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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 744/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
TR NZ, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente –
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 settembre 2023 e ritualmente notificato, NZ TR ha convenuto in giudizio l'
[...]
in Controparte_2 persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, lo stesso è affetto dalle patologie tendinite del sovraspinoso e sindrome da compressione del nervo ulnare del gomito, per l'effetto, ha chiesto condannare l' CP_1 all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
dapprima (dal 1996 al 2000) come operaio addetto alle pulizie CP_3 industriali e, dal 2000 a tutt'oggi, svolgendo l'attività di operatore muratore CP_ (cfr.all.to 3 estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
- di essere CP_1 stato esposto, in ragione di dette mansioni, ai rischi correlati con la movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni corpo intero e sistema
(mano–braccio, movimenti ripetuti e prolungati dell'avambraccio, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, posture incongrue (Cfr. certificati di idoneità alle mansioni - all.to 4); - di effettuare le seguenti lavorazioni: cambio piastra di colaggio nelle siviere dal peso di circa 25 Kg con conseguente spostamento della piastra da terra ad un'altezza di circa 1,50 cm;
- utilizzo del martello pneumatico per rompere lo scaricatore (blocco di cemento refrattario) e costruirne uno nuovo dal peso di circa 20
Kg, compiendo tale operazione con le braccia sollevate a circa 1,50 m da terra;
- di aprire, ogni volta che compie le predette azioni, il cassetto di colaggio che si trova circa 1,80 cm da terra, aperto con un pistone ad aria e poi tirato manualmente, tenendo le braccia sollevate oltre l'altezza delle spalle;
- di effettuare almeno due volte a turno il cambio piastra dei fucinati, inserendo un gancio di acciaio per impedire la chiusura del cassetto, sollevando le braccia in alto;
- di essere addetto, circa due volte a turno, all'operazione rimozione “scaricatore sedia” con il martello ad aria, della durata di circa 40 minuti;
- di movimentare sacchi di granulati quotidianamente (almeno 12 a turno) del peso di circa 10-15 Kg cadauno;
- di condurre un carrello elevatore non ammortizzato con il quale sposta pedane in legno, che movimenta manualmente;
di aver sempre osservato un orario lavorativo di oltre 40 ore settimanali, di cui 8 ore giornaliere;
di aver contratto, in ragione di tutte le dette lavorazioni, le malattie tendinite del sovraspinoso e sindrome da compressione del nervo ulnare del gomito (cfr. relazione medico legale dott. all.to 1 al ricorso); di aver presentato, Per_2 in data 13/12/2019, all' , domande per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale delle malattie indicate;
- che, tuttavia, l'Istituto, con note del
17/03/2020, concludeva negativamente le pratiche ritenendo, per entrambe le domande, il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata, archiviando la pratica e confermando tali esiti con note, rispettivamente, del 05/03/2022 e del 17/02/2022, rese a seguito di opposizione (cfr. all.ti 5-12 al ricorso). Pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale delle malattie contratte e di condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, ad erogare i benefici di legge.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_2 direttore pro tempore, ritenendo le malattie denunciate non tabellate e contestandone l'origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità; contestava, inoltre, quanto riferito dal ricorrente in sede di anamnesi lavorativa e nel ricorso introduttivo in quanto trattasi di mere dichiarazioni di parte sprovviste di riscontri oggettivi e ritenendo, altresì, il grado di invalidità richiesto eccessivo rispetto alle obiettive condizioni dell'assicurato e ai parametri tabellari di cui all'art. 13 D.lgs. 38/00. Escussi i testi indicati dal ricorrente ed espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, CP_1 viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308;
01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all. 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, ovvero dal 2000 all'attualità del ricorso, come operaio muratore e di aver svolto varie mansioni manuali per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario.
In particolare, i testimoni e colleghi del Tes_1 Testimone_2 ricorrente dal 2005 all'attualità del ricorso, il primo, e dal 2007 al 2020, il secondo, escussi all'udienza del 25/09/2024 hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse. Il teste ha dichiarato: “dal 2005 sono al reparto logistica delle Tes_1
Acciaierie dove lavora anche il ricorrente. Confermo quindi la mansione di operaio muratore dal 2005”. In particolare, quanto alla circostanza indicata in ricorso di effettuare almeno due volte a turno il cambio piastra dei fucinati inserendo un gancio di acciaio per impedire la chiusura del cassetto, ha affermato: “confermo l'operazione che mi si legge nel capitolo comporta le braccia in alto”; per quanto concerne l'operazione di movimentare sacchi di granulati quotidianamente, almeno 12 a turno, del peso di circa 10-15 Kg cadauno riferisce: “si è vero, inserisce i sacchi da 15 Kg;
lo so perché faccio lo stesso lavoro”. Il teste ha confermato, altresì, l'orario di lavoro indicato in ricorso. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_2 anch'egli escusso all'udienza del 25/09/2024, che ha confermato tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova ammessi (cfr. dichiarazioni, in atti).
Confermata, quindi, dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_3 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che TR NZ è affetto da “sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione tendine sovraspinato dx>sin”, e da “sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito destro”. L'ausiliario del giudice, inoltre, valutata l'anamnesi lavorativa riferita dal ricorrente e per come confermata dalle dichiarazioni testimoniali, ha qualificato le stesse aventi originale professionale, precisando, in particolare, che: “L'accertamento RM posto a base della richiesta di riconoscimento di MP a carico delle spalle ( dxt>sin ), esame fondamentale
e ben più accurato della ecografia per lo studio di questa articolazione, ha inoppugnabilmente documentato una condizione infiammatoria cronica, dovuta ad un'alterata biomeccanica della stessa per fissurazioni ed imbibizione edematosa del tendine del sovraspinato in contemporanea alla presenza di alterazioni degenerative dell'articolazione e versamento infiammatorio di tipo sinovitico;
tutti elementi incontrovertibili di sofferenza cronica da usura meccanica avanzata e prolungata, quindi nessun dubbio sulla sussistenza della patologia in discussione”. Sotto il profilo del nesso causale delle patologie indicate, il Consulente Dott. si è espresso accertando il pieno riconoscimento del nesso di causa Per_3 tra rischio lavorativo e le patologie indicate. In particolare per quanto concerne la “sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione tendine sovraspinato dx>sin afferma che: “ai fini della valutazione medico legale del caso, si rileva che il Medico Competente ha indicato quali rischi specifici cui era esposto TR NZ, il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e le vibrazioni al sistema mano braccio. La “ lista I- malttie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità , Gruppo 2 Malattie da Agenti fisici esclusi i tumori” di cui al Decreto Min. Lavoro e Politiche Sociali del 13/1/2024, individua la tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla quale organo bersaglio di quelle “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza…E' proprio questo il caso del ricorrente il quale come muratore doveva lavorare con il martello pneumatico sulle siviere e rimuovere il cemento refrattario invecchiato ed applicarne uno nuovo, ovvero rimuovere la piastra, il cassetto di colaggio ecc.” Per quanto riguarda invece la menomazione “sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito destro” il CTU ha dapprima specificato che: “cause professionali sono, soprattutto, l'uso di strumenti vibranti, movimenti ripetitivi o situazioni che impongono la prolungata flessione del gomito”. Quindi, ha proseguito affermando che: “il ricorrente ha usato molto il martello pneumatico, come già in precedenza esposto, e, del resto, l' CP_1 ha già riconosciuto al Sig. TR la malattia professionale: “s. del tunnel carpale bilaterale di media entità DBP pari a 5%; tale patologia ha un meccanismo eziopatogenetico del tutto analogo alla sindrome cubitale al gomito” specificando che: “la sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione tendine sovraspinato dx>sin”, e la “sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito destro, tutte interessanti gli arti superiori ( s. del canale cubitale e sindrome da conflitto delle spalle ) hanno in comune l'esposizione ad un rischio lavorativo che è omogeneo per tutte e tre ed è rappresentato sia dal Sovraccarico Biomeccanico degli Arti
Superiori ( SBAS ) che da Vibrazioni al Sistema Mano Braccio ( HAV).
Alla luce di tali considerazioni il C.T.U. ha concluso ritenendo sussistente l'origine professionale delle malattie denunciate, valutando per le spalle il danno biologico derivante nella misura del 10%, con riferimento alla voce tabellare n. 227 “esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla sussistente il rischio specifico del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori almeno di grado medio o medio elevato e n. 223 “anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole: dxt 25%; sx 20%” e del 4% per la sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito o s. cubitale con riferimento alla voce tabellare n.
165 (esiti neurologici di sindromi canalicolari a tipo tunnel canale di
Guyon, canale cubitale con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità, fino a 6%) valutando, così, il grado complessivo di invalidità permanente pari al 14%
(quattordici) a decorrere dalla domanda amministrativa, tenuto conto della preesistenza del 5% per menomazione concorrente s. del tunnel carpale bilaterale): Danno Biologico complessivo 18% e operato il cumulo con menomazione coesistente: “movimenti attivi di flessione del tronco limitati a 30° rotoinclinazione laterale limitata attivamente a 30°; dolenti e dolorabili le emergenze delle radici nervose da D12 a S1,Lasegue positivo: DBP 12%”, Il Ctu ha valutato, con tecnica a scalare, il danno biologico complessivo attuale nella misura del 28%. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte ricorrente esprimeva parere concorde mentre il consulente dell' , CP_1
Dott. contestava le conclusioni raggiunte dal CTU formulando Persona_4 note critiche fondate sul riconoscimento di entrambe le malattie professionali ribadendo e le considerazioni già esposte nelle note a difesa. L'ausiliario del Giudice ha convincentemente replicato evidenziando che:
“l' ha già riconosciuto come MP la sindrome del tunnel carpale CP_1 bilaterale al ricorrente (DBP 5%), in sede amministrativa, quindi è chiaro che il rischio specifico è stato ritenuto idoneo ed adeguato ed è lo stesso che agisce a livello dei gomiti e cioè le vibrazioni al sistema mano-braccio- Cont spalle (HAV).. per le spalle, il medico competente dell' ha individuato ben n° 2 fattori di rischio e cioè il sovraccarico biomeccanico (SBAS) e le vibrazioni (HAV).
Il CTU, infine, in replica alle note critiche formulate dal Ctp di parte resistente: “nel giudizio del Medico Competente del 6/7/20 le prescrizioni…sono quasi tutte indirizzate a tutelare gli arti superiori: “ Certificato di idoneità alla mansione del 6/7/20 con prescrizioni del medico Cont competente ove si riconosce il rischio di MMC e di Vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio, con prescrizioni permanenti di evitare sollevamento di pesi >10 Kg, NO lavori con MMC con NIOSH > 0,85, NO lavori con abduzione arti superiori, evitare lavori con braccia sopra il livello spalle, NO lavori con movimenti ripetitivi arti superiori”. All'esito della dialettica processuale tra consulenti emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici.
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Deve, inoltre, ritenersi che il ricorrente abbia pienamente assolto all'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, in quanto, dalla documentazione prodotta, dall'istruttoria espletata e dall'esame compiuto dal C.T.U., sono emersi elementi tali da poter far ritenere le modalità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente come causa delle patologie riscontrate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M
.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TR
NZ, nella causa iscritta al n. 744/2023 disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che le malattie cui è affetto il ricorrente “sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione tendine sovraspinato dx>sin” e da “sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito destro” hanno origine professionale e che dalle stesse è derivato un danno biologico pari al 10% per la sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione del tendine sovraspinato dx e sx e un danno biologico pari al 4% per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare con decorrenza dalla data delle domande amministrative e complessivo, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate, del 28% (ventotto per cento); b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativo fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì 28 maggio 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 744/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
TR NZ, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente –
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 settembre 2023 e ritualmente notificato, NZ TR ha convenuto in giudizio l'
[...]
in Controparte_2 persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, lo stesso è affetto dalle patologie tendinite del sovraspinoso e sindrome da compressione del nervo ulnare del gomito, per l'effetto, ha chiesto condannare l' CP_1 all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
dapprima (dal 1996 al 2000) come operaio addetto alle pulizie CP_3 industriali e, dal 2000 a tutt'oggi, svolgendo l'attività di operatore muratore CP_ (cfr.all.to 3 estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
- di essere CP_1 stato esposto, in ragione di dette mansioni, ai rischi correlati con la movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni corpo intero e sistema
(mano–braccio, movimenti ripetuti e prolungati dell'avambraccio, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, posture incongrue (Cfr. certificati di idoneità alle mansioni - all.to 4); - di effettuare le seguenti lavorazioni: cambio piastra di colaggio nelle siviere dal peso di circa 25 Kg con conseguente spostamento della piastra da terra ad un'altezza di circa 1,50 cm;
- utilizzo del martello pneumatico per rompere lo scaricatore (blocco di cemento refrattario) e costruirne uno nuovo dal peso di circa 20
Kg, compiendo tale operazione con le braccia sollevate a circa 1,50 m da terra;
- di aprire, ogni volta che compie le predette azioni, il cassetto di colaggio che si trova circa 1,80 cm da terra, aperto con un pistone ad aria e poi tirato manualmente, tenendo le braccia sollevate oltre l'altezza delle spalle;
- di effettuare almeno due volte a turno il cambio piastra dei fucinati, inserendo un gancio di acciaio per impedire la chiusura del cassetto, sollevando le braccia in alto;
- di essere addetto, circa due volte a turno, all'operazione rimozione “scaricatore sedia” con il martello ad aria, della durata di circa 40 minuti;
- di movimentare sacchi di granulati quotidianamente (almeno 12 a turno) del peso di circa 10-15 Kg cadauno;
- di condurre un carrello elevatore non ammortizzato con il quale sposta pedane in legno, che movimenta manualmente;
di aver sempre osservato un orario lavorativo di oltre 40 ore settimanali, di cui 8 ore giornaliere;
di aver contratto, in ragione di tutte le dette lavorazioni, le malattie tendinite del sovraspinoso e sindrome da compressione del nervo ulnare del gomito (cfr. relazione medico legale dott. all.to 1 al ricorso); di aver presentato, Per_2 in data 13/12/2019, all' , domande per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale delle malattie indicate;
- che, tuttavia, l'Istituto, con note del
17/03/2020, concludeva negativamente le pratiche ritenendo, per entrambe le domande, il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata, archiviando la pratica e confermando tali esiti con note, rispettivamente, del 05/03/2022 e del 17/02/2022, rese a seguito di opposizione (cfr. all.ti 5-12 al ricorso). Pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale delle malattie contratte e di condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, ad erogare i benefici di legge.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_2 direttore pro tempore, ritenendo le malattie denunciate non tabellate e contestandone l'origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità; contestava, inoltre, quanto riferito dal ricorrente in sede di anamnesi lavorativa e nel ricorso introduttivo in quanto trattasi di mere dichiarazioni di parte sprovviste di riscontri oggettivi e ritenendo, altresì, il grado di invalidità richiesto eccessivo rispetto alle obiettive condizioni dell'assicurato e ai parametri tabellari di cui all'art. 13 D.lgs. 38/00. Escussi i testi indicati dal ricorrente ed espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, CP_1 viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308;
01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all. 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, ovvero dal 2000 all'attualità del ricorso, come operaio muratore e di aver svolto varie mansioni manuali per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario.
In particolare, i testimoni e colleghi del Tes_1 Testimone_2 ricorrente dal 2005 all'attualità del ricorso, il primo, e dal 2007 al 2020, il secondo, escussi all'udienza del 25/09/2024 hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse. Il teste ha dichiarato: “dal 2005 sono al reparto logistica delle Tes_1
Acciaierie dove lavora anche il ricorrente. Confermo quindi la mansione di operaio muratore dal 2005”. In particolare, quanto alla circostanza indicata in ricorso di effettuare almeno due volte a turno il cambio piastra dei fucinati inserendo un gancio di acciaio per impedire la chiusura del cassetto, ha affermato: “confermo l'operazione che mi si legge nel capitolo comporta le braccia in alto”; per quanto concerne l'operazione di movimentare sacchi di granulati quotidianamente, almeno 12 a turno, del peso di circa 10-15 Kg cadauno riferisce: “si è vero, inserisce i sacchi da 15 Kg;
lo so perché faccio lo stesso lavoro”. Il teste ha confermato, altresì, l'orario di lavoro indicato in ricorso. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_2 anch'egli escusso all'udienza del 25/09/2024, che ha confermato tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova ammessi (cfr. dichiarazioni, in atti).
Confermata, quindi, dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_3 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che TR NZ è affetto da “sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione tendine sovraspinato dx>sin”, e da “sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito destro”. L'ausiliario del giudice, inoltre, valutata l'anamnesi lavorativa riferita dal ricorrente e per come confermata dalle dichiarazioni testimoniali, ha qualificato le stesse aventi originale professionale, precisando, in particolare, che: “L'accertamento RM posto a base della richiesta di riconoscimento di MP a carico delle spalle ( dxt>sin ), esame fondamentale
e ben più accurato della ecografia per lo studio di questa articolazione, ha inoppugnabilmente documentato una condizione infiammatoria cronica, dovuta ad un'alterata biomeccanica della stessa per fissurazioni ed imbibizione edematosa del tendine del sovraspinato in contemporanea alla presenza di alterazioni degenerative dell'articolazione e versamento infiammatorio di tipo sinovitico;
tutti elementi incontrovertibili di sofferenza cronica da usura meccanica avanzata e prolungata, quindi nessun dubbio sulla sussistenza della patologia in discussione”. Sotto il profilo del nesso causale delle patologie indicate, il Consulente Dott. si è espresso accertando il pieno riconoscimento del nesso di causa Per_3 tra rischio lavorativo e le patologie indicate. In particolare per quanto concerne la “sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione tendine sovraspinato dx>sin afferma che: “ai fini della valutazione medico legale del caso, si rileva che il Medico Competente ha indicato quali rischi specifici cui era esposto TR NZ, il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e le vibrazioni al sistema mano braccio. La “ lista I- malttie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità , Gruppo 2 Malattie da Agenti fisici esclusi i tumori” di cui al Decreto Min. Lavoro e Politiche Sociali del 13/1/2024, individua la tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla quale organo bersaglio di quelle “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza…E' proprio questo il caso del ricorrente il quale come muratore doveva lavorare con il martello pneumatico sulle siviere e rimuovere il cemento refrattario invecchiato ed applicarne uno nuovo, ovvero rimuovere la piastra, il cassetto di colaggio ecc.” Per quanto riguarda invece la menomazione “sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito destro” il CTU ha dapprima specificato che: “cause professionali sono, soprattutto, l'uso di strumenti vibranti, movimenti ripetitivi o situazioni che impongono la prolungata flessione del gomito”. Quindi, ha proseguito affermando che: “il ricorrente ha usato molto il martello pneumatico, come già in precedenza esposto, e, del resto, l' CP_1 ha già riconosciuto al Sig. TR la malattia professionale: “s. del tunnel carpale bilaterale di media entità DBP pari a 5%; tale patologia ha un meccanismo eziopatogenetico del tutto analogo alla sindrome cubitale al gomito” specificando che: “la sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione tendine sovraspinato dx>sin”, e la “sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito destro, tutte interessanti gli arti superiori ( s. del canale cubitale e sindrome da conflitto delle spalle ) hanno in comune l'esposizione ad un rischio lavorativo che è omogeneo per tutte e tre ed è rappresentato sia dal Sovraccarico Biomeccanico degli Arti
Superiori ( SBAS ) che da Vibrazioni al Sistema Mano Braccio ( HAV).
Alla luce di tali considerazioni il C.T.U. ha concluso ritenendo sussistente l'origine professionale delle malattie denunciate, valutando per le spalle il danno biologico derivante nella misura del 10%, con riferimento alla voce tabellare n. 227 “esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla sussistente il rischio specifico del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori almeno di grado medio o medio elevato e n. 223 “anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole: dxt 25%; sx 20%” e del 4% per la sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito o s. cubitale con riferimento alla voce tabellare n.
165 (esiti neurologici di sindromi canalicolari a tipo tunnel canale di
Guyon, canale cubitale con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità, fino a 6%) valutando, così, il grado complessivo di invalidità permanente pari al 14%
(quattordici) a decorrere dalla domanda amministrativa, tenuto conto della preesistenza del 5% per menomazione concorrente s. del tunnel carpale bilaterale): Danno Biologico complessivo 18% e operato il cumulo con menomazione coesistente: “movimenti attivi di flessione del tronco limitati a 30° rotoinclinazione laterale limitata attivamente a 30°; dolenti e dolorabili le emergenze delle radici nervose da D12 a S1,Lasegue positivo: DBP 12%”, Il Ctu ha valutato, con tecnica a scalare, il danno biologico complessivo attuale nella misura del 28%. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, il consulente di parte ricorrente esprimeva parere concorde mentre il consulente dell' , CP_1
Dott. contestava le conclusioni raggiunte dal CTU formulando Persona_4 note critiche fondate sul riconoscimento di entrambe le malattie professionali ribadendo e le considerazioni già esposte nelle note a difesa. L'ausiliario del Giudice ha convincentemente replicato evidenziando che:
“l' ha già riconosciuto come MP la sindrome del tunnel carpale CP_1 bilaterale al ricorrente (DBP 5%), in sede amministrativa, quindi è chiaro che il rischio specifico è stato ritenuto idoneo ed adeguato ed è lo stesso che agisce a livello dei gomiti e cioè le vibrazioni al sistema mano-braccio- Cont spalle (HAV).. per le spalle, il medico competente dell' ha individuato ben n° 2 fattori di rischio e cioè il sovraccarico biomeccanico (SBAS) e le vibrazioni (HAV).
Il CTU, infine, in replica alle note critiche formulate dal Ctp di parte resistente: “nel giudizio del Medico Competente del 6/7/20 le prescrizioni…sono quasi tutte indirizzate a tutelare gli arti superiori: “ Certificato di idoneità alla mansione del 6/7/20 con prescrizioni del medico Cont competente ove si riconosce il rischio di MMC e di Vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio, con prescrizioni permanenti di evitare sollevamento di pesi >10 Kg, NO lavori con MMC con NIOSH > 0,85, NO lavori con abduzione arti superiori, evitare lavori con braccia sopra il livello spalle, NO lavori con movimenti ripetitivi arti superiori”. All'esito della dialettica processuale tra consulenti emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici.
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Deve, inoltre, ritenersi che il ricorrente abbia pienamente assolto all'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, in quanto, dalla documentazione prodotta, dall'istruttoria espletata e dall'esame compiuto dal C.T.U., sono emersi elementi tali da poter far ritenere le modalità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente come causa delle patologie riscontrate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M
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Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TR
NZ, nella causa iscritta al n. 744/2023 disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che le malattie cui è affetto il ricorrente “sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione tendine sovraspinato dx>sin” e da “sindrome da intrappolamento del n. ulnare al gomito destro” hanno origine professionale e che dalle stesse è derivato un danno biologico pari al 10% per la sindrome da conflitto bilaterale delle spalle con lesione del tendine sovraspinato dx e sx e un danno biologico pari al 4% per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare con decorrenza dalla data delle domande amministrative e complessivo, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate, del 28% (ventotto per cento); b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione CP_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativo fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì 28 maggio 2025
Il giudice Michela Francorsi