Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa n. 81/2025 V.G.
Il giudice,
nell'impedimento legittimo della Presidente di Sezione,
- richiamato il decreto della Presidente già titolare del fascicolo, in data
21/1/2025:
“ visto il ricorso presentato da tendente ad ottenere Parte_1
l'ammortamento del “certificato azionario n. 2”, incorporante n. 275.495 azioni di categoria A (50.000+225.495), rappresentative dell'87,73% del capitale sociale di;
CP_1
ritenuta la competenza di questa Sezione specializzata, alla quale per legge sono riservate "tutte le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari",
"ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e del titolo VI del codice civile;
ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi degli artt. 3 e 5 del d. lgs. 2003 n. 168 e s.m.i.;
vista la documentazione prodotta con il ricorso e rilevato che dalle annotazioni sul libro soci ( doc. 2) risulta che il titolo si dovrebbe trovare presso la Banca depositaria, ossia BNP Paribas Securities Servicies
Succursale di Milano, e che non sono provati i rapporti tra quest'ultima e l'avv. Bennardi da cui provengono le e-mail prodotte sub doc. 7 e 8, né risulta provato il riscontro della Banca depositaria alla lettera prodotta sub doc. 10;
rilevato, altresì, che gran parte delle azioni incorporate nel certificato in questione (n. 265.495 azioni su complessive n. 275.495) risultano girate in
1
“Anthilia BIT IV Co-Investment Fund”, e del fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), denominato “Anthilia ELTIF – Economia Reale
Italia”
considerato che l'art. 2027 c.c. prevede che l'intestatario o il giratario possa fare denunzia all'emittente in caso di smarrimento del titolo, e che pertanto deve ritenersi prevista, in caso di girata, la legittimazione del giratario;
rilevato che secondo la giurisprudenza il giratario delle azioni è legittimato a chiedere autonomamente l'ammortamento dei titoli ex art. 2027 c.c. nel processo introdotto dal girante (Tribunale Catania, 24/07/1989 in De Jure);
ritenuto, pertanto, che debba essere disposta la notificazione del ricorso e del presente decreto ad nella sua Controparte_2
qualità di società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliari di tipo chiuso riservati ad investitori professionali, denominati “ BIT CP_2
III” e “ BIT IV Co-Investment Fund”, e del fondo di investimento CP_2 europeo a lungo termine (ELTIF), denominato “Anthilia ELTIF – Economia
Reale Italia, quale creditore pignoratizio;
P.Q.M.
Concede termine fino al 10.2.2025 per la notifica del ricorso e del presente decreto ad nella sua qualità di società Controparte_2
di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliari descritti in atti e girataria per costituzione di pegno del titolo del quale è richiesto l'ammortamento;
Concede termine al giratario fino al 10.3.2025 per la costituzione nel presente procedimento;
Concede termine alla ricorrente fino al 10.3.2025 per il deposito di attestazione proveniente dalla Banca depositaria sullo smarrimento del titolo che il Notaio dichiara di aver consegnato a quest'ultima.” Per_1
2 - dato atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla Presidente è stata depositata attestazione della depositaria la quale, con lettera datata CP_3
19/2/2025, ad oggetto: “Atto di pegno sottoscritto in data 25 novembre 2021 tra Palladio LD WT S.p.A., e Controparte_2
BNP Paribas Securities Services – certificato azionario n. 2 WT LD
S.p.A. – invito ad attestare lo smarrimento” dichiara di non essere in possesso del “certificato in questione”;
- dato atto della presentazione di denuncia di smarrimento del certificato avanti i Carabinieri della Stazione di Milano Moscova in data 24/12/2024;
- dato atto che è documentata la a suo tempo intervenuta annotazione del pegno a libro soci della partecipata;
- considerato che il creditore pignoratizio Controparte_2
si è costituito ed ha chiesto: Voglia il Tribunale adito: Pronunciare
[...]
l'ammortamento del Certificato Azionario n. 2 emesso da WT LD
S.p.A. ed intestato a girato in nome e per conto dei Parte_1
Fondi, con ogni relativo effetto, disponendo – trascorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale ovvero respinte le eventuali opposizioni – l'estinzione del
Certificato Azionario n. 2; ordinare la costituzione di un nuovo titolo cartolare sostitutivo e rappresentativo delle medesime azioni già incorporate nel Certificato Azionario n. 2 (il “Nuovo Titolo”); ordinare a in qualità di datore di pegno, di procurare che il Parte_1
Nuovo Titolo sia emesso ab origine con l'annotazione del pegno di cui all'Atto di Pegno a favore di in nome Controparte_2
e per conto dei Fondi, avente ad oggetto le medesime azioni già incorporate dal , mutatis mutandis, nelle forme e con le Controparte_4 modalità disciplinate dall'Atto di pegno, per i motivi di cui in narrativa;
ordinare a in qualità di datore di pegno, di Parte_1 procurare, senza indugio, l'annotazione nel libro soci dell'emittente della costituzione in pegno delle azioni già incorporate nel Controparte_4
e incorporande nel Nuovo Titolo e/o comunque la rettifica
[...] dell'annotazione presente, in conformità all'avvenuta emissione del nuovo certificato, mutatis mutandis, nelle forme e con le modalità disciplinate dall'Atto di pegno (art. 3), per i motivi di cui in narrativa.”
3 - ritenuto che, al netto di alcuni errori o minimi scostamenti nella indicazione di quale frazione partecipativa le 275.495 azioni di categoria A portate dal certificato rappresentano, non vi sia dubbio nella identificazione del certificato, e neppure sulla la presenza sullo stesso di girata in pegno a favore di , come da copia del titolo con Controparte_2
foglio di allungo n. 1 a doc. 6 di parte ricorrente;
- considerato in particolare che la girata non contiene alcuna limitazione del pegno ad una parte delle azioni, sebbene vi siano indici sul fatto che i patti sottostanti limitino il pegno a 265.495 azioni, come risulta peraltro dall'iscrizione a Registro Imprese;
il sottostante patto esula dal provvedimento di ammortamento, che riguarda il titolo nella sua consistenza formale e letterale;
- ritenuto che non vi siano ragioni di dubbio sullo smarrimento;
- ritenuto che sussistano dunque i presupposti per l'ammortamento del titolo così come descritto e documentato in copia a doc. 6 ricorrente, con relativo atto di costituzione di pegno;
- ritenuto, quanto alla iscrizione sul nuovo titolo del pegno, necessario solo precisare che vi è piena concordia di titolare e creditore pignoratizio sulla effettiva sussistenza e consistenza del pegno come in copia doc. 6 ricorrente, e che eventuali adempimenti al proposito dovranno seguire, anche secondo buona fede;
onde non altro occorre espressamente stabilire;
- osservato che l'annotazione a libro soci è già stata eseguita relativamente al titolo in ammortamento e che eventuali ulteriori adempimenti conseguenti e dovuti dovranno seguire secondo legge e buona fede;
P.Q.M.
dispone l'ammortamento del certificato azionario n. 2 di n. 275.495 azioni di categoria A emesso da WT LD s.p.a., intestato a Parte_1
e girato in pegno in data 25/11/2021 ad
[...] Controparte_2
quale gestore dei fondi comuni di investimento mobiliari di tipo
[...] chiuso riservati ad investitori professionali, denominati “Anthilia BIT III” e
“Anthilia BIT IV Co-Investment Fund”, e del fondo di investimento
4 europeo a lungo termine (ELTIF), denominato “Anthilia ELTIF – Economia
Reale Italia”;
trascorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale ovvero respinte le eventuali opposizioni, autorizza WT LD s.p.a. a rilasciare il duplicato dello stesso;
Si comunichi
Venezia, 21/3/2025
Il giudice dr. Lina Tosi
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