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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 47267/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47267 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
, (CF: ), nata a [...] il [...], con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1 Della Corte Mariarosaria e Cerrocchi Sara, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
Co
, (CF: ), nato a [...] il [...], con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2 Belvis Alessandro, Ricciardiello Marzia e Riccucci Luca, giusta procura in atti
-resistente-
E
AVV. , in qualità di Curatore speciale della minore (n. il 20.09.2006), giusta nomina CP_3 Per_1 dell'08.03.2022
-interventore-
NONCHE'
PM in persona del Procuratore della Repubblica
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 16521/2022 pubbl. il 09.11.2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per gli incombenti di cui all'ordinanza del 07.11.2022.
Nel prosieguo del giudizio, assunta la prova orale, acquisita la documentazione prodotta ed espletata CTU contabile oltre a quella psicologica già disposta dal Presidente f.f., in data 31.01.2024 il Giudice Istruttore ha riservato la causa al Collegio Rg. n. 47267/2020
per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate in udienza dalle parti e dal Curatore speciale.
Ciò posto, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo “status”, il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie e, nella specie, sull'addebito della separazione, sull'assegnazione della casa coniugale, sull'assegno di mantenimento per la figlia e per la moglie, sulla domanda ex art. 709ter c.p.c. di ammonimento e risarcimento del danno.
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, la figlia delle parti (n. il 20.09.2006) ha raggiunto la maggior età Per_1 e, pertanto, nessuna statuizione può essere adottata in merito al regime di affidamento, collocamento e frequentazione. Va comunque rimarcata la complessità dell'iter giudiziario quanto all'affidamento di e alla sua relazione Per_1 particolarmente critica con il padre, con sospensione già da lunga data della frequentazione e di ogni rapporto: è stata espletata CTU sulle competenze genitoriali, è stato nominato il Curatore speciale e sono stati attivati numerosi percorsi di sostegno e supporto;
nonostante gli interventi messi in campo è rimasto cristallizzato il rifiuto di rispetto alla Per_1 figura genitoriale paterna, sia pure con alcune aperture e miglioramenti in epoca più recente. Nelle ultime fasi del procedimento, le parti e il Curatore speciale hanno dato atto di una frequentazione padre-figlia ancora sostanzialmente limitata agli ambienti istituzionali (principalmente durante gli incontri di psicoterapia). Le ragioni dello status quo sono state diversamente spiegate dai genitori (secondo la madre, sono dipese dall'incapacità del padre di gestire la genitorialità in modo condiviso e di instaurare un rapporto affettivo con la figlia, a causa dell'indole ostativa, aggressiva e punitiva del;
secondo il padre, invece, sono dovute all'atteggiamento ostacolante e manipolatorio della madre) e sono state CP_1 approfonditamente indagate dai diversi specialisti intervenuti sul nucleo nel corso degli anni (cfr. CTU dott.ssa Per_2 depositata in data 09.01.2022, relazioni dei servizi sociali, conclusioni del Curatore speciale). Si rimanda l'analisi al paragrafo sulla domanda di ammonimento e risarcimento del danno ex art. 709ter c.p.c. spiegata dalla ricorrente.
Addebito della separazione al marito
La domanda di addebito avanzata dalla si fonda sul contegno del violativo dei doveri coniugali e familiari Pt_1 CP_1 nel corso della durata del matrimonio.
Al riguardo, la moglie ha rappresentato che il rapporto matrimoniale era sempre stato caratterizzato dall'atteggiamento dispotico, rigido ed autoritario del marito, spesse volte sfociato in agiti violenti anche in presenza della figlia, triangolata nella dinamica familiare ed esposta ai frequenti attacchi d'ira del padre, nonché alle di lui condotte impositive e fortemente aggressive. Ha inoltre narrato che in diverse occasioni il marito si era allontanato dalla casa coniugale, senza dare notizie alla moglie e alla figlia, per poi farvi improvvisa irruzione al fine di privarle di beni di valore affettivo (oltre che di importanza pratica) e di essenziali punti di riferimento, in ultimo lasciando definitivamente la casa coniugale nella primavera del 2020 e procedendo immotivatamente al distacco della corrente elettrica, noncurante della presenza della minore all'interno dell'abitazione. Ha altresì riferito che, successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale nel 2018, il marito aveva omesso per molti mesi di contribuire al mantenimento di moglie e figlia e che, dopo un periodo di regolare contribuzione sostanzialmente coincidente con il suo rientro a casa negli anni 2019/2020, aveva arbitrariamente ridotto il suo apporto alle eSIenze materiali della famiglia, così ponendole in uno stato di soggezione economica e psicologica, acuito dal contegno morboso e persecutorio perpetrato dal nei loro confronti. CP_1
Il marito ha contestato la ricostruzione degli occorsi fornita dalla controparte e ha chiesto il rigetto della domanda di addebito.
Tanto premesso, per costante giurisprudenza (cfr. anche di recente Cassazione civile sez. I, 14/02/2024, (ud. 29/11/2023, dep. 14/02/2024), n. 4038), la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Inoltre, “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691/2020) e l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 9877/2006).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della crisi coniugale proposta dalla ricorrente in ragione delle condotte aggressive del marito è rimasta sprovvista di adeguato supporto probatorio: ed invero, pur dovendosi stigmatizzare taluni comportamenti vessatori e intrusivi del (oggetto delle denunce della – cfr. deposito del 20.04.2021 della CP_1 Pt_1 Rg. n. 47267/2020
parte ricorrente), si tratta di eventi (diversamente descritti e spiegati dal ) assai risalenti nel tempo (anni 2016 e CP_1 2017), non oggetto di accertamento alcuno in sede penale e da ascrivere ad un'epoca in cui i rapporti tra i coniugi erano già particolarmente tesi, conflittuali ed intervallati da momenti di interruzione della convivenza matrimoniale (è, infatti, documentato che poco dopo la moglie ha intrapreso l'iter per la separazione giudiziale: cfr. esposti della e Pt_1 provvedimento di archiviazione del 06.06.2019 per mancata comparizione delle parti all'udienza presidenziale nel primo procedimento di separazione avviato dalla moglie, allegati dalla parte ricorrente), con problematiche amplificate da questioni economiche fortemente incidenti sull'assetto familiare. Parimenti, è rimasta sfornita di prova la lamentata violazione degli obblighi di contribuzione economica da parte del marito, riferita a periodi durante i quali le risultanze processuali non consentono di affermare che il si sia effettivamente disinteressato delle necessità materiali della CP_1 famiglia (cfr. estratti conto delle parti in atti).
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione al marito non può essere accolta.
Assegnazione della casa coniugale
Secondo consolidato orientamento, la finalità dell'assegnazione è pacificamente quella di assicurare la conservazione dell'habitat domestico ai figli minori o ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12.10.2018).
Nel caso di specie, va confermata l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale, sita in Roma alla via Imera n. 8 (di proprietà esclusiva del resistente), alla luce della pacifica convivenza con la figlia maggiorenne Per_1 non economicamente autosufficiente.
Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne
Le parti sono genitori della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre Per_1 nella casa coniugale di proprietà esclusiva del padre.
E' noto che, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337ter c.c. le attuali eSIenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la madre svolge la professione di infermiera (coordinatore infermieristico) e il padre di medico ginecologo ed anestetista. Non è contestato che il tenore di vita matrimoniale (a titolo esemplificativo, la ricorrente ha rappresentato – e la circostanza non è stata espressamente smentita dal resistente – che è sempre stata Per_1 accompagnata a scuola da un autista privato e ha trascorso vacanze studio all'estero presso rinomate strutture private;
i coniugi sono, fra l'altro, comproprietari di un immobile sul litorale laziale presso una rinomata località; la figlia ha studiato in scuole private) sia stato assicurato in via assolutamente prevalente dalle risorse economiche del marito.
L'ordinanza presidenziale del maggio 2021 ha determinato in euro 1.400,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, a decorrere da ottobre 2020 (detratti gli importi già corrisposti), oltre all'80% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del 2014.
All'epoca, la moglie (la quale, viveva – come a tutt'oggi – nella casa coniugale di proprietà del marito) aveva un reddito retributivo di circa euro 2.000,00 per 12 mensilità (cfr. CUD 2020), oltre ad un reddito da locazione di euro 380,00 lordi mensili;
per ciò che attiene alla dedotta riduzione del reddito da lavoro eccepita dalla ricorrente, per essere stata la stessa addetta a diverse mansioni dal mese di marzo 2021, del tutto opportunamente il Presidente ha rimesso l'esame della questione alla successiva fase istruttoria;
inoltre, nei provvedimenti provvisori ed urgenti si dà compiutamente atto del patrimonio immobiliare della (proprietaria di un immobile in Roma, abitato dalla propria madre, oltre che di altro Pt_1 immobile in Nettuno locato ad euro 380,00 mensili, nonché del 50%, insieme al marito, di un immobile in Sabaudia) e degli esborsi mensili sopportati dalla SInora (spese per finanziamenti per importi superiori ad euro 1.100,00 mensili circa). Quanto al marito, in udienza presidenziale dichiarava un reddito netto derivante dall'attività lavorativa di euro 10.000,00 mensili (sostanzialmente corrispondente a quanto era possibile ricavare dalle dichiarazioni fiscali in atti) e aveva investimenti per 3,5 milioni di euro;
aveva poi giacenze liquide nei conti correnti per circa euro 250.000,00 complessivi;
la parte, proprietaria della casa coniugale e dell'immobile adibito a studio professionale, oltre che del 50% dell'immobile in Sabaudia, sopportava spese di locazione di euro 1.500,00 mensili. Rg. n. 47267/2020
In corso di causa, è stata espletata CTU contabile sui patrimoni delle parti (periodo di riferimento 2017-2022), all'esito del deposito della quale è emerso quanto segue in merito alla rispettiva posizione reddituale, patrimoniale e finanziaria.
- IG : Parte_1
Quanto alla capacità reddituale, si rimanda al seguente prospetto elaborato dal CTU: Rg. n. 47267/2020
Quanto ai redditi figurativi, il CTU ha così concluso: Rg. n. 47267/2020
e, quanto alla capacità patrimoniale di natura immobiliare, il CTU ha attribuito una consistenza patrimoniale di natura immobiliare pari ad euro 327.120,00, come da tabella sottostante:
Infine, quanto alla capacità patrimoniale mobiliare, il CTU ha così concluso: Rg. n. 47267/2020
- : Parte_2 Rg. n. 47267/2020
Quanto alla capacità reddituale, il CTU ha concluso come segue:
(reddito netto con riguardo al 2022 in aumento rispetto a quello del 2021).
Sul punto, il CTU ha evidenziato che:
Il CTU ha inoltre rappresentato che il , per gli anni di imposta 2019 e 2021, ha realizzato incassi superiori a quelli CP_1 dichiarati fiscalmente e per tale ragione ha imputato la differenza a redditi figurativi.
Nella specie, quanto ai redditi figurativi, si rimanda alla seguente tabella: Rg. n. 47267/2020
con la precisazione – quanto a sub b) – che si tratta di:
Quanto alla capacità patrimoniale immobiliare:
e per quella patrimoniale mobiliare: Rg. n. 47267/2020
In sintesi, il CTU ha così raffrontato la posizione delle parti:
E' utile rimarcare che il consulente ha specificato che: Rg. n. 47267/2020
In sostanza, il CTU ha accertato che, con riguardo alla , la sommatoria dei redditi lordi, dei redditi figurativi, delle Pt_1 giacenze sui conti correnti, dei debiti per mutuo e del valore degli immobili ammonta ad euro 762.872,00; mentre, con riguardo al , la sommatoria dei redditi lordi, dei redditi figurativi, delle giacenze sui conti correnti, delle CP_1 movimentazioni e giacenze dei conti correnti ammonta ad euro 7.634.806,99.
Nel periodo successivo a quello oggetto dell'indagine peritale, non si sono verificati mutamenti sostanziali degni di nota;
pertanto, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, è possibile prendere come parametri di riferimento i valori emersi in CTU.
Ciò posto, è evidente la SInificativa sproporzione tra le parti emergente dal confronto delle due posizioni;
in particolare, è emerso che il vanta una disponibilità patrimoniale mobiliare assai importante, che ben può essere messa a reddito, CP_1 oltre ad un consistente patrimonio immobiliare. Va poi rimarcato – come già evidenziato anche dal CTU sulla scorta di un ragionamento esente da vizi logici e pienamente condivisibile – il contegno del resistente non del tutto cristallino nella ricostruzione dei propri redditi da lavoro, condotta valutabile ex art. 116 c.p.c.: ed invero, è noto che, nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). In proposito, si rileva che il ha CP_1 depositato solo parzialmente (specialmente nella prima fase del giudizio) la documentazione afferente alla propria posizione, così impedendo al Tribunale una completa ricostruzione delle di lui sostanze.
Considerate, dunque, le posizioni economico-reddituali, finanziarie e patrimoniali dei genitori come sopra ricostruite;
valutati il tenore di vita condotto durante il matrimonio, le aumentate eSIenze della ragazza in base all'età e l'assenza di ogni frequentazione padre-figlia e, dunque, di contribuzione diretta, il Collegio stima equo un concorso del padre al mantenimento della figlia, convivente con la madre, in misura di euro 2.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori ed urgenti, in considerazione del miglioramento della posizione del nel periodo successivo all'ordinanza presidenziale CP_1 e della strutturazione dell'assenza di contatti e frequentazione con la figlia.
Va confermato il riparto delle spese straordinarie, ai sensi del Protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del 17.12.2014, nella misura già disposta nell'ordinanza presidenziale, visto lo squilibrio nelle posizioni economiche dei genitori.
Ammonimento e risarcimento del danno ex art. 709ter c.p.c.
La madre ha chiesto disporsi l'ammonimento del padre e la condanna dello stesso al risarcimento del danno nei confronti della figlia e della stessa ricorrente nella somma di euro 10.000,00 ciascuna, in ragione delle dedotte inadempienze paterne;
il padre ha contestato la ricostruzione offerta dalla controparte e, anzi, ha evidenziato l'atteggiamento ostacolante della madre, descritta quale principale responsabile del rifiuto della figlia nei di lui confronti.
Tanto premesso, l'art. 709ter c.p.c. prevede due distinte fattispecie a cui corrisponde un diverso intervento del giudice adito: la prima relativa alla soluzione di controversie insorte fra i genitori per l'esercizio della responsabilità genitoriale Rg. n. 47267/2020
o delle modalità di affidamento, ove l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere il contrasto con l'adozione della soluzione ritenuta adeguata al caso concreto;
la seconda attinente a “gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento” in cui la funzione giudiziale si risolve, invece, nell'applicazione delle misure specificamente indicate (costituite o dall'ammonizione del genitore inadempiente, o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti del minore, o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti dell'altro coniuge, o dall'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, provvedimenti adottabili anche congiuntamente). In quest'ultima fattispecie, si tratta di un intervento sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole medesima. La norma fa espresso riferimento a condotte del genitore inadempiente nei confronti del figlio minore;
ratio della disposizione è fornire tutela rafforzata alle statuizioni inerenti la prole di minore età, ritenuta meritevole di maggior tutela.
Nel caso di specie, la sopraggiunta maggiore età della figlia non fa venir meno la domanda di irrogazione delle sanzioni del risarcimento del danno, in applicazione del consolidato principio per il quale i fisiologici tempi del procedimento non possono riverberarsi in danno dell'attore. Occorre, invece, compiere una precisazione quanto alla richiesta sanzione dell'ammonimento: la stessa, essendo dettata al fine di evidenziare e ribadire la necessità di puntale ottemperanza alle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori, può avere effettività solo nel caso di perdurante minore età della prole, in quanto raggiunta la maggiore età dei figli, ammonire il genitore inadempiente al puntale rispetto delle disposizioni previste in materia, non ha più ragion d'essere.
Date tali premesse, accertata la cessata materia del contendere quanto alla richiesta sanzione dell'ammonimento per sopraggiunta maggior età della figlia delle parti, è necessario verificare in fatto se ricorrono i presupposti richiesti dalla norma quanto al risarcimento del danno.
Dalla CTU psicologica (con argomentazioni cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in quanto fondate su accertamenti completi ed esaustivi, esenti da vizi logico-giuridici, congruamente e adeguatamente motivate) è emerso quanto segue:
“Le dinamiche osservate rimandano, infatti, ad una situazione di “rifiuto genitoriale IBRIDO”, in cui si associano fragilità individuali dei genitori, che sostengono caratteristiche estremamente disfunzionali e mortifere del legame di coppia, a fragilità della figlia stessa, che si possono rintracciare nell'anamnesi personale di , all'interno di una Per_1 relazione di coppia da sempre scarsamente supportiva sul piano del contatto reale con l'altro. La particolare età della minore, come noto in letteratura, non ha facilitato, né facilita, andando le caratteristiche psicologiche tipiche della fase evolutiva di ad amplificare la disfunzionalità in atto in termini di rigidità e attenzione a vissuti e a comportamenti. Per_1 Se pare replicare con il padre lo schema della relazione che ha caratterizzato la relazione affettiva trai genitori, Per_1 madre e padre non riescono ad andare oltre il reciproco scambio di accuse e recriminazioni, laddove ad una timida apertura di uno, corrisponde la chiusura dell'altro, in una dimensione di scontro e chiusura, più che incontro. Se in una fase iniziale, infatti, il SI. appariva più motivato e aperto nel proporre modifiche al suo comportamento, che CP_1 riconosceva aver avuto un impatto sulla figlia, soprattutto laddove impostato su un modello maggiormente richiestivo e performante di quello accoglibile dalla figlia;
con il prosieguo della consulenza ed il vanificarsi dei tentativi di approcciare alla figlia in maniera autonoma, con segnali di apertura per lui troppo blandi si è ritratto, attraverso anche manifestazioni di disappunto inadeguate, volte quasi a confermare implicitamente il vissuto di scarsa comprensione e ascolto da parte della figlia. Proprio in questa fase, almeno in apparenza, la SI.ra si mostrava più aperta verso Pt_1 una collaborazione. Più che sul livello dei SInificati, livello non accessibile ai SInori soprattutto in un tempo così breve come quello della consulenza, si è cercato di lavorare sui comportamenti1 e sul tentativo di fornire a , attraverso Per_1 la mediazione di una specialista prescelta in accordo con i CCTTPP dei SInori – dr.ssa – esperienze riparative Per_3 nella sua relazione con il padre. Tuttavia, come si diceva, la lentezza del processo, nonché la stessa ambivalenza mostrata da hanno determinato un nuovo stallo. È emblematico quanto riferito dalla minore nel corso del secondo Per_1 colloquio con la CTU, in cui ella esplicitava il gioco in cui lei stessa è inserita, tra desiderio non esprimibile di osservare un cambiamento nel padre e desiderio di vedere confermati i suoi timori e il suo vissuto nei confronti del padre. Per_1 stessa, infatti, non ha nascosto il suo “mettere alla prova” il padre, il suo stimolare quasi una reazione da parte del genitore, vissuta da sempre in un clima relazionale fatto di dinamiche complesse, segreti, schieramenti, in cui è stato ad esempio difficile ragionare in termini di inclusione vedasi rapporti con la figlia del primo matrimonio del SInore –, ma piuttosto in termini di competizione ed esclusione, in cui non è possibile la continuità degli affetti laddove l'altro toglie qualcosa al proprio sé, più che costituire una risorsa. La stessa dr.ssa ha evidenziato come spesso tenda Per_3 Per_1 a sfidare il padre: “voglio farlo arrabbiare, ti voglio far vedere che succede quando si arrabbia”, in una dinamica di frustrazione crescente che si autoalimenta. , a sua volta, nell'ambivalenza che ha caratterizzato la relazione con Pt_1 il marito non riesce a mandare un messaggio chiaro alla figlia, nel ribadire il suo “credere nella famiglia” e il suo tentare di tenerla unita, sembra mandare quasi il messaggio che alcuni comportamenti inadeguati di diventano CP_1 tollerabili se agiti nell'abito della famiglia unita, mentre diventano inaccettabili con la separazione. Questa difficoltà le Rg. n. 47267/2020
rende difficile aiutare la figlia a confrontarsi con il padre reale, con i di lui aspetti di risorsa e fragilità. Altrettanto la tensione e la disistima che esprime verso l'altro, le rende difficile se non impossibile, mandare un messaggio di reale apertura verso l'altro genitore. affaticato e provato dalla situazione, come tutti i genitori che sperimentano il CP_1 rifiuto di un figlio sembra non riuscire a trovare la giusta linea di azione, oscillando tra l'accusare la madre, nonché la figlia stessa, e il profondo senso di dolore e frustrazione. Le caratteristiche personologiche del SInore, infatti, nonché una storia antica di sofferenza, lo inducono ad esprimere il dolore del rifiuto attraverso il ritiro (aspetto più depressivo che gli appartiene), la rabbia o manifestazioni meno governate a fronte dell'incedere della tensione, che poi di fatto gli si ripercuotono contro, confermando l'immagine negativa che l'altro ha di sé e che non corrisponde al suo sentire interno verso l'altro. Egli sembra far fatica a sintonizzarsi sui bisogni emotivi dell'altro, laddove troppo profonde sono le sue ferite. Egli non riesce a superare il dolore e a trovare la giusta misura e la giusta distanza, attendendosi da un lato comportamenti da parte della figlia, che sarebbero naturali in altra situazione, ma che allo stato appaiono difficilmente attuabili, alimentando la dinamica di frustrazione sottesa al rifiuto. Tale dinamica, come si diceva, affonda le radici nella disfunzione che da tempo – o forse da sempre - ha caratterizzato l'unione di coppia e in cui è stata irrimediabilmente coinvolta , maggiormente allineata con la madre, ma non senza relazioni ambivalenti con quest'ultima, laddove Per_1 in alcuni casi la diffusione dei confini – es. madre e figlia nonostante l'età della minore, nonché gli spazi, dormono spesso ancora insieme – toglie a lo spazio del libero pensiero. Allo stesso tempo a fronte di tale relazioni più invischiata Per_1 e ambivalente (vedasi anche quanto riferito dalla dr.ssa nel primo colloquio), tra e il padre non sembra Per_3 Per_1 riuscirsi a trovare la giusta misura, laddove la minore non riesce a gestire le attese del padre, nonché un suo atteggiamento eccessivamente richiestivo e allo stesso tempo il padre non riesce a trovare una modalità più sintonica e in linea con gli interessi, ma soprattutto il vissuto della figlia, determinando un circuito in cui la reciproca modalità di relazione adottata dall'uno amplifica la disfunzione dell'altro. Chiaramente non si possono parificare i contributi, laddove dal SI. in quanto genitore, ci si aspetta una maggiore capacità di sottrarsi a tale dinamica/incastro CP_1 disfunzionale. Altrettanto, la SI.ra dovrebbe essere in grado di disinnescare queste escalation, offrendo alla Pt_1 figlia anche un vissuto e immagine diversa del padre, valorizzandone gli aspetti positivi. Al contrario, il permanere della difficoltà nel recupero della relazione genitore – figlia viene utilizzata in modo strumentale dai genitori per confermare l'inadeguatezza e la malevolenza dell'altro genitore nel triangolare la figlia, con il padre che rimanda alla madre tutta la responsabilità del rifiuto della figlia, e la madre che conferma le modalità dure e poco empatiche del padre e la tendenza a disimpegnarsi dalla relazione;
non a caso a seguito dell'ultimo incontro padre-figlia ella afferma che gli incontri sono stati sospesi e che avrebbe commentato “sapevo che andava a finire così”, ella pur normalizzando Per_1 il comportamento paterno, commenta, “sappiamo qual'è il carattere del padre, è solito interrompere i percorsi, io infatti non mi meraviglio”, anch'ella quasi come una profezia che si autoavvera. Attualmente la situazione è in stallo, motivo per cui si suggerisce per un immediato percorso psicoterapeutico individuale e per i SInori un percorso di Per_1 Coordinazione genitoriale, in modo che il padre, stante il permanente rifiuto della figlia non sia escluso dalle scelte e dalla vita della figlia, ma continui ad essere informato e a partecipare, seppur a distanza, auspicando che la logica dell'inclusione e dell'integrazione prevalga su quella della frammentazione e della schismogenesi distruttiva, in cui ciò che viene fornita alla figlia come chiave attraverso cui leggere il mondo è la logica della sfiducia, dell'interesse secondario e della diffidenza, ovvero una logica che chiude all'altro, più che aprire. Su questo si ritiene importante che la SI.ra invii almeno settimanalmente mail al padre con le principali informazioni relative alla vita di , Pt_1 Per_1 nonché anche il SI. partecipi al percorso psicologico della figlia, secondo le modalità indicate dalla dr.ssa CP_1
. Per_4
Si legge, poi, quanto alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto della figlia con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine, che “Tale capacità ha mostrato criticità rispetto alla SI.ra , che in questi anni sembra aver coinvolto Pt_1 eccessivamente la figlia nelle problematiche di relazione coniugale, con una scarsa differenziazione e individuazione, diffusione di confini che ha portato la figlia ad intervenire nella relazione adulta e a porsi come sostegno della madre. La modalità relazionale ambivalente assunta dalla SI.ra ha contribuito ad amplificare e rafforzare alcune Pt_3 difficoltà che nelle more sono insorte nella relazione padre-figlia. Tale dato preoccupa, soprattutto considerando l'età della figlia, laddove possono amplificarsi alcuni conflitti e tensioni che sono tipiche dell'età adolescenziale, in modo disfunzionale per la minore, come emerge dai risultati delle indagini testologiche. Peraltro, la posizione di rigido rifiuto assunta da , come spesso avviene in questi casi, non esclude che in futuro ella possa ribaltare la sua posizione di Per_1 schieramento rilevandosi elementi di complessità anche nella relazione madre-figlia. In tale dinamica, il SI. non CP_1 è estraneo, in quanto con il suo irrigidimento e le sue modalità di chiusura e difficoltà di controllo della tensione interna e frustrazione ha contribuito a determinare ed irrigidire tale dinamica, acuendo nella figlia il senso non essere compresa. Pur manifestando egli apertamente la squalifica nei confronti della SI.ra , non si rilevano da parte sua tentativi Pt_1 di minare il rapporto tra la madre e la figlia” e, quanto alla capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi della figlia, nonché alla capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia, che “Tali capacità hanno presentato criticità importanti in entrambi i genitori, laddove il conflitto genitoriale Rg. n. 47267/2020
è diventato pervasivo e si è diffuso senza confini alla figlia minore, attrice protagonista di quanto accadeva trai genitori, con un ruolo improprio all'età e alla dimensione filiale. ha “preso parte”, ovvero si è schierata con un genitore Per_1 a discapito dell'altro, verso il genitore percepito come maggiormente vicino, anche per comunanza di genere, oltre che per maggiore consuetudine, in una dimensione in cui sembra non possibile continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori , e per la figlia diventa necessario assumere una posizione, esprimere un giudizio in un certo senso sui propri stessi genitori, con il rischio di vedere sottostimati i suoi bisogni più intimi, non trovando ascolto e comprensione in alcuno dei genitori, laddove ciascuno SInifica ciò che ella rappresenta nella logica del conflitto con l'altro. di fatto è sola e i suoi bisogni sono sommersi dalle angosce e dalle tensioni adulte ed ella stessa appare Per_1 schiacciata.”
Quanto, poi, alla relazione della figlia minore con le figure genitoriali, “Nel corso della consulenza si è osservata una relazione disallineata della figlia con madre e padre, con la strutturazione un'alleanza impropria madre- figlia e il conseguente rifiuto genitoriale del padre, aspetto ancora più complesso considerata anche l'età della minore (Come si legge nella relazione dello Spazio Minori: “ … Rappresenta una storia di relazioni disfunzionali ... Di fatto, Per_1
sembra aver avuto occasione di invertire il ruolo nella gerarchia generazionale perché testimone della
Per_1 difficoltàdei genitori a regolare le loro emozioni nella relazione di coppia che viene percepita dalla ragazza come irrisolta. A fronte di tale dinamica, sembra assumere una posizione protettiva verso la madre perché considerata
Per_1 il partner più debole della coppia. … Sembrerebbe esistere una scissione netta tra buono/cattivo, tra l'idealizzazione materna - probabilmente anche a natura compensativa- e la svalutazione, anche un po' persecutoria della figura paterna”). Anche la relazione madre-figlia si caratterizza per aspetti di ambivalenza, con livelli di tensione solo in parte esprimibili in una diffusione di confini che lascia poco spazio all'espressione autonoma di (si veda ad es. il
Per_1 coinvolgimento della minore nella religione scelta dalla madre). Tali caratteristiche emergono molto nitidamente dalla Per relazione della dr.ssa secondo cui da una parte narra di episodi di violenza subiti dal padre durante
Per_1 l'infanzia (…). certamente assume un ruolo eccessivamente centrale e adultizzato nel nucleo, sostenuta anche
Per_1 non troppo implicitamente dalla madre;
ma altrettanto il padre non si limita dal coinvolgere la figlia in dinamiche improprie. Il SI. , proprio per le caratteristiche di funzionamento, assume un approccio rigido, non riesce a CP_1 tollerare il dolore e la frustrazione del rifiuto, non facilitando l'interazione con la figlia, tendendo a replicare modalità che non favoriscono l'incontro, quasi a confermare i vissuti di rifiuto. Altrettanto appare coinvolta in questo
Per_1 meccanismo disfunzionale, volto a dimostrare l'incapacità di evolvere dell'altro, cercando ella stessa di dimostrare la motivazione corretta del suo rifiuto, a fronte della incapacità del padre di cambiare. In tale dinamica la dimostrazione dell'inadeguatezza dell'altro diventa quasi prevalente rispetto al piacere della sorpresa di un cambiamento o modifica proattiva. La madre in tale dinamica oscilla tra il porsi come spettatore passivo, ma più verosimilmente ella stessa partecipa attivamente in tale dinamica volta a dimostrare l'inadeguatezza dell'altro, più che a stimolare un cambiamento. A sua volta, scarsamente protettiva della figlia dalle tensioni adulte”.
In corso di causa, le parti hanno intrapreso il percorso di coordinazione genitoriale ed è proseguito il percorso di psicoterapia già iniziato dalla figlia.
Orbene, dalle risultanze processuali complessivamente considerate risulta che la ragazza è stata da sempre eccessivamente coinvolta nelle dinamiche adulte;
è emersa la sua importante sofferenza interna, oltre ad un vissuto relativamente ad adulti scarsamente protettivi rispetto alla conflittualità e poco tutelanti dei suoi bisogni. Entrambi i genitori hanno mostrato difficoltà nel leggere il rifiuto di come un segnale di disagio, essendo ognuno concentrato nell'attribuire all'altro Per_1 la responsabilità degli eventi e poco concentrati sulle necessità evolutive della figlia. La storia di coppia così altamente conflittuale e intrisa di dinamiche disfunzionali, che sia la madre sia il padre hanno contribuito a strutturare negli anni – al punto che il CTU non ha concluso nel senso dell'affidamento ai servizi sociali solo in ragione dell'età di (quasi Per_1 16 anni all'epoca del deposito dell'elaborato peritale) e che, comunque, ha suggerito di disporre l'attivazione del monitoraggio dei servizi sociali e la nomina del Curatore speciale – porta ad escludere che ricorrano i presupposti normativi richiesti dall'art. 709ter c.p.c. (inadempienze o atti pregiudizievoli o ostacolanti il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, dei quali non sono emerse in senso univoco le evidenze) e, pertanto, va rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
Assegno di mantenimento per la moglie
E' noto che l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (v. tra le altre Cass. civ., Sez. I, ord. 14.11.2023 n. 31717). Ed invero, per costante interpretazione dell'art. 156 c.c. “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza Rg. n. 47267/2020
della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”(di recente: cfr. Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n. 30119; conf. Cass. 12196/2017, Cass. 16189/2019; Cass. 4327/2022).
Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale ha determinato in euro 2.000,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal marito per il mantenimento della moglie.
Orbene, richiamata la ricostruzione sopra esposta quanto alla posizione reddituale, patrimoniale e finanziaria delle parti e ritenuta la persistenza di una SInificativa sproporzione tra i coniugi, solo in parte elisa dal beneficio dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, il Collegio stima equo un concorso del marito al mantenimento della moglie in misura di euro 2.500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Spese di lite, di CTU (psicologica e contabile) e di curatela
In considerazione delle ragioni della decisione, con margini di reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido nella misura di cui in parte dispositiva, con la precisazione – quanto alla CTU contabile – che la percentuale è così determinata alla luce della rilevante differenza fra i due patrimoni, della particolare complessità e difficoltà dell'indagine relativa al resistente e del contegno processuale dello stesso, valutabile ex art. 116 c.p.c. per le ragioni anzidette.
Le spese di curatela, liquidate come in dispositivo e da corrispondersi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG vista l'ammissione della minore al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a carico delle parti in solido secondo il principio di causalità.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47267/2020 R.G.A.C., preso atto che con sentenza parziale n. 16521/2022 pubbl. il 09.11.2022 è già stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di Parte_1 [...] ; CP_1
-assegna la casa coniugale, sita in Roma, via Imera n. 8, a;
Parte_1
-determina in euro 2.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento della figlia , da corrispondere a , presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 Per_1 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori ed urgenti;
-pone le spese straordinarie di cui al Protocollo del 2014 a carico del padre per l'80% e della madre per il restante 20%;
-determina in euro 2.500,00, oltre rivalutazione ISTAT, il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento della moglie, da corrispondere a , presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori ed urgenti;
-dichiara cessata la materia del contendere quanto alla richiesta di ammonimento avanzata da ex Parte_1 art. 709ter c.p.c.;
-rigetta la domanda risarcitoria proposta da ex art. 709ter c.p.c.; Parte_1
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU psicologica già liquidate con separato decreto;
Rg. n. 47267/2020
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 70% a carico di e del CP_1 30% a carico di , le spese di CTU contabile già liquidate con separato decreto;
Parte_1
-condanna entrambe le parti in solido a rifondere al Curatore speciale le spese del procedimento, così liquidandole in euro 3.600,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, da devolversi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG.
Si comunichi.
Roma, 20.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47267 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
, (CF: ), nata a [...] il [...], con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1 Della Corte Mariarosaria e Cerrocchi Sara, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
Co
, (CF: ), nato a [...] il [...], con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._2 Belvis Alessandro, Ricciardiello Marzia e Riccucci Luca, giusta procura in atti
-resistente-
E
AVV. , in qualità di Curatore speciale della minore (n. il 20.09.2006), giusta nomina CP_3 Per_1 dell'08.03.2022
-interventore-
NONCHE'
PM in persona del Procuratore della Repubblica
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 16521/2022 pubbl. il 09.11.2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per gli incombenti di cui all'ordinanza del 07.11.2022.
Nel prosieguo del giudizio, assunta la prova orale, acquisita la documentazione prodotta ed espletata CTU contabile oltre a quella psicologica già disposta dal Presidente f.f., in data 31.01.2024 il Giudice Istruttore ha riservato la causa al Collegio Rg. n. 47267/2020
per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate in udienza dalle parti e dal Curatore speciale.
Ciò posto, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo “status”, il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie e, nella specie, sull'addebito della separazione, sull'assegnazione della casa coniugale, sull'assegno di mantenimento per la figlia e per la moglie, sulla domanda ex art. 709ter c.p.c. di ammonimento e risarcimento del danno.
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, la figlia delle parti (n. il 20.09.2006) ha raggiunto la maggior età Per_1 e, pertanto, nessuna statuizione può essere adottata in merito al regime di affidamento, collocamento e frequentazione. Va comunque rimarcata la complessità dell'iter giudiziario quanto all'affidamento di e alla sua relazione Per_1 particolarmente critica con il padre, con sospensione già da lunga data della frequentazione e di ogni rapporto: è stata espletata CTU sulle competenze genitoriali, è stato nominato il Curatore speciale e sono stati attivati numerosi percorsi di sostegno e supporto;
nonostante gli interventi messi in campo è rimasto cristallizzato il rifiuto di rispetto alla Per_1 figura genitoriale paterna, sia pure con alcune aperture e miglioramenti in epoca più recente. Nelle ultime fasi del procedimento, le parti e il Curatore speciale hanno dato atto di una frequentazione padre-figlia ancora sostanzialmente limitata agli ambienti istituzionali (principalmente durante gli incontri di psicoterapia). Le ragioni dello status quo sono state diversamente spiegate dai genitori (secondo la madre, sono dipese dall'incapacità del padre di gestire la genitorialità in modo condiviso e di instaurare un rapporto affettivo con la figlia, a causa dell'indole ostativa, aggressiva e punitiva del;
secondo il padre, invece, sono dovute all'atteggiamento ostacolante e manipolatorio della madre) e sono state CP_1 approfonditamente indagate dai diversi specialisti intervenuti sul nucleo nel corso degli anni (cfr. CTU dott.ssa Per_2 depositata in data 09.01.2022, relazioni dei servizi sociali, conclusioni del Curatore speciale). Si rimanda l'analisi al paragrafo sulla domanda di ammonimento e risarcimento del danno ex art. 709ter c.p.c. spiegata dalla ricorrente.
Addebito della separazione al marito
La domanda di addebito avanzata dalla si fonda sul contegno del violativo dei doveri coniugali e familiari Pt_1 CP_1 nel corso della durata del matrimonio.
Al riguardo, la moglie ha rappresentato che il rapporto matrimoniale era sempre stato caratterizzato dall'atteggiamento dispotico, rigido ed autoritario del marito, spesse volte sfociato in agiti violenti anche in presenza della figlia, triangolata nella dinamica familiare ed esposta ai frequenti attacchi d'ira del padre, nonché alle di lui condotte impositive e fortemente aggressive. Ha inoltre narrato che in diverse occasioni il marito si era allontanato dalla casa coniugale, senza dare notizie alla moglie e alla figlia, per poi farvi improvvisa irruzione al fine di privarle di beni di valore affettivo (oltre che di importanza pratica) e di essenziali punti di riferimento, in ultimo lasciando definitivamente la casa coniugale nella primavera del 2020 e procedendo immotivatamente al distacco della corrente elettrica, noncurante della presenza della minore all'interno dell'abitazione. Ha altresì riferito che, successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale nel 2018, il marito aveva omesso per molti mesi di contribuire al mantenimento di moglie e figlia e che, dopo un periodo di regolare contribuzione sostanzialmente coincidente con il suo rientro a casa negli anni 2019/2020, aveva arbitrariamente ridotto il suo apporto alle eSIenze materiali della famiglia, così ponendole in uno stato di soggezione economica e psicologica, acuito dal contegno morboso e persecutorio perpetrato dal nei loro confronti. CP_1
Il marito ha contestato la ricostruzione degli occorsi fornita dalla controparte e ha chiesto il rigetto della domanda di addebito.
Tanto premesso, per costante giurisprudenza (cfr. anche di recente Cassazione civile sez. I, 14/02/2024, (ud. 29/11/2023, dep. 14/02/2024), n. 4038), la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Inoltre, “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691/2020) e l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 9877/2006).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della crisi coniugale proposta dalla ricorrente in ragione delle condotte aggressive del marito è rimasta sprovvista di adeguato supporto probatorio: ed invero, pur dovendosi stigmatizzare taluni comportamenti vessatori e intrusivi del (oggetto delle denunce della – cfr. deposito del 20.04.2021 della CP_1 Pt_1 Rg. n. 47267/2020
parte ricorrente), si tratta di eventi (diversamente descritti e spiegati dal ) assai risalenti nel tempo (anni 2016 e CP_1 2017), non oggetto di accertamento alcuno in sede penale e da ascrivere ad un'epoca in cui i rapporti tra i coniugi erano già particolarmente tesi, conflittuali ed intervallati da momenti di interruzione della convivenza matrimoniale (è, infatti, documentato che poco dopo la moglie ha intrapreso l'iter per la separazione giudiziale: cfr. esposti della e Pt_1 provvedimento di archiviazione del 06.06.2019 per mancata comparizione delle parti all'udienza presidenziale nel primo procedimento di separazione avviato dalla moglie, allegati dalla parte ricorrente), con problematiche amplificate da questioni economiche fortemente incidenti sull'assetto familiare. Parimenti, è rimasta sfornita di prova la lamentata violazione degli obblighi di contribuzione economica da parte del marito, riferita a periodi durante i quali le risultanze processuali non consentono di affermare che il si sia effettivamente disinteressato delle necessità materiali della CP_1 famiglia (cfr. estratti conto delle parti in atti).
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione al marito non può essere accolta.
Assegnazione della casa coniugale
Secondo consolidato orientamento, la finalità dell'assegnazione è pacificamente quella di assicurare la conservazione dell'habitat domestico ai figli minori o ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12.10.2018).
Nel caso di specie, va confermata l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale, sita in Roma alla via Imera n. 8 (di proprietà esclusiva del resistente), alla luce della pacifica convivenza con la figlia maggiorenne Per_1 non economicamente autosufficiente.
Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne
Le parti sono genitori della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre Per_1 nella casa coniugale di proprietà esclusiva del padre.
E' noto che, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337ter c.c. le attuali eSIenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la madre svolge la professione di infermiera (coordinatore infermieristico) e il padre di medico ginecologo ed anestetista. Non è contestato che il tenore di vita matrimoniale (a titolo esemplificativo, la ricorrente ha rappresentato – e la circostanza non è stata espressamente smentita dal resistente – che è sempre stata Per_1 accompagnata a scuola da un autista privato e ha trascorso vacanze studio all'estero presso rinomate strutture private;
i coniugi sono, fra l'altro, comproprietari di un immobile sul litorale laziale presso una rinomata località; la figlia ha studiato in scuole private) sia stato assicurato in via assolutamente prevalente dalle risorse economiche del marito.
L'ordinanza presidenziale del maggio 2021 ha determinato in euro 1.400,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, a decorrere da ottobre 2020 (detratti gli importi già corrisposti), oltre all'80% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del 2014.
All'epoca, la moglie (la quale, viveva – come a tutt'oggi – nella casa coniugale di proprietà del marito) aveva un reddito retributivo di circa euro 2.000,00 per 12 mensilità (cfr. CUD 2020), oltre ad un reddito da locazione di euro 380,00 lordi mensili;
per ciò che attiene alla dedotta riduzione del reddito da lavoro eccepita dalla ricorrente, per essere stata la stessa addetta a diverse mansioni dal mese di marzo 2021, del tutto opportunamente il Presidente ha rimesso l'esame della questione alla successiva fase istruttoria;
inoltre, nei provvedimenti provvisori ed urgenti si dà compiutamente atto del patrimonio immobiliare della (proprietaria di un immobile in Roma, abitato dalla propria madre, oltre che di altro Pt_1 immobile in Nettuno locato ad euro 380,00 mensili, nonché del 50%, insieme al marito, di un immobile in Sabaudia) e degli esborsi mensili sopportati dalla SInora (spese per finanziamenti per importi superiori ad euro 1.100,00 mensili circa). Quanto al marito, in udienza presidenziale dichiarava un reddito netto derivante dall'attività lavorativa di euro 10.000,00 mensili (sostanzialmente corrispondente a quanto era possibile ricavare dalle dichiarazioni fiscali in atti) e aveva investimenti per 3,5 milioni di euro;
aveva poi giacenze liquide nei conti correnti per circa euro 250.000,00 complessivi;
la parte, proprietaria della casa coniugale e dell'immobile adibito a studio professionale, oltre che del 50% dell'immobile in Sabaudia, sopportava spese di locazione di euro 1.500,00 mensili. Rg. n. 47267/2020
In corso di causa, è stata espletata CTU contabile sui patrimoni delle parti (periodo di riferimento 2017-2022), all'esito del deposito della quale è emerso quanto segue in merito alla rispettiva posizione reddituale, patrimoniale e finanziaria.
- IG : Parte_1
Quanto alla capacità reddituale, si rimanda al seguente prospetto elaborato dal CTU: Rg. n. 47267/2020
Quanto ai redditi figurativi, il CTU ha così concluso: Rg. n. 47267/2020
e, quanto alla capacità patrimoniale di natura immobiliare, il CTU ha attribuito una consistenza patrimoniale di natura immobiliare pari ad euro 327.120,00, come da tabella sottostante:
Infine, quanto alla capacità patrimoniale mobiliare, il CTU ha così concluso: Rg. n. 47267/2020
- : Parte_2 Rg. n. 47267/2020
Quanto alla capacità reddituale, il CTU ha concluso come segue:
(reddito netto con riguardo al 2022 in aumento rispetto a quello del 2021).
Sul punto, il CTU ha evidenziato che:
Il CTU ha inoltre rappresentato che il , per gli anni di imposta 2019 e 2021, ha realizzato incassi superiori a quelli CP_1 dichiarati fiscalmente e per tale ragione ha imputato la differenza a redditi figurativi.
Nella specie, quanto ai redditi figurativi, si rimanda alla seguente tabella: Rg. n. 47267/2020
con la precisazione – quanto a sub b) – che si tratta di:
Quanto alla capacità patrimoniale immobiliare:
e per quella patrimoniale mobiliare: Rg. n. 47267/2020
In sintesi, il CTU ha così raffrontato la posizione delle parti:
E' utile rimarcare che il consulente ha specificato che: Rg. n. 47267/2020
In sostanza, il CTU ha accertato che, con riguardo alla , la sommatoria dei redditi lordi, dei redditi figurativi, delle Pt_1 giacenze sui conti correnti, dei debiti per mutuo e del valore degli immobili ammonta ad euro 762.872,00; mentre, con riguardo al , la sommatoria dei redditi lordi, dei redditi figurativi, delle giacenze sui conti correnti, delle CP_1 movimentazioni e giacenze dei conti correnti ammonta ad euro 7.634.806,99.
Nel periodo successivo a quello oggetto dell'indagine peritale, non si sono verificati mutamenti sostanziali degni di nota;
pertanto, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, è possibile prendere come parametri di riferimento i valori emersi in CTU.
Ciò posto, è evidente la SInificativa sproporzione tra le parti emergente dal confronto delle due posizioni;
in particolare, è emerso che il vanta una disponibilità patrimoniale mobiliare assai importante, che ben può essere messa a reddito, CP_1 oltre ad un consistente patrimonio immobiliare. Va poi rimarcato – come già evidenziato anche dal CTU sulla scorta di un ragionamento esente da vizi logici e pienamente condivisibile – il contegno del resistente non del tutto cristallino nella ricostruzione dei propri redditi da lavoro, condotta valutabile ex art. 116 c.p.c.: ed invero, è noto che, nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). In proposito, si rileva che il ha CP_1 depositato solo parzialmente (specialmente nella prima fase del giudizio) la documentazione afferente alla propria posizione, così impedendo al Tribunale una completa ricostruzione delle di lui sostanze.
Considerate, dunque, le posizioni economico-reddituali, finanziarie e patrimoniali dei genitori come sopra ricostruite;
valutati il tenore di vita condotto durante il matrimonio, le aumentate eSIenze della ragazza in base all'età e l'assenza di ogni frequentazione padre-figlia e, dunque, di contribuzione diretta, il Collegio stima equo un concorso del padre al mantenimento della figlia, convivente con la madre, in misura di euro 2.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori ed urgenti, in considerazione del miglioramento della posizione del nel periodo successivo all'ordinanza presidenziale CP_1 e della strutturazione dell'assenza di contatti e frequentazione con la figlia.
Va confermato il riparto delle spese straordinarie, ai sensi del Protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del 17.12.2014, nella misura già disposta nell'ordinanza presidenziale, visto lo squilibrio nelle posizioni economiche dei genitori.
Ammonimento e risarcimento del danno ex art. 709ter c.p.c.
La madre ha chiesto disporsi l'ammonimento del padre e la condanna dello stesso al risarcimento del danno nei confronti della figlia e della stessa ricorrente nella somma di euro 10.000,00 ciascuna, in ragione delle dedotte inadempienze paterne;
il padre ha contestato la ricostruzione offerta dalla controparte e, anzi, ha evidenziato l'atteggiamento ostacolante della madre, descritta quale principale responsabile del rifiuto della figlia nei di lui confronti.
Tanto premesso, l'art. 709ter c.p.c. prevede due distinte fattispecie a cui corrisponde un diverso intervento del giudice adito: la prima relativa alla soluzione di controversie insorte fra i genitori per l'esercizio della responsabilità genitoriale Rg. n. 47267/2020
o delle modalità di affidamento, ove l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere il contrasto con l'adozione della soluzione ritenuta adeguata al caso concreto;
la seconda attinente a “gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento” in cui la funzione giudiziale si risolve, invece, nell'applicazione delle misure specificamente indicate (costituite o dall'ammonizione del genitore inadempiente, o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti del minore, o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti dell'altro coniuge, o dall'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, provvedimenti adottabili anche congiuntamente). In quest'ultima fattispecie, si tratta di un intervento sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole medesima. La norma fa espresso riferimento a condotte del genitore inadempiente nei confronti del figlio minore;
ratio della disposizione è fornire tutela rafforzata alle statuizioni inerenti la prole di minore età, ritenuta meritevole di maggior tutela.
Nel caso di specie, la sopraggiunta maggiore età della figlia non fa venir meno la domanda di irrogazione delle sanzioni del risarcimento del danno, in applicazione del consolidato principio per il quale i fisiologici tempi del procedimento non possono riverberarsi in danno dell'attore. Occorre, invece, compiere una precisazione quanto alla richiesta sanzione dell'ammonimento: la stessa, essendo dettata al fine di evidenziare e ribadire la necessità di puntale ottemperanza alle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori, può avere effettività solo nel caso di perdurante minore età della prole, in quanto raggiunta la maggiore età dei figli, ammonire il genitore inadempiente al puntale rispetto delle disposizioni previste in materia, non ha più ragion d'essere.
Date tali premesse, accertata la cessata materia del contendere quanto alla richiesta sanzione dell'ammonimento per sopraggiunta maggior età della figlia delle parti, è necessario verificare in fatto se ricorrono i presupposti richiesti dalla norma quanto al risarcimento del danno.
Dalla CTU psicologica (con argomentazioni cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in quanto fondate su accertamenti completi ed esaustivi, esenti da vizi logico-giuridici, congruamente e adeguatamente motivate) è emerso quanto segue:
“Le dinamiche osservate rimandano, infatti, ad una situazione di “rifiuto genitoriale IBRIDO”, in cui si associano fragilità individuali dei genitori, che sostengono caratteristiche estremamente disfunzionali e mortifere del legame di coppia, a fragilità della figlia stessa, che si possono rintracciare nell'anamnesi personale di , all'interno di una Per_1 relazione di coppia da sempre scarsamente supportiva sul piano del contatto reale con l'altro. La particolare età della minore, come noto in letteratura, non ha facilitato, né facilita, andando le caratteristiche psicologiche tipiche della fase evolutiva di ad amplificare la disfunzionalità in atto in termini di rigidità e attenzione a vissuti e a comportamenti. Per_1 Se pare replicare con il padre lo schema della relazione che ha caratterizzato la relazione affettiva trai genitori, Per_1 madre e padre non riescono ad andare oltre il reciproco scambio di accuse e recriminazioni, laddove ad una timida apertura di uno, corrisponde la chiusura dell'altro, in una dimensione di scontro e chiusura, più che incontro. Se in una fase iniziale, infatti, il SI. appariva più motivato e aperto nel proporre modifiche al suo comportamento, che CP_1 riconosceva aver avuto un impatto sulla figlia, soprattutto laddove impostato su un modello maggiormente richiestivo e performante di quello accoglibile dalla figlia;
con il prosieguo della consulenza ed il vanificarsi dei tentativi di approcciare alla figlia in maniera autonoma, con segnali di apertura per lui troppo blandi si è ritratto, attraverso anche manifestazioni di disappunto inadeguate, volte quasi a confermare implicitamente il vissuto di scarsa comprensione e ascolto da parte della figlia. Proprio in questa fase, almeno in apparenza, la SI.ra si mostrava più aperta verso Pt_1 una collaborazione. Più che sul livello dei SInificati, livello non accessibile ai SInori soprattutto in un tempo così breve come quello della consulenza, si è cercato di lavorare sui comportamenti1 e sul tentativo di fornire a , attraverso Per_1 la mediazione di una specialista prescelta in accordo con i CCTTPP dei SInori – dr.ssa – esperienze riparative Per_3 nella sua relazione con il padre. Tuttavia, come si diceva, la lentezza del processo, nonché la stessa ambivalenza mostrata da hanno determinato un nuovo stallo. È emblematico quanto riferito dalla minore nel corso del secondo Per_1 colloquio con la CTU, in cui ella esplicitava il gioco in cui lei stessa è inserita, tra desiderio non esprimibile di osservare un cambiamento nel padre e desiderio di vedere confermati i suoi timori e il suo vissuto nei confronti del padre. Per_1 stessa, infatti, non ha nascosto il suo “mettere alla prova” il padre, il suo stimolare quasi una reazione da parte del genitore, vissuta da sempre in un clima relazionale fatto di dinamiche complesse, segreti, schieramenti, in cui è stato ad esempio difficile ragionare in termini di inclusione vedasi rapporti con la figlia del primo matrimonio del SInore –, ma piuttosto in termini di competizione ed esclusione, in cui non è possibile la continuità degli affetti laddove l'altro toglie qualcosa al proprio sé, più che costituire una risorsa. La stessa dr.ssa ha evidenziato come spesso tenda Per_3 Per_1 a sfidare il padre: “voglio farlo arrabbiare, ti voglio far vedere che succede quando si arrabbia”, in una dinamica di frustrazione crescente che si autoalimenta. , a sua volta, nell'ambivalenza che ha caratterizzato la relazione con Pt_1 il marito non riesce a mandare un messaggio chiaro alla figlia, nel ribadire il suo “credere nella famiglia” e il suo tentare di tenerla unita, sembra mandare quasi il messaggio che alcuni comportamenti inadeguati di diventano CP_1 tollerabili se agiti nell'abito della famiglia unita, mentre diventano inaccettabili con la separazione. Questa difficoltà le Rg. n. 47267/2020
rende difficile aiutare la figlia a confrontarsi con il padre reale, con i di lui aspetti di risorsa e fragilità. Altrettanto la tensione e la disistima che esprime verso l'altro, le rende difficile se non impossibile, mandare un messaggio di reale apertura verso l'altro genitore. affaticato e provato dalla situazione, come tutti i genitori che sperimentano il CP_1 rifiuto di un figlio sembra non riuscire a trovare la giusta linea di azione, oscillando tra l'accusare la madre, nonché la figlia stessa, e il profondo senso di dolore e frustrazione. Le caratteristiche personologiche del SInore, infatti, nonché una storia antica di sofferenza, lo inducono ad esprimere il dolore del rifiuto attraverso il ritiro (aspetto più depressivo che gli appartiene), la rabbia o manifestazioni meno governate a fronte dell'incedere della tensione, che poi di fatto gli si ripercuotono contro, confermando l'immagine negativa che l'altro ha di sé e che non corrisponde al suo sentire interno verso l'altro. Egli sembra far fatica a sintonizzarsi sui bisogni emotivi dell'altro, laddove troppo profonde sono le sue ferite. Egli non riesce a superare il dolore e a trovare la giusta misura e la giusta distanza, attendendosi da un lato comportamenti da parte della figlia, che sarebbero naturali in altra situazione, ma che allo stato appaiono difficilmente attuabili, alimentando la dinamica di frustrazione sottesa al rifiuto. Tale dinamica, come si diceva, affonda le radici nella disfunzione che da tempo – o forse da sempre - ha caratterizzato l'unione di coppia e in cui è stata irrimediabilmente coinvolta , maggiormente allineata con la madre, ma non senza relazioni ambivalenti con quest'ultima, laddove Per_1 in alcuni casi la diffusione dei confini – es. madre e figlia nonostante l'età della minore, nonché gli spazi, dormono spesso ancora insieme – toglie a lo spazio del libero pensiero. Allo stesso tempo a fronte di tale relazioni più invischiata Per_1 e ambivalente (vedasi anche quanto riferito dalla dr.ssa nel primo colloquio), tra e il padre non sembra Per_3 Per_1 riuscirsi a trovare la giusta misura, laddove la minore non riesce a gestire le attese del padre, nonché un suo atteggiamento eccessivamente richiestivo e allo stesso tempo il padre non riesce a trovare una modalità più sintonica e in linea con gli interessi, ma soprattutto il vissuto della figlia, determinando un circuito in cui la reciproca modalità di relazione adottata dall'uno amplifica la disfunzione dell'altro. Chiaramente non si possono parificare i contributi, laddove dal SI. in quanto genitore, ci si aspetta una maggiore capacità di sottrarsi a tale dinamica/incastro CP_1 disfunzionale. Altrettanto, la SI.ra dovrebbe essere in grado di disinnescare queste escalation, offrendo alla Pt_1 figlia anche un vissuto e immagine diversa del padre, valorizzandone gli aspetti positivi. Al contrario, il permanere della difficoltà nel recupero della relazione genitore – figlia viene utilizzata in modo strumentale dai genitori per confermare l'inadeguatezza e la malevolenza dell'altro genitore nel triangolare la figlia, con il padre che rimanda alla madre tutta la responsabilità del rifiuto della figlia, e la madre che conferma le modalità dure e poco empatiche del padre e la tendenza a disimpegnarsi dalla relazione;
non a caso a seguito dell'ultimo incontro padre-figlia ella afferma che gli incontri sono stati sospesi e che avrebbe commentato “sapevo che andava a finire così”, ella pur normalizzando Per_1 il comportamento paterno, commenta, “sappiamo qual'è il carattere del padre, è solito interrompere i percorsi, io infatti non mi meraviglio”, anch'ella quasi come una profezia che si autoavvera. Attualmente la situazione è in stallo, motivo per cui si suggerisce per un immediato percorso psicoterapeutico individuale e per i SInori un percorso di Per_1 Coordinazione genitoriale, in modo che il padre, stante il permanente rifiuto della figlia non sia escluso dalle scelte e dalla vita della figlia, ma continui ad essere informato e a partecipare, seppur a distanza, auspicando che la logica dell'inclusione e dell'integrazione prevalga su quella della frammentazione e della schismogenesi distruttiva, in cui ciò che viene fornita alla figlia come chiave attraverso cui leggere il mondo è la logica della sfiducia, dell'interesse secondario e della diffidenza, ovvero una logica che chiude all'altro, più che aprire. Su questo si ritiene importante che la SI.ra invii almeno settimanalmente mail al padre con le principali informazioni relative alla vita di , Pt_1 Per_1 nonché anche il SI. partecipi al percorso psicologico della figlia, secondo le modalità indicate dalla dr.ssa CP_1
. Per_4
Si legge, poi, quanto alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto della figlia con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine, che “Tale capacità ha mostrato criticità rispetto alla SI.ra , che in questi anni sembra aver coinvolto Pt_1 eccessivamente la figlia nelle problematiche di relazione coniugale, con una scarsa differenziazione e individuazione, diffusione di confini che ha portato la figlia ad intervenire nella relazione adulta e a porsi come sostegno della madre. La modalità relazionale ambivalente assunta dalla SI.ra ha contribuito ad amplificare e rafforzare alcune Pt_3 difficoltà che nelle more sono insorte nella relazione padre-figlia. Tale dato preoccupa, soprattutto considerando l'età della figlia, laddove possono amplificarsi alcuni conflitti e tensioni che sono tipiche dell'età adolescenziale, in modo disfunzionale per la minore, come emerge dai risultati delle indagini testologiche. Peraltro, la posizione di rigido rifiuto assunta da , come spesso avviene in questi casi, non esclude che in futuro ella possa ribaltare la sua posizione di Per_1 schieramento rilevandosi elementi di complessità anche nella relazione madre-figlia. In tale dinamica, il SI. non CP_1 è estraneo, in quanto con il suo irrigidimento e le sue modalità di chiusura e difficoltà di controllo della tensione interna e frustrazione ha contribuito a determinare ed irrigidire tale dinamica, acuendo nella figlia il senso non essere compresa. Pur manifestando egli apertamente la squalifica nei confronti della SI.ra , non si rilevano da parte sua tentativi Pt_1 di minare il rapporto tra la madre e la figlia” e, quanto alla capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi della figlia, nonché alla capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia, che “Tali capacità hanno presentato criticità importanti in entrambi i genitori, laddove il conflitto genitoriale Rg. n. 47267/2020
è diventato pervasivo e si è diffuso senza confini alla figlia minore, attrice protagonista di quanto accadeva trai genitori, con un ruolo improprio all'età e alla dimensione filiale. ha “preso parte”, ovvero si è schierata con un genitore Per_1 a discapito dell'altro, verso il genitore percepito come maggiormente vicino, anche per comunanza di genere, oltre che per maggiore consuetudine, in una dimensione in cui sembra non possibile continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori , e per la figlia diventa necessario assumere una posizione, esprimere un giudizio in un certo senso sui propri stessi genitori, con il rischio di vedere sottostimati i suoi bisogni più intimi, non trovando ascolto e comprensione in alcuno dei genitori, laddove ciascuno SInifica ciò che ella rappresenta nella logica del conflitto con l'altro. di fatto è sola e i suoi bisogni sono sommersi dalle angosce e dalle tensioni adulte ed ella stessa appare Per_1 schiacciata.”
Quanto, poi, alla relazione della figlia minore con le figure genitoriali, “Nel corso della consulenza si è osservata una relazione disallineata della figlia con madre e padre, con la strutturazione un'alleanza impropria madre- figlia e il conseguente rifiuto genitoriale del padre, aspetto ancora più complesso considerata anche l'età della minore (Come si legge nella relazione dello Spazio Minori: “ … Rappresenta una storia di relazioni disfunzionali ... Di fatto, Per_1
sembra aver avuto occasione di invertire il ruolo nella gerarchia generazionale perché testimone della
Per_1 difficoltàdei genitori a regolare le loro emozioni nella relazione di coppia che viene percepita dalla ragazza come irrisolta. A fronte di tale dinamica, sembra assumere una posizione protettiva verso la madre perché considerata
Per_1 il partner più debole della coppia. … Sembrerebbe esistere una scissione netta tra buono/cattivo, tra l'idealizzazione materna - probabilmente anche a natura compensativa- e la svalutazione, anche un po' persecutoria della figura paterna”). Anche la relazione madre-figlia si caratterizza per aspetti di ambivalenza, con livelli di tensione solo in parte esprimibili in una diffusione di confini che lascia poco spazio all'espressione autonoma di (si veda ad es. il
Per_1 coinvolgimento della minore nella religione scelta dalla madre). Tali caratteristiche emergono molto nitidamente dalla Per relazione della dr.ssa secondo cui da una parte narra di episodi di violenza subiti dal padre durante
Per_1 l'infanzia (…). certamente assume un ruolo eccessivamente centrale e adultizzato nel nucleo, sostenuta anche
Per_1 non troppo implicitamente dalla madre;
ma altrettanto il padre non si limita dal coinvolgere la figlia in dinamiche improprie. Il SI. , proprio per le caratteristiche di funzionamento, assume un approccio rigido, non riesce a CP_1 tollerare il dolore e la frustrazione del rifiuto, non facilitando l'interazione con la figlia, tendendo a replicare modalità che non favoriscono l'incontro, quasi a confermare i vissuti di rifiuto. Altrettanto appare coinvolta in questo
Per_1 meccanismo disfunzionale, volto a dimostrare l'incapacità di evolvere dell'altro, cercando ella stessa di dimostrare la motivazione corretta del suo rifiuto, a fronte della incapacità del padre di cambiare. In tale dinamica la dimostrazione dell'inadeguatezza dell'altro diventa quasi prevalente rispetto al piacere della sorpresa di un cambiamento o modifica proattiva. La madre in tale dinamica oscilla tra il porsi come spettatore passivo, ma più verosimilmente ella stessa partecipa attivamente in tale dinamica volta a dimostrare l'inadeguatezza dell'altro, più che a stimolare un cambiamento. A sua volta, scarsamente protettiva della figlia dalle tensioni adulte”.
In corso di causa, le parti hanno intrapreso il percorso di coordinazione genitoriale ed è proseguito il percorso di psicoterapia già iniziato dalla figlia.
Orbene, dalle risultanze processuali complessivamente considerate risulta che la ragazza è stata da sempre eccessivamente coinvolta nelle dinamiche adulte;
è emersa la sua importante sofferenza interna, oltre ad un vissuto relativamente ad adulti scarsamente protettivi rispetto alla conflittualità e poco tutelanti dei suoi bisogni. Entrambi i genitori hanno mostrato difficoltà nel leggere il rifiuto di come un segnale di disagio, essendo ognuno concentrato nell'attribuire all'altro Per_1 la responsabilità degli eventi e poco concentrati sulle necessità evolutive della figlia. La storia di coppia così altamente conflittuale e intrisa di dinamiche disfunzionali, che sia la madre sia il padre hanno contribuito a strutturare negli anni – al punto che il CTU non ha concluso nel senso dell'affidamento ai servizi sociali solo in ragione dell'età di (quasi Per_1 16 anni all'epoca del deposito dell'elaborato peritale) e che, comunque, ha suggerito di disporre l'attivazione del monitoraggio dei servizi sociali e la nomina del Curatore speciale – porta ad escludere che ricorrano i presupposti normativi richiesti dall'art. 709ter c.p.c. (inadempienze o atti pregiudizievoli o ostacolanti il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, dei quali non sono emerse in senso univoco le evidenze) e, pertanto, va rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
Assegno di mantenimento per la moglie
E' noto che l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (v. tra le altre Cass. civ., Sez. I, ord. 14.11.2023 n. 31717). Ed invero, per costante interpretazione dell'art. 156 c.c. “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza Rg. n. 47267/2020
della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”(di recente: cfr. Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n. 30119; conf. Cass. 12196/2017, Cass. 16189/2019; Cass. 4327/2022).
Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale ha determinato in euro 2.000,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal marito per il mantenimento della moglie.
Orbene, richiamata la ricostruzione sopra esposta quanto alla posizione reddituale, patrimoniale e finanziaria delle parti e ritenuta la persistenza di una SInificativa sproporzione tra i coniugi, solo in parte elisa dal beneficio dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, il Collegio stima equo un concorso del marito al mantenimento della moglie in misura di euro 2.500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Spese di lite, di CTU (psicologica e contabile) e di curatela
In considerazione delle ragioni della decisione, con margini di reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido nella misura di cui in parte dispositiva, con la precisazione – quanto alla CTU contabile – che la percentuale è così determinata alla luce della rilevante differenza fra i due patrimoni, della particolare complessità e difficoltà dell'indagine relativa al resistente e del contegno processuale dello stesso, valutabile ex art. 116 c.p.c. per le ragioni anzidette.
Le spese di curatela, liquidate come in dispositivo e da corrispondersi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG vista l'ammissione della minore al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a carico delle parti in solido secondo il principio di causalità.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47267/2020 R.G.A.C., preso atto che con sentenza parziale n. 16521/2022 pubbl. il 09.11.2022 è già stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di Parte_1 [...] ; CP_1
-assegna la casa coniugale, sita in Roma, via Imera n. 8, a;
Parte_1
-determina in euro 2.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento della figlia , da corrispondere a , presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 Per_1 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori ed urgenti;
-pone le spese straordinarie di cui al Protocollo del 2014 a carico del padre per l'80% e della madre per il restante 20%;
-determina in euro 2.500,00, oltre rivalutazione ISTAT, il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento della moglie, da corrispondere a , presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori ed urgenti;
-dichiara cessata la materia del contendere quanto alla richiesta di ammonimento avanzata da ex Parte_1 art. 709ter c.p.c.;
-rigetta la domanda risarcitoria proposta da ex art. 709ter c.p.c.; Parte_1
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU psicologica già liquidate con separato decreto;
Rg. n. 47267/2020
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 70% a carico di e del CP_1 30% a carico di , le spese di CTU contabile già liquidate con separato decreto;
Parte_1
-condanna entrambe le parti in solido a rifondere al Curatore speciale le spese del procedimento, così liquidandole in euro 3.600,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, da devolversi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG.
Si comunichi.
Roma, 20.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi