Art. 1.
Il contributo annuo di lire 33.750.000 concesso al comune di Gorizia con legge 6 dicembre 1971, n. 1075 , per il rifornimento idrico della popolazione, per il periodo 16 settembre 1969-15 settembre 1971, e' prorogato fino a quando restera' operante l'accordo 18 luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420 , stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.
Il contributo annuo di lire 33.750.000 concesso al comune di Gorizia con legge 6 dicembre 1971, n. 1075 , per il rifornimento idrico della popolazione, per il periodo 16 settembre 1969-15 settembre 1971, e' prorogato fino a quando restera' operante l'accordo 18 luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420 , stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.