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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Promossa da :
nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. ; C.F._1
Con l'Avv.S. Milluzzo
Attrice
CONTRO
nato a [...] il [...] CP_1
C.F. C.F._2
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2 C.F._3
Con gli Avv.ti Fabio e Dario Saggio
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
” ritenere e dichiarare la responsabilità dei sigg.ri CP_3 CP_1
e dei danni all'appartamento di proprietà
[...] Controparte_2 dell'attrice. condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non, quantificati in euro 20.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia. Vinte le spese.
PARTE CONVENUTA
” disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa CP_3 preliminarmente mutare il rito;
nel merito ritenere che la responsabilità per il danno lamentato è attribuibile esclusivamente alla colpa dei ricorrenti medesimi. Vinte le spese.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali e documentali.
Conclusa istruttoria all'udienza del 4.02.2025 è stata trattenuta in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti allo scadere dei termini ex art. 190 cpc.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 30/01/2019
l'odierna ricorrente conveniva in giudizio i signori e CP_1 per sentirli condannare al pagamento dei danni presenti Controparte_2 nell'immobile di proprietà della medesima, sito in Carlentini, via della
Liberazione n. 2 int. 2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Carlentini al fg. 17 p.lla 496 sub 2, derivanti dalla rottura della braga dell'immobile sovrastante a quello dell'odierna ricorrente, di proprietà dei resistenti, convenuti in giudizio, come da accertamento effettuato nel giudizio per ATP iscritto al n. 573/2018 R.G. TRIB. SR.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26/02/2019 si costituivano gli odierni resistenti, i quali contestavano la domanda introduttiva, eccependo la non opponibilità dell'accertamento tecnico preventivo espletato nei confronti del e previa richiesta di mutamento Parte_2 del rito, chiedevano il rigetto della domanda introduttiva.
Preliminarmente in ordine alla eccepita inopponibilità della ATP agli odierni convenuti quali condomini del condominio contro cui è stata espletato ATP, non ha ragion d'essere per quanto si dirà.
L'Accertamento Tecnico Preventivo ricordiamo a noi stessi è uno strumento legale che permette di ottenere un'analisi tecnica preliminare, prima di un giudizio, per chiarire la situazione di un immobile e che si applica anche a situazioni che coinvolgono il condominio.
Dunque è un procedimento tramite cui un perito nominato dal giudice accerta e descrive una situazione di fatto, come un danno o una responsabilità, in modo da consentire al giudice di valutare la situazione in modo più preciso. I risultati di questo accertamento possono essere utilizzati come prova in un processo.
Ora,se un condòmino ha avviato una causa contro il i Parte_2 risultati dell'ATP che ha ottenuto in tale causa sono opponibili agli altri condomini. Questo significa che gli altri condomini non possono negare la validità dell'accertamento o contestare i risultati dello stesso.
Pertanto la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Corte di cassazione, Sez.
3 - Sentenza n. 8496 del 24/03/2023
(Rv. 667109 – 01).
Dunque eccezione infondata e pertanto da rigettare.
Passando la merito, le risultanze della perizia non lasciano dubbi.
Infatti, il professionista nominato cosi concluse:
Per quanto riguarda le cause degli ammaloramenti presenti nell'immobile n.2 ), esse sono da Parte_1 attribuire a una perdita che verosimilmente è avvenuta dalla colonna di scarico che attraversa il locale bagno e/o dalla braga tramite cui l'appartamento soprastante a quello degli istanti si allaccia alla stessa. In merito all'esatta qualificazione del tipo di manutenzione di cui deve essere fatta oggetto l'immobile n. 2 per eliminare la manutenzione della colonna di scarico, effettuando l'apertura dell'intercapedine che contiene la colonna di scarico a livello dell'immobile in questione e la successiva riparazione della stessa colonna e/o della braga soprastante. Nello specifico le lavorazioni previste per i prospetti e per i due immobili sono state riportate nei computi metrici allegati alla presente. Pertanto in merito alla quantificazione dei costi relativi ai danni rilevati, il sottoscritto C.T.U. ha eseguito tre computi metrici usando come riferimento l'ultimo Prezzario LL.PP. della Regione Sicilia anno 2018, nonché il costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Siracusa (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) in vigore da maggio 2016 (all.8 costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini provincia di Siracusa). stima lavori nell'immobile n.2 Euro: 658,10 oltre oneri fiscali e previdenziali ove previsti per legge” .
Pertanto, sul punto la domanda è fondata e raccolta
Deve essere invece rigettata la domanda in punto di lucro cessante e danno emergente.
Infatti, seppure sia vero che parte attrice diede mandato per vendere il proprio immobile ad una agenzia immobiliare ma senza esito, non c'è prova rigorosa della connessione tra lo stato di cattiva manutenzione e la mancata vendita, potendo essere al contrario occasione per comprare ad un prezzo inferiore.
In ordine al mancato guadagno occorre rilevare che col contratto di locazione l'inquilino ebbe a dichiarare di aver preso visione dello stato dei luoghi e di averlo ritenuto idoneo alle proprie esigenze.
Ora, appare assai inverosimile che un immobile già carente di manutenzione e comunque in condizioni già critiche e ben visibili ab inizio, sia divenuto improvvisamente e solo successivamente insalubre.
Pertanto, non avendo elementi certi e seri si ritiene di rigettare sul punto la domanda.
In ordine alle spese di lite si ritiene di compensarle in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
IL Giudice onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
Condanna solidalmente e a pagare a Controparte_2 CP_1 Pt_1
per quanto in parte motiva la somma di euro 658,10.
[...]
Spese compensata
Cosi deciso
Siracusa 14.06.2025
IL Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo