TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13043 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 12076 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 27/05/2025, vertente
TRA c.f.: P.IVA 1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte 1
Dott. Controparte_1 con sede in Roma, Via Torino n°153, c.a.p. 00184 Roma (RM), elettivamente domiciliata in Roma, Via V. Rotellini n°88, presso lo studio dell'Avv. NN LI, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Elisa Foschi, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2 Email 1 e
ATTRICE
E
Controparte 2 in persona del procuratore speciale, Sig. Controparte_3 con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n°8, c.f.: P.IVA 2 , p. i.v.a. P.IVA 3 elettivamente domiciliata '
in Roma, Via Boezio n° 16, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Sarti del foro di Rimini, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Flavia Silla del foro di Milano ed Andrea Silla del foro di Roma, come da mandato allegato alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/6875299 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email 3 Email 4 e Email_5
CONVENUTA
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA.
All'udienza del 27 maggio 2025 compariva per la Parte 1 l'Avv. Elisa Foschi,
anche in sostituzione dell'Avv. NN LI, e per la Controparte_2 l'Avv. Andrea Silla.
La parte attrice contestava integralmente la C.T.U. perché totalmente inattendibile.
Essa, infatti, rappresentava i valori contabili del patrimonio anzichè il patrimonio effettivo e, quindi, non teneva minimamente conto della normativa vigente in materia di trasformazione di società cooperative.
Esempi:
1) svalutazione beni: immateriali/materiali/crediti per € 325.000,00 nonostante nei bilanci di esercizio
2016,2017 e 2018 gli amministratori affermassero che non sussistevano motivi per operare svalutazioni;
2) fondo svalutazione crediti- 87.168,00;
3) fondo rischi generico- € 197.770,00;
4) calcolo avviamento- calcolo prospettico in virtù della maggiore incidenza fiscale della società trasformata. Il codice prevedeva la devoluzione all'atto della trasformazione e non prevedeva di ipotizzare il patrimonio futuro in base alla maggiore incidenza fiscale a cui la nuova società sarebbe stata assoggettata.
In sintesi prevedeva di avvalersi di "veggenti";
5) appropriazione da parte dei soci di riserve per statuto e per natura indivisibili per € 640.001,00.
Riserva presente nel bilancio 2016 e scomparsa nel bilancio chiuso al 31/12/2017.
L'Avv. Silla contestava integralmente quanto sopra esposto ribadendo che la causa era già stata ampiamente dibattuta e che il Tribunale aveva ritenuto esaustiva e corretta la consulenza tecnica di ufficio.
Pertanto chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione precisando le conclusioni come da atto introduttivo e prima memoria istruttoria.
Parte attrice chiedeva il rinnovo della C.T.U. e precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte 2 la Parte_1 premesso che:
-la E-SED Società Cooperativa aveva aderito a due associazioni cooperative:
1) Controparte_4 (d'ora in poi breviter la Controparte_5 ) di cui essa attrice, società costituita dalla Controparte_5 Associazione Controparte 6 giuridicamente riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del DLCPS n° 151577/47) e dalla Controparte_7 ai sensi dell'art. 11 comma 1° della legge n° 59/92, ne era il fondo
[...] mutualistico;
2) Legacoop di cui Coopfond s.p.a., costituita ai sensi della legge n°59 del 31 gennaio 1992, ne era il fondo mutualistico;
- pertanto essa istante, essendo fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dell'associazione cooperativa sopra citata, aveva piena legittimazione ad agire per il credito oggetto di contesa di cui infra;
- in particolare le cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza e di tutela giuridicamente riconosciute erano tenute a devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione- quale risultava essere essa esponente- il valore effettivo del patrimonio
( dedotto il capitale sociale versato ed i dividendi deliberati, ma non ancora distribuiti) a seguito di trasformazione in società ordinaria o altre ipotesi tassativamente previste dalla legge;
- in particolare l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di trasformazione di cooperativa era dovuto ai sensi:
- dell'art. 2545 undecies 1° comma c.c. secondo il quale : " la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale delle nuove società, esistenti alla data della trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione";
dell'art. 11 comma 5° della legge n° 59/1992 secondo cui "deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maggiorati, di cui al primo comma lettera c) dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n°1577 e successive modificazioni";
- dell'art. 17 della legge n°388/2000( interpretazione autentica sulla inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative ed i loro consorzi) che chiarisce che
"le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947 n°1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n°302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 601, ed all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992 n°59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11 comma 5°. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalla cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali",
- dell'art. 111 decies c.c. che prevede che "ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate non rilevando ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000
n°388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n° 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 c.c. e 2513 2° comma c.c. secondo cui
"gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c.";
- peraltro essa attrice, avendo aderito contemporaneamente a due distinte Centrali Cooperative
( Controparte 5 e Legacoop) era tenuta a corrispondere in parti uguali ai rispettivi fondi mutualistici di dette associazioni cooperative, essa istante e la Coopfond, quanto richiesto ex lege e cioè il contributo del 3% e la devoluzione del patrimonio, caso applicabile alla fattispecie;
- al riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico, in un parere reso nella seduta del 19 aprile 2026, aveva affermato che " in caso di adesione plurima il contributo del 3% e la devoluzione del patrimonio sono effettuati in parti uguali alle Centrali cui la Cooperativa aderisce";
- al fine di osservare il dettato normativo la Controparte_2 avrebbe dovuto fruire di una stima giurata di esperto designato dal Tribunale attestante il valore reale della impresa non potendo essere tenuti in conto acriticamente i dati formali del bilancio;
- all'esito avrebbe dovuto essere dedotto il capitale sociale versato e rivalutato (eventualmente aumentato fino alla concorrenza dell'ammontare del capitale minimo della nuova società e dei dividendi non distribuiti); - il metodo adottato dal Rag. Persona 1 per attestare il valore del patrimonio effettivo della Controparte_2 era erroneo perché aveva omesso di calcolare separatamente l'avviamento;
- fruendo della stima del Prof. Dott. Persona 2 il patrimonio da devolvere ad essa istante ammontava ad € 1.877.184,00 e, pertanto, la somma spettante ad essa esponente ammontava ad € 938.592,00;
- tanto esposto essa attrice formulava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza,: P.IVA 3- accertare l'obbligo della Controparte 2 in persona del l.r.p.t., c.f.: P.IVA 2 e P.I. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n°8, c.a.p. 47822, di corrispondere a c.f.: P.IVA 1 con sede in Roma, (RM), Via Torino n°153, c.a.p. 00184, la somma Parte 1
,
richiesta di € 1.877.184,00 che divisa in parti uguali ( 50% fra i fondi mutualistici delle due Centrali
Cooperative) è pari ad € 938.592,00 oltre interessi legali dalla diffida all'effettivo pagamento e, in caso di contestazione della somma richiesta, quella che emergerà dalla quantificazione del patrimonio effettivo
(maggiore o minore di quello sopra indicato) da eligenda CTU;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari".
Si costituiva la Controparte_2 e, con comparsa di risposta, deduceva quanto segue:
- carenza della procura alle liti rilasciata da Parte 1 in quanto riferibile a fattispecie diversa da quella disciplinata dall'art. 11 comma 5° della legge n°59/1992; - inammissibilità della domanda atteso che il valore del patrimonio effettivo di essa convenuta era stato determinato in sede di volontaria giurisdizione a mezzo di una relazione giurata richiesta dall'organo giurisdizionale;
- avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della E-Sed atteso che essa convenuta, all'atto della effettuazione della relazione giurata, deteneva il 21,54% della E-Sed;
- nel merito veniva contestato il metodo di computo adottato dal Rag. Per 1 e si invocava la rinnovazione delle operazioni peritali;
tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito( e, per quanto di sua competenza, il G.I.), disattesa ogni contraria istanza od eccezione:
1) voglia disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardo degli ex-soci della società trasformanda E-Sed come sopraindicati ai sensi dell'art. 102 c.p.c. ovvero, in caso difforme, autorizzare la Controparte 2 a chiamare nel presente giudizio gli ex-soci della società trasformanda
E-Sed ai sensi dell'art. 269 c.p.c. affinchè tali soggetti la manlevino, la garantiscano e la tengano indenne, nella misura del 78,46% o comunque proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno alla società E-Sed da ogni o qualsiasi pretesa di o per quanto la CP_2 Parte 1 dovesse corrispondere a in caso di transazione, mediazione o comunqueParte 1 accordo fra le parti;
2) autorizzare la Controparte 2 a chiamare nel presente giudizio il Rag. Persona 1 ai sensi dell'art. 269 c.p.c. affinchè tale ultimo soggetto la manlevi, la garantisca e la tenga indenne da ogni e qualsiasi pretesa di svolta in danno della CP 2 tessa o per quantoParte 1 la Controparte 2 dovesse corrispondere a Parte_1 in caso di transazione, conciliazione, mediazione o comunque accordo fra le parti;
3) differire ai fini dei precedenti punti 2 e 3 la prima udienza di comparizione al fine di consentire la costituzione dei terzi chiamati nel rispetto dei termini di comparizione tenendo conto altresì dell'elevato numero dei terzi oggetto di chiamata in causa;
4) dichiarare gli ex-soci della E-Sed chiamati in causa ed il Rag. Persona 1 tenuti a manlevare, garantire e a tenere indenne la Controparte 2 nei limiti indicati ai precedenti punti 2 e 3 e condannare gli stessi a rifondere a Controparte_2 quanto quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore ovvero corrispondere in caso di transazione, conciliazione, mediazione o comunque accordo fra le parti;
5) dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o comunque rigettare l'atto di citazione e tutte le domande di Parte 1 per i motivi sopra specificamente indicati;
6) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 1° comma c.p.c., perché parte attorea ha, come sopra evidenziato, abusato dello strumento del processo,
Parte 1 a favore della Controparte_2 con condanna al risarcimento del danno di ad una somma equitativamente determinata.
Salvo ogni diritto e on ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, eccepire nei termini di legge e chiamare testi". Espletata la C.T.U., ammessa al fine di accertare il patrimonio effettivo della Controparte_2 da devolvere alla società attrice la causa, all'udienza del 27 maggio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In via istruttoria deve essere disattesa la istanza di rinnovazione delle operazioni peritali avendo il nominato esperto pedissequamente replicato alle osservazioni della società attrice alla bozza di relazione.
Nel merito la proposta domanda non può trovare accoglimento perché infondata;
ed invero, ai sensi dell'art. 2545 undecies c.c., la delibera di trasformazione di una società cooperativa in una società di capitali comporta la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 5 della legge n° 59/1992.
Giova però considerare che presupposto ineludibile della devoluzione del patrimonio per effetto della richiamata trasformazione è la esistenza di un credito pari al valore effettivo dell'attivo patrimoniale dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, come evidenziato nel bilancio di trasformazione.
Tenuto conto del superiore parametro, al fine di verificare se ricorressero i presupposti indicati dalla normativa regolante il settore di pertinenza, è stata ammessa C.T.U. con la indicazione del seguente quesito:
""quantifichi il C.T.U., esaminata la documentazione contabile, amministrativa e patrimoniale, della società cooperativa E-Sed quale fosse all'atto della trasformazione l'esatto ammontare del patrimonio effettivo da devolvere a Parte 1
Orbene il nominato esporto, con elaborato tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha preliminarmente curato le seguenti operazioni onde pervenire alla formulazione delle conclusioni dell'incarico affidatogli provvedendo a:
-esaminare i documenti presenti nel fascicolo di causa;
- incontrare le parti costituite nel presente giudizio con i rispettivi consulenti tecnici;
- acquisire ed esaminare le memorie dei c.t.p.;
estrarre il bilancio della società con riferimento all'esercizio 2016, depositato presso la locale C.C.I.A.A, attesa la carenza in atti di produzione documentale.
Il nominato esperto ha poi esaminato la relazione giurata redatta dal Rag. Persona 1 in data
22/11/2018- relazione presa a riferimento dell'atto notarile inerente la trasformazione societaria redatto in data 18/12/2018 dal Notaio Persona 3 i Ancona-. E' stato opinato che:
- il Rag. Per 1 risulta aver eseguito una stima del valore della società al 31/08/2018 riferita al solo patrimonio societario, rettificato prudenzialmente ed esclusivamente nelle attività poiché le passività sono state mantenute ai valori emergenti dalla contabilità;
- a seguito di tali rettifiche- non verificabili attesa la carenza di documentazione di riscontro- il Rag. Per 1 ha determinato il valore del patrimonio netto effettivo societario al 31/08/2018 in € 1.141.792,00;
- in ragione dei superiori presupposti l'accertamento aggiornato del valore dell'effettivo patrimonio societario avrebbe potuto concernere soltanto l'incidenza dell'avviamento commerciale attribuibile alla cooperativa e riferito al medesimo periodo;
tale avviamento avrebbe dovuto tener conto dei seguenti elementi:
a) la costituzione societaria avvenuta a meno di tre anni dalla trasformazione;
b) ll nuovo ambito fiscale di minor vantaggio in cui avrebbe operato la società dopo la trasformazione( incidente della determinazione del reddito prospettico che deve tener conto della maggiore tassazione successiva alla trasformazione);
c) Il valore dell'avviamento già incluso nel patrimonio alla data del 31/08/2018 in quanto derivante da un acquisto di azienda intervenuto nell'anno 2016.
E' stata quindi operata la stima del valore della società adottando il metodo misto patrimoniale-reddituale che consente di aggiungere al valore del patrimonio societario quello dell'avviamento; tale metodo ha consentito di sottrarre al patrimonio netto rettificato indicato dal Rag. Per_1 in misura pari ad € 1.141.792,00 quello dell'avviamento commerciale pari ad € 244.667,24, risalente alla data di acquisizione aziendale intervenuta nel mese di dicembre dell'anno 2016 e già conteggiato dal suddetto perito;
il che ha determinato un patrimonio rettificato pari ad € 897.124,76, arrotondato ad € 897.124,00( punto di partenza dell'analisi peritale in quanto riferito alla data del 31/08/2018 ed avente natura esclusivamente patrimoniale).
A questo punto si è tenuto conto del reddito medio atteso della società successivo alla trasformazione( avvenuta il 18 dicembre 2018).
Il reddito medio atteso è quindi pari alla media dei tre valori indicati nella tabella a pag. 12 della relazione peritale( ovvero € 218.545,00, € 229.682,00 ed € 95.431,00) ed ammonta ad € 181.219,00 che, per arrotondamento con troncamento dei decimali, ammonta ad € 181.219,00;
questo è il valore del reddito medio atteso( utile medio rettificato) e quindi replicabile dalla società successivamente alla sua trasformazione avvenuta in data 18/12/2018;
la differenza fra l'utile equo e l'utile medio rettificato( ossia € 98.683,00 - € 181.219,00) determina un valore del sovra-reddito pari ad € 82.536,00;
tale sovra-reddito, attualizzato per un periodo di sei anni al tasso dell'11%, conduce ad valore positivo dell'avviamento commerciale o goodwill pari ad € 339.338,00. Ne consegue che il valore da aggiungere al patrimonio netto rettificato al 31/08/2018
(pari ad € 897.124,00) risulta essere pari ad € 339.338,00; il che determina il valore della cooperativa alla data del 31/08/2018 pari ad € 1.236.462,00 che viene arrotondato ad € 1.236.000,00.
Nella fattispecie il valore effettivo del patrimonio della cooperativa è stato individuato in € 1.236.000,00( riformulato in € 1.027.000,00 a seguito della parziale recezione di talune osservazioni dei consulenti di parte) mentre quello del capitale sociale in € 1.237.500,00, importo che deve essere maggiorato di rivalutazione e dei dividendi ancora non distribuiti.
In definitiva, attesa la inferiorità del valore del patrimonio della cooperativa rispetto a quello del capitale sociale, non deve essere devoluto alcunchè alla società attrice all'atto della trasformazione societaria dalla
Società Cooperativa E-Sed in società di capitali;
tanto giacchè il valore effettivo della cooperativa pari ad € 1.027.000,00 risulta inferiore al capitale sociale pari ad € 1.237.500,00( senza conteggiare la rivalutazione e i dividendi non distribuiti ex art. 2545 undecies c.c. che inciderebbe in minus sulla stima).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico della società attrice.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda;
condanna la società attrice a rifondere in favore della Controparte 2 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 18.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Spese di C.T.U.- liquidate come in atti- da porsi in via definitiva a carico della società attrice.
Così deciso il 23 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Maurizio Manzi
II PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 12076 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 27/05/2025, vertente
TRA c.f.: P.IVA 1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte 1
Dott. Controparte_1 con sede in Roma, Via Torino n°153, c.a.p. 00184 Roma (RM), elettivamente domiciliata in Roma, Via V. Rotellini n°88, presso lo studio dell'Avv. NN LI, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Elisa Foschi, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2 Email 1 e
ATTRICE
E
Controparte 2 in persona del procuratore speciale, Sig. Controparte_3 con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n°8, c.f.: P.IVA 2 , p. i.v.a. P.IVA 3 elettivamente domiciliata '
in Roma, Via Boezio n° 16, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Sarti del foro di Rimini, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Flavia Silla del foro di Milano ed Andrea Silla del foro di Roma, come da mandato allegato alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/6875299 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email 3 Email 4 e Email_5
CONVENUTA
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA.
All'udienza del 27 maggio 2025 compariva per la Parte 1 l'Avv. Elisa Foschi,
anche in sostituzione dell'Avv. NN LI, e per la Controparte_2 l'Avv. Andrea Silla.
La parte attrice contestava integralmente la C.T.U. perché totalmente inattendibile.
Essa, infatti, rappresentava i valori contabili del patrimonio anzichè il patrimonio effettivo e, quindi, non teneva minimamente conto della normativa vigente in materia di trasformazione di società cooperative.
Esempi:
1) svalutazione beni: immateriali/materiali/crediti per € 325.000,00 nonostante nei bilanci di esercizio
2016,2017 e 2018 gli amministratori affermassero che non sussistevano motivi per operare svalutazioni;
2) fondo svalutazione crediti- 87.168,00;
3) fondo rischi generico- € 197.770,00;
4) calcolo avviamento- calcolo prospettico in virtù della maggiore incidenza fiscale della società trasformata. Il codice prevedeva la devoluzione all'atto della trasformazione e non prevedeva di ipotizzare il patrimonio futuro in base alla maggiore incidenza fiscale a cui la nuova società sarebbe stata assoggettata.
In sintesi prevedeva di avvalersi di "veggenti";
5) appropriazione da parte dei soci di riserve per statuto e per natura indivisibili per € 640.001,00.
Riserva presente nel bilancio 2016 e scomparsa nel bilancio chiuso al 31/12/2017.
L'Avv. Silla contestava integralmente quanto sopra esposto ribadendo che la causa era già stata ampiamente dibattuta e che il Tribunale aveva ritenuto esaustiva e corretta la consulenza tecnica di ufficio.
Pertanto chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione precisando le conclusioni come da atto introduttivo e prima memoria istruttoria.
Parte attrice chiedeva il rinnovo della C.T.U. e precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte 2 la Parte_1 premesso che:
-la E-SED Società Cooperativa aveva aderito a due associazioni cooperative:
1) Controparte_4 (d'ora in poi breviter la Controparte_5 ) di cui essa attrice, società costituita dalla Controparte_5 Associazione Controparte 6 giuridicamente riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del DLCPS n° 151577/47) e dalla Controparte_7 ai sensi dell'art. 11 comma 1° della legge n° 59/92, ne era il fondo
[...] mutualistico;
2) Legacoop di cui Coopfond s.p.a., costituita ai sensi della legge n°59 del 31 gennaio 1992, ne era il fondo mutualistico;
- pertanto essa istante, essendo fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dell'associazione cooperativa sopra citata, aveva piena legittimazione ad agire per il credito oggetto di contesa di cui infra;
- in particolare le cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza e di tutela giuridicamente riconosciute erano tenute a devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione- quale risultava essere essa esponente- il valore effettivo del patrimonio
( dedotto il capitale sociale versato ed i dividendi deliberati, ma non ancora distribuiti) a seguito di trasformazione in società ordinaria o altre ipotesi tassativamente previste dalla legge;
- in particolare l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di trasformazione di cooperativa era dovuto ai sensi:
- dell'art. 2545 undecies 1° comma c.c. secondo il quale : " la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale delle nuove società, esistenti alla data della trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione";
dell'art. 11 comma 5° della legge n° 59/1992 secondo cui "deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maggiorati, di cui al primo comma lettera c) dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n°1577 e successive modificazioni";
- dell'art. 17 della legge n°388/2000( interpretazione autentica sulla inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative ed i loro consorzi) che chiarisce che
"le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947 n°1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n°302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 601, ed all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992 n°59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11 comma 5°. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalla cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali",
- dell'art. 111 decies c.c. che prevede che "ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate non rilevando ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000
n°388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n° 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 c.c. e 2513 2° comma c.c. secondo cui
"gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c.";
- peraltro essa attrice, avendo aderito contemporaneamente a due distinte Centrali Cooperative
( Controparte 5 e Legacoop) era tenuta a corrispondere in parti uguali ai rispettivi fondi mutualistici di dette associazioni cooperative, essa istante e la Coopfond, quanto richiesto ex lege e cioè il contributo del 3% e la devoluzione del patrimonio, caso applicabile alla fattispecie;
- al riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico, in un parere reso nella seduta del 19 aprile 2026, aveva affermato che " in caso di adesione plurima il contributo del 3% e la devoluzione del patrimonio sono effettuati in parti uguali alle Centrali cui la Cooperativa aderisce";
- al fine di osservare il dettato normativo la Controparte_2 avrebbe dovuto fruire di una stima giurata di esperto designato dal Tribunale attestante il valore reale della impresa non potendo essere tenuti in conto acriticamente i dati formali del bilancio;
- all'esito avrebbe dovuto essere dedotto il capitale sociale versato e rivalutato (eventualmente aumentato fino alla concorrenza dell'ammontare del capitale minimo della nuova società e dei dividendi non distribuiti); - il metodo adottato dal Rag. Persona 1 per attestare il valore del patrimonio effettivo della Controparte_2 era erroneo perché aveva omesso di calcolare separatamente l'avviamento;
- fruendo della stima del Prof. Dott. Persona 2 il patrimonio da devolvere ad essa istante ammontava ad € 1.877.184,00 e, pertanto, la somma spettante ad essa esponente ammontava ad € 938.592,00;
- tanto esposto essa attrice formulava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza,: P.IVA 3- accertare l'obbligo della Controparte 2 in persona del l.r.p.t., c.f.: P.IVA 2 e P.I. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n°8, c.a.p. 47822, di corrispondere a c.f.: P.IVA 1 con sede in Roma, (RM), Via Torino n°153, c.a.p. 00184, la somma Parte 1
,
richiesta di € 1.877.184,00 che divisa in parti uguali ( 50% fra i fondi mutualistici delle due Centrali
Cooperative) è pari ad € 938.592,00 oltre interessi legali dalla diffida all'effettivo pagamento e, in caso di contestazione della somma richiesta, quella che emergerà dalla quantificazione del patrimonio effettivo
(maggiore o minore di quello sopra indicato) da eligenda CTU;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari".
Si costituiva la Controparte_2 e, con comparsa di risposta, deduceva quanto segue:
- carenza della procura alle liti rilasciata da Parte 1 in quanto riferibile a fattispecie diversa da quella disciplinata dall'art. 11 comma 5° della legge n°59/1992; - inammissibilità della domanda atteso che il valore del patrimonio effettivo di essa convenuta era stato determinato in sede di volontaria giurisdizione a mezzo di una relazione giurata richiesta dall'organo giurisdizionale;
- avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della E-Sed atteso che essa convenuta, all'atto della effettuazione della relazione giurata, deteneva il 21,54% della E-Sed;
- nel merito veniva contestato il metodo di computo adottato dal Rag. Per 1 e si invocava la rinnovazione delle operazioni peritali;
tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito( e, per quanto di sua competenza, il G.I.), disattesa ogni contraria istanza od eccezione:
1) voglia disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardo degli ex-soci della società trasformanda E-Sed come sopraindicati ai sensi dell'art. 102 c.p.c. ovvero, in caso difforme, autorizzare la Controparte 2 a chiamare nel presente giudizio gli ex-soci della società trasformanda
E-Sed ai sensi dell'art. 269 c.p.c. affinchè tali soggetti la manlevino, la garantiscano e la tengano indenne, nella misura del 78,46% o comunque proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno alla società E-Sed da ogni o qualsiasi pretesa di o per quanto la CP_2 Parte 1 dovesse corrispondere a in caso di transazione, mediazione o comunqueParte 1 accordo fra le parti;
2) autorizzare la Controparte 2 a chiamare nel presente giudizio il Rag. Persona 1 ai sensi dell'art. 269 c.p.c. affinchè tale ultimo soggetto la manlevi, la garantisca e la tenga indenne da ogni e qualsiasi pretesa di svolta in danno della CP 2 tessa o per quantoParte 1 la Controparte 2 dovesse corrispondere a Parte_1 in caso di transazione, conciliazione, mediazione o comunque accordo fra le parti;
3) differire ai fini dei precedenti punti 2 e 3 la prima udienza di comparizione al fine di consentire la costituzione dei terzi chiamati nel rispetto dei termini di comparizione tenendo conto altresì dell'elevato numero dei terzi oggetto di chiamata in causa;
4) dichiarare gli ex-soci della E-Sed chiamati in causa ed il Rag. Persona 1 tenuti a manlevare, garantire e a tenere indenne la Controparte 2 nei limiti indicati ai precedenti punti 2 e 3 e condannare gli stessi a rifondere a Controparte_2 quanto quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore ovvero corrispondere in caso di transazione, conciliazione, mediazione o comunque accordo fra le parti;
5) dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o comunque rigettare l'atto di citazione e tutte le domande di Parte 1 per i motivi sopra specificamente indicati;
6) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 1° comma c.p.c., perché parte attorea ha, come sopra evidenziato, abusato dello strumento del processo,
Parte 1 a favore della Controparte_2 con condanna al risarcimento del danno di ad una somma equitativamente determinata.
Salvo ogni diritto e on ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, eccepire nei termini di legge e chiamare testi". Espletata la C.T.U., ammessa al fine di accertare il patrimonio effettivo della Controparte_2 da devolvere alla società attrice la causa, all'udienza del 27 maggio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In via istruttoria deve essere disattesa la istanza di rinnovazione delle operazioni peritali avendo il nominato esperto pedissequamente replicato alle osservazioni della società attrice alla bozza di relazione.
Nel merito la proposta domanda non può trovare accoglimento perché infondata;
ed invero, ai sensi dell'art. 2545 undecies c.c., la delibera di trasformazione di una società cooperativa in una società di capitali comporta la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 5 della legge n° 59/1992.
Giova però considerare che presupposto ineludibile della devoluzione del patrimonio per effetto della richiamata trasformazione è la esistenza di un credito pari al valore effettivo dell'attivo patrimoniale dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, come evidenziato nel bilancio di trasformazione.
Tenuto conto del superiore parametro, al fine di verificare se ricorressero i presupposti indicati dalla normativa regolante il settore di pertinenza, è stata ammessa C.T.U. con la indicazione del seguente quesito:
""quantifichi il C.T.U., esaminata la documentazione contabile, amministrativa e patrimoniale, della società cooperativa E-Sed quale fosse all'atto della trasformazione l'esatto ammontare del patrimonio effettivo da devolvere a Parte 1
Orbene il nominato esporto, con elaborato tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici, ha preliminarmente curato le seguenti operazioni onde pervenire alla formulazione delle conclusioni dell'incarico affidatogli provvedendo a:
-esaminare i documenti presenti nel fascicolo di causa;
- incontrare le parti costituite nel presente giudizio con i rispettivi consulenti tecnici;
- acquisire ed esaminare le memorie dei c.t.p.;
estrarre il bilancio della società con riferimento all'esercizio 2016, depositato presso la locale C.C.I.A.A, attesa la carenza in atti di produzione documentale.
Il nominato esperto ha poi esaminato la relazione giurata redatta dal Rag. Persona 1 in data
22/11/2018- relazione presa a riferimento dell'atto notarile inerente la trasformazione societaria redatto in data 18/12/2018 dal Notaio Persona 3 i Ancona-. E' stato opinato che:
- il Rag. Per 1 risulta aver eseguito una stima del valore della società al 31/08/2018 riferita al solo patrimonio societario, rettificato prudenzialmente ed esclusivamente nelle attività poiché le passività sono state mantenute ai valori emergenti dalla contabilità;
- a seguito di tali rettifiche- non verificabili attesa la carenza di documentazione di riscontro- il Rag. Per 1 ha determinato il valore del patrimonio netto effettivo societario al 31/08/2018 in € 1.141.792,00;
- in ragione dei superiori presupposti l'accertamento aggiornato del valore dell'effettivo patrimonio societario avrebbe potuto concernere soltanto l'incidenza dell'avviamento commerciale attribuibile alla cooperativa e riferito al medesimo periodo;
tale avviamento avrebbe dovuto tener conto dei seguenti elementi:
a) la costituzione societaria avvenuta a meno di tre anni dalla trasformazione;
b) ll nuovo ambito fiscale di minor vantaggio in cui avrebbe operato la società dopo la trasformazione( incidente della determinazione del reddito prospettico che deve tener conto della maggiore tassazione successiva alla trasformazione);
c) Il valore dell'avviamento già incluso nel patrimonio alla data del 31/08/2018 in quanto derivante da un acquisto di azienda intervenuto nell'anno 2016.
E' stata quindi operata la stima del valore della società adottando il metodo misto patrimoniale-reddituale che consente di aggiungere al valore del patrimonio societario quello dell'avviamento; tale metodo ha consentito di sottrarre al patrimonio netto rettificato indicato dal Rag. Per_1 in misura pari ad € 1.141.792,00 quello dell'avviamento commerciale pari ad € 244.667,24, risalente alla data di acquisizione aziendale intervenuta nel mese di dicembre dell'anno 2016 e già conteggiato dal suddetto perito;
il che ha determinato un patrimonio rettificato pari ad € 897.124,76, arrotondato ad € 897.124,00( punto di partenza dell'analisi peritale in quanto riferito alla data del 31/08/2018 ed avente natura esclusivamente patrimoniale).
A questo punto si è tenuto conto del reddito medio atteso della società successivo alla trasformazione( avvenuta il 18 dicembre 2018).
Il reddito medio atteso è quindi pari alla media dei tre valori indicati nella tabella a pag. 12 della relazione peritale( ovvero € 218.545,00, € 229.682,00 ed € 95.431,00) ed ammonta ad € 181.219,00 che, per arrotondamento con troncamento dei decimali, ammonta ad € 181.219,00;
questo è il valore del reddito medio atteso( utile medio rettificato) e quindi replicabile dalla società successivamente alla sua trasformazione avvenuta in data 18/12/2018;
la differenza fra l'utile equo e l'utile medio rettificato( ossia € 98.683,00 - € 181.219,00) determina un valore del sovra-reddito pari ad € 82.536,00;
tale sovra-reddito, attualizzato per un periodo di sei anni al tasso dell'11%, conduce ad valore positivo dell'avviamento commerciale o goodwill pari ad € 339.338,00. Ne consegue che il valore da aggiungere al patrimonio netto rettificato al 31/08/2018
(pari ad € 897.124,00) risulta essere pari ad € 339.338,00; il che determina il valore della cooperativa alla data del 31/08/2018 pari ad € 1.236.462,00 che viene arrotondato ad € 1.236.000,00.
Nella fattispecie il valore effettivo del patrimonio della cooperativa è stato individuato in € 1.236.000,00( riformulato in € 1.027.000,00 a seguito della parziale recezione di talune osservazioni dei consulenti di parte) mentre quello del capitale sociale in € 1.237.500,00, importo che deve essere maggiorato di rivalutazione e dei dividendi ancora non distribuiti.
In definitiva, attesa la inferiorità del valore del patrimonio della cooperativa rispetto a quello del capitale sociale, non deve essere devoluto alcunchè alla società attrice all'atto della trasformazione societaria dalla
Società Cooperativa E-Sed in società di capitali;
tanto giacchè il valore effettivo della cooperativa pari ad € 1.027.000,00 risulta inferiore al capitale sociale pari ad € 1.237.500,00( senza conteggiare la rivalutazione e i dividendi non distribuiti ex art. 2545 undecies c.c. che inciderebbe in minus sulla stima).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico della società attrice.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda;
condanna la società attrice a rifondere in favore della Controparte 2 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 18.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Spese di C.T.U.- liquidate come in atti- da porsi in via definitiva a carico della società attrice.
Così deciso il 23 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Maurizio Manzi
II PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo