TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1350/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1350 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] allo Parte_1 C.F._1
IO (CS) il 28.5.1975, elettivamente domiciliato in OL TO (c.a.p. 88812) alla Via dei Bizantini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Strafaci (C.F.: – pec: C.F._2
, il quale lo rappresenta Email_1
e difende, per mandato in calce all'atto di opposizione
Attore opponente E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
19.10.1969
Convenuto opposto contumace
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 03/04/2025.
-Oggetto: Opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituis cano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 7.10.2024
premetteva che: in data 20.9.2024 gli aveva Parte_1 CP_1 notificato, in qualità di legale rappresentante p.t. dell'associazione sportiva “ASD Volley Fidelis”, atto di precetto del 5.9.2023 intimante il pagamento entro dieci giorni dell'importo di € 3.842,67 oltre interessi e spese;
che nell'atto di precetto egli aveva dichiarato di essere creditore dell'associazione sportiva “ASD Volley Fidelis” in forza di decreto ingiuntivo n. 533/2023 del 22/9/23, n. cronol. 2787/2023, iscritto al R.G. n. 1448/2023 del Giudice di Pace di Crotone e notificato in data
4/11/23; che egli aveva rivestito la carica di legale rappresentante della suddetta associazione sino al 29/1/23 ed il decreto ingiuntivo non gli era mai stato notificato;
che, comunque, nell'atto di precetto non vi era alcuna menzione della data in cui il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo. Chiedeva, pertanto, a questo IB , di dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di precetto del 5/9/24, notificato il 20/9/24 .
2. Il convenuto non si costituiva e all'udienza CP_1 dell'11.2.2025 ne era dichiarata la contumacia.
3. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 3.4.2025 parte attrice precisava le conclusioni. La causa era quindi trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di , che non si è costituito nonostante la CP_1 regolare notifica dell'atto di citazione.
5. Nel merito, l'opposizione è fondata e dev'essere accolta. L'opponente ha tempestivamente agito ex art. 617 co. 1 c.p.c. per l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto di precetto in quanto lo stesso non reca l'indicazione della data in cui il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. L'opponente eccepisce inoltre l'omessa notifica del decreto in giuntivo.
In effetti, dalla mera lettura dell'atto di precetto notificato risulta che vi è la sola menzione del numero del decreto ingiuntivo, specificandosi unicamente che lo stesso è stato notificato quale titolo esecutivo, ma nessuna indicazione specifica si rinviene in merito alla data di notifica del decreto ingiuntivo in forma esecutiva. Parte convenuta opposta, la quale non si è costituita, non ha apportato alcunchè agli atti del processo.
L'art. 480 c.p.c. dispone espressamente che l'atto di precett o deve contenere l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo. Sul punto, la giurisprudenza pacificamente ritiene che l' omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di
2 esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esec utiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., ord. n. 2093/2022, che richiama la precedente Cass., 30/09/2019, n. 24226). L'opposizione deve essere pertanto accolta e dev'essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liq uidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 , con applicazione dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia con riduzione del
50% per la estrema semplicità delle questioni giuridiche dedotte ed esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta .
P.Q.M.
Il IB di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1350/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 20.9.2024 su istanza di;
CP_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 parte opponente , che liquida in € 852,00 complessivi per Parte_1 compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge , da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Salvatore S trafaci, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Crotone, li 19.7.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1350 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] allo Parte_1 C.F._1
IO (CS) il 28.5.1975, elettivamente domiciliato in OL TO (c.a.p. 88812) alla Via dei Bizantini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Strafaci (C.F.: – pec: C.F._2
, il quale lo rappresenta Email_1
e difende, per mandato in calce all'atto di opposizione
Attore opponente E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
19.10.1969
Convenuto opposto contumace
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 03/04/2025.
-Oggetto: Opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituis cano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 7.10.2024
premetteva che: in data 20.9.2024 gli aveva Parte_1 CP_1 notificato, in qualità di legale rappresentante p.t. dell'associazione sportiva “ASD Volley Fidelis”, atto di precetto del 5.9.2023 intimante il pagamento entro dieci giorni dell'importo di € 3.842,67 oltre interessi e spese;
che nell'atto di precetto egli aveva dichiarato di essere creditore dell'associazione sportiva “ASD Volley Fidelis” in forza di decreto ingiuntivo n. 533/2023 del 22/9/23, n. cronol. 2787/2023, iscritto al R.G. n. 1448/2023 del Giudice di Pace di Crotone e notificato in data
4/11/23; che egli aveva rivestito la carica di legale rappresentante della suddetta associazione sino al 29/1/23 ed il decreto ingiuntivo non gli era mai stato notificato;
che, comunque, nell'atto di precetto non vi era alcuna menzione della data in cui il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo. Chiedeva, pertanto, a questo IB , di dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di precetto del 5/9/24, notificato il 20/9/24 .
2. Il convenuto non si costituiva e all'udienza CP_1 dell'11.2.2025 ne era dichiarata la contumacia.
3. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 3.4.2025 parte attrice precisava le conclusioni. La causa era quindi trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di , che non si è costituito nonostante la CP_1 regolare notifica dell'atto di citazione.
5. Nel merito, l'opposizione è fondata e dev'essere accolta. L'opponente ha tempestivamente agito ex art. 617 co. 1 c.p.c. per l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto di precetto in quanto lo stesso non reca l'indicazione della data in cui il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. L'opponente eccepisce inoltre l'omessa notifica del decreto in giuntivo.
In effetti, dalla mera lettura dell'atto di precetto notificato risulta che vi è la sola menzione del numero del decreto ingiuntivo, specificandosi unicamente che lo stesso è stato notificato quale titolo esecutivo, ma nessuna indicazione specifica si rinviene in merito alla data di notifica del decreto ingiuntivo in forma esecutiva. Parte convenuta opposta, la quale non si è costituita, non ha apportato alcunchè agli atti del processo.
L'art. 480 c.p.c. dispone espressamente che l'atto di precett o deve contenere l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo. Sul punto, la giurisprudenza pacificamente ritiene che l' omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di
2 esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esec utiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., ord. n. 2093/2022, che richiama la precedente Cass., 30/09/2019, n. 24226). L'opposizione deve essere pertanto accolta e dev'essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liq uidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 , con applicazione dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia con riduzione del
50% per la estrema semplicità delle questioni giuridiche dedotte ed esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta .
P.Q.M.
Il IB di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1350/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 20.9.2024 su istanza di;
CP_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 parte opponente , che liquida in € 852,00 complessivi per Parte_1 compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge , da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Salvatore S trafaci, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Crotone, li 19.7.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
3