Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Emilio Sirianni Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 4.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 129 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
con gli Avv.ti Mauro Laudonio e Maria Teresa Valente Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Pubblico impiego. Ripetizione di indebito.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 6.6.13 esponeva: Parte_1
a) di essere transitato, ai sensi dell'art. 8 Legge 124/99, dai ruoli Ata degli enti locali ai ruoli Miur e di aver quindi svolto mansioni di docente fino all'1.9.11, data in cui era stato collocato in pensione;
b) che a seguito del transito nei ruoli del Miur era nato un contenzioso per il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata alle dipendenze dell'ente locale fino all'1.1.2000;
c) che la relativa controversia era stata definita in senso favorevole alle sue ragioni all'esito del primo grado di giudizio, ma la sentenza resa dal tribunale di Vibo Valentia era stata poi riformata in grado di appello;
d) che per effetto della sentenza di primo grado era stata disposta la ricostruzione della sua carriera
“con liquidazione delle somme spettanti pari ad euro 20.689,76 (mese di novembre 2006)”;
f) che tali trattenute continuavano fino al mese di agosto del 2011 e cessavano con il suo collocamento in pensione;
g) che le trattenute erano poi ricominciate sulla sua pensione dal mese di gennaio 2013 per l'importo di euro 306,98 mensili per “indebiti su stipendi” e con scadenza prevista al dicembre 2022.
2) Eccepiva che era estinto per prescrizione il diritto dell'Amministrazione a ripetere gli emolumenti non dovuti ma corrisposti prima del quinquennio anteriore alla comunicazione della richiesta di restituzione, aggiungendo che secondo l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato (parere n° 145/07)
“i termini decorrono dalla corresponsione di quanto non dovuto”. Denunciava inoltre che l'Amministrazione non era legittimata al recupero delle somme in assenza del provvedimento previsto dall'art. 3 RDL n° 295 del 1939 con il quale doveva essere anche indicato l'ammontare della somma da restituire. Inoltre, l'obbligo di adottare il provvedimento di cui all'art. 3 RDL n° 295/39 non poteva ritenersi assolto con la notifica del decreto di ricostruzione della carriera dal parte dell' , nel quale non vi era cenno alla richiesta di restituzione ma solo la Controparte_2 comunicazione che “le somme liquidate in esecuzione del presente decreto sono soggette ad espressa riserva di ripetizione di indebito in caso di esito avverso del giudizio di appello e/o di diverse indicazioni fornite dal Miur”. Tale decreto, poi, non conteneva indicazioni circa l'an e il quantum delle somme da recuperare, per cui il provvedimento dell' non produceva Controparte_2
“un effetto interruttivo proprio”. In definitiva, l'atto di ricostruzione della carriera non “sembra assumere, nelle sue espresse formulazioni, effetti qualificanti rispetto al pagamento di maggiori somme in anni precedenti: a) per la carenza di una manifesta volontà di tale senso;
b) per l'inidoneità dello stesso atto a fornire una diversa connotazione ai fatti a suo tempo realizzatisi”. Da ciò conseguiva che l'Amministrazione non era legittimata al recupero delle somme in assenza del provvedimento di cui all'art. 3 RDL 295/39 con cui doveva essere indicato il credito, la relativa causa e il metodo prescelto per il soddisfacimento della pretesa.
2.1) In via subordinata, eccepiva che l'intervento legislativo costituito dalla Legge 266/05 “che decideva in via definitiva e in maniera retroattiva sul merito della controversia pendente dinanzi ai giudici interni tra il ricorrente e lo Stato”, si poneva in contrasto con l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu, Causa
Agrati/Italia novembre 2012), per cui l'eventuale credito non prescritto dell'amministrazione che traeva origine dal citato intervento legislativo era anch'esso in contrasto con la Convenzione e il suo recupero illegittimo perché integrante un danno arrecato ai beni del ricorrente talmente sproporzionato da integrare violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1.
3) Concludeva chiedendo, “in accoglimento della domanda di ripetizione di indebito avanzata”, la condanna del a restituirgli le trattenute indebitamente effettuate Controparte_1 sul suo stipendio e sulla sua pensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4) Con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia, dopo aver espletato consulenza contabile, ha respinto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal in favore del , nonché Controparte_1 Controparte_3 ritenendo impercorribile una integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
5) Avverso tale sentenza il ha proposto appello denunciando: Pt_1
5.1) l'errore del tribunale in punto di legittimazione passiva, essendo evidente che il
[...] era un mero ordinatore secondario di spesa, senza alcuna Controparte_3 responsabilità sulla determinazione delle competenze del personale statale di ruolo, limitandosi lo stesso ad effettuare i pagamenti ed operare le trattenute nella misura indicata dal datore di lavoro, che nel caso di specie è fuor di dubbio che sia proprio il , effettivo datore di Controparte_1 lavoro del sig. l'unico legittimato passivo dell'azione in oggetto. Pt_1
5.2) violazione dell'art. 4 Legge 260/58 in quanto il tribunale avrebbe comunque dovuto rimettere in termini il ricorrente per convenire in giudizio il ritenuto legittimato passivamente;
il tutto CP_1 senza contare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non poteva comunque essere accolta Cont in quanto il , costituendosi in giudizio, non aveva indicato l'amministrazione statale legittimata a contraddire.
6) L'appellante ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda non esaminata dal tribunale con accertamento della illegittimità, anche per intervenuta prescrizione, delle trattenute operate dall'amministrazione scolastica e condanna alla relativa restituzione nell'ammontare, alla data del dicembre 2022, di euro 38.453,00.
Cont 7) Il si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8) All'udienza di discussione del 4.3.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente occorre chiarire che dalle allegazioni e produzioni documentali di entrambe le parti emerge evidente che le trattenute operate prima sullo stipendio del ricorrente (dall'aprile all'agosto 2011), poi sulla sua pensione (dal gennaio 2013 in avanti), traggono origine dal giudizio che l'odierno appellante aveva instaurato nel 2004 nei confronti dell'amministrazione scolastica per il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza per poi transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica ai sensi della Legge 124/99.
10) L'esito di tale giudizio è stato nel senso che:
a) il tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n° 1237/05, aveva accolto il ricorso, per l'effetto condannando l'allora Miur al pagamento delle differenze retributive dovute dall'1.1.2000 tra quanto previsto dal CCNL del 25.5.99 Comparto e il minor importo delle retribuzioni corrisposto a Pt_2 seguito del transito del nei ruoli del Miur. Pt_1
b) tale sentenza è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro che, con sentenza n° 832/08, ha accolto l'appello del Miur e rigettato la domanda proposta dal nel 2004 essendo Pt_1 intervenuto l'art. 1, comma 218, Legge 266/05.
11) A seguito di tali sentenze l'amministrazione scolastica ha proceduto, come documentato dallo stesso ricorrente, a due ricostruzioni della carriera del la prima con decreto n° 1 del 17.10.06, Pt_1 adottato in esecuzione della sentenza di primo grado 1237/05; la seconda con decreto n° 42 del
15.1.11, depositato in appello in modo largamente incompleto, adottato in esecuzione della sentenza di appello n° 832/08.
12) Si osserva infine che nello stesso ricorso introduttivo del giudizio si dava atto che all'esito della sentenza di primo grado 1237/05 e del conseguente decreto di ricostruzione della carriera n° 1/06 al ricorrente era stata liquidata nel novembre 2006 la somma di euro 20.689,76 e in ogni caso il ricorrente non ha posto minimamente in discussione di aver ricevuto tale somma all'esito della sentenza n° 1237/05.
Cont 13) Ciò detto, sebbene risulti errata la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del adottata dal giudice di primo grado, il che assorbe il secondo motivo di appello, tanto non è sufficiente alla riforma della sentenza impugnata, che risulta comunque corretta per aver respinto la domanda giudiziale volta all'accertamento della illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio e sulla Cont pensione dell'appellante e alla condanna del alla restituzione di tali trattenute.
14) Per quanto detto, risultava evidente sin dal primo grado di giudizio che la vicenda vedeva quali necessari contraddittori solo il ricorrente e l'amministrazione scolastica, unica titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e correttamente evocata in giudizio, dal momento che le trattenute erano state operate dal solo quale organo esecutivo delle Controparte_3 Cont determinazioni assunte dal , all'esito della sentenza di appello n° 832/08.
15) Passando alle doglianze di cui al ricorso introduttivo, non si capisce se e in che termini il diritto Cont alla restituzione delle somme vantato dal debba ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Sul punto, infatti, deve rilevarsi che il ricorrente, da un lato, non ha chiarito con la dovuta precisione il momento a partire dal quale il diritto alla ripetizione delle somme poteva essere esercitato dall'amministrazione scolastica, con ciò ponendosi in contrasto con gli insegnamenti di legittimità circa le modalità di deduzione dell'eccezione di prescrizione (Cass. 15991/18; Cass. 14135/19), dall'altro faceva erroneo riferimento ad un termine di prescrizione quinquennale.
16) Ad ogni modo, l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento. In primo luogo, deve precisarsi che in materia di ripetizione di indebito il termine di prescrizione è decennale e non quinquennale;
in secondo luogo, si osserva che l'amministrazione scolastica poteva esercitare il suo diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado solo a seguito della sentenza di appello del 2008 che, riformando la decisione n° 1237/05, aveva respinto integralmente la domanda giudiziale a suo tempo proposta dal Pt_1
17) La conseguenza è che l'amministrazione scolastica ha tempestivamente interrotto il corso della prescrizione attraverso le trattenute operate sullo stipendio del ricorrente sin dall'aprile 2011 e poi riprese sulla sua pensione dal gennaio 2013.
18) Tali conclusioni non mutano nemmeno a voler considerare, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, che il diritto alla ripetizione doveva essere esercitato a partire dal pagamento della somma di euro 20.689,76 in esecuzione della sentenza di primo grado;
momento che lo stesso ricorrente colloca nel novembre 2006. Da tale data non è comunque decorso un decennio (per la verità nemmeno un quinquennio) all'aprile 2011 in cui l'amministrazione scolastica cominciò ad operare le trattenute sullo stipendio dell'appellante.
19) Con l'inizio delle trattenute mensili, il Mim ha chiaramente manifestato la sua volontà di esercitare il diritto alla ripetizione della somma pagata nel novembre 2006; volontà peraltro già esternata con il decreto di ricostruzione della carriera n° 42 del 2011, essendo rimasta del tutto incontestata l'allegazione ministeriale secondo cui i due decreti di ricostruzione della carriera, dunque anche il decreto n° 42 del 2011, erano stati sottoscritti dal “per incondizionata autorizzazione Pt_1 ad eventuali recuperi di somme indebitamente corrisposte”, così come risulta notificata al il Pt_1
7.8.09, su esplicita richiesta dell'amministrazione scolastica, la sentenza n° 832/08 che ha dato luogo all'indebito pagamento del novembre 2006 per un importo di euro 20.689,76. 20) Quanto al provvedimento di cui all'art. 3 RDL n° 295/39, lo stesso è irrilevante nel caso di specie atteso: a) che la vicenda sottesa alle trattenute operate dall'amministrazione scolastica era nota al ricorrente, risultando essa dalle stesse allegazioni e produzioni documentali attoree;
b) che lo stesso ricorrente, infatti, ha chiaramente allegato che per effetto della sentenza di primo grado n° 1237/05 gli era stata liquidata la somma di euro 20.689,76, divenuta indebita a seguito della sentenza di appello;
c) che il ricorrente non ha sollevato alcuna censura con riguardo all'importo e al numero delle trattenute operate sul suo stipendio, prima, e sulla sua pensione, dopo;
né ha in alcun modo eccepito una violazione del suo diritto di difesa;
d) che, inoltre, le trattenute mediante rateizzazione è prevista proprio dall'art. 3 RDL n° 295/39 citato dal ricorrente il quale, come detto, nulla ha eccepito con riferimento agli importi delle singole rate e alla loro durata, sicché nel caso di specie non risulta nemmeno applicabile la nota pronuncia della Corte Costituzionale n° 8/23; e) che, infine, la ripetizione delle somme costituiva per l'amministrazione scolastica, in quanto datore di lavoro pubblico, un preciso obbligo, in alcun modo derogabile, a seguito della sentenza di appello n° 832/08.
21) Quanto, infine, al richiamo alla sentenza Agrati, deve in primo luogo osservarsi che la controversia che l'odierno appellante ha instaurato nel 2004 è stata definitivamente risolta in senso sfavorevole alle sue ragioni da questa Corte di Appello con sentenza n° 932/08, con cui è stato definitivamente escluso che il abbia subito un sostanziale peggioramento retributivo nel Pt_1 passaggio dall'ente locale al Miur.
22) Tale sentenza non risulta essere stata impugnata, sicché in quel giudizio non è stata sollevata alcuna questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 218, Legge 266/05 per contrasto con l'art. 117 Costituzione, 1° comma, Cost. e, per suo tramite, con l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
23) Nella presente controversia, dunque, non resta che prendere atto che la sentenza di questa Corte di Appello n° 932/08 ha determinato in modo definitivo la natura indebita del pagamento avvenuto nel novembre 2006 in esecuzione della sentenza di primo grado n° 1237/05, sicché non v'è motivo di ritenere irripetibile la somma a suo tempo corrisposta. Ciò tenuto anche conto che i precetti della
Corte Europea dei diritti dell'uomo non sono immediatamente vincolanti per il giudice interno e che, inoltre, la normativa di interpretazione autentica del 2005 è risultata conforme alla normativa eurounitaria applicabile (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia europea del 6.9.11 – ). Per_1
24) Per tali ragioni l'appello deve essere integralmente respinto.
25) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Vibo Valentia n° 1160/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 4.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale