CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'QU
in persona dei magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere rel.
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 408/2024 V.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su ricorso di
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittoria Colangelo ricorrenti con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'QU
avente ad oggetto: ricorso congiunto per la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale L'udienza del 14 gennaio 2025, fissata per la discussione della causa, veniva sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la causa veniva trattenuta e decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dei ricorrenti:
“CHIEDONO
Che l'Ill.ma Corte d'Appello de L'QU , visti gli artt. 796 e ss. C.p.c., rilevata la sussistenza delle condizioni previste dall'art.8, co.2 , dell'accordo di modifica del Concordato Lateranense, sottoscritto in data 18.02.1984 e ratificato con L. n.121 del 25.3.1985
Voglia:
1) dichiarare efficace ed esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di TI in data 26 luglio 2023, resa esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di Città del Vaticano con decreto del 3 aprile 2024 che dichiarava la nullità del matrimonio concordatario contratto in Pescara il 20 agosto 2004;
2) conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Pescara, luogo di celebrazione del matrimonio di procedere agli incombenti di cui alla legge n.847 del 1929, ed ordinando agli
Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“ Chiede, in accoglimento del ricorso congiunto degli ex coniugi e Parte_1 Pt_2
che la Corte di Appello sede, ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 8 legge
[...]
n.121/85, voglia dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di
TI (in data 26 luglio 2023) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica in data 03 aprile 2024”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato 26 settembre 2024 e comunicato dalla cancelleria al Procuratore
Generale presso la Corte di Appello, e chiedevano la dichiarazione Parte_1 Parte_2
di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese Molisano e di appello in data 26 luglio 2023, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di Città del Vaticano con decreto del 3 aprile
2024. Esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Pescara il 20 agosto 2004 e che la pronuncia di nullità del matrimonio era stata emessa dal Tribunale ecclesiastico in ragione dell'accertato ”grave difetto di discrezione di giudizio nella donna attrice, circa i doveri e i diritti matrimoniali essenziali da dare e ricevere reciprocamente” (can.1095, n. 2 C.I.C.).
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'QU chiedeva l'accoglimento dell'istanza, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 8 della L. n. 121/85, e la conseguente declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal competente Tribunale Ecclesiastico.
****
La sentenza ecclesiastica. In fatto va rilevato come le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Pescara il 20 agosto 2004 e che l'unione coniugale si era disgregata circa tredici anni dopo, con separazione consensuale dei coniugi.
L'azione presso il competente tribunale ecclesiastico era stata proposta da in data 18 Parte_1
marzo 2022, con l'intenzione di ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto col
Pt_2
Le parti erano state convocate in giudizio ed il Collegio era stato chiamato a sciogliere il seguente dubbio, formulato in questi termini: “Se consti o no della nullità del matrimonio, in questo caso per: grave difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali nella donna attrice (can. 1095, n. 2 C.I.C.)”. aveva dichiarato di acconsentire alla richiesta, pur non costituendosi in giudizio Parte_2
Espletata la fase istruttoria, con interrogatorio della parte attrice ed esame dei tre testi dalla stessa indicati, oltre che sulla base di una perizia redatta da uno specialista in psichiatria forense, giudicata esauriente e reputandosi altresì sufficientemente istruita la causa, il Collegio era pervenuto ad una pronuncia affermativa sul quesito anzidetto decretando la nullità del vincolo matrimoniale.
Si era infatti appurato come l'odierna ricorrente si fosse accostata al matrimonio in uno st ato di grave immaturità emotivo affettiva, così da operare una scelta matrimoniale senza un'adeguata valutazione della personalità del fidanzato e del matrimonio, con tutto ciò che da esso ne sarebbe scaturito.
Era emerso, infatti, che "all'epoca della manifestazione del consenso matrimoniale l'attrice non possedeva quella minima capacità critica ed elettiva richiesta dal diritto per contrarre un matrimonio valido. La sua grave immaturità affettiva al tempo delle nozze e la sua totale dipendenza dal convenuto, infatti, non le permisero di accostarsi alle nozze in maniera libera, lucida e consapevole e, conseguentemente, di manifestare un consenso nuziale valido ed efficace”. In particolare, dagli atti istruttori era emerso che all'epoca delle nozze “totalmente Parte_1
sottomessa all'uomo e dipendente da lui, non ebbe modo di rendersi conto e di valutare adeguatamente e con sufficiente lucidità, maturità e consapevolezza né la persona di , e le Pt_2
problematiche del loro rapporto, né la scelta nuziale e tutto ciò che essa inevitabilmente comporta, manifestando, conseguentemente, un consenso nuziale invalido e inefficace”.
Dal punto di vista medico-specialistico tale immaturità affettiva all'epoca delle nozze e la completa dipendenza affettiva dal futuro coniuge, avevano influito sulla sua capacità di comprensione critica ed elettiva.
Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano e di Appello, pertanto, accertato che all'epoca della manifestazione del consenso matrimoniale la donna non avesse "la minima capacità critica ed elettiva richiesta dal diritto per contrare un matrimonio valido" , emetteva sentenza di nullità matrimoniale in data 26 luglio 2023, con decreto esecutorio del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, nella sua qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di controllo”, del 3 aprile 2024.
Il provvedimento di delibazione.
La sentenza ecclesiastica può essere delibata perché nella specie sussistono tutt e le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo quanto disposto dall'art. 2 di tale legge.
In primo luogo, i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario. Inoltre, nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, né tra le stesse parti risulta pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto, né è pendente analogo giudizio.
Deve ritenersi, infine, che le disposizioni contenute nella sentenza ecclesiastica non producono effetti contrari all'ordine pubblico e che ricorrono le altre condizioni richieste dall'art. 64 della L.
218/1995 per la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera, tenuto conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
Sotto il profilo della compatibilità con l'ordine pubblico interno deve evidenziarsi che il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità dal canone 1095 n. 2, che attiene all'incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza, pur con le specificità dell'ordinamento canonico, nell'ipotesi di invalidità contemplata dall' art. 120 c.c. , secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
Non ignora la Corte che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 16379 del 2014, hanno composto il contrasto in precedenza insorto affermando il principio che non possono essere delibate le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale quando la convivenza tra i coniugi sia durata per almeno tre anni.
Il Collegio, tuttavia, ritiene di conformarsi, condividendone il contenuto, al richiamato precedente di legittimità anche quanto alla non rilevabilità di ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi. E' stato in tale sede affermato, infatti, che l'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientri appunto tra le eccezioni che l'ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata. Le Sezioni Unite sono pervenut e a detta conclusione sia in considerazione della "complessità fattuale" delle circostanze sulle quali essa si fonda e della connessione molto stretta di tale complessità con l'esercizio di diritti, con l'adempimento di doveri e con l'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, sia tenuto conto della espressa previsione della necessità dell'eccezione di parte nell'analoga fattispecie dell'impedimento al divorzio costituito dall'interruzione della separazione, ai sensi della
L. 1 dicembre 1970, n. 898, art.3.
Il suddetto orientamento è stato ribadito dalla Corte di legittimità con successive recenti pronunce
(cfr. Cass. n. 7923/2020; Cass. n. 24729/2018; Cass. n. 2648/2017 in fattispecie analoga alla presente;
Cass. n. 26188/2016; Cass. n. 18695/2015).
Nessun provvedimento provvisorio di natura economica è stato richiesto, mentre le spese del processo possono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura della decisione e del comportamento processuale sostanzialmente consensuale delle parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'QU, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in prima istanza ed in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico e di Appello in data 26 Parte_3
luglio 2023, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 3 aprile 2024; - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Notaresco (TE) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 su relazione del consigliere estensore.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'QU
in persona dei magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere rel.
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 408/2024 V.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su ricorso di
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittoria Colangelo ricorrenti con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'QU
avente ad oggetto: ricorso congiunto per la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale L'udienza del 14 gennaio 2025, fissata per la discussione della causa, veniva sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la causa veniva trattenuta e decisa con la presente sentenza.
Conclusioni dei ricorrenti:
“CHIEDONO
Che l'Ill.ma Corte d'Appello de L'QU , visti gli artt. 796 e ss. C.p.c., rilevata la sussistenza delle condizioni previste dall'art.8, co.2 , dell'accordo di modifica del Concordato Lateranense, sottoscritto in data 18.02.1984 e ratificato con L. n.121 del 25.3.1985
Voglia:
1) dichiarare efficace ed esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di TI in data 26 luglio 2023, resa esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di Città del Vaticano con decreto del 3 aprile 2024 che dichiarava la nullità del matrimonio concordatario contratto in Pescara il 20 agosto 2004;
2) conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Pescara, luogo di celebrazione del matrimonio di procedere agli incombenti di cui alla legge n.847 del 1929, ed ordinando agli
Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“ Chiede, in accoglimento del ricorso congiunto degli ex coniugi e Parte_1 Pt_2
che la Corte di Appello sede, ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 8 legge
[...]
n.121/85, voglia dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di
TI (in data 26 luglio 2023) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica in data 03 aprile 2024”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato 26 settembre 2024 e comunicato dalla cancelleria al Procuratore
Generale presso la Corte di Appello, e chiedevano la dichiarazione Parte_1 Parte_2
di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese Molisano e di appello in data 26 luglio 2023, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di Città del Vaticano con decreto del 3 aprile
2024. Esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Pescara il 20 agosto 2004 e che la pronuncia di nullità del matrimonio era stata emessa dal Tribunale ecclesiastico in ragione dell'accertato ”grave difetto di discrezione di giudizio nella donna attrice, circa i doveri e i diritti matrimoniali essenziali da dare e ricevere reciprocamente” (can.1095, n. 2 C.I.C.).
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'QU chiedeva l'accoglimento dell'istanza, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 8 della L. n. 121/85, e la conseguente declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal competente Tribunale Ecclesiastico.
****
La sentenza ecclesiastica. In fatto va rilevato come le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Pescara il 20 agosto 2004 e che l'unione coniugale si era disgregata circa tredici anni dopo, con separazione consensuale dei coniugi.
L'azione presso il competente tribunale ecclesiastico era stata proposta da in data 18 Parte_1
marzo 2022, con l'intenzione di ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto col
Pt_2
Le parti erano state convocate in giudizio ed il Collegio era stato chiamato a sciogliere il seguente dubbio, formulato in questi termini: “Se consti o no della nullità del matrimonio, in questo caso per: grave difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali nella donna attrice (can. 1095, n. 2 C.I.C.)”. aveva dichiarato di acconsentire alla richiesta, pur non costituendosi in giudizio Parte_2
Espletata la fase istruttoria, con interrogatorio della parte attrice ed esame dei tre testi dalla stessa indicati, oltre che sulla base di una perizia redatta da uno specialista in psichiatria forense, giudicata esauriente e reputandosi altresì sufficientemente istruita la causa, il Collegio era pervenuto ad una pronuncia affermativa sul quesito anzidetto decretando la nullità del vincolo matrimoniale.
Si era infatti appurato come l'odierna ricorrente si fosse accostata al matrimonio in uno st ato di grave immaturità emotivo affettiva, così da operare una scelta matrimoniale senza un'adeguata valutazione della personalità del fidanzato e del matrimonio, con tutto ciò che da esso ne sarebbe scaturito.
Era emerso, infatti, che "all'epoca della manifestazione del consenso matrimoniale l'attrice non possedeva quella minima capacità critica ed elettiva richiesta dal diritto per contrarre un matrimonio valido. La sua grave immaturità affettiva al tempo delle nozze e la sua totale dipendenza dal convenuto, infatti, non le permisero di accostarsi alle nozze in maniera libera, lucida e consapevole e, conseguentemente, di manifestare un consenso nuziale valido ed efficace”. In particolare, dagli atti istruttori era emerso che all'epoca delle nozze “totalmente Parte_1
sottomessa all'uomo e dipendente da lui, non ebbe modo di rendersi conto e di valutare adeguatamente e con sufficiente lucidità, maturità e consapevolezza né la persona di , e le Pt_2
problematiche del loro rapporto, né la scelta nuziale e tutto ciò che essa inevitabilmente comporta, manifestando, conseguentemente, un consenso nuziale invalido e inefficace”.
Dal punto di vista medico-specialistico tale immaturità affettiva all'epoca delle nozze e la completa dipendenza affettiva dal futuro coniuge, avevano influito sulla sua capacità di comprensione critica ed elettiva.
Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano e di Appello, pertanto, accertato che all'epoca della manifestazione del consenso matrimoniale la donna non avesse "la minima capacità critica ed elettiva richiesta dal diritto per contrare un matrimonio valido" , emetteva sentenza di nullità matrimoniale in data 26 luglio 2023, con decreto esecutorio del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, nella sua qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di controllo”, del 3 aprile 2024.
Il provvedimento di delibazione.
La sentenza ecclesiastica può essere delibata perché nella specie sussistono tutt e le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo quanto disposto dall'art. 2 di tale legge.
In primo luogo, i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario. Inoltre, nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, né tra le stesse parti risulta pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto, né è pendente analogo giudizio.
Deve ritenersi, infine, che le disposizioni contenute nella sentenza ecclesiastica non producono effetti contrari all'ordine pubblico e che ricorrono le altre condizioni richieste dall'art. 64 della L.
218/1995 per la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera, tenuto conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
Sotto il profilo della compatibilità con l'ordine pubblico interno deve evidenziarsi che il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità dal canone 1095 n. 2, che attiene all'incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza, pur con le specificità dell'ordinamento canonico, nell'ipotesi di invalidità contemplata dall' art. 120 c.c. , secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
Non ignora la Corte che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 16379 del 2014, hanno composto il contrasto in precedenza insorto affermando il principio che non possono essere delibate le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale quando la convivenza tra i coniugi sia durata per almeno tre anni.
Il Collegio, tuttavia, ritiene di conformarsi, condividendone il contenuto, al richiamato precedente di legittimità anche quanto alla non rilevabilità di ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi. E' stato in tale sede affermato, infatti, che l'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientri appunto tra le eccezioni che l'ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata. Le Sezioni Unite sono pervenut e a detta conclusione sia in considerazione della "complessità fattuale" delle circostanze sulle quali essa si fonda e della connessione molto stretta di tale complessità con l'esercizio di diritti, con l'adempimento di doveri e con l'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, sia tenuto conto della espressa previsione della necessità dell'eccezione di parte nell'analoga fattispecie dell'impedimento al divorzio costituito dall'interruzione della separazione, ai sensi della
L. 1 dicembre 1970, n. 898, art.3.
Il suddetto orientamento è stato ribadito dalla Corte di legittimità con successive recenti pronunce
(cfr. Cass. n. 7923/2020; Cass. n. 24729/2018; Cass. n. 2648/2017 in fattispecie analoga alla presente;
Cass. n. 26188/2016; Cass. n. 18695/2015).
Nessun provvedimento provvisorio di natura economica è stato richiesto, mentre le spese del processo possono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura della decisione e del comportamento processuale sostanzialmente consensuale delle parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'QU, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in prima istanza ed in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico e di Appello in data 26 Parte_3
luglio 2023, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 3 aprile 2024; - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Notaresco (TE) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 su relazione del consigliere estensore.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono