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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2024, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO NU, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1925 / 2020 R.G., avente ad oggetto: appello
e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gerardo Parte_2
Corrado (C.F. , elettivamente domiciliata in Nocera CodiceFiscale_1
Inferiore via Origlia 36, giusta procura agli atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Francesco Romano (C.F. ), presso C.F._3
il cui studio è elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla Via Enrico
Fermi n.4, giusta procura agli atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 09.11.2023 le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento. Hanno chiesto riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha impugnato la sentenza n. 8505/19 (relativa al procedimento Parte_1
n. 7273/2019 R.G.), resa dal Giudice di Pace di TO NU,
depositata in cancelleria in data 16.11.2019, con la quale è stata rigettata la domanda di opposizione all'atto di precetto promossa da Parte_1
In particolare, nel giudizio di primo grado, la proponeva Parte_1
opposizione all'atto di precetto notificatole dall'avv. , Controparte_1
deducendo l'inesistenza del diritto della stessa di procedere ad esecuzione forzata, atteso che il decreto ingiuntivo n. 430/2019 su cui era fondato il precetto era stato opposto e, pertanto, non poteva essere considerato un valido titolo esecutivo al momento della notifica del precetto, sebbene erroneamente riportasse la formula di esecutività.
Si costituiva l'avv. , a mezzo dell'avv. Antonio Mazza, Controparte_1
che impugnava l'opposizione, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza, per cui ne chiedeva il rigetto con ogni conseguenza di legge.
Con sentenza n. 8505/2019 il Giudice di Pace di TO NU, rigettava l'opposizione ritenendo che: “non possono dedursi quali motivi dell'opposizione ex art 615 cpc quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione dovendo limitare il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non ponendo egli estenderla a
questioni superate dall'esistenza del titolo stesso ed in contrasto con il suo
2 contenuto” e condannava la al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Proponeva, pertanto, appello la chiedendo l'integrale riforma della Parte_1
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- In primo grado, l'appellante non aveva affatto proposto gli stessi motivi esposti con l'opposizione al decreto ingiuntivo, come erroneamente statuito dal Giudice di prime cure, ma aveva eccepito la nullità dell'atto di precetto ,
in quanto la formula esecutiva era stata acquisita con una falsa rappresentazione della realtà: il decreto ingiuntivo, alla base del precetto,
non poteva essere munito della formula esecutiva in quanto vi era stata opposizione.
- L'appellante aveva tutto l'interesse ad impugnare l'atto di precetto , in quanto l'avv. avecva pignorato beni mobili della società CP_1 Pt_1
[... ed aveva iniziato la procedura di esecuzione mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Parte appellante concludeva chiedendo, previa sospensione, di annullare e dichiarare priva di efficacia la sentenza n. 8505/19, in quanto il Giudice di prime cure non aveva motivato sulla nullità dell'atto di precetto , azionato sulla base di un decreto ingiuntivo non esecutivo in quanto opposto.
Si costituiva l'avv. , che contestava l'appello, atteso Controparte_1
che:
- Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. La debitrice ha inteso riproporre le stesse identiche doglianze anche nella fase Parte_1
3 esecutiva. Per tale motivo, dunque, il Giudice di Pace di TO NU ha correttamente rigettato l'opposizione, condannando il debitore: “questo giudice rileva che risulta pacifica ed incontrastata la circostanza che il
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base del precetto è stato opposto, e quindi vi è contemporanea pendenza dei due giudizi”.
- L'ufficio di cancelleria presso il Giudice di Pace di TO NU in data 10.06.2019 certificava che, avverso il decreto ingiuntivo, non era stata fatta opposizione nel termine;
di poi, in data 14.06.2019, il Giudice di Pace
di TO NU, dichiarava il decreto ingiuntivo esecutivo.
L'appellante, infatti, depositava l'opposizione tardivamente in data
10.06.2019 e per di più nelle forme del ricorso a sanzione amministrativa , per cui mai l'odierna appellata avrebbe potuto avere contezza della tardiva opposizione. Di fatto, solo in data 29.08.2019, la a mezzo del Parte_1
proprio procuratore avv. Maddalena Nappo, notificava a mezzo pec all'avv.
decreto fissazione udienza per l'udienza del Controparte_1
22.10.2019.
Inoltre, parte appellata eccepiva:
- l'illegittimità della impugnazione che è stata proposta senza il rispetto della nuova normativa in materia di "filtro”;
- l'irrituale formato dell'atto di appello. La ha notificato l'atto di Parte_1
appello in formato .doc e dunque in un formato non ammesso dalle specifiche tecniche sul processo civile telematico. Inoltre , la prima udienza indicata in citazione era stata anticipata senza una precisa richiesta di anticipazione.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità
4 dell'impugnazione per la violazione dei requisiti di forma;
in via subordinata, ed in ogni caso, confermare la sentenza impugnata previo rigetto dell'appello, perché comunque infondato in fatto ed in diritto con vittoria delle competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzion e;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, tenuto conto del comportamento processuale dell'appellata, ritenere e dichiarare sussistenti giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20.10.2020, per una corretta instaurazione del contraddittorio, il Giudice, rilevato che nell'atto di citazione era indicata la data del 26.10.2020 come udienza di prima comparizione ma che, per mero errore, l'udienza era stata anticipata anziché essere spostata alla prima udienza utile successiva, ossia al 29.10.2020, ai sensi dell'art 82 disp att.
C.p.c. rinviava all'udienza del 29.10.2020; quest'ultima udienza, a causa del carico di lavoro della cancelleria, l'udienza veniva rinviata all'udienza del
04.03.2021. Pertanto, parte appellata ha avuto tutto il tempo necessario per espletare le proprie difese e prendere atto della documentazione depositata agli atti dall'appellante.
All'udienza del 09.11.2023 il Giudice, rilevata la superfluità del fascicolo di primo grado, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
Le parti rassegnavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali chiedevano l'accoglimento. Chiedevano riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 In via preliminare, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è suffici ente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico -giuridico.
6 Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata da parte appellata, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di appello notificato in formato .doc. Se l'atto viene notificato a mezzo pec in modo irrituale (nella specie atto con estensione .doc, anziché nel prescritto formato .pdf), ciò non comporta la nullità della notifica se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale;
scopo che deve , senz'altro, ritenersi raggiunto nel caso in cui il convenuto si sia difeso costituendosi in giudizio.
(Corte appello Roma sez. VII, 28/04/2023, n.2993).
Per superare l'eccezione di parte opposta concernente la presunta inammissibilità dell'appello è sufficiente richiamare la giurisprudenza de lla
Corte di Cassazione secondo la quale "L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché
"formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (Sez. U, Sentenza n.
7 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285- 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n.
11383 del 31105/2016, Rv. 639971), essendosi tale "scopo" s enz'altro raggiunto nel caso di specie, posto che parte appellata si è costituita.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7665/2016, nel richiamare il principio sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., hanno precisato che "è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero
vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la
parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio
per la decisione finale ... ".
Nel caso in esame, l'appellata non ha dimostrato il pregiudizio derivante dal presunto difetto di notificazione e dalla difformità dell'atto notificato rispetto alle norme sul processo telematico e comunque ha esercitato pienamente il diritto alla difesa.
Nel merito, in primis, va fatta una breve ricostruzione in fatto della vicenda ,
così come emerge dagli atti di causa.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, per l'attività di Controparte_1
consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale prestata a favore dell'odierna appellante, chiedeva ingiungersi alla il pagamento di Parte_1
euro 634,40. Il Giudice di pace di TO NU emetteva dec reto ingiuntivo n. 430/2019, in data 14.03.2019, con il quale ingiungeva alla il pagamento di quanto richiesto. Parte_1
L'ufficio di cancelleria presso il Giudice di Pace di TO NU , in data 10.06.2019, certificava che avverso il decreto ingiuntivo non era stata fatta opposizione nei termini;
di poi, in data 14.06.2019, il Giudice di Pace
8 dichiarava il decreto ingiuntivo esecutivo.
La in data 10.06.2019, depositava opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo nelle forme del ricorso a sanzione amministrativa iscritto a ruolo con numero di Rg. 561/2019; in data 29.08.2019, la notificava a Parte_1
mezzo pec all'avv. decreto di fissazione udienza CP_1
dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
L'opposizione al decreto ingiuntivo veniva definita con sentenza n.
445/2020, con la quale il Giudice di pace di TO NU dichiarava la propria incompetenza per materia, disponeva la riassunzione presso il
Tribunale di TO NU e revocava il decreto ingiuntivo n. 430/2019 compensando le spese di lite. Avverso la detta sentenza l'avv. CP_1
proponeva appello. L'appello si concludeva con sentenza n. 1596/2023 del
Tribunale di TO NU, resa dal Giudice dott.ssa Cristina Longo,
sentenza che accoglieva l'appello e per l'effetto, confermava e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 430/2019 del 29.3.2019.
Tra le parti, in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio, sono intercorsi procedimenti penali, definiti con provvedimenti di archiviazione della competente autorità giudiziaria.
L'appello va accolto, ma con doverose precisazioni.
Il Giudice di Pace ha errato laddove ha ritenuto che i motivi esposti da Pt_1
[... con l'opposizione al precetto siano gli stessi di quelli esposti con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Infatti, la proponeva Parte_1
opposizione al precetto chiedendo di dichiarare l'inefficacia del precetto in quanto basato su un titolo esecutivo non certo liquido ed esigibile (decreto ingiuntivo) sul quale era stata apposta la formula di esecutività pur in
9 presenza di opposizione.
Tale eccezione è fondata, ma, sul punto, si osserva quanto segue.
La cancelleria del Giudice di Pace di TO NU , in data 10.06.2019,
certificava che, avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2019 , non era stata fatta opposizione nel termine. In pari data la depositava opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo nelle forme del ricorso a sanzione amministrativa iscritto a ruolo con numero di Rg. 561/2019.
L'avv. si avvaleva, quindi, di un documento rilasciato dalla CP_1
cancelleria che, evidentemente, non aveva avuto contezza della contemporanea certificazione e iscrizione a ruolo , nel medesimo giorno, dell'opposizione, peraltro depositata erroneamente nelle forme del ricorso a sanzione amministrativa.
Dagli atti di causa, non è dato sapere nemmeno la sequenza cronologica degli eventi, ovvero se l'iscrizione a ruolo sia avvenuta prima o dopo, anche se nell'arco della stessa giornata, dal rilascio della formula esecutiva.
Pertanto, l'avv. , come risulta dalla notizia di comunicazione di CP_1
reato (protocollo n. 28/103-0/2019) depositato agli atti dalla Parte_1
notificava il precetto, in data 16.06.2019, inconsapevole dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
infatti, la comunicazione della fissazione d i udienza dell'opposizione è stata effettuata in data 29.08.2019, dalla a Parte_1
mezzo del proprio procuratore avv. Maddalena Nappo.
Per tutti tali motivi l'appello va accolto limitatamente alla circostanza in cui il giudice di pace ha ritenuto che i motivi esposti da con Parte_1
l'opposizione al precetto siano gli stessi di quelli esposti con l'opposizione al decreto ingiuntivo e non si è pronunciato sugli effettivi motivi di
10 opposizione.
In ogni caso, l'accoglimento dell'opposizione in primo grado avrebbe dovuto portare il giudice di pace a prendere atto sia dell'intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo sia della circostanza che, al momento della notifica dell'atto di precetto, parte creditrice non aveva contezza dell 'errore in cui era incorsa la Cancelleria, con conseguente compensazione delle spese.
Stante la complessità della vicenda, e considerando , peraltro, che il decreto ingiuntivo n. 430/2019 è stato definitivamente dichiarato esecutivo con sentenza n. 1596/2023, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di TO NU- nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 8505/2019 depositata il 16.11.2019 dal Giudice di Pace di TO
NU nell'ambito del procedimento R.G. 7273/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti .
TO NU, così deciso il 05/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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