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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11143 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
NRG. 29262 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 in persona del legale rappresentante ricorrente in opposizione, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Galeani e E. Pucci
e
CP_1 in persona del legale rappresentante resistente all'opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione n. 01-001551016, notificatale il 27.6.24, eccependo: a) la prescrizione della sanzione oggetto dell'atto impugnato, in quanto l'omissione contributiva si riferisce all'anno 2016 e non è stato, medio tempore, notificato alcun atto interruttivo;
laddove si ritenesse comunicato un atto interruttivo nel 2018, come afferma l' la prescrizione sarebbe comunque decorsa;
CP_1
b) la violazione dell'art. 14, l. 689/81.
Quanto all'eccezione sub a) si osserva che l'atto impugnato è stato preceduto dalla comunicazione dell'atto di accertamento protocollo
.7002.06/12/2018.0149866 del 6 dicembre 2018. CP_1
Tale atto è stato notificato ai sensi e per gli effetti della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (concernente la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari) e la relativa notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 2 gennaio 2019 (mancanza del destinatario o altre persone idonee, immissione dell'avviso in cassetta e deposito presso l'ufficio, non ritiro nei 10 giorni successivi;
v. doc. 2 fascicolo . CP_1
Inoltre, in ragione dell'emergenza epidemiologica verificatasi nel 2020 e 2021, il Legislatore ha introdotto previsioni di natura eccezionale a mezzo delle quali, tra l'altro, ha sospeso la decorrenza della prescrizione dei contributi relativamente a due specifici periodi temporali: I) un primo periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni;
II) un secondo periodo decorrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 182 giorni;
per complessivi 311 giorni.
Pertanto, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'atto di accertamento del gennaio 2019 e la notifica dell'ordinanza ingiunzione nel giugno 2024.
Quanto all'eccezione sub b) si osserva quanto segue.
Il termine di cui al richiamato art. 14 non è applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della Legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga, vedasi Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, comma 1-bis della Legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo.
Tali le ragioni della pronuncia in epigrafe.
Roma, 4 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 in persona del legale rappresentante ricorrente in opposizione, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Galeani e E. Pucci
e
CP_1 in persona del legale rappresentante resistente all'opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione n. 01-001551016, notificatale il 27.6.24, eccependo: a) la prescrizione della sanzione oggetto dell'atto impugnato, in quanto l'omissione contributiva si riferisce all'anno 2016 e non è stato, medio tempore, notificato alcun atto interruttivo;
laddove si ritenesse comunicato un atto interruttivo nel 2018, come afferma l' la prescrizione sarebbe comunque decorsa;
CP_1
b) la violazione dell'art. 14, l. 689/81.
Quanto all'eccezione sub a) si osserva che l'atto impugnato è stato preceduto dalla comunicazione dell'atto di accertamento protocollo
.7002.06/12/2018.0149866 del 6 dicembre 2018. CP_1
Tale atto è stato notificato ai sensi e per gli effetti della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (concernente la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari) e la relativa notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 2 gennaio 2019 (mancanza del destinatario o altre persone idonee, immissione dell'avviso in cassetta e deposito presso l'ufficio, non ritiro nei 10 giorni successivi;
v. doc. 2 fascicolo . CP_1
Inoltre, in ragione dell'emergenza epidemiologica verificatasi nel 2020 e 2021, il Legislatore ha introdotto previsioni di natura eccezionale a mezzo delle quali, tra l'altro, ha sospeso la decorrenza della prescrizione dei contributi relativamente a due specifici periodi temporali: I) un primo periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni;
II) un secondo periodo decorrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 182 giorni;
per complessivi 311 giorni.
Pertanto, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'atto di accertamento del gennaio 2019 e la notifica dell'ordinanza ingiunzione nel giugno 2024.
Quanto all'eccezione sub b) si osserva quanto segue.
Il termine di cui al richiamato art. 14 non è applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della Legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga, vedasi Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, comma 1-bis della Legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo.
Tali le ragioni della pronuncia in epigrafe.
Roma, 4 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro