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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2844/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2844/2023
promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
Avv. PAOLA ALBIERI (C.F. ), in proprio e domiciliata C.F._1
presso il proprio studio;
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designando, in accoglimento del presente ricorso, contrariis rejectis,
- Accertata e dichiarata l'illegittimità del Decreto del 22/03/2023 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona ha rigettato l'istanza di liquidazione, disporne l'annullamento e, per l'effetto,
- Accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avv. Paola Albieri, in qualità di difensore della signora per l'attività svolta nel giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Verona- sezione Lavoro n. 1125/2021 R.C.L. , procedere alla
1 liquidazione degli stessi come indicati nella nota depositata con l'istanza di liquidazione in euro 2.189,60 comprensivi delle spese generali, oltre 4% c.p.a. ed
Iva come per legge;
- Porsi a carico dello Stato il pagamento delle somme come sopra liquidate;
- Condannarsi il convenuto in persona del Ministro e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio in favore della ricorrente, procuratrice in proprio.
MOTIVI ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o
2 parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti
(cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass.
n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo ex art. 281 decies e ss. c.p.c., con il quale la ricorrente, in veste di difensore di ammessa al gratuito patrocinio, convenuta in causa di Parte_1
lavoro R.C.L. 1125/21, conclusa con ordinanza di estinzione resa dal giudice del lavoro ex art. 75 comma 1 c.p.p., ha contestato il provvedimento con il quale il giudice del lavoro ha respinto l'istanza di liquidazione del compenso del difensore della parte in G.P. (cfr. doc. 6 attoreo), assumendo che “…la competenza sulla liquidazione delle spese della presente fase nel procedimento qui estinto viene espressamente demandata dalla legge al giudice penale e non al giudice civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.75 comma I° c.p.c. il quale inequivocabilmente dispone che <<il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile che oggetto trasferimento in sede>>” (cfr. doc. 1 attoreo) e chiesto, in riforma del detto provvedimento, la liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta nel giudizio avanti il Tribunale di Verona-sezione Lavoro n.
1125/2021 R.C.L., come da nota depositata con l'istanza di liquidazione sub doc. 6 attoreo, con rifusione delle spese del presente giudizio;
dato atto che, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo, parte resistente non si è costituita in causa ed è stata dichiarata contumace;
ritenuta la fondatezza del ricorso, che merita accoglimento per quanto di ragione;
3 osservato, invero, che il provvedimento con il quale il giudice del lavoro ha respinto la richiesta di liquidazione dei compensi formulata dall'odierna ricorrente è erroneo;
rilevato che l'errore concettuale nel quale è incorso il giudice del lavoro consiste nell'avere confuso la liquidazione delle spese nel rapporto tra le parti del giudizio (che, nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile nel processo penale, viene effettuata dal giudice penale all'esito del giudizio penale nel quale è confluita anche l'azione civile, ex art. 75 c.p.p.), con la liquidazione dei compensi nel diverso rapporto tra l'Erario e il difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, che si instaura tra soggetti diversi da quelli che sono parti nel giudizio di merito e che è del tutto indipendente dall'esito del giudizio di merito medesimo, parametrandosi esclusivamente alle attività svolta dal difensore della parte non abbiente in seno al procedimento nel quale il difensore medesimo ha svolto la sua attività;
osservato che il rilievo che precede comporta che la liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio va richiesta al giudice che ha conosciuto il procedimento nel corso del quale si è svolta l'attività defensionale in favore della parte non abbiente, sicché, in caso di estinzione di tale procedimento (esito cui deve essere equiparato, nella sostanza, il trasferimento dell'azione civile in seno al processo penale ex art. 75 c.p.p.), la richiesta di liquidazione va rivolta al giudice innanzi al quale è stata esercitata l'attività defensionale prima dell'estinzione, che, nella specie, era il giudice del lavoro Dr. , che invece detta Per_1
richiesta ha erroneamente respinto;
osservato che, a conferma di quanto sopra, appare estremamente pertinente il richiamo fatto dall'istante al principio espresso da Cass. n.
22448 del 09/09/19, che, in motivazione, non ha mancato di osservare che
“…la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna
4 incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (cfr. Cass. n. 1539/2015), ed al quale le parti rimangono totalmente estranee”, tanto che – ha proseguito la Corte
- “…nel procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, al decreto di liquidazione del compenso del difensore è controparte necessaria solamente il , quale unico titolare Controparte_1
passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (Cass. S.U. n.
8516/2012)” (cfr. Cass. n. 22448 del 09/09/19, in motivazione);
osservato, pertanto, che, in integrale riforma del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore istante, reso dal giudice del lavoro con decreto in data 22/03/23, occorre in questa sede procedere alla liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio;
richiamato il contenuto dell'istanza di liquidazione PSS depositato dalla ricorrente in data 20/02/23 nel procedimento R.C.L. n. 1125/21 (cfr. doc. 6 attoreo, con relativi allegati), per l'attività ivi svolta a favore della signora ammessa al gratuito patrocinio con delibera anticipata e Parte_1
provvisoria del COA Verona 20/09/21 allegata al cit. doc. 6;
vista la nota spese, allegata al cit. doc. 6;
considerato l'impegno professionale e valutate le attività svolte (fasi di studio, introduttiva e istruttoria), e l'incidenza degli atti sull'esito della causa;
ritenuta la completezza dei documenti prodotti;
visti gli artt. 74 e ss. DPR n. 115/2002; liquida quale compenso per l'opera prestata l'importo complessivo di €
1.904,00 (già operata la riduzione a metà prevista dall'art. 130 del D.P.R.
5 115/2002), oltre al 7,5% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con anticipazione a carico dell'erario; osservato che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa come prospettato nel ricorso introduttivo e dell'attività svolta (fasi introduttiva e di studio, no istruttoria e no decisoria per mancato deposito di atti ulteriori al ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e sexies, 3 comma, c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) in integrale riforma del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore istante, reso dal giudice del lavoro con il decreto in data 22/03/23 qui impugnato, liquida in favore del difensore ricorrente, quale compenso per l'opera prestata, l'importo complessivo di €
1.904,00 (già operata la riduzione a metà prevista dall'art. 130 del D.P.R.
115/2002), oltre al 7,5% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con anticipazione a carico dell'erario;
2) condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese della presente lite, che si liquidano in € 850,00 per compensi e € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 10/02/2025
Il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano
6
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2844/2023
promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
Avv. PAOLA ALBIERI (C.F. ), in proprio e domiciliata C.F._1
presso il proprio studio;
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designando, in accoglimento del presente ricorso, contrariis rejectis,
- Accertata e dichiarata l'illegittimità del Decreto del 22/03/2023 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona ha rigettato l'istanza di liquidazione, disporne l'annullamento e, per l'effetto,
- Accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avv. Paola Albieri, in qualità di difensore della signora per l'attività svolta nel giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Verona- sezione Lavoro n. 1125/2021 R.C.L. , procedere alla
1 liquidazione degli stessi come indicati nella nota depositata con l'istanza di liquidazione in euro 2.189,60 comprensivi delle spese generali, oltre 4% c.p.a. ed
Iva come per legge;
- Porsi a carico dello Stato il pagamento delle somme come sopra liquidate;
- Condannarsi il convenuto in persona del Ministro e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio in favore della ricorrente, procuratrice in proprio.
MOTIVI ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o
2 parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti
(cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass.
n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo ex art. 281 decies e ss. c.p.c., con il quale la ricorrente, in veste di difensore di ammessa al gratuito patrocinio, convenuta in causa di Parte_1
lavoro R.C.L. 1125/21, conclusa con ordinanza di estinzione resa dal giudice del lavoro ex art. 75 comma 1 c.p.p., ha contestato il provvedimento con il quale il giudice del lavoro ha respinto l'istanza di liquidazione del compenso del difensore della parte in G.P. (cfr. doc. 6 attoreo), assumendo che “…la competenza sulla liquidazione delle spese della presente fase nel procedimento qui estinto viene espressamente demandata dalla legge al giudice penale e non al giudice civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.75 comma I° c.p.c. il quale inequivocabilmente dispone che <<il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile che oggetto trasferimento in sede>>” (cfr. doc. 1 attoreo) e chiesto, in riforma del detto provvedimento, la liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta nel giudizio avanti il Tribunale di Verona-sezione Lavoro n.
1125/2021 R.C.L., come da nota depositata con l'istanza di liquidazione sub doc. 6 attoreo, con rifusione delle spese del presente giudizio;
dato atto che, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo, parte resistente non si è costituita in causa ed è stata dichiarata contumace;
ritenuta la fondatezza del ricorso, che merita accoglimento per quanto di ragione;
3 osservato, invero, che il provvedimento con il quale il giudice del lavoro ha respinto la richiesta di liquidazione dei compensi formulata dall'odierna ricorrente è erroneo;
rilevato che l'errore concettuale nel quale è incorso il giudice del lavoro consiste nell'avere confuso la liquidazione delle spese nel rapporto tra le parti del giudizio (che, nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile nel processo penale, viene effettuata dal giudice penale all'esito del giudizio penale nel quale è confluita anche l'azione civile, ex art. 75 c.p.p.), con la liquidazione dei compensi nel diverso rapporto tra l'Erario e il difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, che si instaura tra soggetti diversi da quelli che sono parti nel giudizio di merito e che è del tutto indipendente dall'esito del giudizio di merito medesimo, parametrandosi esclusivamente alle attività svolta dal difensore della parte non abbiente in seno al procedimento nel quale il difensore medesimo ha svolto la sua attività;
osservato che il rilievo che precede comporta che la liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio va richiesta al giudice che ha conosciuto il procedimento nel corso del quale si è svolta l'attività defensionale in favore della parte non abbiente, sicché, in caso di estinzione di tale procedimento (esito cui deve essere equiparato, nella sostanza, il trasferimento dell'azione civile in seno al processo penale ex art. 75 c.p.p.), la richiesta di liquidazione va rivolta al giudice innanzi al quale è stata esercitata l'attività defensionale prima dell'estinzione, che, nella specie, era il giudice del lavoro Dr. , che invece detta Per_1
richiesta ha erroneamente respinto;
osservato che, a conferma di quanto sopra, appare estremamente pertinente il richiamo fatto dall'istante al principio espresso da Cass. n.
22448 del 09/09/19, che, in motivazione, non ha mancato di osservare che
“…la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna
4 incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (cfr. Cass. n. 1539/2015), ed al quale le parti rimangono totalmente estranee”, tanto che – ha proseguito la Corte
- “…nel procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, al decreto di liquidazione del compenso del difensore è controparte necessaria solamente il , quale unico titolare Controparte_1
passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (Cass. S.U. n.
8516/2012)” (cfr. Cass. n. 22448 del 09/09/19, in motivazione);
osservato, pertanto, che, in integrale riforma del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore istante, reso dal giudice del lavoro con decreto in data 22/03/23, occorre in questa sede procedere alla liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio;
richiamato il contenuto dell'istanza di liquidazione PSS depositato dalla ricorrente in data 20/02/23 nel procedimento R.C.L. n. 1125/21 (cfr. doc. 6 attoreo, con relativi allegati), per l'attività ivi svolta a favore della signora ammessa al gratuito patrocinio con delibera anticipata e Parte_1
provvisoria del COA Verona 20/09/21 allegata al cit. doc. 6;
vista la nota spese, allegata al cit. doc. 6;
considerato l'impegno professionale e valutate le attività svolte (fasi di studio, introduttiva e istruttoria), e l'incidenza degli atti sull'esito della causa;
ritenuta la completezza dei documenti prodotti;
visti gli artt. 74 e ss. DPR n. 115/2002; liquida quale compenso per l'opera prestata l'importo complessivo di €
1.904,00 (già operata la riduzione a metà prevista dall'art. 130 del D.P.R.
5 115/2002), oltre al 7,5% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con anticipazione a carico dell'erario; osservato che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa come prospettato nel ricorso introduttivo e dell'attività svolta (fasi introduttiva e di studio, no istruttoria e no decisoria per mancato deposito di atti ulteriori al ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e sexies, 3 comma, c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) in integrale riforma del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore istante, reso dal giudice del lavoro con il decreto in data 22/03/23 qui impugnato, liquida in favore del difensore ricorrente, quale compenso per l'opera prestata, l'importo complessivo di €
1.904,00 (già operata la riduzione a metà prevista dall'art. 130 del D.P.R.
115/2002), oltre al 7,5% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con anticipazione a carico dell'erario;
2) condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese della presente lite, che si liquidano in € 850,00 per compensi e € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 10/02/2025
Il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano
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