Ordinanza cautelare 14 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2022
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01087/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo prot. n. 079/21 Imm. emesso il 12.4.2021, e di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto;
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
del decreto n. 163/21 del 24.11.2021 del Questore di Varese;
atti impugnati con i motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto n. 79/21 Imm. del 12.4.2021, impugnato con il ricorso principale, il Questore di Varese ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I11646106, a suo tempo rilasciato in favore del ricorrente.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 686/2021 il Tribunale ha intimato alla Questura il riesame del provvedimento impugnato, che a seguito di una nuova istruttoria, lo ha tuttavia confermato con il decreto n. 163/21, impugnato con i motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 206/2022 il Tribunale ha respinto la domanda presentata per la sospensione cautelare di tale atto.
All’udienza pubblica del 24.1.25, senza che il ricorrente abbia articolato ulteriori difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto, avendo l’istante riportato cinque sentenza di condanna, dettagliatamente riportate nel provvedimento impugnato con il ricorso principale, per i reati di furto e rapina aggravati, atti persecutori, porto d'armi ed estorsione, ostativi al rilascio di un permesso di soggiorno.
Nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, la Questura ha peraltro svolto una valutazione in concreto sulla pericolosità sociale del ricorrente, oltreché del suo inserimento sociale, che non risulta affetta da irragionevolezza o manifesta contraddittorietà, dovendosi pertanto respingere il ricorso principale e quello per motivi aggiunti.
Inoltre, quanto al motivo incentrato sulla violazione delle garanzie partecipative, se è pur vero che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna (T.A.R. Marche, Sez. II, 9.12.2023, n. 826), in presenza di gravi pregiudizi penali, accertati con sentenze passate in giudicato, come ha avuto luogo nel caso di specie, non residuano spazi di autonoma valutazione da parte dell'autorità amministrativa circa la pericolosità dello straniero, trattandosi in sostanza di provvedimenti di carattere vincolato, e trovando pertanto applicazione l'art. 21-octies, co. 2 primo alinea, L. 241/1990, secondo il quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 26/01/2023, n. 73).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle condizioni morali ed economiche del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.