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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 454/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di C.d.A Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 23.06.2021 da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pt_1 Pasquale Schiavulli, Rolando Dalla Riva e Cosimo Giordano in virtù di procure generali alle liti rep 99470 deel 20.7.2009 e 100863 e 100858 del 3.6.2010 per notaio di Per_1 Venezia, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL in Venezia, S. Croce 712
Appellante principale ed appellato incidentale
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Novello giusta procura Controparte_1 alle liti depositata telematicamente nel fascicolo telematico in grado appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo 114, int 3
Appellato principale ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 149/2021 depositata il 28.4.2021
In punto: infortunio, accertamento inabilità e conseguente rendita
Conclusioni: Per parte appellante: “”NEL MERITO. In totale riforma della sentenza n. 149/2021 del 28- 4-2021 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro, 1) accogliersi il presente appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi il diritto alla rendita in capo al sig.
nel grado del 27% con decorrenza, ai sensi dell'art. 74, 2^ comma T.U. Controparte_1
1 1124/1965, dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta determinato nel giorno 1^ luglio 2017;
2) Respingersi, con qualsiasi statuizione, ogni altra domanda del ricorrente in primo grado sia in ordine al grado di invalidità richiesto sia in ordine alla decorrenza delle relative prestazioni;
3) con condanna alla restituzione di qualsiasi somma che l' abbia dovuto pagare in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado oltre a quanto determinato nei punti precedenti;
4) Spese, competenze professionali ed onorari del presente grado rifusi con riforma della pronuncia sulle spese del primo grado e con dichiarazione di compensazione delle spese di primo grado, ovvero di equa determinazione.””
Per parte appellata: “”NEL MERITO. In via principale
-accertata e dichiaratala soccombenza dell' nel processo di primo grado;
Pt_1
-per l'effetto, respingersi integralmente il terzo motivo di appello formulato da parte attrice/appellante, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni riportate nel presente atto, nulla opponendo viceversa in merito ai primi due motivi di appello. In via di appello incidentale
-accertato e dichiarato che nel corso del giudizio di primo grado, il sig. Controparte_1 aveva formulato espressa istanza tesa a ottenere la rifusione di tutte le spese di lite con maggiorazione del 30% ex art. 4, co 1-bis DM 55/2014;
-accertato e dichiarato che la liquidazione delle spese processuali così come operata dal Giudice di prime cure vìola i limiti minimi posti dai parametri di cui al D.M. 55/2014 per tutte le ragioni anzidette;
-accertato e dichiarato altresì che il medesimo Tribunale di Vicenza non ha applicato la maggiorazione prevista dal citato art. 4, co.
1-bis;
-accertato e dichiarato che la sentenza impugnata non reca motivazione alcuna a sostengo né dello scostamento dai parametri ministeriali, né della mancata applicazione dell'art. 4, co.
1-bis citato;
-per l'effetto, riformare la sentenza del 28.04.2021, n. 149 resa dal Tribunale di Vicenza sez.Lav., prevedendo la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite di primo Pt_1 grado ut supra quantificate in complessivi Euro 15.791,50 (valore indeterminabile-alto, parametri medi) –di cui Euro 610,00 per CTP ed Euro 43,00 per contributo unificato- ovvero in subordine nella minore somma di Euro 13.963,70 (valore indeterminabile-medio, parametri medi) –di cui Euro 610,00 per CTP ed Euro 43,00 per contributo unificato -in ogni caso oltre spese generali, IVA e C.P.A.:
-fermo il resto, salvo eventuale accoglimento dei primi due motivi di appello non Pt_1 opposti dallo scrivente convenuto. In ogni caso: Spese e competenze del presente giudizio d'appello interamente rifuse, con liquidazione maggiorata del 30%ai sensi del D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018, prevista per l'ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge..””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza ha condannato l' alla Pt_1 corresponsione in favore del ricorrente della rendita da inabilità permanente nella misura del 30%, oltre agli interessi legali dal 30/8/2016 al saldo effettivo ed al pagamento delle
2 spese di lite nella misura di € 2.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15%, ponendo definitivamente a carico dell'istituto previdenziale le spese per la CTU espletata e auelle sostenute per la CTP.
2. Il primo giudice, in base alla CTU medico legale svolta on corso di causa, ha accertato che le menomazioni lamentate da parte ricorrente non potevano essere ritenute correlate a pregresse menomazioni lavorative ed extralavorative, risultando i distretti anatomo funzionali, su cui hanno inciso, integri prima dell'infortunio occorso respingendo le eccezioni poste dall' relativamente alla genericità e mancanza di valutazione Pt_1 analitica dei singoli esiti menomativi effettuata da parte ricorrente. L'elaborato peritale, infatti, aveva ricostruito minuziosamente il danno biologico prodottosi che poteva quindi ritenersi coincidente con quanto indicato in ricorso così accertandosi il grado di detto danno permanente nella misura del 30% con conseguente diritto alla corresponsione della relativa rendita oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro al saldo.
3. L' ha censurato la decisione per tre motivi. Pt_1 ha insistito per il rigetto dell'impugnazione principale ed ha proposto Controparte_2 appello incidentale in punto spese di lite.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 5 giugno 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo l' ha impugnato la decisione riguardo alla valutazione del Pt_1 danno effettuata dal primo giudice evidenziando come la CTU espletata, ritenuta in sentenza adeguatamente condotta, esaustiva ed approfondita e priva di vizi logici, dopo aver descritto minuziosamente le singole menomazioni conseguenti all'infortunio con le singole valutazioni parziali dei danni, chiudeva la valutazione complessiva in punto postumi, con criterio a scalare a complessivo danno biologo permanente, nella misura del 27%. Contrariamente a tale giudizio conclusivo il giudicante, in buona sostanza disattendendo le argomentazioni e le conclusioni del suo stesso perito ed aderendo alla prospettazione del ricorrente senza alcuna valutazione critica, ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 30%, come richiesto dal nel ricorso introduttivo. CP_1 Con il secondo motivo ha impugnato la decorrenza della rendita costituita laddove era stata riconosciuta con decorrenza dalla data del sinistro al saldo. L' , in fase amministrativa, aveva riconosciuto al un periodo di temporanea Pt_1 CP_1 assoluta dal 3-9-2016 (dal quarto giorno dall'infortunio) al 30-6-2017, circostanza peraltro mai contestata. L' ha richiamato l'art. 74, 2^ comma T.U. 1124/1965, secondo il quale “Quando sia CP_3 accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120” Tale disposizione deve tener conto del sistema di prestazioni in danno biologico, come introdotte dall'ar.t 13 del D.Lgs. 38/2000, che prevedono la costituzione di una rendita vitalizia per le menomazioni superiori al grado biologico del 15%, ma confermano il fondamentale principio secondo il quale la rendita è corrisposta dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta.
3 Il principio sotteso risultava di palese evidenza, non essendo consentito all'infortunato cumulare il trattamento di indennità assoluta temporanea con la rendita per invalidità permanente. Pertanto, qualora si riteneva di riconoscere in capo al una rendita per Controparte_1 l'accertamento del grado al 27% (e non certo al 30%) la decorrenza della stessa non poteva che essere dall'1 luglio 2017, ma non certo dal giorno dell'infortunio. Con il terzo motivo ha contestato la liquidazione delle spese di lite poste a carico dell' CP_3 che andavano compensate tenuto conto che il ricorrente in primo grado aveva chiesto la costituzione di una rendita pari almeno ad un grado inabilità del 30% (mentre era stata invece riconosciuta nella misura del 27%) con decorrenza a far data dall'infortunio con interessi e rivalutazione (mentre erano stati riconosciuti solo gli interessi legali)
6. L'appellato rilevato che il giudizio instaurato si era reso necessario Controparte_1 avendo l' riconosciuto in fase amministrativa un danno biologico rapportato alla Pt_1 minore percentuale del 13%, rispetto ai primi due motivi di appello ha precisato di non formulare alcuna opposizione ai rilievi esposti dalla controparte. Posto che le conclusioni formulate dal CTU non venivano messe in discussione dal gravame avversario, le conclusioni reclamate dall' risultavano conformi alle istanze e al Pt_1 contegno processuale del in occasione del processo di primo grado. CP_1 Sin dal principio della vertenza giudiziaria il lavoratore aveva, infatti, richiesto la condanna dell' al pagamento di una rendita vitalizia corrispondente alla percentuale di Pt_1 invalidità demandata alla valutazione del CTU. A conferma di ciò deponeva l'ulteriore circostanza che, a seguito del deposito della bozza dell'elaborato peritale da parte del CTU, il CTP del (dott. non aveva CP_1 Per_2 formulato alcuna osservazione e/o precisazione, accogliendo così le conclusioni cui era pervenuto il Consulente Giudiziario. In ragione di tanto ha ritenuto conforme a giustizia e alle istanze del la definitiva CP_1 condanna dell' al pagamento di una rendita vitalizia nel grado del 27% con Pt_1 decorrenza della stessa dal termine della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta. Ha contestato il terzo motivo inerente la liquidazione delle spese di lite del primo giudizio rilevando come il ricorrente aveva agito richiedendo una liquidazione del danno operata da un soggetto terzo e imparziale;
una volta ricevuta la bozza della perizia nulla aveva obiettato alla valutazione effettuata dal CTU, differentemente da quanto fatto dall' che -tramite Pt_1 il proprio CTP –non solo aveva contestato le conclusioni dell'elaborato peritale, ma aveva altresì messo in discussione la metodologia valutativa del Consulente. L' aveva sin dall'inizio riconosciuto al lavoratore una percentuale di invalidità del CP_3 13%, negando allo stesso l'accesso alla rendita vitalizia;
viceversa il aveva CP_1 reclamato il riconoscimento di una percentuale di danno del 30% ed in tale ottica l'accertamento condotto dal CTU, che si era assestato su una percentuale del 27% configurava un sostanziale accoglimento della tesi del lavoratore, rappresentando ragione di soccombenza dell' . CP_3
6.1 Ha proposto appello incidentale lamentando che il primo giudice, pur dando corretta applicazione al principio di soccombenza, non aveva tenuto in debita considerazione né il valore della controversia, né il dettato dell'art. 4, co. 1-bis del D.M. n. 55/2014, omettendo di fornire adeguata motivazione a giustificazione dello scostamento dai parametri di liquidazione previsti dal citato D.M.
7. Deve darsi atto preliminarmente della acquiescenza manifestata dalle parti alla misura del grado di invalidità permanente riconosciuta nella CTU svolta in primo grado e pari al 27% nonché alla decorrenza della relativa rendita a partire dal momento di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta (1.7.2017).
4 8. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere su tali capi di domanda, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: in tema Cass. 3598/2015.
8.1 Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. L'appello incidentale resta assorbito dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere dovendosi, altresì, evidenziare che non potrebbe trovare applicazione la maggiorazione del 30% del compenso prevista dall'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 che spetta quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti in modo da agevolare la consultazione e la fruizione, consentendo in particolare la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto. In pratica, la maggiorazione è dovuta quando l'atto depositato digitalmente è strutturato in modo da rendere più facile la ricerca di informazioni e la consultazione dei documenti allegati, ad esempio attraverso l'utilizzo di collegamenti ipertestuali funzionanti e l'atto risulta più facile da consultare e navigare. La norma, peraltro, prevede che questa maggiorazione sia "di regola", il che significa che non è sempre automatica, ma può essere valutata dal giudice in base alle caratteristiche dell'atto. Gli atti redatti dal non contengono tali collegamenti limitandosi a riportare nelle CP_1 note in calce ad alcune pagine richiami di norme e di giurisprudenza.
10. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale temperato dalla riduzione del valore percentuale e del positivo contegno processuale dell' , vanno compensate nella misura di un terzo e la residua CP_3 quota dei due terzi, liquidata come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche in base al valore indeterminabile, va posta a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dato atto della acquiescenza delle parti alla misura del grado di invalidità permanente nella misura del 27% nonché della decorrenza della relativa rendita con decorrenza dal termine della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tre le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo e condanna l' a rifondere a la residua quota dei due terzi Pt_1 Controparte_1 che liquida per tale misura per il primo grado in € 4.689,00 e per il presente giudizio in €
3.473,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di C.d.A Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 23.06.2021 da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pt_1 Pasquale Schiavulli, Rolando Dalla Riva e Cosimo Giordano in virtù di procure generali alle liti rep 99470 deel 20.7.2009 e 100863 e 100858 del 3.6.2010 per notaio di Per_1 Venezia, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL in Venezia, S. Croce 712
Appellante principale ed appellato incidentale
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Novello giusta procura Controparte_1 alle liti depositata telematicamente nel fascicolo telematico in grado appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo 114, int 3
Appellato principale ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 149/2021 depositata il 28.4.2021
In punto: infortunio, accertamento inabilità e conseguente rendita
Conclusioni: Per parte appellante: “”NEL MERITO. In totale riforma della sentenza n. 149/2021 del 28- 4-2021 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro, 1) accogliersi il presente appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi il diritto alla rendita in capo al sig.
nel grado del 27% con decorrenza, ai sensi dell'art. 74, 2^ comma T.U. Controparte_1
1 1124/1965, dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta determinato nel giorno 1^ luglio 2017;
2) Respingersi, con qualsiasi statuizione, ogni altra domanda del ricorrente in primo grado sia in ordine al grado di invalidità richiesto sia in ordine alla decorrenza delle relative prestazioni;
3) con condanna alla restituzione di qualsiasi somma che l' abbia dovuto pagare in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado oltre a quanto determinato nei punti precedenti;
4) Spese, competenze professionali ed onorari del presente grado rifusi con riforma della pronuncia sulle spese del primo grado e con dichiarazione di compensazione delle spese di primo grado, ovvero di equa determinazione.””
Per parte appellata: “”NEL MERITO. In via principale
-accertata e dichiaratala soccombenza dell' nel processo di primo grado;
Pt_1
-per l'effetto, respingersi integralmente il terzo motivo di appello formulato da parte attrice/appellante, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni riportate nel presente atto, nulla opponendo viceversa in merito ai primi due motivi di appello. In via di appello incidentale
-accertato e dichiarato che nel corso del giudizio di primo grado, il sig. Controparte_1 aveva formulato espressa istanza tesa a ottenere la rifusione di tutte le spese di lite con maggiorazione del 30% ex art. 4, co 1-bis DM 55/2014;
-accertato e dichiarato che la liquidazione delle spese processuali così come operata dal Giudice di prime cure vìola i limiti minimi posti dai parametri di cui al D.M. 55/2014 per tutte le ragioni anzidette;
-accertato e dichiarato altresì che il medesimo Tribunale di Vicenza non ha applicato la maggiorazione prevista dal citato art. 4, co.
1-bis;
-accertato e dichiarato che la sentenza impugnata non reca motivazione alcuna a sostengo né dello scostamento dai parametri ministeriali, né della mancata applicazione dell'art. 4, co.
1-bis citato;
-per l'effetto, riformare la sentenza del 28.04.2021, n. 149 resa dal Tribunale di Vicenza sez.Lav., prevedendo la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite di primo Pt_1 grado ut supra quantificate in complessivi Euro 15.791,50 (valore indeterminabile-alto, parametri medi) –di cui Euro 610,00 per CTP ed Euro 43,00 per contributo unificato- ovvero in subordine nella minore somma di Euro 13.963,70 (valore indeterminabile-medio, parametri medi) –di cui Euro 610,00 per CTP ed Euro 43,00 per contributo unificato -in ogni caso oltre spese generali, IVA e C.P.A.:
-fermo il resto, salvo eventuale accoglimento dei primi due motivi di appello non Pt_1 opposti dallo scrivente convenuto. In ogni caso: Spese e competenze del presente giudizio d'appello interamente rifuse, con liquidazione maggiorata del 30%ai sensi del D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018, prevista per l'ipotesi in cui “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge..””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza ha condannato l' alla Pt_1 corresponsione in favore del ricorrente della rendita da inabilità permanente nella misura del 30%, oltre agli interessi legali dal 30/8/2016 al saldo effettivo ed al pagamento delle
2 spese di lite nella misura di € 2.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15%, ponendo definitivamente a carico dell'istituto previdenziale le spese per la CTU espletata e auelle sostenute per la CTP.
2. Il primo giudice, in base alla CTU medico legale svolta on corso di causa, ha accertato che le menomazioni lamentate da parte ricorrente non potevano essere ritenute correlate a pregresse menomazioni lavorative ed extralavorative, risultando i distretti anatomo funzionali, su cui hanno inciso, integri prima dell'infortunio occorso respingendo le eccezioni poste dall' relativamente alla genericità e mancanza di valutazione Pt_1 analitica dei singoli esiti menomativi effettuata da parte ricorrente. L'elaborato peritale, infatti, aveva ricostruito minuziosamente il danno biologico prodottosi che poteva quindi ritenersi coincidente con quanto indicato in ricorso così accertandosi il grado di detto danno permanente nella misura del 30% con conseguente diritto alla corresponsione della relativa rendita oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro al saldo.
3. L' ha censurato la decisione per tre motivi. Pt_1 ha insistito per il rigetto dell'impugnazione principale ed ha proposto Controparte_2 appello incidentale in punto spese di lite.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 5 giugno 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo l' ha impugnato la decisione riguardo alla valutazione del Pt_1 danno effettuata dal primo giudice evidenziando come la CTU espletata, ritenuta in sentenza adeguatamente condotta, esaustiva ed approfondita e priva di vizi logici, dopo aver descritto minuziosamente le singole menomazioni conseguenti all'infortunio con le singole valutazioni parziali dei danni, chiudeva la valutazione complessiva in punto postumi, con criterio a scalare a complessivo danno biologo permanente, nella misura del 27%. Contrariamente a tale giudizio conclusivo il giudicante, in buona sostanza disattendendo le argomentazioni e le conclusioni del suo stesso perito ed aderendo alla prospettazione del ricorrente senza alcuna valutazione critica, ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 30%, come richiesto dal nel ricorso introduttivo. CP_1 Con il secondo motivo ha impugnato la decorrenza della rendita costituita laddove era stata riconosciuta con decorrenza dalla data del sinistro al saldo. L' , in fase amministrativa, aveva riconosciuto al un periodo di temporanea Pt_1 CP_1 assoluta dal 3-9-2016 (dal quarto giorno dall'infortunio) al 30-6-2017, circostanza peraltro mai contestata. L' ha richiamato l'art. 74, 2^ comma T.U. 1124/1965, secondo il quale “Quando sia CP_3 accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120” Tale disposizione deve tener conto del sistema di prestazioni in danno biologico, come introdotte dall'ar.t 13 del D.Lgs. 38/2000, che prevedono la costituzione di una rendita vitalizia per le menomazioni superiori al grado biologico del 15%, ma confermano il fondamentale principio secondo il quale la rendita è corrisposta dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta.
3 Il principio sotteso risultava di palese evidenza, non essendo consentito all'infortunato cumulare il trattamento di indennità assoluta temporanea con la rendita per invalidità permanente. Pertanto, qualora si riteneva di riconoscere in capo al una rendita per Controparte_1 l'accertamento del grado al 27% (e non certo al 30%) la decorrenza della stessa non poteva che essere dall'1 luglio 2017, ma non certo dal giorno dell'infortunio. Con il terzo motivo ha contestato la liquidazione delle spese di lite poste a carico dell' CP_3 che andavano compensate tenuto conto che il ricorrente in primo grado aveva chiesto la costituzione di una rendita pari almeno ad un grado inabilità del 30% (mentre era stata invece riconosciuta nella misura del 27%) con decorrenza a far data dall'infortunio con interessi e rivalutazione (mentre erano stati riconosciuti solo gli interessi legali)
6. L'appellato rilevato che il giudizio instaurato si era reso necessario Controparte_1 avendo l' riconosciuto in fase amministrativa un danno biologico rapportato alla Pt_1 minore percentuale del 13%, rispetto ai primi due motivi di appello ha precisato di non formulare alcuna opposizione ai rilievi esposti dalla controparte. Posto che le conclusioni formulate dal CTU non venivano messe in discussione dal gravame avversario, le conclusioni reclamate dall' risultavano conformi alle istanze e al Pt_1 contegno processuale del in occasione del processo di primo grado. CP_1 Sin dal principio della vertenza giudiziaria il lavoratore aveva, infatti, richiesto la condanna dell' al pagamento di una rendita vitalizia corrispondente alla percentuale di Pt_1 invalidità demandata alla valutazione del CTU. A conferma di ciò deponeva l'ulteriore circostanza che, a seguito del deposito della bozza dell'elaborato peritale da parte del CTU, il CTP del (dott. non aveva CP_1 Per_2 formulato alcuna osservazione e/o precisazione, accogliendo così le conclusioni cui era pervenuto il Consulente Giudiziario. In ragione di tanto ha ritenuto conforme a giustizia e alle istanze del la definitiva CP_1 condanna dell' al pagamento di una rendita vitalizia nel grado del 27% con Pt_1 decorrenza della stessa dal termine della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta. Ha contestato il terzo motivo inerente la liquidazione delle spese di lite del primo giudizio rilevando come il ricorrente aveva agito richiedendo una liquidazione del danno operata da un soggetto terzo e imparziale;
una volta ricevuta la bozza della perizia nulla aveva obiettato alla valutazione effettuata dal CTU, differentemente da quanto fatto dall' che -tramite Pt_1 il proprio CTP –non solo aveva contestato le conclusioni dell'elaborato peritale, ma aveva altresì messo in discussione la metodologia valutativa del Consulente. L' aveva sin dall'inizio riconosciuto al lavoratore una percentuale di invalidità del CP_3 13%, negando allo stesso l'accesso alla rendita vitalizia;
viceversa il aveva CP_1 reclamato il riconoscimento di una percentuale di danno del 30% ed in tale ottica l'accertamento condotto dal CTU, che si era assestato su una percentuale del 27% configurava un sostanziale accoglimento della tesi del lavoratore, rappresentando ragione di soccombenza dell' . CP_3
6.1 Ha proposto appello incidentale lamentando che il primo giudice, pur dando corretta applicazione al principio di soccombenza, non aveva tenuto in debita considerazione né il valore della controversia, né il dettato dell'art. 4, co. 1-bis del D.M. n. 55/2014, omettendo di fornire adeguata motivazione a giustificazione dello scostamento dai parametri di liquidazione previsti dal citato D.M.
7. Deve darsi atto preliminarmente della acquiescenza manifestata dalle parti alla misura del grado di invalidità permanente riconosciuta nella CTU svolta in primo grado e pari al 27% nonché alla decorrenza della relativa rendita a partire dal momento di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta (1.7.2017).
4 8. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere su tali capi di domanda, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: in tema Cass. 3598/2015.
8.1 Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. L'appello incidentale resta assorbito dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere dovendosi, altresì, evidenziare che non potrebbe trovare applicazione la maggiorazione del 30% del compenso prevista dall'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 che spetta quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti in modo da agevolare la consultazione e la fruizione, consentendo in particolare la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto. In pratica, la maggiorazione è dovuta quando l'atto depositato digitalmente è strutturato in modo da rendere più facile la ricerca di informazioni e la consultazione dei documenti allegati, ad esempio attraverso l'utilizzo di collegamenti ipertestuali funzionanti e l'atto risulta più facile da consultare e navigare. La norma, peraltro, prevede che questa maggiorazione sia "di regola", il che significa che non è sempre automatica, ma può essere valutata dal giudice in base alle caratteristiche dell'atto. Gli atti redatti dal non contengono tali collegamenti limitandosi a riportare nelle CP_1 note in calce ad alcune pagine richiami di norme e di giurisprudenza.
10. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale temperato dalla riduzione del valore percentuale e del positivo contegno processuale dell' , vanno compensate nella misura di un terzo e la residua CP_3 quota dei due terzi, liquidata come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche in base al valore indeterminabile, va posta a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dato atto della acquiescenza delle parti alla misura del grado di invalidità permanente nella misura del 27% nonché della decorrenza della relativa rendita con decorrenza dal termine della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tre le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo e condanna l' a rifondere a la residua quota dei due terzi Pt_1 Controparte_1 che liquida per tale misura per il primo grado in € 4.689,00 e per il presente giudizio in €
3.473,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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