l'ulteriore importo Controparte_1 di €. 11.000,00entro e non oltre il 10.05.2025 mediante il bonifico bancario sul conto corrente nr. 40394 acceso presso la banca intestato alla sig.ra (IBAN CP_2 Controparte_1
[...]); le parti si danno sin d'ora reciproco riconoscimento che con il prefetto adempimento di quanto sopra, nulla avranno più a pretendere a qualsiasi titolo o causa, nessuna esclusa, avendo regolato tutti i rapporti di natura economica tra di loro pendenti.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti da svolgersi sempre con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, presso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E
Sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Casatenovo (MB), Via Roma n, 104/22, di proprietà al 100% del sig. , viene assegnata di comune accordo a quest'ultimo; Parte_1
Per_
3. I figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti ed Per_2
resteranno a vivere nella casa coniugale con il padre e saranno liberi di frequentare la madre come meglio riterranno compatibilmente con i rispettivi impegni di studio e lavoro al fine di mantenere uno stretto rapporto filiale e di relazione;
4. Quanto al mantenimento dei figli conviventi, il sig. , in virtù della propria Parte_1
maggior disponibilità economica e della convivenza stabile con i figli, si obbliga a provvedere direttamente al loro mantenimento per tutto quanto a loro necessario e quindi nella misura del
100% e con riferimento sia alle spese ordinarie, sia straordinarie e la sig.ra potrà CP_1
eventualmente provvedere, a sua libera discrezione e con quanto riterrà necessario, nelle occasioni di visita/permanenza dei figli presso la sua abitazione;
5. I coniugi dichiarano di non aver diretto al mantenimento reciproco godendo entrambi dei redditi derivanti dalle rispettive attività lavorative;
6. Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti hanno già valutato i rispettivi diritti di dare/avere con riferimento anche alla divisione del conto corrente cointestato nr. 42618832 acceso presso la banca , alimentato con i rispettivi introiti economici ed utilizzato in CP_2
costanza di matrimonio quale conto della famiglia per tutte le loro spese e necessità ed al collegato conto titoli nr. 3130/00019208308/0 e per la divisione e definizione di ogni rapporto di natura economica, il sig. provvederà al pagamento del prezzo Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto di compravendita sottoscritto dalla sig.ra CP_1 del 24.02.2025 per l'acquisto per un'abitazione sita in Missaglia (LC) via
[...]
Misericordia n. 8 (doc. 9) per il prezzo complessivo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre alle spese di mediazione e dell'atto notarile sempre a suo carico con termine per la stipula dell'atto notarile entro il 30/04/2025, immobile che sarà adibito dalla sig.ra Controparte_1
a propria residenza, e si obbliga a riconoscere a favore della sig.ra a propria Controparte_1 residenza, e si obbliga a riconoscere a favore della sig.ra l'ulteriore importo Controparte_1 di €. 11.000,00entro e non oltre il 10.05.2025 mediante il bonifico bancario sul conto corrente nr. 40394 acceso presso la banca intestato alla sig.ra (IBAN CP_2 Controparte_1
[...]); le parti si danno sin d'ora reciproco riconoscimento che con il prefetto adempimento di quanto sopra, nulla avranno più a pretendere a qualsiasi titolo o causa, nessuna esclusa, avendo regolato tutti i rapporti di natura economica tra di loro pendenti.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
Per_ il 14/10/2008 a Mauritius e dalla loro unione sono nati due figli, il 30.06.2004 e il Per_2
08.01.2006, maggiorenni non economicamente indipendenti.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
05/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 14/10/2008 a Mauritius, con atto trascritto nei registri
[...]
dello Stato Civile del Comune di Casatenovo, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie C, numero 8;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CASATENOVO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12 maggio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 341/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]22, con il patrocinio dell'avv. VIDE' SIMONA ADELE;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Casatenovo, Via Roma n. 104/22, con il patrocinio dell'avv. VIDE' SIMONA ADELE;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Casatenovo (MB), Via Roma n. 104/22, di proprietà al 100% del sig. , viene assegnata di comune accordo a quest'ultimo; Parte_1
Per_
3. I figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti ed Per_2
resteranno a vivere nella casa coniugale con il padre e saranno liberi di frequentare la madre come meglio riterranno compatibilmente con i rispettivi impegni di studio e lavoro al fine di mantenere uno stretto rapporto filiale e di relazione;
4. Quanto al mantenimento dei figli conviventi, il sig. , in virtù della propria Parte_1
maggior disponibilità economica e della convivenza stabile con i figli, si obbliga a provvedere direttamente al loro mantenimento per tutto quanto a loro necessario e quindi nella misura del
100% e con riferimento sia alle spese ordinarie, sia straordinarie e la sig.ra potrà CP_1
eventualmente provvedere, a sua libera discrezione e con quanto riterrà necessario, nelle occasioni di visita/permanenza dei figli presso la sua abitazione;
5. I coniugi dichiarano di non aver diretto al mantenimento reciproco godendo entrambi dei redditi derivanti dalle rispettive attività lavorative;
6. Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti hanno già valutato i rispettivi diritti di dare/avere con riferimento anche alla divisione del conto corrente cointestato nr. 42618832 acceso presso la banca , alimentato con i rispettivi introiti economici ed utilizzato in CP_2
costanza di matrimonio quale conto della famiglia per tutte le loro spese e necessità ed al collegato conto titoli nr. 3130/00019208308/0 e per la divisione e definizione di ogni rapporto di natura economica, il sig. provvederà al pagamento del prezzo Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto di compravendita sottoscritto dalla sig.ra CP_1 del 24.02.2025 per l'acquisto per un'abitazione sita in Missaglia (LC) via
[...]
Misericordia n. 8 (doc. 9) per il prezzo complessivo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre alle spese di mediazione e dell'atto notarile sempre a suo carico con termine per la stipula dell'atto notarile entro il 30/04/2025, immobile che sarà adibito dalla sig.ra Controparte_1
a propria residenza, e si obbliga a riconoscere a favore della sig.ra a propria Controparte_1 residenza, e si obbliga a riconoscere a favore della sig.ra l'ulteriore importo Controparte_1 di €. 11.000,00entro e non oltre il 10.05.2025 mediante il bonifico bancario sul conto corrente nr. 40394 acceso presso la banca intestato alla sig.ra (IBAN CP_2 Controparte_1
[...]); le parti si danno sin d'ora reciproco riconoscimento che con il prefetto adempimento di quanto sopra, nulla avranno più a pretendere a qualsiasi titolo o causa, nessuna esclusa, avendo regolato tutti i rapporti di natura economica tra di loro pendenti.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti da svolgersi sempre con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, presso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
P R O N U N C I A R E
Sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Casatenovo (MB), Via Roma n, 104/22, di proprietà al 100% del sig. , viene assegnata di comune accordo a quest'ultimo; Parte_1
Per_
3. I figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti ed Per_2
resteranno a vivere nella casa coniugale con il padre e saranno liberi di frequentare la madre come meglio riterranno compatibilmente con i rispettivi impegni di studio e lavoro al fine di mantenere uno stretto rapporto filiale e di relazione;
4. Quanto al mantenimento dei figli conviventi, il sig. , in virtù della propria Parte_1
maggior disponibilità economica e della convivenza stabile con i figli, si obbliga a provvedere direttamente al loro mantenimento per tutto quanto a loro necessario e quindi nella misura del
100% e con riferimento sia alle spese ordinarie, sia straordinarie e la sig.ra potrà CP_1
eventualmente provvedere, a sua libera discrezione e con quanto riterrà necessario, nelle occasioni di visita/permanenza dei figli presso la sua abitazione;
5. I coniugi dichiarano di non aver diretto al mantenimento reciproco godendo entrambi dei redditi derivanti dalle rispettive attività lavorative;
6. Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti hanno già valutato i rispettivi diritti di dare/avere con riferimento anche alla divisione del conto corrente cointestato nr. 42618832 acceso presso la banca , alimentato con i rispettivi introiti economici ed utilizzato in CP_2
costanza di matrimonio quale conto della famiglia per tutte le loro spese e necessità ed al collegato conto titoli nr. 3130/00019208308/0 e per la divisione e definizione di ogni rapporto di natura economica, il sig. provvederà al pagamento del prezzo Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto di compravendita sottoscritto dalla sig.ra CP_1 del 24.02.2025 per l'acquisto per un'abitazione sita in Missaglia (LC) via
[...]
Misericordia n. 8 (doc. 9) per il prezzo complessivo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre alle spese di mediazione e dell'atto notarile sempre a suo carico con termine per la stipula dell'atto notarile entro il 30/04/2025, immobile che sarà adibito dalla sig.ra Controparte_1
a propria residenza, e si obbliga a riconoscere a favore della sig.ra a propria Controparte_1 residenza, e si obbliga a riconoscere a favore della sig.ra l'ulteriore importo Controparte_1 di €. 11.000,00entro e non oltre il 10.05.2025 mediante il bonifico bancario sul conto corrente nr. 40394 acceso presso la banca intestato alla sig.ra (IBAN CP_2 Controparte_1
[...]); le parti si danno sin d'ora reciproco riconoscimento che con il prefetto adempimento di quanto sopra, nulla avranno più a pretendere a qualsiasi titolo o causa, nessuna esclusa, avendo regolato tutti i rapporti di natura economica tra di loro pendenti.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
Per_ il 14/10/2008 a Mauritius e dalla loro unione sono nati due figli, il 30.06.2004 e il Per_2
08.01.2006, maggiorenni non economicamente indipendenti.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
05/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 14/10/2008 a Mauritius, con atto trascritto nei registri
[...]
dello Stato Civile del Comune di Casatenovo, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie C, numero 8;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CASATENOVO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12 maggio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada