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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 49/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. NO NE - Presidente
Dott.ssa Federica Rende - Consigliere
Dott. DR IN - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49/2020 R.G. vertente
TRA
, P. IVA già Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro- Parte_2 tempore, Avv. Giuseppe Falcomatà, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Bumbaca,
C.F. , domiciliata presso la società sede operativa C.F._1 CP_1 di , sita in località Catona, Vico D'Ascoli snc. Ai fini e per gli effetti Parte_1 degli artt. 13, c. 3 e 134 c.3 c.p.c. l'Avv. Tiziana Bumbaca dichiara di voler ricevere i relativi avvisi al numero di fax 0965415071 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
17.06.1952 e residente a [...], rappresentata e difesa, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Caterina BRUNO del Foro di
[...]
, C.F. e Rosanna SCARLATA del Foro di Locri, C.F. Pt_1 C.F._3 , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di C.F._4 quest'ultima sito in Monasterace M. (RC), via Nazionale, 122. Telefax 0964735176
Pec: Email_2
[...]
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.1030/2019 del
22/10/2019, notificata in data 16.12.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 maggio 2016, la sig.ra conveniva in CP_2
giudizio davanti al Tribunale di Locri la , chiedendo la Parte_2 condanna al pagamento di € 9.811,70 per lesioni subite e di € 6.197,38 per danni materiali alla propria autovettura Ford KA, tg EW217GZ, in occasione del sinistro stradale verificatosi il 12 ottobre 2015 lungo la SP 95, causato dalla presenza di terriccio sul manto stradale.
La si costituiva contestando la realità del fatto, l'an ed il quantum debeatur. Parte_2
Espletata l'istruttoria (interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU medico-legale), il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1030/2019, accoglieva la domanda e condannava la al pagamento di € 7.971,00 per risarcimento danni, oltre interessi, Controparte_3 nonché alle spese processuali per € 3.809,00 e alle spese di CTU.
La ha proposto appello deducendo i motivi di Parte_3
seguito meglio illustrati e chiedendo l'accertamento dell'infondatezza della pretesa risarcitoria per mancanza di prova sull'an e sul quantum, l'insussistenza della responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., ovvero in subordine la riduzione del risarcimento per concorso di colpa.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna Controparte_2
dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
pag. 2/9 Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
Giova premettere che l'atto di appello proposto dalla Parte_3
, ad onta della rispettiva numerazione, è articolato in tre paragrafi
[...]
rispettivamente rubricati:
- Erronea valutazione delle risultanze processuali. Mancanza di prova in ordine all'an. Motivazione solo apparente nulla generica ed apodittica;
- II - Nullità della sentenza per difetto di motivazione. Omessa Motivazione.
Motivazione apparente;
- IV CONTESTAZIONE SUL QUANTUM BE -Violazione di legge erronea valutazione delle prove. Motivazione contraddittoria.
I motivi di doglianza dell'appellante, reciprocamente interconnessi, possono essere riassunti e trattati nei temini seguenti.
I - Valutazione delle risultanze processuali.
L'appellante contesta la valutazione delle prove testimoniali, ritenendo inattendibili le dichiarazioni dei testi e in quanto contraddittorie. Sostiene inoltre che Tes_1 Tes_2
mancherebbe la prova della dinamica del sinistro per l'assenza di tracce fisiche (segni di frenata, parti di veicolo). Deduce infine che la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente.
Il motivo è infondato. Il Giudice di primo grado ha ritenuto attendibili le testimonianze di e , evidenziandone la coerenza e la compatibilità con la documentazione Tes_1 Tes_2
fotografica e i verbali dei Carabinieri. In particolare, il teste ha riferito di aver Tes_1
trovato l'auto della ferma sulla SP 95 dopo che questa aveva perso il CP_2
controllo a causa del terriccio presente sulla carreggiata.
pag. 3/9 Segnatamente, escusso all' udienza del 27.02.2018, il teste dichiara: “Preciso che Tes_1
questa autovettura urtandoli ha rotto due muretti. Preciso che il mio terreno si trova ad un livello di circa un metro sotto dalla strada ed è diviso da questa da un muro. Preciso che quest'autovettura rimase in bilico metà sulla strada e l'altra metà pendeva sul mio terreno… L'autovettura ha impattato frontalmente sui muretti. Ribadisco che
l'autovettura si trovava in bilico metà sulla strada e l'altra metà sul terreno e, quindi le due portiere davanti erano all'altezza del terreno. La macchina era sospesa”.
Analogamente, il teste , esaminato all' udienza del 17.04.2018, dichiarava: Tes_2
“Preciso che io non ho assistito all'incidente… Quando ivi sono giunto l'autovettura incidentata si trovava in bilico sul ciglio della strada quasi verso sotto, nel senso che la parte posteriore si trovava più in alto rispetto a quella anteriore. In quel posto dove ho notato l'autovettura vi era un muretto… Rammento che vidi l'autovettura della sig.ra solo dalla parte posteriore, quindi non so dire con precisione se sia CP_2
l'autovettura di cui alle foto in atti che mi sono state sottoposte in quanto nessuna riprende da dietro il veicolo… Non ho notato se l'autovettura che era in bilico fosse o no poggiata nella parte anteriore sul terreno sottostante”.
Le rispettive dichiarazioni testimoniali, sopra testualmente riportate anche per immediato raffronto, risultano circostanziate, precise e prive di contraddizioni.
Inoltre, il verbale di intervento dei Carabinieri, benché sopraggiunti dopo l'incidente e su richiesta della stessa rappresenta comunque un importante elemento di CP_2
riscontro circa l'effettiva verificazione del sinistro e la sua dinamica. Giova, peraltro, sottolineare che gli stessi Militari operanti, costatate le malsicure condizioni del manto stradale, ne davano immediato avviso al Sindaco del affinché lo stesso Parte_4
avvertisse la Provincia di Reggio Calabria – Settore Viabilità, in quanto organo competente circa la manutenzione ordinaria e straordinaria di quella strada (cfr. relazione di servizio in atti).
Avuto riguardo al profilo dell'effettiva verificazione del sinistro, la sentenza di primo grado risulta dunque adeguatamente motivata e il relativo motivo di appello infondato.
II - Responsabilità ex art. 2051 c.c. e concorso di parte appellata.
pag. 4/9 Parte appellante deduce l'insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. sostenendo che la conoscendo i luoghi per averli percorsi nei giorni precedenti, avrebbe CP_2
dovuto prevedere la situazione di pericolo, escludendosi così l'elemento dell'imprevedibilità. Inoltre, eccepisce che il sinistro sarebbe da imputare alla condotta imprudente della conducente per velocità inadeguata e mancata manovra correttiva (art. 141 C.d.S.).
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di seguito indicati. La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. si fonda sulla presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia, superabile solo mediante prova del caso fortuito. La presenza di terriccio sulla carreggiata, non adeguatamente segnalato, costituisce certamente un'insidia stradale che impone al custode l'obbligo di vigilanza e manutenzione.
Peraltro, la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo. (Per tutte, tra le più recenti, si rimanda a Cass. civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 8450 del
31/03/2025, Rv. 674295 - 01)
Nel caso di specie, il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso risulta convincentemente provato, mentre la non ha dimostrato di aver Controparte_3
adempiuto ai propri obblighi di custodia, né ha provato il caso fortuito. Le circostanze di fatto accertate dimostrano che il terriccio era presente sulla carreggiata in modo tale da costituire un pericolo per la circolazione. L'eventuale conoscenza dei luoghi da parte della pur protendo rilevare ai fini di un concorso di colpa, non esclude la CP_2
responsabilità dell'ente custode.
Il motivo merita, invece, parziale accoglimento con riferimento alla dedotta imprudenza della conducente.
Sul punto, si rammenta che l'art. 141 del Codice della Strada, prescrive al conducente di mantenere il controllo del veicolo e di moderare la velocità in relazione alle condizioni della strada, anche in presenza di situazioni anomale non immediatamente percepibili.
pag. 5/9 Sotto concorrente profilo, si osserva che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19/11/2009, Rv. 610663 - 01).
Dalle risultanze processuali emerge che la pur in presenza di una situazione CP_2
di pericolo determinata dal terriccio sulla carreggiata, avrebbe potuto e dovuto adottare una condotta di guida più prudente. In particolare - considerate la dinamica del sinistro, la natura della strada provinciale e le condizioni del manto stradale e le conseguenze dell'incidente - deve ritenersi che la velocità tenuta dalla conducente non risultava commisurata alle circostanze del caso concreto.
In particolare, risulta che la danneggiata conoscesse la strada su cui si verificò
l'incidente, avendola peraltro percorsa nei giorni precedenti. Oltre a ciò, dalla documentazione fotografica in atti, si evince chiaramente che si tratta di una strada extraurbana poco ampia e non in perfette condizioni anche a prescindere dal terriccio presente sul manto stradale. A ciò si aggiunge la concreta dinamica del sinistro, come descritta anche dalla stessa secondo cui, giunta in prossimità di una curva, la CP_2
stessa perdeva il controllo della propria autovettura, la quale invadeva la corsia di marcia opposta e di andava a schiantare contro il muretto di protezione posto su quel lato della carreggiata, abbattendolo per circa dieci metri. Nell'occorso, inoltre,
l'autovettura condotta dalla riportava seri danni, come meglio descritti in atti. CP_2
Orbene, la ponderazione complessiva di tutti i suddetti elementi porta necessariamente a ritenere che, nel caso di specie, la condotta di guida della non sia stata CP_2
adeguatamente rapportata alle concrete condizioni della strada, né tale deduzione, ricavata da elementi oggettivi, può essere minimamente inficiata da quanto dichiarato pag. 6/9 dal teste il quale, con affermazione meramente valutativa, ha sostenuto che la Tes_1 procedeva a velocità “normale”. CP_2
In ragione di quanto premesso, deve riconoscersi un concorso di colpa della CP_2
che appare congruo e prudente quantificare nella misura del 25%, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento. Pertanto, l'importo complessivo di € 7.971,00 liquidato in primo grado va rideterminato in € 5.978,25, pari al 75% dell'importo originario.
III- Sul quantum debeatur.
L'appellante contesta la liquidazione del danno biologico (2%) ritenendolo irrilevante e privo di adeguata prova. Deduce inoltre il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della circostanza che avrebbe dovuto comportare una riduzione del CP_2
risarcimento. Quanto ai danni materiali, contesta la liquidazione delle spese di riparazione, ritenendo le fatture non sufficientemente analizzate.
Il motivo è infondato. Il CTU medico-legale ha accertato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dalla quantificando il danno biologico nella misura del CP_2
2% e l'inabilità temporanea in 89 giorni complessivi. La relazione peritale è ampiamente motivata e risulta attendibile. Il danno biologico del 2%, pur essendo di entità contenuta, è giuridicamente rilevante e meritevole di risarcimento secondo i criteri giurisprudenziali consolidati.
Per i danni materiali, le fatture prodotte possono essere ritenute congrue e pertinenti rispetto ai danni documentati fotograficamente. Invero, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. (Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 21554 del 07/10/2020, Rv. 659385 - 01).
Nel caso di specie, le immagini dimostrano chiaramente l'entità dei danni subiti dal veicolo, rendendo plausibili le lavorazioni indicate nelle fatture, anche in considerazione della sua data immatricolazione, abbastanza recente rispetto al sinistro.
pag. 7/9 Quanto al dedotto mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, tale circostanza non risulta provata in atti e pertanto non può essere valorizzata ai fini della riduzione del risarcimento.
Rimane salvo quanto statuito al precedente capo II in punto responsabilità concorsuale della danneggiata e conseguente proporzionale riduzione del risarcimento.
IV – Sulla richiesta di condanna.
L'accoglimento, sia pur parziale dell'appello, comporta automaticamente il rigetto della richiesta, formulata da parte appellata, di condanna di parte appellante, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”.
V - Regolamento delle spese
Passando alla regolamentazione delle spese in esito al presente giudizio, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del
13/07/2021, Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
In caso di soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il giudice può compensare parzialmente le spese tra le parti in proporzione alla rispettiva soccombenza. Nel caso di specie, essendo stato riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 25%, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in egual misura.
Tenuto conto del valore, compreso nello scaglione tra da € 5.201 a € 26.000, e della modesta complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze facendo riferimento ai valori minimi previsti dai rispettivi parametri, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio. Alla luce di detti criteri, i compensi sono liquidati, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro € 2.540,00 e per il giudizio di appello in complessivi € 2.906,00, per un totale di € 5.446,00 e quindi, previa compensazione nella pag. 8/9 misura del 25%, in complessivi € 4.084,50 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, poste a carico dell'appellante e distratte, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore dei procuratori di parte appellata, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione – in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata - così provvede:
1. condanna la al risarcimento, in favore di Parte_3
dal danno, definitivamente liquidato in complessivi di € Controparte_2
5.978,25 (cinquemilanovecentosettantotto/25), oltre interessi come da sentenza di primo grado;
2. condanna la al pagamento, in favore di Parte_3
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, definitivamente Controparte_2 liquidate, previa compensazione nella misura del 25, in complessivi € 4.084,50 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3. spese distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte appellata, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
DR IN NO NE
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 49/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. NO NE - Presidente
Dott.ssa Federica Rende - Consigliere
Dott. DR IN - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49/2020 R.G. vertente
TRA
, P. IVA già Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro- Parte_2 tempore, Avv. Giuseppe Falcomatà, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Bumbaca,
C.F. , domiciliata presso la società sede operativa C.F._1 CP_1 di , sita in località Catona, Vico D'Ascoli snc. Ai fini e per gli effetti Parte_1 degli artt. 13, c. 3 e 134 c.3 c.p.c. l'Avv. Tiziana Bumbaca dichiara di voler ricevere i relativi avvisi al numero di fax 0965415071 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
17.06.1952 e residente a [...], rappresentata e difesa, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Caterina BRUNO del Foro di
[...]
, C.F. e Rosanna SCARLATA del Foro di Locri, C.F. Pt_1 C.F._3 , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di C.F._4 quest'ultima sito in Monasterace M. (RC), via Nazionale, 122. Telefax 0964735176
Pec: Email_2
[...]
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.1030/2019 del
22/10/2019, notificata in data 16.12.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 maggio 2016, la sig.ra conveniva in CP_2
giudizio davanti al Tribunale di Locri la , chiedendo la Parte_2 condanna al pagamento di € 9.811,70 per lesioni subite e di € 6.197,38 per danni materiali alla propria autovettura Ford KA, tg EW217GZ, in occasione del sinistro stradale verificatosi il 12 ottobre 2015 lungo la SP 95, causato dalla presenza di terriccio sul manto stradale.
La si costituiva contestando la realità del fatto, l'an ed il quantum debeatur. Parte_2
Espletata l'istruttoria (interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU medico-legale), il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1030/2019, accoglieva la domanda e condannava la al pagamento di € 7.971,00 per risarcimento danni, oltre interessi, Controparte_3 nonché alle spese processuali per € 3.809,00 e alle spese di CTU.
La ha proposto appello deducendo i motivi di Parte_3
seguito meglio illustrati e chiedendo l'accertamento dell'infondatezza della pretesa risarcitoria per mancanza di prova sull'an e sul quantum, l'insussistenza della responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., ovvero in subordine la riduzione del risarcimento per concorso di colpa.
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna Controparte_2
dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
pag. 2/9 Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
Giova premettere che l'atto di appello proposto dalla Parte_3
, ad onta della rispettiva numerazione, è articolato in tre paragrafi
[...]
rispettivamente rubricati:
- Erronea valutazione delle risultanze processuali. Mancanza di prova in ordine all'an. Motivazione solo apparente nulla generica ed apodittica;
- II - Nullità della sentenza per difetto di motivazione. Omessa Motivazione.
Motivazione apparente;
- IV CONTESTAZIONE SUL QUANTUM BE -Violazione di legge erronea valutazione delle prove. Motivazione contraddittoria.
I motivi di doglianza dell'appellante, reciprocamente interconnessi, possono essere riassunti e trattati nei temini seguenti.
I - Valutazione delle risultanze processuali.
L'appellante contesta la valutazione delle prove testimoniali, ritenendo inattendibili le dichiarazioni dei testi e in quanto contraddittorie. Sostiene inoltre che Tes_1 Tes_2
mancherebbe la prova della dinamica del sinistro per l'assenza di tracce fisiche (segni di frenata, parti di veicolo). Deduce infine che la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente.
Il motivo è infondato. Il Giudice di primo grado ha ritenuto attendibili le testimonianze di e , evidenziandone la coerenza e la compatibilità con la documentazione Tes_1 Tes_2
fotografica e i verbali dei Carabinieri. In particolare, il teste ha riferito di aver Tes_1
trovato l'auto della ferma sulla SP 95 dopo che questa aveva perso il CP_2
controllo a causa del terriccio presente sulla carreggiata.
pag. 3/9 Segnatamente, escusso all' udienza del 27.02.2018, il teste dichiara: “Preciso che Tes_1
questa autovettura urtandoli ha rotto due muretti. Preciso che il mio terreno si trova ad un livello di circa un metro sotto dalla strada ed è diviso da questa da un muro. Preciso che quest'autovettura rimase in bilico metà sulla strada e l'altra metà pendeva sul mio terreno… L'autovettura ha impattato frontalmente sui muretti. Ribadisco che
l'autovettura si trovava in bilico metà sulla strada e l'altra metà sul terreno e, quindi le due portiere davanti erano all'altezza del terreno. La macchina era sospesa”.
Analogamente, il teste , esaminato all' udienza del 17.04.2018, dichiarava: Tes_2
“Preciso che io non ho assistito all'incidente… Quando ivi sono giunto l'autovettura incidentata si trovava in bilico sul ciglio della strada quasi verso sotto, nel senso che la parte posteriore si trovava più in alto rispetto a quella anteriore. In quel posto dove ho notato l'autovettura vi era un muretto… Rammento che vidi l'autovettura della sig.ra solo dalla parte posteriore, quindi non so dire con precisione se sia CP_2
l'autovettura di cui alle foto in atti che mi sono state sottoposte in quanto nessuna riprende da dietro il veicolo… Non ho notato se l'autovettura che era in bilico fosse o no poggiata nella parte anteriore sul terreno sottostante”.
Le rispettive dichiarazioni testimoniali, sopra testualmente riportate anche per immediato raffronto, risultano circostanziate, precise e prive di contraddizioni.
Inoltre, il verbale di intervento dei Carabinieri, benché sopraggiunti dopo l'incidente e su richiesta della stessa rappresenta comunque un importante elemento di CP_2
riscontro circa l'effettiva verificazione del sinistro e la sua dinamica. Giova, peraltro, sottolineare che gli stessi Militari operanti, costatate le malsicure condizioni del manto stradale, ne davano immediato avviso al Sindaco del affinché lo stesso Parte_4
avvertisse la Provincia di Reggio Calabria – Settore Viabilità, in quanto organo competente circa la manutenzione ordinaria e straordinaria di quella strada (cfr. relazione di servizio in atti).
Avuto riguardo al profilo dell'effettiva verificazione del sinistro, la sentenza di primo grado risulta dunque adeguatamente motivata e il relativo motivo di appello infondato.
II - Responsabilità ex art. 2051 c.c. e concorso di parte appellata.
pag. 4/9 Parte appellante deduce l'insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. sostenendo che la conoscendo i luoghi per averli percorsi nei giorni precedenti, avrebbe CP_2
dovuto prevedere la situazione di pericolo, escludendosi così l'elemento dell'imprevedibilità. Inoltre, eccepisce che il sinistro sarebbe da imputare alla condotta imprudente della conducente per velocità inadeguata e mancata manovra correttiva (art. 141 C.d.S.).
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di seguito indicati. La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. si fonda sulla presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia, superabile solo mediante prova del caso fortuito. La presenza di terriccio sulla carreggiata, non adeguatamente segnalato, costituisce certamente un'insidia stradale che impone al custode l'obbligo di vigilanza e manutenzione.
Peraltro, la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo. (Per tutte, tra le più recenti, si rimanda a Cass. civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 8450 del
31/03/2025, Rv. 674295 - 01)
Nel caso di specie, il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso risulta convincentemente provato, mentre la non ha dimostrato di aver Controparte_3
adempiuto ai propri obblighi di custodia, né ha provato il caso fortuito. Le circostanze di fatto accertate dimostrano che il terriccio era presente sulla carreggiata in modo tale da costituire un pericolo per la circolazione. L'eventuale conoscenza dei luoghi da parte della pur protendo rilevare ai fini di un concorso di colpa, non esclude la CP_2
responsabilità dell'ente custode.
Il motivo merita, invece, parziale accoglimento con riferimento alla dedotta imprudenza della conducente.
Sul punto, si rammenta che l'art. 141 del Codice della Strada, prescrive al conducente di mantenere il controllo del veicolo e di moderare la velocità in relazione alle condizioni della strada, anche in presenza di situazioni anomale non immediatamente percepibili.
pag. 5/9 Sotto concorrente profilo, si osserva che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19/11/2009, Rv. 610663 - 01).
Dalle risultanze processuali emerge che la pur in presenza di una situazione CP_2
di pericolo determinata dal terriccio sulla carreggiata, avrebbe potuto e dovuto adottare una condotta di guida più prudente. In particolare - considerate la dinamica del sinistro, la natura della strada provinciale e le condizioni del manto stradale e le conseguenze dell'incidente - deve ritenersi che la velocità tenuta dalla conducente non risultava commisurata alle circostanze del caso concreto.
In particolare, risulta che la danneggiata conoscesse la strada su cui si verificò
l'incidente, avendola peraltro percorsa nei giorni precedenti. Oltre a ciò, dalla documentazione fotografica in atti, si evince chiaramente che si tratta di una strada extraurbana poco ampia e non in perfette condizioni anche a prescindere dal terriccio presente sul manto stradale. A ciò si aggiunge la concreta dinamica del sinistro, come descritta anche dalla stessa secondo cui, giunta in prossimità di una curva, la CP_2
stessa perdeva il controllo della propria autovettura, la quale invadeva la corsia di marcia opposta e di andava a schiantare contro il muretto di protezione posto su quel lato della carreggiata, abbattendolo per circa dieci metri. Nell'occorso, inoltre,
l'autovettura condotta dalla riportava seri danni, come meglio descritti in atti. CP_2
Orbene, la ponderazione complessiva di tutti i suddetti elementi porta necessariamente a ritenere che, nel caso di specie, la condotta di guida della non sia stata CP_2
adeguatamente rapportata alle concrete condizioni della strada, né tale deduzione, ricavata da elementi oggettivi, può essere minimamente inficiata da quanto dichiarato pag. 6/9 dal teste il quale, con affermazione meramente valutativa, ha sostenuto che la Tes_1 procedeva a velocità “normale”. CP_2
In ragione di quanto premesso, deve riconoscersi un concorso di colpa della CP_2
che appare congruo e prudente quantificare nella misura del 25%, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento. Pertanto, l'importo complessivo di € 7.971,00 liquidato in primo grado va rideterminato in € 5.978,25, pari al 75% dell'importo originario.
III- Sul quantum debeatur.
L'appellante contesta la liquidazione del danno biologico (2%) ritenendolo irrilevante e privo di adeguata prova. Deduce inoltre il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della circostanza che avrebbe dovuto comportare una riduzione del CP_2
risarcimento. Quanto ai danni materiali, contesta la liquidazione delle spese di riparazione, ritenendo le fatture non sufficientemente analizzate.
Il motivo è infondato. Il CTU medico-legale ha accertato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dalla quantificando il danno biologico nella misura del CP_2
2% e l'inabilità temporanea in 89 giorni complessivi. La relazione peritale è ampiamente motivata e risulta attendibile. Il danno biologico del 2%, pur essendo di entità contenuta, è giuridicamente rilevante e meritevole di risarcimento secondo i criteri giurisprudenziali consolidati.
Per i danni materiali, le fatture prodotte possono essere ritenute congrue e pertinenti rispetto ai danni documentati fotograficamente. Invero, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. (Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 21554 del 07/10/2020, Rv. 659385 - 01).
Nel caso di specie, le immagini dimostrano chiaramente l'entità dei danni subiti dal veicolo, rendendo plausibili le lavorazioni indicate nelle fatture, anche in considerazione della sua data immatricolazione, abbastanza recente rispetto al sinistro.
pag. 7/9 Quanto al dedotto mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, tale circostanza non risulta provata in atti e pertanto non può essere valorizzata ai fini della riduzione del risarcimento.
Rimane salvo quanto statuito al precedente capo II in punto responsabilità concorsuale della danneggiata e conseguente proporzionale riduzione del risarcimento.
IV – Sulla richiesta di condanna.
L'accoglimento, sia pur parziale dell'appello, comporta automaticamente il rigetto della richiesta, formulata da parte appellata, di condanna di parte appellante, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”.
V - Regolamento delle spese
Passando alla regolamentazione delle spese in esito al presente giudizio, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del
13/07/2021, Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
In caso di soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il giudice può compensare parzialmente le spese tra le parti in proporzione alla rispettiva soccombenza. Nel caso di specie, essendo stato riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 25%, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in egual misura.
Tenuto conto del valore, compreso nello scaglione tra da € 5.201 a € 26.000, e della modesta complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze facendo riferimento ai valori minimi previsti dai rispettivi parametri, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio. Alla luce di detti criteri, i compensi sono liquidati, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro € 2.540,00 e per il giudizio di appello in complessivi € 2.906,00, per un totale di € 5.446,00 e quindi, previa compensazione nella pag. 8/9 misura del 25%, in complessivi € 4.084,50 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, poste a carico dell'appellante e distratte, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore dei procuratori di parte appellata, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione – in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata - così provvede:
1. condanna la al risarcimento, in favore di Parte_3
dal danno, definitivamente liquidato in complessivi di € Controparte_2
5.978,25 (cinquemilanovecentosettantotto/25), oltre interessi come da sentenza di primo grado;
2. condanna la al pagamento, in favore di Parte_3
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, definitivamente Controparte_2 liquidate, previa compensazione nella misura del 25, in complessivi € 4.084,50 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3. spese distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte appellata, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
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