TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4589/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4589 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione il 08.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio C.F._2 Persona_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in IS piazza Bartolo da Sassoferrato n. 14 C.F._3
presso lo studio dell'avv. Paolo Marco Santilli, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. MA
Barone, come da procura in atti
- attori e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in IS Lungarno Pacinotti n. 26 presso lo studio dell'avv. Alberto
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, Parte_3
- convenuta
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in IS via degli Uffizi n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Mannocci e Sandra Ciaramelli in forza di procura in atti
- terzo chiamato
(P.I. , in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata CP_3 P.IVA_3 in IS via Bonaini n. 44 presso lo studio dell'avv. Daniele Coco, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- terza chiamata
Oggetto: “Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.”. Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate, rispettivamente, in data 12.7.2024 (quanto a parte attrice) e in data 11.7.2024 (quanto a parte convenuta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 27.10.2018 e Parte_1
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio Parte_2 Per_1
convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la
[...] [...]
onde ottenere, previo accertamento della presenza di barriere Controparte_4 architettoniche sugli autobus della società convenuta, la condanna di quest'ultima alla cessazione del comportamento discriminatorio nonché all'adeguamento dei propri mezzi e delle manovre in conformità alle esigenze del viaggiatore disabile;
in subordine, rassegnavano analoghe conclusioni limitatamente alla tratta interessante il percorso effettuato, da dalla propria Persona_1
abitazione -sita in RI di IS- all'istituto scolastico da lui frequentato;
chiedevano altresì, in ogni caso, la condanna della controparte al risarcimento del danno, quantificato -in via equitativa- in €
250,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo. Il tutto con il favore delle spese di lite.
A sostegno del ricorso rappresentavano che il figlio minore affetto da una grave disabilità del Per_1
sistema nervoso centrale e riconosciuto persona disabile in condizione di gravità non rivedibile, necessitava di carrozzina elettrica per la deambulazione;
- di aver iscritto il minore all'istituto statale tecnico “Galileo Pacinotti”; - di aver richiesto a di attrezzare le fermate dell'autobus CP_1
frequentate dal minore per la salita e la discesa della carrozzina;
- che la società convenuta aveva installato soltanto pedane manuali, non azionabili dagli autisti nonché necessitanti della costante presenza di un accompagnatore e, dunque, inidonee a rimuovere lo svantaggio sociale;
- che la sosta dei bus avveniva con modalità tali da non consentire la facile discesa della carrozzina;
- che erano quindi ravvisabili condotte discriminatorie indirette ai danni di il quale, in conseguenza dei Per_1 disagi sofferti nello spostamento dall'abitazione all'istituto scolastico, aveva sviluppato attacchi di panico;
- che la condotta della convenuta integrava la violazione della normativa, nazionale e sovranazionale, che imponeva di garantire alle persone con disabilità la partecipazione, in condizioni di uguaglianza, a tutti gli aspetti della vita, ivi compreso l'accesso ai trasporti.
Contestualmente instavano, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per il rilascio di provvedimenti cautelari tesi a risolvere la discriminazione in atto prima dell'inizio dell'anno scolastico, fase cautelare che trovava definizione mediante l'ordinanza n. 66 del 14.01.2019.
In disparte gli esiti della vicenda cautelare, nel presente giudizio si costituiva, in data 04.01.2019, la
[...
chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte_1 CP_2
CP_
e della società e, nel merito, il rigetto del ricorso o, in subordine, la condanna dei CP_3
terzi chiamati in manleva da ogni eventuale somma dovuta ai ricorrenti a titolo di risarcimento danni. In particolare, la società resistente negava ogni condotta discriminatoria a sé imputabile e, segnatamente, eccepiva: - di aver reso disponibile, in conformità alla Carta dei Servizi regionale,
l'attivazione del servizio specifico in favore di persone a mobilità ridotta;
- di essersi attivata tempestivamente a seguito della richiesta in tal senso inoltrata dai genitori di - Persona_1
che la scelta delle piattaforme manuali era perfettamente in linea con la richiesta ricevuta e finanche maggiormente garantista del corretto funzionamento del servizio, attesi i facili malfunzionamenti degli elevatori elettromeccanici;
- che il personale dipendente si adoperava frequentemente per agevolare le manovre di attivazione dello scivolo e, dunque, la salita e la discesa dell'utente; - che il servizio era stato garantito anche in assenza di fermate omologate, omologa che peraltro era di competenza dell'amministrazione comunale;
- che, in tal senso, era stata tempestivamente inoltrata apposita segnalazione al affinché ponesse rimedio alla situazione e adeguasse le CP_2
fermate interessanti il percorso di Per_1
Autorizzata la chiamata in causa di terzi richiesta dalla ed effettuata la stessa da Controparte_1 parte di quest'ultima, con comparsa del 19.03.2019 si costituiva in giudizio il il quale CP_2
chiedeva il rigetto del ricorso negando di aver posto in essere le condotte discriminatorie lamentate da parte ricorrente.
In particolare, l' citato assumeva di aver richiesto società ancor prima Controparte_5 CP_3 dell'introduzione del giudizio, una ricognizione delle fermate autobus finalizzata alla redazione di un progetto di accessibilità totale ai mezzi pubblici. Deduceva, sul punto: - l'avvenuto esame di sei fermate, due delle quali di interesse del minore;
- l'avvenuta redazione del progetto di adeguamento e accessibilità delle fermate bus, con coinvolgimento della Soprintendenza;
- l'avvenuto stanziamento della spesa necessaria inserito nella variazione al bilancio 2018, per un importo iniziale di € 200.000;
- l'avvenuta tempestiva realizzazione delle fermate di MA;
- l'avvenuto conferimento, alla CP_2
dell'incarico di progettare e realizzare gli interventi per la messa in sicurezza delle CP_3
fermate, anche incaricando l'impresa AVR s.p.a. per le modifiche al marciapiede;
- l'avvenuta realizzazione dell'accessibilità a raso presso tutti i marciapiedi delle fermate.
Assumeva, pertanto, che il danno sofferto dal minore in condizioni di disabilità era dipeso unicamente dai mezzi messi a disposizione da Controparte_1
Si costituiva a sua volta, in pari data, la chiedendo il rigetto della domanda spiegata CP_3
nei suoi confronti.
Deduceva, la terza chiamata, di essere una società in house a partecipazione pubblica totalitaria e, conseguentemente, di non avere autonomia gestionale e di spesa.
Sulla scorta di tali considerazioni, eccepiva di essersi attivata tempestivamente una volta incaricata dal dalle cui determinazioni di spesa dipendeva, e di essere priva di legittimazione passiva CP_2
rispetto alle domande avanzate nel presente giudizio.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante l'assunzione di prova per testi. In data 16.05.2024 la causa veniva assegnata a questo giudice, dopo che il giudice in allora assegnatario del procedimento aveva fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza cartolare del 12.07.2024, mediante le note di precisazione delle conclusioni redatte in vista della quale parte attrice dichiarava di rinunciare alla proposta domanda risarcitoria, insistendo nella domanda di condanna in forma specifica.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 08.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la stessa verte in materia di diritti fondamentali. In particolare, viene in rilievo il diritto -costituzionalmente tutelato- alla libertà di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” di cui all'art. 16
Cost.. Tale diritto viene meglio specificato e tutelato nella disciplina di fonte legale. Infatti, la L.
104/1992 e ss.mm. prevede espressamente, all'art. 26, che “Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”. La norma ha la precipua funzione di porre le persone a mobilità ridotta in condizioni di parità ed uguaglianza -ex art. 3 Cost.- con i soggetti normodotati, indicando gli strumenti necessari affinché sia consentito anche alle prime di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo degli appositi servizi pubblici.
Invocando tale diritto costituzionale i genitori di , minore affetto da grave disabilità Persona_1
motoria impediente l'autonoma deambulazione, hanno agito in giudizio nei confronti della
[...]
la quale, secondo la ricostruzione attorea, avrebbe omesso di adeguare il servizio di CP_1
trasporto a mezzo autobus in modo tale da consentire al ragazzo di goderne in condizioni di parità con gli altri utenti. In particolare, quella lamentata dagli attori sarebbe una discriminazione indiretta, che si verifica allorquando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2, comma 3 L. 67/2006).
La società convenuta, di contro, ha dedotto di essersi tempestivamente attivata per rendere il trasporto usufruibile anche dal minore con disabilità, nei limiti di quanto di propria competenza. In tal senso, ha chiamato in causa il e la adducendo la responsabilità di questi CP_2 CP_3 ultimi per quanto concerne l'inadeguatezza delle fermate dell'autobus. Le terze chiamate, infine, hanno eccepito che le doglianze degli attori sono scaturite dai meccanismi di salita e discesa approntati dal mentre le fermate dell'autobus di interesse del minore Controparte_1 Per_1
sarebbero state tutte tempestivamente adeguate alle esigenze di quest'ultimo e dei suoi familiari.
Così delimitato l'oggetto del contendere, il thema decidendum verte sull'accertamento della sussistenza o meno di condotte discriminatorie nei confronti del minore disabile, dell'imputabilità delle stesse e sulla pronunciabilità di una condanna in forma specifica del/i soggetto/i da ritenersi responsabile/i all'eliminazione degli effetti di dette condotte quali lamentate dagli odierni istanti.
Ciò posto, deve notarsi che è circostanza non contestata che sia affetto da grave Persona_1
disabilità. Sul punto, peraltro, è stato versato in atti il verbale di accertamento dell'handicap del giovane, dal quale si evince che questi è affetto da “paralisi cerebrale infantile di tipo tetraplegico spastico” (doc. 1 attori). Le condizioni di disabilità del ragazzo non gli permettono di deambulare in autonomia, tanto che egli si serve costantemente di apposita carrozzina elettrica. rientra dunque, pacificamente, tra i soggetti a mobilità ridotta che hanno diritto di usufruire Per_1
del servizio di trasporto pubblico in condizioni di parità con i soggetti normodotati. A tal fine, concorrono a garantire la fruibilità del servizio gli enti locali -in conformità a quanto previsto in ambito regionale- e le società concessionarie del servizio.
È altrettanto pacifico che la società convenuta sia stata -almeno fino al 31.10.2021- la concessionaria del servizio oggetto di causa, come previsto nel contratto di cui al doc. 9 di parte convenuta. Nel menzionato contratto si legge, tra l'altro, che l'affidataria è chiamata a fornire gratuita assistenza alle persone disabili, nel rispetto di condizioni rese note ai soggetti interessati e, comunque, secondo standard qualitativi meglio declinati nella Carta dei Servizi.
Ora, risulta per tabulas (doc. 2 di parte attrice) che in data 19.09.2018 ebbe a Parte_1
trasmettere, alla apposita richiesta per assistenza al figlio. In particolare, le fermate Controparte_1
interessate erano, all'andata, quella di via dell'Ordine di Santo Stefano a RI di IS e quella di piazza Sant'Antonio a IS, e, al ritorno, quella di Sesta Porta di IS e quella di piazza Gorgona in
RI di IS. La richiesta dei genitori, infatti, era tesa a consentire al figlio di utilizzare il trasporto pubblico per recarsi a e tornare da scuola. La richiesta risulta essere stata tempestivamente riscontrata da (doc. 5 di parte convenuta), che ebbe a comunicare di averla presa in carico, Controparte_1 riservandosi approfondimenti con riferimento all'omologazione delle fermate di interesse degli attori.
In seguito, tuttavia, il giovane ha usufruito con estrema difficoltà del servizio de quo.
Le difficoltà, stando alla ricostruzione di parte attrice, sono causalmente dipese -per un verso- dall'impiego di pedane manuali ad opera della società concessionaria e -per altro verso- dalla condotta degli autisti, che non si attivavano per azionare la pedana ed effettuavano la fermata a distanza non idonea dal marciapiede.
Premesso quanto sopra, la prima di tali doglianze, relativa alla pedana manuale, si appalesa infondata.
E, invero, risulta che l'impiego di tale tipologia di pedane sia pacificamente ammesso dalla Carta dei
Servizi, la quale, al punto 5.1, prevede espressamente che “l'accesso a bordo, esclusivamente dalla porta centrale, avviene mediante elevatori elettromeccanici, ove presenti, azionati esclusivamente dal conducente, oppure mediante scivoli meccanici, azionabili anche dall'accompagnatore della
PMR.” (doc. 3 di parte convenuta).
Stando alle qualità che il servizio in esame deve garantire, la pedana manuale (o meccanica che dir si voglia) costituisce una delle modalità per consentire la salita e la discesa di persone a mobilità ridotta, in alternativa alla pedana elettromeccanica, senza che la Carta dia priorità all'una rispetto all'altra modalità di assistenza. Non può dunque costituire, di per sé, condotta discriminatoria -neppure indiretta- la scelta, effettuata dalla società convenuta, di ricorrere all'utilizzo di pedane meccaniche.
Deve peraltro evidenziarsi che la salita e la discesa mediante apposito elevatore meccanico, ovvero mediante scivoli meccanici, sempre secondo la Carta dei Servizi “può avvenire solo in corrispondenza delle fermate omologate per tale modalità di utilizzo”.
Nel caso di specie, risulta che solo la fermata della Sesta Porta, direttamente gestita da CP_1
fosse omologata per la salita e la discesa di PMR. La circostanza è confermata da tutte le parti
[...]
in causa, oltre ad essere provata per tabulas. Risulta, infatti, che sin dall'inoltro della richiesta da parte dei familiari di l'odierna convenuta ha tempestivamente interessato il Comune Persona_1
di IS, segnalando le fermate per le quali sarebbe stato necessario un adeguamento (doc. 6 di parte convenuta).
Deve dunque ritenersi adeguata la scelta di ricorrere a scivoli meccanici, atteso che, almeno in attesa dell'adeguamento delle fermate di interesse di le pedane elettromeccaniche non avrebbero Per_1
consentito di aggirare le condizioni della fermata e di effettuare, in ogni caso, le operazioni di salita e di discesa del soggetto disabile.
Quanto detto è emerso anche in sede di prova orale. La teste ha infatti dichiarato Testimone_1 di aver azionato personalmente la pedana manuale, alternandosi con l'altro fratello e con il padre. Sul punto la teste ha, in particolare, precisato che “l'unica fermata in cui sono autorizzati gli autisti a scendere dal pullman e ad aprire e chiudere la pedana è quella alla CTT alla Sesta Porta”. Gli autisti, peraltro, pur non potendo attivare in prima persona la pedana manuale, hanno consentito l'utilizzo della stessa anche nelle fermate a ciò non deputate, e questo, come detto, in attesa della necessaria omologazione di spettanza del senza interrompere il servizio in vantaggio della CP_2
persona disabile.
Né integra la violazione del diritto costituzionale di cui all'art. 16 Cost. da parte di Controparte_1
il fatto che gli autisti, così come dichiarato dal teste non potessero lasciare il posto di Testimone_2
guida per azionare la pedana. È risultato, infatti, dalle dichiarazioni dello stesso teste che, in seguito, al problema è stato posto rimedio attivando un servizio di assistenza: personale della CTT NORD seguiva in auto il bus sul quale viaggia al fine di coadiuvarlo nelle attività di salita e discesa. Per_1
E' pur vero che il personale aggiuntivo doveva essere messo a disposizione dall'azienda convenuta sin dall'inizio dell'erogazione del servizio, ma è altrettanto vero che detta ulteriore assistenza non avrebbe risolto il problema in tutte le fermate di interesse del minore, atteso che, ad esclusione della fermata della Sesta Porta, per le altre doveva attendersi, ripetesi, l'intervento di adeguamento e di omologazione.
Deve, pertanto, essere ribadita l'infondatezza, sotto il profilo testè esaminato, alla doglianza attorea nei confronti di Controparte_1 Quanto alla seconda censura, relativa alla condotta degli autisti di tale società, la stessa risulta, di contro, fondata.
Va infatti osservato, al riguardo, che è provato che gli autisti di hanno tenuto una Controparte_1
condotta non confacente alle esigenze del minore. La teste ha riferito, sul punto, Testimone_1
che gli autisti, pur potendolo fare, non si attivavano per agevolare le manovre di salita e di discesa, nemmeno in prossimità della fermata della Sesta Porta, rifiutando finanche di abbassare l'autobus ove ciò avrebbe potuto agevolare la discesa della carrozzina;
inoltre, la teste ha dichiarato che gli autisti non si sono avvalsi della fermata provvisoria, disposta durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento della fermata in piazza Gorgona (“si fermavano lo stesso in Piazza Gorgona, affermando che non erano stati informati sul cambio della fermata. Alcune volte ci lasciavano sulla strada e quindi non essendoci l'altezza del marciapiede la pedana era troppo ripida e la carrozzina rischiava di ribaltarsi all'indietro”: cfr. verbale udienza del 23.01.2020). Risulta, nel contempo, che il servizio di assistenza prestato dal personale di non fosse elastico con riferimento Controparte_1
agli orari: avendo i genitori di comunicato gli orari delle corse di interesse del figlio, il servizio Per_1
non veniva garantito ove l'autobus avesse tardato ad arrivare alla fermata interessata dalla richiesta espressa.
Può quindi ritenersi che le condotte riferite dalla teste abbiano integrato una discriminazione indiretta, venendo a determinare finanche una situazione di pericolo per il ragazzo, che non ha potuto affrontare le manovre di salita e discesa dall'autobus in serenità e, soprattutto, in sicurezza.
Premesso quanto sopra, deve tuttavia darsi atto della cessazione del rapporto concessorio facente capo all'odierna convenuta a far data dal 1.11.2021. Circostanza, questa, la quale rileva ai fini che ne occupano, in considerazione del fatto che gli attori hanno rinunciato alla domanda risarcitoria originariamente proposta, insistendo nella sola domanda di condanna della società convenuta in forma specifica. E, poiché il ruolo di concessionaria di , come appena evidenziato, venuto Controparte_1
meno medio tempore, ne discende che la stessa non può essere condannata, pro futuro, a tenere condotte conformi alle esigenze dell'utente disabile, posto che tali condotte, venuto meno il rapporto concessorio, non sono, da tale momento, più esigibili nei suoi confronti.
E' da rilevare, nel contempo, che quanto si viene ad evidenziare, di seguito, circa il fatto che il abbia provveduto, medio tempore, all'adeguamento delle fermate in modo tale da CP_2
eliminare la situazione discriminatoria lamentata da parte attrice ha determinato, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda avanzata nei confronti della società convenuta (oltre che del evocato in giudizio). CP_2
E, invero, nel venire a valutare se siano configurabili o meno condotte discriminatorie ascrivibili al va premesso che, in ossequio all'art. 37 Legge Regionale Toscana n. 1/2005, la CP_2
rimozione delle barriere architettoniche costituisce indice, tra gli altri, di accessibilità al territorio, da garantirsi mediante strumenti di pianificazione e in ossequio a quanto dettagliatamente disposto con
Legge Regionale n. 47/1991. CP_4 Orbene, dalla documentazione in atti è emersa la presenza di barriere architettoniche presso le fermate dell'autobus di interesse del minore. Come già evidenziato, è stata proprio la a ad Controparte_1
aver segnalato all'Ente territoriale competente l'inadeguatezza delle fermate di interesse di Per_1
con nota del 21.09.2018 (doc. 6 di parte convenuta), e nel mese successivo -segnatamente:
[...] dalla fine di ottobre 2018- il si è attivato per l'adeguamento delle fermate, il quale è stato CP_2 formalmente raggiunto con l'autorizzazione del 05.03.2019 per le fermate di RI di IS (doc. 8 di parte convenuta) e del 08.04.2019 per le fermate di IS (doc. 9 allegato alla memoria ex art. 186
c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), autorizzazioni confermate, almeno in via provvisoria, dalla
VI di IS con determina del 24.05.2019 (doc. 12 allegato alla memoria ex art. 186 c. 6 n. 2
c.p.c. di parte convenuta).
Risulta, in particolare, che l'Amministrazione si è avvalsa dell'operato della società CP_3
quale società in house, per la redazione di un progetto di intervento sin dalla fine dell'ottobre 2018.
Il progetto in argomento, in effetti, è stato rapidamente redatto a cura del tecnico incaricato, Tes_3
la quale ha confermato la circostanza allorchè è stata stata escussa sul punto in qualità di
[...]
testimone (cfr. verbale udienza del 22.09.2021). Redatto il progetto e ottenuta la necessaria autorizzazione ad opera della Soprintendenza, il ha quindi stanziato i fondi per la CP_2
realizzazione delle opere, dando la massima priorità alla realizzazione di fermate omologate in
RI di IS, sì da garantire la rapida soddisfazione dell'interesse dell'utente Per_1
La tempestività dell'intervento del non può, tuttavia, elidere la responsabilità CP_2
gravante su detto Ente. Infatti la presenza di barriere architettoniche costituisce, in re ipsa, condotta integrante discriminazione in danno della persona con disabilità secondo un rilievo oggettivo, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa l'elemento soggettivo da cui il comportamento dell'Ente locale sia stato connotato. Ciò fatta salva la prova dell'eccessiva gravosità dell'intervento, da fornirsi da parte dell'Ente responsabile, prova che nella specie difetta, non avendo l'Ente locale neppure allegato ragioni ostative al tempestivo e regolare intervento di adeguamento delle fermate.
In altre parole, la discriminazione è sussistita, pur essendo state tempestivamente rimosse, a cura del medesimo, le cause della stessa. CP_2
Ciò detto e accertata, di conseguenza, la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti anche relativamente alla posizione del deve darsi atto che -come sopra anticipato- gli interventi, così CP_2
come richiesti da parte attrice, risultano già stati effettuati con piena soddisfazione dell'interesse dell'utente disabile. Tutte le fermate di rilievo, ad oggi, risultano omologate per la salita e la discesa di persone a mobilità ridotta e che facciano utilizzo di carrozzina per la deambulazione.
Ne discende che, pur nella fondatezza, nei limiti sopra indicati, delle richieste attoree, deve darsi atto dare atto della -ed essere dichiarata la- cessazione della materia del contendere (anche) nei rapporti tra la parte attrice e il chiamato in causa, essendo stata la pretesa azionata in questa sede CP_2
soddisfatta in pendenza del giudizio, anche in adempimento a quanto disposto con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. a suo tempo emessa. Deve, in ultimo, essere evidenziato che nessuna censura può muoversi di contro, in relazione a quanto lamentato dagli odierni istanti, alla CP_3
Quest'ultima, infatti, è una società in house a totale partecipazione pubblica. Come noto, tale tipologia di organizzazione societaria costituisce un unicum con il soggetto pubblico, rispetto al quale non gode di autonomia, né gestionale né di spesa, specie con riguardo a interventi di ingente valore quale quello per cui è causa. Pertanto tale società era certamente vincolata alle determinazioni del CP_2
circa gli interventi da realizzare. Peraltro, per quanto di sua competenza, risulta essersi CP_3 attivata con solerzia per dare riscontro a quanto richiesto dall'Ente territoriale, senza che nessuno abbia contestato alcunché circa il suo operato, né in termini di tempestività, né in termini qualitativi.
Va osservato, in proposito, che il tecnico incaricato ha redatto, in breve tempo, un progetto per l'accessibilità alle fermate (doc. 2 di e ha potuto fornire, previa realizzazione dei CP_3 lavori, le certificazioni necessarie all'omologazione delle fermate di interesse.
Quanto alle spese di lite, deve essere pronunciata la condanna, in solido, di e del Controparte_1
a rifondere le medesime alla parte attrice, spese liquidate come in dispositivo in CP_2
applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo valori medi, considerati il valore indeterminabile - complessità bassa della controversia nonchè l'attività processuale in concreto espletata, e delle quali deve essere disposta la distrazione in favore dei difensori antistatari: ciò alla luce dell'acclarata sussistenza delle menzionate condotte discriminatorie imputabili, per quanto si è detto, sia a
[...]
sia -a causa della mancata attivazione degli interventi atti a scongiurare in partenza il CP_1
prodursi degli effetti pregiudizievoli che il menzionato minore è venuto a subire- al Comune chiamato in causa.
Si ritiene, per converso, che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione di dette spese sia nei rapporti tra da un lato e il dall'altro, Controparte_1 Controparte_6 essendo stati tali due soggetti evocati in giudizio, da parte della società convenuta, per avere l'allora
G.I. ritenuta necessaria la loro partecipazione al giudizio e tenuto conto, per quanto riguarda i rapporti tra la convenuta medesima e il dell'esito della controversia in punto di acclarata CP_2
sussistenza di condotte discriminatorie di cui detti CTT NORD s.r.l. e sono da CP_2
ritenersi responsabili.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA cessata la materia del contendere riguardo alla domanda avanzata, da parte attrice, nei confronti di e del Controparte_1 CP_2
- CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro, a rifondere a parte CP_2 attrice le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per competenze ed € 174,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, e di cui dispone la distrazione in favore dei difensori antistatari;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate nei rapporti da un Controparte_1 lato e il dall'altro; Controparte_6 CP_3
- DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in IS, in data 9.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4589 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione il 08.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio C.F._2 Persona_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in IS piazza Bartolo da Sassoferrato n. 14 C.F._3
presso lo studio dell'avv. Paolo Marco Santilli, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. MA
Barone, come da procura in atti
- attori e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in IS Lungarno Pacinotti n. 26 presso lo studio dell'avv. Alberto
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, Parte_3
- convenuta
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in IS via degli Uffizi n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Mannocci e Sandra Ciaramelli in forza di procura in atti
- terzo chiamato
(P.I. , in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata CP_3 P.IVA_3 in IS via Bonaini n. 44 presso lo studio dell'avv. Daniele Coco, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- terza chiamata
Oggetto: “Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.”. Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate, rispettivamente, in data 12.7.2024 (quanto a parte attrice) e in data 11.7.2024 (quanto a parte convenuta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 27.10.2018 e Parte_1
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio Parte_2 Per_1
convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la
[...] [...]
onde ottenere, previo accertamento della presenza di barriere Controparte_4 architettoniche sugli autobus della società convenuta, la condanna di quest'ultima alla cessazione del comportamento discriminatorio nonché all'adeguamento dei propri mezzi e delle manovre in conformità alle esigenze del viaggiatore disabile;
in subordine, rassegnavano analoghe conclusioni limitatamente alla tratta interessante il percorso effettuato, da dalla propria Persona_1
abitazione -sita in RI di IS- all'istituto scolastico da lui frequentato;
chiedevano altresì, in ogni caso, la condanna della controparte al risarcimento del danno, quantificato -in via equitativa- in €
250,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo. Il tutto con il favore delle spese di lite.
A sostegno del ricorso rappresentavano che il figlio minore affetto da una grave disabilità del Per_1
sistema nervoso centrale e riconosciuto persona disabile in condizione di gravità non rivedibile, necessitava di carrozzina elettrica per la deambulazione;
- di aver iscritto il minore all'istituto statale tecnico “Galileo Pacinotti”; - di aver richiesto a di attrezzare le fermate dell'autobus CP_1
frequentate dal minore per la salita e la discesa della carrozzina;
- che la società convenuta aveva installato soltanto pedane manuali, non azionabili dagli autisti nonché necessitanti della costante presenza di un accompagnatore e, dunque, inidonee a rimuovere lo svantaggio sociale;
- che la sosta dei bus avveniva con modalità tali da non consentire la facile discesa della carrozzina;
- che erano quindi ravvisabili condotte discriminatorie indirette ai danni di il quale, in conseguenza dei Per_1 disagi sofferti nello spostamento dall'abitazione all'istituto scolastico, aveva sviluppato attacchi di panico;
- che la condotta della convenuta integrava la violazione della normativa, nazionale e sovranazionale, che imponeva di garantire alle persone con disabilità la partecipazione, in condizioni di uguaglianza, a tutti gli aspetti della vita, ivi compreso l'accesso ai trasporti.
Contestualmente instavano, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per il rilascio di provvedimenti cautelari tesi a risolvere la discriminazione in atto prima dell'inizio dell'anno scolastico, fase cautelare che trovava definizione mediante l'ordinanza n. 66 del 14.01.2019.
In disparte gli esiti della vicenda cautelare, nel presente giudizio si costituiva, in data 04.01.2019, la
[...
chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte_1 CP_2
CP_
e della società e, nel merito, il rigetto del ricorso o, in subordine, la condanna dei CP_3
terzi chiamati in manleva da ogni eventuale somma dovuta ai ricorrenti a titolo di risarcimento danni. In particolare, la società resistente negava ogni condotta discriminatoria a sé imputabile e, segnatamente, eccepiva: - di aver reso disponibile, in conformità alla Carta dei Servizi regionale,
l'attivazione del servizio specifico in favore di persone a mobilità ridotta;
- di essersi attivata tempestivamente a seguito della richiesta in tal senso inoltrata dai genitori di - Persona_1
che la scelta delle piattaforme manuali era perfettamente in linea con la richiesta ricevuta e finanche maggiormente garantista del corretto funzionamento del servizio, attesi i facili malfunzionamenti degli elevatori elettromeccanici;
- che il personale dipendente si adoperava frequentemente per agevolare le manovre di attivazione dello scivolo e, dunque, la salita e la discesa dell'utente; - che il servizio era stato garantito anche in assenza di fermate omologate, omologa che peraltro era di competenza dell'amministrazione comunale;
- che, in tal senso, era stata tempestivamente inoltrata apposita segnalazione al affinché ponesse rimedio alla situazione e adeguasse le CP_2
fermate interessanti il percorso di Per_1
Autorizzata la chiamata in causa di terzi richiesta dalla ed effettuata la stessa da Controparte_1 parte di quest'ultima, con comparsa del 19.03.2019 si costituiva in giudizio il il quale CP_2
chiedeva il rigetto del ricorso negando di aver posto in essere le condotte discriminatorie lamentate da parte ricorrente.
In particolare, l' citato assumeva di aver richiesto società ancor prima Controparte_5 CP_3 dell'introduzione del giudizio, una ricognizione delle fermate autobus finalizzata alla redazione di un progetto di accessibilità totale ai mezzi pubblici. Deduceva, sul punto: - l'avvenuto esame di sei fermate, due delle quali di interesse del minore;
- l'avvenuta redazione del progetto di adeguamento e accessibilità delle fermate bus, con coinvolgimento della Soprintendenza;
- l'avvenuto stanziamento della spesa necessaria inserito nella variazione al bilancio 2018, per un importo iniziale di € 200.000;
- l'avvenuta tempestiva realizzazione delle fermate di MA;
- l'avvenuto conferimento, alla CP_2
dell'incarico di progettare e realizzare gli interventi per la messa in sicurezza delle CP_3
fermate, anche incaricando l'impresa AVR s.p.a. per le modifiche al marciapiede;
- l'avvenuta realizzazione dell'accessibilità a raso presso tutti i marciapiedi delle fermate.
Assumeva, pertanto, che il danno sofferto dal minore in condizioni di disabilità era dipeso unicamente dai mezzi messi a disposizione da Controparte_1
Si costituiva a sua volta, in pari data, la chiedendo il rigetto della domanda spiegata CP_3
nei suoi confronti.
Deduceva, la terza chiamata, di essere una società in house a partecipazione pubblica totalitaria e, conseguentemente, di non avere autonomia gestionale e di spesa.
Sulla scorta di tali considerazioni, eccepiva di essersi attivata tempestivamente una volta incaricata dal dalle cui determinazioni di spesa dipendeva, e di essere priva di legittimazione passiva CP_2
rispetto alle domande avanzate nel presente giudizio.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante l'assunzione di prova per testi. In data 16.05.2024 la causa veniva assegnata a questo giudice, dopo che il giudice in allora assegnatario del procedimento aveva fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza cartolare del 12.07.2024, mediante le note di precisazione delle conclusioni redatte in vista della quale parte attrice dichiarava di rinunciare alla proposta domanda risarcitoria, insistendo nella domanda di condanna in forma specifica.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 08.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la stessa verte in materia di diritti fondamentali. In particolare, viene in rilievo il diritto -costituzionalmente tutelato- alla libertà di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” di cui all'art. 16
Cost.. Tale diritto viene meglio specificato e tutelato nella disciplina di fonte legale. Infatti, la L.
104/1992 e ss.mm. prevede espressamente, all'art. 26, che “Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”. La norma ha la precipua funzione di porre le persone a mobilità ridotta in condizioni di parità ed uguaglianza -ex art. 3 Cost.- con i soggetti normodotati, indicando gli strumenti necessari affinché sia consentito anche alle prime di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo degli appositi servizi pubblici.
Invocando tale diritto costituzionale i genitori di , minore affetto da grave disabilità Persona_1
motoria impediente l'autonoma deambulazione, hanno agito in giudizio nei confronti della
[...]
la quale, secondo la ricostruzione attorea, avrebbe omesso di adeguare il servizio di CP_1
trasporto a mezzo autobus in modo tale da consentire al ragazzo di goderne in condizioni di parità con gli altri utenti. In particolare, quella lamentata dagli attori sarebbe una discriminazione indiretta, che si verifica allorquando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2, comma 3 L. 67/2006).
La società convenuta, di contro, ha dedotto di essersi tempestivamente attivata per rendere il trasporto usufruibile anche dal minore con disabilità, nei limiti di quanto di propria competenza. In tal senso, ha chiamato in causa il e la adducendo la responsabilità di questi CP_2 CP_3 ultimi per quanto concerne l'inadeguatezza delle fermate dell'autobus. Le terze chiamate, infine, hanno eccepito che le doglianze degli attori sono scaturite dai meccanismi di salita e discesa approntati dal mentre le fermate dell'autobus di interesse del minore Controparte_1 Per_1
sarebbero state tutte tempestivamente adeguate alle esigenze di quest'ultimo e dei suoi familiari.
Così delimitato l'oggetto del contendere, il thema decidendum verte sull'accertamento della sussistenza o meno di condotte discriminatorie nei confronti del minore disabile, dell'imputabilità delle stesse e sulla pronunciabilità di una condanna in forma specifica del/i soggetto/i da ritenersi responsabile/i all'eliminazione degli effetti di dette condotte quali lamentate dagli odierni istanti.
Ciò posto, deve notarsi che è circostanza non contestata che sia affetto da grave Persona_1
disabilità. Sul punto, peraltro, è stato versato in atti il verbale di accertamento dell'handicap del giovane, dal quale si evince che questi è affetto da “paralisi cerebrale infantile di tipo tetraplegico spastico” (doc. 1 attori). Le condizioni di disabilità del ragazzo non gli permettono di deambulare in autonomia, tanto che egli si serve costantemente di apposita carrozzina elettrica. rientra dunque, pacificamente, tra i soggetti a mobilità ridotta che hanno diritto di usufruire Per_1
del servizio di trasporto pubblico in condizioni di parità con i soggetti normodotati. A tal fine, concorrono a garantire la fruibilità del servizio gli enti locali -in conformità a quanto previsto in ambito regionale- e le società concessionarie del servizio.
È altrettanto pacifico che la società convenuta sia stata -almeno fino al 31.10.2021- la concessionaria del servizio oggetto di causa, come previsto nel contratto di cui al doc. 9 di parte convenuta. Nel menzionato contratto si legge, tra l'altro, che l'affidataria è chiamata a fornire gratuita assistenza alle persone disabili, nel rispetto di condizioni rese note ai soggetti interessati e, comunque, secondo standard qualitativi meglio declinati nella Carta dei Servizi.
Ora, risulta per tabulas (doc. 2 di parte attrice) che in data 19.09.2018 ebbe a Parte_1
trasmettere, alla apposita richiesta per assistenza al figlio. In particolare, le fermate Controparte_1
interessate erano, all'andata, quella di via dell'Ordine di Santo Stefano a RI di IS e quella di piazza Sant'Antonio a IS, e, al ritorno, quella di Sesta Porta di IS e quella di piazza Gorgona in
RI di IS. La richiesta dei genitori, infatti, era tesa a consentire al figlio di utilizzare il trasporto pubblico per recarsi a e tornare da scuola. La richiesta risulta essere stata tempestivamente riscontrata da (doc. 5 di parte convenuta), che ebbe a comunicare di averla presa in carico, Controparte_1 riservandosi approfondimenti con riferimento all'omologazione delle fermate di interesse degli attori.
In seguito, tuttavia, il giovane ha usufruito con estrema difficoltà del servizio de quo.
Le difficoltà, stando alla ricostruzione di parte attrice, sono causalmente dipese -per un verso- dall'impiego di pedane manuali ad opera della società concessionaria e -per altro verso- dalla condotta degli autisti, che non si attivavano per azionare la pedana ed effettuavano la fermata a distanza non idonea dal marciapiede.
Premesso quanto sopra, la prima di tali doglianze, relativa alla pedana manuale, si appalesa infondata.
E, invero, risulta che l'impiego di tale tipologia di pedane sia pacificamente ammesso dalla Carta dei
Servizi, la quale, al punto 5.1, prevede espressamente che “l'accesso a bordo, esclusivamente dalla porta centrale, avviene mediante elevatori elettromeccanici, ove presenti, azionati esclusivamente dal conducente, oppure mediante scivoli meccanici, azionabili anche dall'accompagnatore della
PMR.” (doc. 3 di parte convenuta).
Stando alle qualità che il servizio in esame deve garantire, la pedana manuale (o meccanica che dir si voglia) costituisce una delle modalità per consentire la salita e la discesa di persone a mobilità ridotta, in alternativa alla pedana elettromeccanica, senza che la Carta dia priorità all'una rispetto all'altra modalità di assistenza. Non può dunque costituire, di per sé, condotta discriminatoria -neppure indiretta- la scelta, effettuata dalla società convenuta, di ricorrere all'utilizzo di pedane meccaniche.
Deve peraltro evidenziarsi che la salita e la discesa mediante apposito elevatore meccanico, ovvero mediante scivoli meccanici, sempre secondo la Carta dei Servizi “può avvenire solo in corrispondenza delle fermate omologate per tale modalità di utilizzo”.
Nel caso di specie, risulta che solo la fermata della Sesta Porta, direttamente gestita da CP_1
fosse omologata per la salita e la discesa di PMR. La circostanza è confermata da tutte le parti
[...]
in causa, oltre ad essere provata per tabulas. Risulta, infatti, che sin dall'inoltro della richiesta da parte dei familiari di l'odierna convenuta ha tempestivamente interessato il Comune Persona_1
di IS, segnalando le fermate per le quali sarebbe stato necessario un adeguamento (doc. 6 di parte convenuta).
Deve dunque ritenersi adeguata la scelta di ricorrere a scivoli meccanici, atteso che, almeno in attesa dell'adeguamento delle fermate di interesse di le pedane elettromeccaniche non avrebbero Per_1
consentito di aggirare le condizioni della fermata e di effettuare, in ogni caso, le operazioni di salita e di discesa del soggetto disabile.
Quanto detto è emerso anche in sede di prova orale. La teste ha infatti dichiarato Testimone_1 di aver azionato personalmente la pedana manuale, alternandosi con l'altro fratello e con il padre. Sul punto la teste ha, in particolare, precisato che “l'unica fermata in cui sono autorizzati gli autisti a scendere dal pullman e ad aprire e chiudere la pedana è quella alla CTT alla Sesta Porta”. Gli autisti, peraltro, pur non potendo attivare in prima persona la pedana manuale, hanno consentito l'utilizzo della stessa anche nelle fermate a ciò non deputate, e questo, come detto, in attesa della necessaria omologazione di spettanza del senza interrompere il servizio in vantaggio della CP_2
persona disabile.
Né integra la violazione del diritto costituzionale di cui all'art. 16 Cost. da parte di Controparte_1
il fatto che gli autisti, così come dichiarato dal teste non potessero lasciare il posto di Testimone_2
guida per azionare la pedana. È risultato, infatti, dalle dichiarazioni dello stesso teste che, in seguito, al problema è stato posto rimedio attivando un servizio di assistenza: personale della CTT NORD seguiva in auto il bus sul quale viaggia al fine di coadiuvarlo nelle attività di salita e discesa. Per_1
E' pur vero che il personale aggiuntivo doveva essere messo a disposizione dall'azienda convenuta sin dall'inizio dell'erogazione del servizio, ma è altrettanto vero che detta ulteriore assistenza non avrebbe risolto il problema in tutte le fermate di interesse del minore, atteso che, ad esclusione della fermata della Sesta Porta, per le altre doveva attendersi, ripetesi, l'intervento di adeguamento e di omologazione.
Deve, pertanto, essere ribadita l'infondatezza, sotto il profilo testè esaminato, alla doglianza attorea nei confronti di Controparte_1 Quanto alla seconda censura, relativa alla condotta degli autisti di tale società, la stessa risulta, di contro, fondata.
Va infatti osservato, al riguardo, che è provato che gli autisti di hanno tenuto una Controparte_1
condotta non confacente alle esigenze del minore. La teste ha riferito, sul punto, Testimone_1
che gli autisti, pur potendolo fare, non si attivavano per agevolare le manovre di salita e di discesa, nemmeno in prossimità della fermata della Sesta Porta, rifiutando finanche di abbassare l'autobus ove ciò avrebbe potuto agevolare la discesa della carrozzina;
inoltre, la teste ha dichiarato che gli autisti non si sono avvalsi della fermata provvisoria, disposta durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento della fermata in piazza Gorgona (“si fermavano lo stesso in Piazza Gorgona, affermando che non erano stati informati sul cambio della fermata. Alcune volte ci lasciavano sulla strada e quindi non essendoci l'altezza del marciapiede la pedana era troppo ripida e la carrozzina rischiava di ribaltarsi all'indietro”: cfr. verbale udienza del 23.01.2020). Risulta, nel contempo, che il servizio di assistenza prestato dal personale di non fosse elastico con riferimento Controparte_1
agli orari: avendo i genitori di comunicato gli orari delle corse di interesse del figlio, il servizio Per_1
non veniva garantito ove l'autobus avesse tardato ad arrivare alla fermata interessata dalla richiesta espressa.
Può quindi ritenersi che le condotte riferite dalla teste abbiano integrato una discriminazione indiretta, venendo a determinare finanche una situazione di pericolo per il ragazzo, che non ha potuto affrontare le manovre di salita e discesa dall'autobus in serenità e, soprattutto, in sicurezza.
Premesso quanto sopra, deve tuttavia darsi atto della cessazione del rapporto concessorio facente capo all'odierna convenuta a far data dal 1.11.2021. Circostanza, questa, la quale rileva ai fini che ne occupano, in considerazione del fatto che gli attori hanno rinunciato alla domanda risarcitoria originariamente proposta, insistendo nella sola domanda di condanna della società convenuta in forma specifica. E, poiché il ruolo di concessionaria di , come appena evidenziato, venuto Controparte_1
meno medio tempore, ne discende che la stessa non può essere condannata, pro futuro, a tenere condotte conformi alle esigenze dell'utente disabile, posto che tali condotte, venuto meno il rapporto concessorio, non sono, da tale momento, più esigibili nei suoi confronti.
E' da rilevare, nel contempo, che quanto si viene ad evidenziare, di seguito, circa il fatto che il abbia provveduto, medio tempore, all'adeguamento delle fermate in modo tale da CP_2
eliminare la situazione discriminatoria lamentata da parte attrice ha determinato, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda avanzata nei confronti della società convenuta (oltre che del evocato in giudizio). CP_2
E, invero, nel venire a valutare se siano configurabili o meno condotte discriminatorie ascrivibili al va premesso che, in ossequio all'art. 37 Legge Regionale Toscana n. 1/2005, la CP_2
rimozione delle barriere architettoniche costituisce indice, tra gli altri, di accessibilità al territorio, da garantirsi mediante strumenti di pianificazione e in ossequio a quanto dettagliatamente disposto con
Legge Regionale n. 47/1991. CP_4 Orbene, dalla documentazione in atti è emersa la presenza di barriere architettoniche presso le fermate dell'autobus di interesse del minore. Come già evidenziato, è stata proprio la a ad Controparte_1
aver segnalato all'Ente territoriale competente l'inadeguatezza delle fermate di interesse di Per_1
con nota del 21.09.2018 (doc. 6 di parte convenuta), e nel mese successivo -segnatamente:
[...] dalla fine di ottobre 2018- il si è attivato per l'adeguamento delle fermate, il quale è stato CP_2 formalmente raggiunto con l'autorizzazione del 05.03.2019 per le fermate di RI di IS (doc. 8 di parte convenuta) e del 08.04.2019 per le fermate di IS (doc. 9 allegato alla memoria ex art. 186
c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), autorizzazioni confermate, almeno in via provvisoria, dalla
VI di IS con determina del 24.05.2019 (doc. 12 allegato alla memoria ex art. 186 c. 6 n. 2
c.p.c. di parte convenuta).
Risulta, in particolare, che l'Amministrazione si è avvalsa dell'operato della società CP_3
quale società in house, per la redazione di un progetto di intervento sin dalla fine dell'ottobre 2018.
Il progetto in argomento, in effetti, è stato rapidamente redatto a cura del tecnico incaricato, Tes_3
la quale ha confermato la circostanza allorchè è stata stata escussa sul punto in qualità di
[...]
testimone (cfr. verbale udienza del 22.09.2021). Redatto il progetto e ottenuta la necessaria autorizzazione ad opera della Soprintendenza, il ha quindi stanziato i fondi per la CP_2
realizzazione delle opere, dando la massima priorità alla realizzazione di fermate omologate in
RI di IS, sì da garantire la rapida soddisfazione dell'interesse dell'utente Per_1
La tempestività dell'intervento del non può, tuttavia, elidere la responsabilità CP_2
gravante su detto Ente. Infatti la presenza di barriere architettoniche costituisce, in re ipsa, condotta integrante discriminazione in danno della persona con disabilità secondo un rilievo oggettivo, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa l'elemento soggettivo da cui il comportamento dell'Ente locale sia stato connotato. Ciò fatta salva la prova dell'eccessiva gravosità dell'intervento, da fornirsi da parte dell'Ente responsabile, prova che nella specie difetta, non avendo l'Ente locale neppure allegato ragioni ostative al tempestivo e regolare intervento di adeguamento delle fermate.
In altre parole, la discriminazione è sussistita, pur essendo state tempestivamente rimosse, a cura del medesimo, le cause della stessa. CP_2
Ciò detto e accertata, di conseguenza, la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti anche relativamente alla posizione del deve darsi atto che -come sopra anticipato- gli interventi, così CP_2
come richiesti da parte attrice, risultano già stati effettuati con piena soddisfazione dell'interesse dell'utente disabile. Tutte le fermate di rilievo, ad oggi, risultano omologate per la salita e la discesa di persone a mobilità ridotta e che facciano utilizzo di carrozzina per la deambulazione.
Ne discende che, pur nella fondatezza, nei limiti sopra indicati, delle richieste attoree, deve darsi atto dare atto della -ed essere dichiarata la- cessazione della materia del contendere (anche) nei rapporti tra la parte attrice e il chiamato in causa, essendo stata la pretesa azionata in questa sede CP_2
soddisfatta in pendenza del giudizio, anche in adempimento a quanto disposto con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. a suo tempo emessa. Deve, in ultimo, essere evidenziato che nessuna censura può muoversi di contro, in relazione a quanto lamentato dagli odierni istanti, alla CP_3
Quest'ultima, infatti, è una società in house a totale partecipazione pubblica. Come noto, tale tipologia di organizzazione societaria costituisce un unicum con il soggetto pubblico, rispetto al quale non gode di autonomia, né gestionale né di spesa, specie con riguardo a interventi di ingente valore quale quello per cui è causa. Pertanto tale società era certamente vincolata alle determinazioni del CP_2
circa gli interventi da realizzare. Peraltro, per quanto di sua competenza, risulta essersi CP_3 attivata con solerzia per dare riscontro a quanto richiesto dall'Ente territoriale, senza che nessuno abbia contestato alcunché circa il suo operato, né in termini di tempestività, né in termini qualitativi.
Va osservato, in proposito, che il tecnico incaricato ha redatto, in breve tempo, un progetto per l'accessibilità alle fermate (doc. 2 di e ha potuto fornire, previa realizzazione dei CP_3 lavori, le certificazioni necessarie all'omologazione delle fermate di interesse.
Quanto alle spese di lite, deve essere pronunciata la condanna, in solido, di e del Controparte_1
a rifondere le medesime alla parte attrice, spese liquidate come in dispositivo in CP_2
applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo valori medi, considerati il valore indeterminabile - complessità bassa della controversia nonchè l'attività processuale in concreto espletata, e delle quali deve essere disposta la distrazione in favore dei difensori antistatari: ciò alla luce dell'acclarata sussistenza delle menzionate condotte discriminatorie imputabili, per quanto si è detto, sia a
[...]
sia -a causa della mancata attivazione degli interventi atti a scongiurare in partenza il CP_1
prodursi degli effetti pregiudizievoli che il menzionato minore è venuto a subire- al Comune chiamato in causa.
Si ritiene, per converso, che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione di dette spese sia nei rapporti tra da un lato e il dall'altro, Controparte_1 Controparte_6 essendo stati tali due soggetti evocati in giudizio, da parte della società convenuta, per avere l'allora
G.I. ritenuta necessaria la loro partecipazione al giudizio e tenuto conto, per quanto riguarda i rapporti tra la convenuta medesima e il dell'esito della controversia in punto di acclarata CP_2
sussistenza di condotte discriminatorie di cui detti CTT NORD s.r.l. e sono da CP_2
ritenersi responsabili.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA cessata la materia del contendere riguardo alla domanda avanzata, da parte attrice, nei confronti di e del Controparte_1 CP_2
- CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, in solido tra loro, a rifondere a parte CP_2 attrice le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per competenze ed € 174,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, e di cui dispone la distrazione in favore dei difensori antistatari;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate nei rapporti da un Controparte_1 lato e il dall'altro; Controparte_6 CP_3
- DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in IS, in data 9.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza