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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1392/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cundari, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art.
[...]
417 bis dalla dott.ssa Monica MATANO e dei propri funzionari , CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.2.2019, la ricorrente in epigrafe, esponeva di essere un insegnante abilitato, in seguito all'idoneità conseguita nel concorso a cattedra del 1999 e sin da tale data utilmente collocata nelle graduatorie permanenti della Provincia di (ora CP_3
GAE) per la scuola Media di secondo grado, ove era rimasto sino all'anno 2010/2011; che, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nel termine indicato dai provvedimenti ministeriali, era incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie medesime e che per questo non aveva potuto stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo;
che, ritenendosi in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, in occasione dell'ultimo aggiornamento, disposto con il D.M. n. 235/14 e valido per il triennio 2014/2017, aveva vanamente presentato domanda di reinserimento in GAE, cui aveva fatto seguito una rituale azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al reinserimento a far data dall'ultima finestra di aggiornamento. Detto ricorso veniva deciso con sentenza di questo Tribunale (sentenza n. 256 del 31/01/2018), che accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra e ordinava al Pt_1 [...]
ed all' di reinserire la Controparte_7 Controparte_8 ricorrente nella fascia concorsuale, in precedenza posseduta, delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola Media di II grado della Provincia di , CP_3
valide per il triennio 2014/2017, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.
Deduceva che, notificata detta sentenza all' , quest'ultimo Controparte_3
provvedeva a reinserire il nominativo della ricorrente nelle Graduatorie Provinciali, senza, però, adottare “i provvedimenti consequenziali”, quali l'ammissione, seppur tardiva, al piano straordinario di assunzioni indetto con la L. 107/2015 e la partecipazione alle procedure di mobilità indette per gli anni scolastici 2016, 2017 e 2018.
In particolare, deduceva che, a seguito delle domande formulate dai docenti inseriti nelle graduatorie di merito, erano state redatte in virtù del piano straordinario di assunzioni predisposto ai sensi della l. 107/2015, le graduatorie utili per le assunzioni dei candidati nelle province italiane, secondo il punteggio e l'ordine di preferenza;
che, in particolare,
l'Amministrazione aveva provveduto all'immissione in ruolo di un rilevante numero di candidati;
che ella, sebbene in possesso di un punteggio pari o superiore a molti di tali candidati, non era stato convocato per la stipula del contratto a tempo indeterminato;
che l'Amministrazione convenuta aveva di fatto violato le disposizioni legislative relative al piano straordinario di assunzioni e, in seguito, non aveva dato concreta applicazione al riconoscimento giudiziale del suo diritto all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento con efficacia a decorrere dalla prima pubblicazione di tali graduatorie (luglio 2014). Tanto premesso, il ricorrente adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere convocato per le immissioni in ruolo relative alla classe di concorso A046 (già A019) disposte negli anni scolastici 2014 – 2017, partendo dal punteggio (12) vantato alla data del reinserimento, con conseguente declaratoria del proprio diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, classe di concorso A046 (già A019) con riconoscimento giuridico a far data dall'1/9/2015, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente condanna al risarcimento del danno al pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le retribuzioni mensili che la stessa non ha percepito a causa della mancata immissione in ruolo, il tutto con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'avversa pretesa, della quale chiedeva il rigetto.
Preliminarmente, tenuto conto dell' istanza della parte ricorrente di notificazione a tutti i controinteressati, sul versante dell' integrità del contraddittorio, va ritenuto che non sia necessaria la chiamata in giudizio di tutti gli insegnanti già immessi in ruolo in attuazione della procedura assunzionale di cui alla legge n. 107/2015 negli ambiti indicati in via preferenziale dalla ricorrente, non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
I giudici di legittimità, infatti, hanno avuto modo di chiarire che, nella specie, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, posto che:
- in primo luogo, il non ha dedotto nulla in merito all'impossibilità di attribuire il CP_9
bene della vita richiesto dalla parte ricorrente senza sottrarlo agli altri docenti indicati in ricorso, né si può formulare una previsione specifica circa il modo in cui il otrebbe CP_9
ottemperare in caso di eventuale accoglimento della domanda;
- in secondo luogo, la richiesta del ricorrente è volta all'assegnazione ad una qualsiasi sede all'interno degli ambiti prescelti e non di un posto specifico, il che può avvenire anche in soprannumero, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità- in ogni caso, gli altri insegnanti sarebbero già adeguatamente tutelati dall'inefficacia della presente decisione nei loro riguardi, non potendo valere le odierne statuizioni nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al presente giudizio o che ritengano di non essere stati chiamati in causa con modalità idonee all'instaurazione del contraddittorio (Cass. Civ., Sez. I, n. 4714 del 9.3.2004).
Tanto premesso e passando alla disamina nel merito della domanda proposta, essa deve ritenersi fondata condividendo il giudice le motivazioni, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. già espresse in fattispecie analoghe da altri giudici di merito di altri Tribunali, in particolare, del Tribunale di Salerno che qui di seguito vengono riportate ed a cui si è richiamata la parte ricorrente nell'atto introduttivo (cfr. sent. 2186/2019 giud.
R. Gibboni, sent. n. 786/2019 giud. A. M. , sent. n. 576/2019 giud. A. ) e Per_1 Per_2
LI (sentenza n. 4818/2021 giud. C. Ruggiero ex multis).
È circostanza pacifica e documentata, essendovi in tal senso già un pronunciato giudiziale esecutivo, che in capo alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto alla reiscrizione nelle graduatorie permanenti (GAE) con decorrenza dal triennio 2014/2017.
Detta pronuncia giudiziale, dunque, è da qualificarsi cosa giudicata. Ne deriva che non appare più legittimamente contestabile la statuizione dichiarativa del diritto della parte ricorrente ad essere nuovamente iscritta nelle GAE con decorrenza dalla data della presentazione della relativa domanda e con valenza per l'intero triennio 2014-2017.
A tale specifica statuizione l'Amministrazione ha dato seguito, avendo reiscritto la parte ricorrente in GAE con il punteggio che possedeva al momento della cancellazione, formalmente con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015 (v. il provvedimento del
Dirigente dell'Ufficio IX dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta del 2018 allegato alla produzione di parte ricorrente).
Nondimeno, detta esecuzione si profila allo stato esclusivamente formale, posto che l'Amministrazione non ha dato seguito anche ai profili sostanziali effettuali inscindibilmente correlati al riconoscimento ex tunc (dalla domanda) del diritto alla reiscrizione nelle graduatorie.
E' evidente, infatti, che, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad essere iscritta nelle GAE sin dall'anno scolastico 2014/2015 implica ineludibilmente anche il diritto del docente a partecipare al piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015, sulla base del punteggio riconosciuto, e, cioé, quanto meno con riguardo alla fase C di detto programma di assunzioni, risultando essere stati convocati per la stipula di contratti definitivi, negli ambiti di interesse, docenti con punteggi equivalente a quello della Pt_1
Risulta palese, in tal senso, come la reiscrizione in questione – in aperto contrasto con il chiaro dettato giudiziale che riconosce il diritto in parola con riguardo a partire dalla revisione delle graduatorie disposta per il triennio 2014/2017 – avrebbe valenza ex nunc e non ex tunc ove alla formale retrodatazione della iscrizione a partire dall'anno scolastico
2014/2015 non facesse seguito anche la reintegrazione del docente nelle situazioni di diritto lese a seguito dell'illegittima denegata iscrizione a far data dalla relativa domanda.
Prima tra esse quella di essere ricompreso nel novero dei docenti interessati dal piano assunzionale di cui alla citata legge n. 107/2015 e di essere chiamato, in base al punteggio posseduto e nell'ambito della predetta articolazione in fasi del piano, per l'assunzione e la stipula del contratto individuale di lavoro.
Ne consegue che l'Amministrazione scolastica deve provvedere, per effetto della citata decisione giudiziale, non soltanto a disporre l'iscrizione del ricorrente nelle GAE, per la classe di concorso A046 (già A019) a decorrere dalla data di presentazione della domanda di reinserimento e per l'intero triennio 2014/2017, con il punteggio antecedente alla cancellazione (cosa in effetti già verificatasi), ma anche a provvedere alla convocazione, relativamente all'anzidetta classe di concorso, nell'ambito del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/15, Fase C, relativamente a posto in organico che l'Amministrazione dovrà necessariamente individuare dando rilievo al punteggio della parte ricorrente al momento della prima tornata di immissioni in servizio successiva alla predetta data di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per la Provincia di LI.
La domanda proposta va pertanto accolta nei termini appena enunciati, onde evitare la completa vanificazione degli effetti della favorevole pronuncia dichiarativa del diritto del ricorrente ad ottenere ex tunc la reiscrizione nelle G.A.E.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, la stessa non può essere accolta.
Secondo un principio generale del nostro ordinamento, il risarcimento non deve superare il danno effettivamente subito. Inoltre, eventuali introiti derivanti da altre attività lavorative durante il periodo di mancata assunzione devono essere sottratti dall'importo risarcitorio.
Queste regole mirano a garantire un risarcimento adeguato. Nella presente sede invero la parte non ha fornito alcun elemento atto a consentire di determinare la differenza tra l'ammontare delle somme eventualmente corrisposte dall'amministrazione medesima, e quelle spettanti in virtù della retrodatazione ottenuta
Il parziale accoglimento del ricorso induce a compensare le spese per la metà, ponendo la restante parte a carico del resistente secondo la soccombenza e liquidate come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento nella fase C del piano di assunzione ex lege n. 107/2015, condanna l'Amministrazione convenuta ad emanare gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di ad essere individuata quale destinataria di una Parte_1
proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso
A046 (già A019) in relazione alla fase C nell'ambito delle province richieste e secondo l'ordine di preferenza in relazione alle immissioni in ruolo di cui alla normativa richiamata, valutando il punteggio da ella posseduto e la sua posizione in graduatoria;
2) rigetta per la restante il ricorso;
3) compensa le spese per ½ e condanna, per la restante parte, il al pagamento, in CP_9
favore della ricorrente, delle stessa, che liquida in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
La Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1392/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cundari, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art.
[...]
417 bis dalla dott.ssa Monica MATANO e dei propri funzionari , CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.2.2019, la ricorrente in epigrafe, esponeva di essere un insegnante abilitato, in seguito all'idoneità conseguita nel concorso a cattedra del 1999 e sin da tale data utilmente collocata nelle graduatorie permanenti della Provincia di (ora CP_3
GAE) per la scuola Media di secondo grado, ove era rimasto sino all'anno 2010/2011; che, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nel termine indicato dai provvedimenti ministeriali, era incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie medesime e che per questo non aveva potuto stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo;
che, ritenendosi in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, in occasione dell'ultimo aggiornamento, disposto con il D.M. n. 235/14 e valido per il triennio 2014/2017, aveva vanamente presentato domanda di reinserimento in GAE, cui aveva fatto seguito una rituale azione giudiziaria volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al reinserimento a far data dall'ultima finestra di aggiornamento. Detto ricorso veniva deciso con sentenza di questo Tribunale (sentenza n. 256 del 31/01/2018), che accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra e ordinava al Pt_1 [...]
ed all' di reinserire la Controparte_7 Controparte_8 ricorrente nella fascia concorsuale, in precedenza posseduta, delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola Media di II grado della Provincia di , CP_3
valide per il triennio 2014/2017, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.
Deduceva che, notificata detta sentenza all' , quest'ultimo Controparte_3
provvedeva a reinserire il nominativo della ricorrente nelle Graduatorie Provinciali, senza, però, adottare “i provvedimenti consequenziali”, quali l'ammissione, seppur tardiva, al piano straordinario di assunzioni indetto con la L. 107/2015 e la partecipazione alle procedure di mobilità indette per gli anni scolastici 2016, 2017 e 2018.
In particolare, deduceva che, a seguito delle domande formulate dai docenti inseriti nelle graduatorie di merito, erano state redatte in virtù del piano straordinario di assunzioni predisposto ai sensi della l. 107/2015, le graduatorie utili per le assunzioni dei candidati nelle province italiane, secondo il punteggio e l'ordine di preferenza;
che, in particolare,
l'Amministrazione aveva provveduto all'immissione in ruolo di un rilevante numero di candidati;
che ella, sebbene in possesso di un punteggio pari o superiore a molti di tali candidati, non era stato convocato per la stipula del contratto a tempo indeterminato;
che l'Amministrazione convenuta aveva di fatto violato le disposizioni legislative relative al piano straordinario di assunzioni e, in seguito, non aveva dato concreta applicazione al riconoscimento giudiziale del suo diritto all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento con efficacia a decorrere dalla prima pubblicazione di tali graduatorie (luglio 2014). Tanto premesso, il ricorrente adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere convocato per le immissioni in ruolo relative alla classe di concorso A046 (già A019) disposte negli anni scolastici 2014 – 2017, partendo dal punteggio (12) vantato alla data del reinserimento, con conseguente declaratoria del proprio diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, classe di concorso A046 (già A019) con riconoscimento giuridico a far data dall'1/9/2015, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente condanna al risarcimento del danno al pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le retribuzioni mensili che la stessa non ha percepito a causa della mancata immissione in ruolo, il tutto con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'avversa pretesa, della quale chiedeva il rigetto.
Preliminarmente, tenuto conto dell' istanza della parte ricorrente di notificazione a tutti i controinteressati, sul versante dell' integrità del contraddittorio, va ritenuto che non sia necessaria la chiamata in giudizio di tutti gli insegnanti già immessi in ruolo in attuazione della procedura assunzionale di cui alla legge n. 107/2015 negli ambiti indicati in via preferenziale dalla ricorrente, non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
I giudici di legittimità, infatti, hanno avuto modo di chiarire che, nella specie, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, posto che:
- in primo luogo, il non ha dedotto nulla in merito all'impossibilità di attribuire il CP_9
bene della vita richiesto dalla parte ricorrente senza sottrarlo agli altri docenti indicati in ricorso, né si può formulare una previsione specifica circa il modo in cui il otrebbe CP_9
ottemperare in caso di eventuale accoglimento della domanda;
- in secondo luogo, la richiesta del ricorrente è volta all'assegnazione ad una qualsiasi sede all'interno degli ambiti prescelti e non di un posto specifico, il che può avvenire anche in soprannumero, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità- in ogni caso, gli altri insegnanti sarebbero già adeguatamente tutelati dall'inefficacia della presente decisione nei loro riguardi, non potendo valere le odierne statuizioni nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al presente giudizio o che ritengano di non essere stati chiamati in causa con modalità idonee all'instaurazione del contraddittorio (Cass. Civ., Sez. I, n. 4714 del 9.3.2004).
Tanto premesso e passando alla disamina nel merito della domanda proposta, essa deve ritenersi fondata condividendo il giudice le motivazioni, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. già espresse in fattispecie analoghe da altri giudici di merito di altri Tribunali, in particolare, del Tribunale di Salerno che qui di seguito vengono riportate ed a cui si è richiamata la parte ricorrente nell'atto introduttivo (cfr. sent. 2186/2019 giud.
R. Gibboni, sent. n. 786/2019 giud. A. M. , sent. n. 576/2019 giud. A. ) e Per_1 Per_2
LI (sentenza n. 4818/2021 giud. C. Ruggiero ex multis).
È circostanza pacifica e documentata, essendovi in tal senso già un pronunciato giudiziale esecutivo, che in capo alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto alla reiscrizione nelle graduatorie permanenti (GAE) con decorrenza dal triennio 2014/2017.
Detta pronuncia giudiziale, dunque, è da qualificarsi cosa giudicata. Ne deriva che non appare più legittimamente contestabile la statuizione dichiarativa del diritto della parte ricorrente ad essere nuovamente iscritta nelle GAE con decorrenza dalla data della presentazione della relativa domanda e con valenza per l'intero triennio 2014-2017.
A tale specifica statuizione l'Amministrazione ha dato seguito, avendo reiscritto la parte ricorrente in GAE con il punteggio che possedeva al momento della cancellazione, formalmente con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015 (v. il provvedimento del
Dirigente dell'Ufficio IX dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta del 2018 allegato alla produzione di parte ricorrente).
Nondimeno, detta esecuzione si profila allo stato esclusivamente formale, posto che l'Amministrazione non ha dato seguito anche ai profili sostanziali effettuali inscindibilmente correlati al riconoscimento ex tunc (dalla domanda) del diritto alla reiscrizione nelle graduatorie.
E' evidente, infatti, che, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad essere iscritta nelle GAE sin dall'anno scolastico 2014/2015 implica ineludibilmente anche il diritto del docente a partecipare al piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015, sulla base del punteggio riconosciuto, e, cioé, quanto meno con riguardo alla fase C di detto programma di assunzioni, risultando essere stati convocati per la stipula di contratti definitivi, negli ambiti di interesse, docenti con punteggi equivalente a quello della Pt_1
Risulta palese, in tal senso, come la reiscrizione in questione – in aperto contrasto con il chiaro dettato giudiziale che riconosce il diritto in parola con riguardo a partire dalla revisione delle graduatorie disposta per il triennio 2014/2017 – avrebbe valenza ex nunc e non ex tunc ove alla formale retrodatazione della iscrizione a partire dall'anno scolastico
2014/2015 non facesse seguito anche la reintegrazione del docente nelle situazioni di diritto lese a seguito dell'illegittima denegata iscrizione a far data dalla relativa domanda.
Prima tra esse quella di essere ricompreso nel novero dei docenti interessati dal piano assunzionale di cui alla citata legge n. 107/2015 e di essere chiamato, in base al punteggio posseduto e nell'ambito della predetta articolazione in fasi del piano, per l'assunzione e la stipula del contratto individuale di lavoro.
Ne consegue che l'Amministrazione scolastica deve provvedere, per effetto della citata decisione giudiziale, non soltanto a disporre l'iscrizione del ricorrente nelle GAE, per la classe di concorso A046 (già A019) a decorrere dalla data di presentazione della domanda di reinserimento e per l'intero triennio 2014/2017, con il punteggio antecedente alla cancellazione (cosa in effetti già verificatasi), ma anche a provvedere alla convocazione, relativamente all'anzidetta classe di concorso, nell'ambito del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/15, Fase C, relativamente a posto in organico che l'Amministrazione dovrà necessariamente individuare dando rilievo al punteggio della parte ricorrente al momento della prima tornata di immissioni in servizio successiva alla predetta data di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per la Provincia di LI.
La domanda proposta va pertanto accolta nei termini appena enunciati, onde evitare la completa vanificazione degli effetti della favorevole pronuncia dichiarativa del diritto del ricorrente ad ottenere ex tunc la reiscrizione nelle G.A.E.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, la stessa non può essere accolta.
Secondo un principio generale del nostro ordinamento, il risarcimento non deve superare il danno effettivamente subito. Inoltre, eventuali introiti derivanti da altre attività lavorative durante il periodo di mancata assunzione devono essere sottratti dall'importo risarcitorio.
Queste regole mirano a garantire un risarcimento adeguato. Nella presente sede invero la parte non ha fornito alcun elemento atto a consentire di determinare la differenza tra l'ammontare delle somme eventualmente corrisposte dall'amministrazione medesima, e quelle spettanti in virtù della retrodatazione ottenuta
Il parziale accoglimento del ricorso induce a compensare le spese per la metà, ponendo la restante parte a carico del resistente secondo la soccombenza e liquidate come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento nella fase C del piano di assunzione ex lege n. 107/2015, condanna l'Amministrazione convenuta ad emanare gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di ad essere individuata quale destinataria di una Parte_1
proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso
A046 (già A019) in relazione alla fase C nell'ambito delle province richieste e secondo l'ordine di preferenza in relazione alle immissioni in ruolo di cui alla normativa richiamata, valutando il punteggio da ella posseduto e la sua posizione in graduatoria;
2) rigetta per la restante il ricorso;
3) compensa le spese per ½ e condanna, per la restante parte, il al pagamento, in CP_9
favore della ricorrente, delle stessa, che liquida in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
La Giudice