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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 11 giugno 2025 svoltasi in modalità cartolar ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. M. A. Saracino come da mandato in atti Parte_1
contro
in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Gioffreda come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Il sig. ha proposto opposizione a Parte_1
precetto notificato in data 29.12.2023, con il quale ha intimato il pagamento Controparte_1
della somma di € 41.896,23 oltre accessori, in forza di mutuo fondiario n. 061/688/1158689 del
04.04.2013 pari alla somma originaria di € 55.000, 00 da pagarsi in 180 rate dal 4.05.2023 al 4.4.28 con tasso variabile
Con comparsa del 02.05.2024, si costituiva persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Con il primo motivo di opposizione il sig. contesta la esistenza di vizi attinenti alla Parte_1
omessa notifica del titolo esecutivo.
Orbene, i suddetti vizi dovevano essere denunciato nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c..
Nel merito il contesta la violazione del diritto alla informazione e trasparenza, la Parte_1
illegittima applicazione di interessi usurari, anatocismo, ammortamento alla francese e abusiva concessione del credito.
Con riferimento alla eccepita la nullità parziale del contratto di mutuo per cui è causa, giacché il metodo dell'ammortamento alla francese comporterebbe l'automatica applicazione di interessi composti, in luogo di quelli semplici convenuti in contratto, con la conseguenza che il prezzo del finanziamento sarebbe inespresso ed indeterminato, in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB.
Il recente intervento della Corte di Cassazione a Sezione Unite sentenza n. 15130/2024 del 29 maggio 2024 ha superato la diatriba giurisprudenziale enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non causa di nullita parziale contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in te di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”..nullità del contratto di mutuo in ragione della usurarietà degli interessi applicati attesa la illegittimità del c.d. piano di ammortamento alla francese.”
La suprema Corte precisa inoltre “…lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non pu andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche n sistema di ammortamento c.d. «all'italiana».”
In ordine, invece, alla eccepita usurarietà degli interessi applicati, si osserva che l'opponente si è limitato ad una vaga e non meglio precisata contestazione di illegittima applicazione di interessi anatocistici oltre che eccedenti la soglie legale di usura.
Orbene, per opinione consolidata incombe sulla parte che deduca l'applicazione di un tasso usurario l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, ma, nella presente fattispecie, proprio in ragione della già rilevata genericità delle contestazioni formulate, parte opponente non ha assolto a tale onere.
Per mera completezza di analisi occorre, infine, evidenziare come si debba escludere che a tali carenze probatorie possa supplire il Giudice per mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, atteso che per consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la priva di quanto assume, ed quindi va legittimamente negata qualora la parte tende, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a promuovere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non altrimenti provati ( Cass. Sez. VI ordinanza 08 febbraio 2011 n. 3130)
In ordine, infine, alla eccepita violazione del diritto alla informazione e trasparenza si osserva che la prefata omissione potrebbe spiegare la propria incidenza sotto il profilo della responsabilita'
precontrattuale, nell'ipotesi in cui venisse dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente - ipotesi che non risulta attuale nella vicenda in esame.
La problematicità della questione giuridica trattata, induce il Giudicante a compensare le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Rigetta la opposizione spiegata dal sig. e, per l'effetto, conferma l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 29.12.2023;
2) Spese di lite compensate
. Lecce, 11 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)