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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE DECIMA CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 28749 / 2022 R.G., promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CABRAS BARBARA, Parte_2
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2 contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito in via principale: − accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
IG. per i danni patiti dall'odierno attore e, per l'effetto; Controparte_1
− condannare il IG. al risarcimento di tutti i danni patiti dal IG. Controparte_1 in conseguenza del reato da questi commesso;
Pt_1
− liquidare il danno patrimoniale patito dal IG. in conseguenza del reato Pt_1 commesso dal IG. in complessivi € 63.660,96, ovvero in quella maggiore o CP_1 minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− liquidare il danno morale patito dal IG. in via equitativa tenendo conto Pt_1 delle sofferenze patite dall'odierno attore, della gravità dell'illecito commesso dal convenuto e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 1 rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso di specie”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 7.7.2022, l'attore esponeva che:
• con un contratto del 2016 il aveva ceduto all' un'azienda di Pt_1 CP_1 somministrazione di alimenti e bevande, cioè un esercizio commerciale sito in
Arcore;
• essendosi poi quel contratto risolto di diritto per effetto degli inadempimenti dell' l'attore aveva denunciato e querelato il convenuto odierno;
CP_1
• all'esito del procedimento penale così instaurato, il tribunale di Monza aveva pronunciato la sentenza 1705/2021 con cui aveva ritenuto l' responsabile CP_1 del delitto ascrittogli (ex a. 646 e 61 n° 7 cp, per aver rifiutato di restituire al il predetto esercizio commerciale) condannandolo quindi a un anno di Pt_1 reclusione e alla multa di EUR 400,00, oltre alla rifusione delle spese processuali;
la stessa sentenza penale aveva inoltre condannato l'odierno convenuto a pagare all'attore la provvisionale di EUR 10.000,00 rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni causati alla parte civile costituita, Pt_1
;
[...]
• il danno causato dall' ammontava a complessivi € 77.308,76, e più CP_1 precisamente:
◦ i) € 46.995,00 quale prezzo della cessione d'azienda mai corrisposto dal IG. CP_1
◦ ii) € 3.450,00 quale importo della cauzione trattenuta dalla IG.ra a Pt_3 causa della condotta illecita tenuta dall'odierno convenuto;
◦ iii) € 583,48 per spese legali del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del Servizio Elettrico Nazionale;
◦ iv) € 1.565,42 quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo emesso in favore del Servizio Elettrico Nazionale e ad esso corrisposti dal IG. Pt_1
◦ v) € 948,42 ed € 76,00 per compensi e spese del procedimento monitorio radicato da Servizio Elettrico Nazionale;
◦ vi) € 6.056,06 per spese legali di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della IG.ra ; Pt_3
◦ vii) € 12.674,29 quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo emesso in
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 2 favore della IG.ra per canoni di locazione non corrisposti;
Pt_3
◦ viii) € 1.167,29 ed € 145,00 per compensi e spese liquidati in favore della IG.ra nel procedimento di ingiunzione di pagamento da questi radicato;
Pt_3
◦ ix) € 3.647,80 (€ 2.500,00 oltre rimborso spese 15%, CPA ed IVA come per Legge) a titolo di spese legali liquidate a favore della parte civile con la sentenza n. 1705/2021 resa dal Tribunale di Monza all'esito del procedimento penale R.G. N. R. 3063/2017;
• da tale somma si doveva detrarre la provvisionale liquidata dal giudice penale in EUR 10.000,00, portando così al totale di EUR 67.308,76, cifra cui si doveva però aggiungere quella da liquidare in via equitativa per risarcire il danno morale.
L'attore concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto per i danni patiti dall'odierno attore, questi fosse condannato a risarcire Controparte_1
“tutti i danni patiti dal IG. in conseguenza della condotta da questi tenuta, Pt_1 quantificabili in complessivi € 67.308,76, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria” nonché “a risarcire all'Attore l'ulteriore danno morale subito, da liquidarsi in via equitativa tenendo conto delle sofferenze dall'Attore medesimo patite, della gravità dell'illecito commesso dal Convenuto e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso di specie”.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 19.12.2022, il giudice disponeva che l'attore depositasse il certificato di residenza del convenuto, per verificare la correttezza e ritualità della notifica, eseguita “per compiuta giacenza”.
All'udienza 6.3.2023, accertata la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
All'udienza del 20.6.2023 veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, con delega al giudice onorario per la sua assunzione.
All'udienza 22.9.2023, considerato che, malgrado il certificato anagrafico ne confermasse l'esattezza, all'indirizzo di residenza del convenuto non era stato possibile notificare l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, il giudice onorario assegnava termine per rinnovare la notifica ex a. 143 cpc.
Con ordinanza del 25.9.2024, peraltro, considerata l'incompletezza e contraddittorietà del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 3 provvedimento del giudice onorario e comunque l'impossibilità di valutare come confessione la mancata risposta (in ragione della modalità di eventuale notifica), veniva revocata la delega al giudice onorario e veniva disposto il rinnovo della notifica al contumace.
All'udienza 25.1.2024, preso atto del fallimento della nuova notifica, veniva revocata l'ordinanza che aveva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e l'attore chiedeva rinvio per precisare le conclusioni, sicché con provvedimento 6.2.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria.
All'udienza 21.10.2024 veniva disposto rinvio ex a. 309 cpc.
All'udienza del 29.1.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti il 22.4.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
La domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.
In applicazione dell'a. 654 cpp, la responsabilità civile del convenuto Controparte_1 in relazione ai danni derivati dalla mancata restituzione dell'esercizio commerciale oggetto della cessione d'azienda del 2016 risulta dimostrata dalla sentenza del tribunale di Monza,
n° 1705/2021, prodotta come doc.
6. Spettava infatti al convenuto l'onere di allegare e dimostrare di aver impugnato tale sentenza, e dunque in mancanza di ciò il provvedimento in discorso deve ritenersi irrevocabile, colla conseguenza già indicata.
Non resta perciò altro se non liquidare il danno risarcibile.
Facendo riferimento alle singole voci esposte dall'attore, e verificando l'esattezza delle singole somme in considerazione del concreto contenuto delle produzioni invocate dall'attore, si deve osservare che il ha dunque diritto a: Pt_1
• € 40.000,00 pari al residuo corrispettivo della cessione d'azienda (come da doc. 2, atto notarile di cessione d'azienda del 9.9.2016), che il convenuto non ha dimostrato di aver mai pagato all'attore, non essendo provata la maggior cifra di €
46.995,00 indicata per tale voce (invero il corrispettivo totale è pattuito in € 60.000 di cui l'art. 3 dell'atto attesta il già avvenuto pagamento quanto a € 20.000 e fissa
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 4 scadenze per il pagamento soltanto di ulteriori € 25.000 e € 15.000);
• € 3.450,00 quale importo della cauzione trattenuta dalla locatrice a causa dell'inadempimento dell' (come da doc. 3, contratto di locazione del CP_1
13.05.2014);
• € 1.569,42 quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo emesso in favore del Servizio Elettrico Nazionale a seguito dell'inadempimento dell' che non CP_1 aveva modificato l'intestazione della fornitura (doc. 12, ricorso e decreto ingiuntivo n. 5114/2018 – R.G. 6929/2018 giudice di pace di Monza, depositato il
04.12.2018);
• € 948,42 ed € 76,00 per compensi e spese del suddetto procedimento monitorio (doc. 12, ricorso e decreto ingiuntivo n. 5114/2018 – R.G. 6929/2018 giudice di pace di Monza, depositato il 04.12.2018);
• € 583,48, a titolo di spese legali liquidate nel procedimento di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo emesso in favore del Servizio Elettrico Nazionale (doc.
9, sentenza in data 28.01.2020 numero 128/2020 con cui il giudice di pace di
Monza dichiarò inammissibile l'opposizione);
• € 12.674,29 quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo emesso in favore della locatrice per i canoni non corrisposti dall' (doc. 7, ricorso e decreto CP_1 ingiuntivo numero 6085/2017 – R.G. 11806/2017);
• € 1.167,29 oltre a € 145,00, per compensi e spese, liquidati alla locatrice nel decreto ingiuntivo riguardante i canoni non pagati dall' (doc. 7, ricorso e decreto CP_1 ingiuntivo numero 6085/2017 – R.G. 11806/2017);
• € 6.056,06 per spese legali del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione (doc. 8, sentenza ex art. 447 bis e 429 comma 1 cpc del tribunale di Monza, in data 19.07.2018);
• € 2.099,00 a titolo di spese legali liquidate a favore della parte civile (doc. 6, sentenza numero 1705/2021 tribunale di Monza), non essendo provata la maggior cifra di € 3.647,80 indicata dall'attore, posto che il compenso di € 2.500,00 aumentato delle spese forfettarie al 15%, del CPA e dell'IVA porta alla cifra suddetta.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 5 Sommando le cifre così accertate, si giunge al totale di EUR 68.478,90, da cui però si devono detrarre € 10.000,00 (già accordati a titolo di provvisionale dal giudice penale), ottenendo la differenza a saldo, pari a EUR 58.478,90.
Tale ultimo importo, infine, dev'essere aumentato del trenta per cento, in relazione al danno morale da reato così equitativamente determinato.
Il credito che il convenuto deve all'attore, a saldo, ammonta perciò a EUR 76.022,57, cifra che può essere arrotondata in EUR 76.030,00, al cui pagamento (maggiorato degli interessi legali da oggi al saldo) dev'essere conclusivamente condannato l' CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura prossima ai parametri minimi del DM
147/2022, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta, della natura e importanza delle questioni trattate e della contumacia del convenuto, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
1. accoglie la domanda dell'attore ; Parte_1
2. per l'effetto, condanna il convenuto a pagare all'attore Controparte_1 il residuo importo di EUR 76.030,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
3. condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite dell'attore, liquidate in €
545,00 per spese e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso il giorno 2 maggio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 6
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 28749 / 2022 R.G., promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CABRAS BARBARA, Parte_2
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2 contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito in via principale: − accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
IG. per i danni patiti dall'odierno attore e, per l'effetto; Controparte_1
− condannare il IG. al risarcimento di tutti i danni patiti dal IG. Controparte_1 in conseguenza del reato da questi commesso;
Pt_1
− liquidare il danno patrimoniale patito dal IG. in conseguenza del reato Pt_1 commesso dal IG. in complessivi € 63.660,96, ovvero in quella maggiore o CP_1 minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
− liquidare il danno morale patito dal IG. in via equitativa tenendo conto Pt_1 delle sofferenze patite dall'odierno attore, della gravità dell'illecito commesso dal convenuto e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 1 rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso di specie”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 7.7.2022, l'attore esponeva che:
• con un contratto del 2016 il aveva ceduto all' un'azienda di Pt_1 CP_1 somministrazione di alimenti e bevande, cioè un esercizio commerciale sito in
Arcore;
• essendosi poi quel contratto risolto di diritto per effetto degli inadempimenti dell' l'attore aveva denunciato e querelato il convenuto odierno;
CP_1
• all'esito del procedimento penale così instaurato, il tribunale di Monza aveva pronunciato la sentenza 1705/2021 con cui aveva ritenuto l' responsabile CP_1 del delitto ascrittogli (ex a. 646 e 61 n° 7 cp, per aver rifiutato di restituire al il predetto esercizio commerciale) condannandolo quindi a un anno di Pt_1 reclusione e alla multa di EUR 400,00, oltre alla rifusione delle spese processuali;
la stessa sentenza penale aveva inoltre condannato l'odierno convenuto a pagare all'attore la provvisionale di EUR 10.000,00 rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni causati alla parte civile costituita, Pt_1
;
[...]
• il danno causato dall' ammontava a complessivi € 77.308,76, e più CP_1 precisamente:
◦ i) € 46.995,00 quale prezzo della cessione d'azienda mai corrisposto dal IG. CP_1
◦ ii) € 3.450,00 quale importo della cauzione trattenuta dalla IG.ra a Pt_3 causa della condotta illecita tenuta dall'odierno convenuto;
◦ iii) € 583,48 per spese legali del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del Servizio Elettrico Nazionale;
◦ iv) € 1.565,42 quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo emesso in favore del Servizio Elettrico Nazionale e ad esso corrisposti dal IG. Pt_1
◦ v) € 948,42 ed € 76,00 per compensi e spese del procedimento monitorio radicato da Servizio Elettrico Nazionale;
◦ vi) € 6.056,06 per spese legali di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della IG.ra ; Pt_3
◦ vii) € 12.674,29 quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo emesso in
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 2 favore della IG.ra per canoni di locazione non corrisposti;
Pt_3
◦ viii) € 1.167,29 ed € 145,00 per compensi e spese liquidati in favore della IG.ra nel procedimento di ingiunzione di pagamento da questi radicato;
Pt_3
◦ ix) € 3.647,80 (€ 2.500,00 oltre rimborso spese 15%, CPA ed IVA come per Legge) a titolo di spese legali liquidate a favore della parte civile con la sentenza n. 1705/2021 resa dal Tribunale di Monza all'esito del procedimento penale R.G. N. R. 3063/2017;
• da tale somma si doveva detrarre la provvisionale liquidata dal giudice penale in EUR 10.000,00, portando così al totale di EUR 67.308,76, cifra cui si doveva però aggiungere quella da liquidare in via equitativa per risarcire il danno morale.
L'attore concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto per i danni patiti dall'odierno attore, questi fosse condannato a risarcire Controparte_1
“tutti i danni patiti dal IG. in conseguenza della condotta da questi tenuta, Pt_1 quantificabili in complessivi € 67.308,76, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria” nonché “a risarcire all'Attore l'ulteriore danno morale subito, da liquidarsi in via equitativa tenendo conto delle sofferenze dall'Attore medesimo patite, della gravità dell'illecito commesso dal Convenuto e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso di specie”.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 19.12.2022, il giudice disponeva che l'attore depositasse il certificato di residenza del convenuto, per verificare la correttezza e ritualità della notifica, eseguita “per compiuta giacenza”.
All'udienza 6.3.2023, accertata la ritualità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
All'udienza del 20.6.2023 veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, con delega al giudice onorario per la sua assunzione.
All'udienza 22.9.2023, considerato che, malgrado il certificato anagrafico ne confermasse l'esattezza, all'indirizzo di residenza del convenuto non era stato possibile notificare l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, il giudice onorario assegnava termine per rinnovare la notifica ex a. 143 cpc.
Con ordinanza del 25.9.2024, peraltro, considerata l'incompletezza e contraddittorietà del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 3 provvedimento del giudice onorario e comunque l'impossibilità di valutare come confessione la mancata risposta (in ragione della modalità di eventuale notifica), veniva revocata la delega al giudice onorario e veniva disposto il rinnovo della notifica al contumace.
All'udienza 25.1.2024, preso atto del fallimento della nuova notifica, veniva revocata l'ordinanza che aveva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e l'attore chiedeva rinvio per precisare le conclusioni, sicché con provvedimento 6.2.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria.
All'udienza 21.10.2024 veniva disposto rinvio ex a. 309 cpc.
All'udienza del 29.1.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti il 22.4.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
La domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.
In applicazione dell'a. 654 cpp, la responsabilità civile del convenuto Controparte_1 in relazione ai danni derivati dalla mancata restituzione dell'esercizio commerciale oggetto della cessione d'azienda del 2016 risulta dimostrata dalla sentenza del tribunale di Monza,
n° 1705/2021, prodotta come doc.
6. Spettava infatti al convenuto l'onere di allegare e dimostrare di aver impugnato tale sentenza, e dunque in mancanza di ciò il provvedimento in discorso deve ritenersi irrevocabile, colla conseguenza già indicata.
Non resta perciò altro se non liquidare il danno risarcibile.
Facendo riferimento alle singole voci esposte dall'attore, e verificando l'esattezza delle singole somme in considerazione del concreto contenuto delle produzioni invocate dall'attore, si deve osservare che il ha dunque diritto a: Pt_1
• € 40.000,00 pari al residuo corrispettivo della cessione d'azienda (come da doc. 2, atto notarile di cessione d'azienda del 9.9.2016), che il convenuto non ha dimostrato di aver mai pagato all'attore, non essendo provata la maggior cifra di €
46.995,00 indicata per tale voce (invero il corrispettivo totale è pattuito in € 60.000 di cui l'art. 3 dell'atto attesta il già avvenuto pagamento quanto a € 20.000 e fissa
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 4 scadenze per il pagamento soltanto di ulteriori € 25.000 e € 15.000);
• € 3.450,00 quale importo della cauzione trattenuta dalla locatrice a causa dell'inadempimento dell' (come da doc. 3, contratto di locazione del CP_1
13.05.2014);
• € 1.569,42 quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo emesso in favore del Servizio Elettrico Nazionale a seguito dell'inadempimento dell' che non CP_1 aveva modificato l'intestazione della fornitura (doc. 12, ricorso e decreto ingiuntivo n. 5114/2018 – R.G. 6929/2018 giudice di pace di Monza, depositato il
04.12.2018);
• € 948,42 ed € 76,00 per compensi e spese del suddetto procedimento monitorio (doc. 12, ricorso e decreto ingiuntivo n. 5114/2018 – R.G. 6929/2018 giudice di pace di Monza, depositato il 04.12.2018);
• € 583,48, a titolo di spese legali liquidate nel procedimento di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo emesso in favore del Servizio Elettrico Nazionale (doc.
9, sentenza in data 28.01.2020 numero 128/2020 con cui il giudice di pace di
Monza dichiarò inammissibile l'opposizione);
• € 12.674,29 quale sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo emesso in favore della locatrice per i canoni non corrisposti dall' (doc. 7, ricorso e decreto CP_1 ingiuntivo numero 6085/2017 – R.G. 11806/2017);
• € 1.167,29 oltre a € 145,00, per compensi e spese, liquidati alla locatrice nel decreto ingiuntivo riguardante i canoni non pagati dall' (doc. 7, ricorso e decreto CP_1 ingiuntivo numero 6085/2017 – R.G. 11806/2017);
• € 6.056,06 per spese legali del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione (doc. 8, sentenza ex art. 447 bis e 429 comma 1 cpc del tribunale di Monza, in data 19.07.2018);
• € 2.099,00 a titolo di spese legali liquidate a favore della parte civile (doc. 6, sentenza numero 1705/2021 tribunale di Monza), non essendo provata la maggior cifra di € 3.647,80 indicata dall'attore, posto che il compenso di € 2.500,00 aumentato delle spese forfettarie al 15%, del CPA e dell'IVA porta alla cifra suddetta.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 5 Sommando le cifre così accertate, si giunge al totale di EUR 68.478,90, da cui però si devono detrarre € 10.000,00 (già accordati a titolo di provvisionale dal giudice penale), ottenendo la differenza a saldo, pari a EUR 58.478,90.
Tale ultimo importo, infine, dev'essere aumentato del trenta per cento, in relazione al danno morale da reato così equitativamente determinato.
Il credito che il convenuto deve all'attore, a saldo, ammonta perciò a EUR 76.022,57, cifra che può essere arrotondata in EUR 76.030,00, al cui pagamento (maggiorato degli interessi legali da oggi al saldo) dev'essere conclusivamente condannato l' CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura prossima ai parametri minimi del DM
147/2022, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta, della natura e importanza delle questioni trattate e della contumacia del convenuto, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
1. accoglie la domanda dell'attore ; Parte_1
2. per l'effetto, condanna il convenuto a pagare all'attore Controparte_1 il residuo importo di EUR 76.030,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
3. condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite dell'attore, liquidate in €
545,00 per spese e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso il giorno 2 maggio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 28749 / 2022 - pag. 6