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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3330/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G.V.G. n. 3330/2025, promossa con ricorso depositato il 08/08/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 20.08.1976 a Varese cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Donatella Cicognani
e
2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tamara Alberti;
con i seguenti figli minorenni: nato il [...], Persona_1
nato il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 08/08/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina1 di 4 1) affidamento dei figli in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente dei ragazzi presso la madre nell'abitazione che la stessa ha preso in locazione e sita in Lonate Ceppino (VA), Via Piave, 5, anche ai fini della residenza anagrafica dei minori;
2) le parti assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la prole con sé;
3) la casa familiare (sita in Tradate Via Podgora nr. 14), di proprietà esclusiva del IG. rimarrà nell'esclusiva disponibilità e proprietà dello stesso;
Pt_1
4) la IG.ra , in accordo con il IG. ha rilasciato, in data 22 luglio 2025 Pt_2 Pt_1 ed unitamente ai figli, la casa familiare, prelevando ogni effetto personale proprio e dei figli;
5) il IG. terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita Pt_1 dei figli da scuola al martedì mattino successivo, quando riaccompagnerà a scuola la prole;
il IG. terrà inoltre con sé i figli ogni lunedì successivo al fine Pt_1 settimana trascorso dalla prole con la madre e, in particolare, dall'uscita dei figli da scuola sino al martedì mattino, quando riaccompagnerà la prole a scuola;
le festività da calendario saranno trascorse dai figli con i genitori in via paritaria ed alternata;
le ferie estive saranno trascorse dai figli, per 15 giorni anche non consecutivi, con ciascun genitore, in ogni caso in periodi da comunicarsi tra i genitori entro il 30 aprile;
il tutto salvo diverse modalità concordate tra le parti;
6) fermo quanto previsto al punto che precede in punto di diritti di visita padre-figli (nonchè di prelievi e rientri della prole), la madre provvederà ad accompagnare i figli a scuola e, solo in caso di impedimento della IG.ra ad accompagnare Pt_2 la mattina i figli a scuola per motivi legati ai turni lavorativi e solo se comunicati i turni prefati dalla IG.ra al IG. entro le ore 21 del sabato della Pt_2 Pt_1 settimana precedente, il IG. rovvederà a propria cura ad accompagnare Pt_1
i figli a scuola;
il ritiro dei figli da scuola con riaccompagnamento presso la casa materna verrà invece eseguito da una baby sitter già individuata di comune accordo tra le parti (ovvero, in caso di impossibilità di questa, da individuarsi di comune accordo tra le parti), il cui onere rimarrà a carico del IG. Pt_1 limitatamente al costo pari al 50% del tempo occorrente alla baby sitter individuata per eseguire il tragitto prefato;
il tutto salvo diverso accordo tra le parti, anche tenuto conto degli impegni lavorativi delle stesse.
7) il IG. contribuirà nella misura del 50% al costo di un'ora alla settimana Pt_1 da sostenersi per l'aiuto compiti per persona già scelta di comune accordo Per_1 tra le parti (e, in caso di impossibilità di questa, da individuarsi in comune accordo tra le parti);
pagina2 di 4 8) a decorrere dall'agosto 2025, concorso paterno – da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese - nel mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 350,00 mensili per ciascun figlio (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat/FOI a decorrere dal 12° mese successivo alla data del deposito innanzi al Tribunale di Varese del presente ricorso) tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie [...], oltre alle spese extra assegno di mantenimento di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese da sostenersi in pari misura tra le parti e secondo le modalità di cui al Protocollo;
9) in deroga al Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese, l'assegno unico, fino a quando dovuto e fino a quando il IG. anterrà occupazione in Svizzera, Pt_1 verrà percepito dalle parti come all'attualità, e, laddove il IG. reperisse Pt_1 lavoro in Italia, l'assegno unico dovrà essere percepito dalle parti in pari misura;
10) l'autovettura targata DT990YJ, di proprietà del IG. ma in uso esclusivo Pt_1 della IG.ra , rimarrà nella definitiva disponibilità di quest'ultima; le parti Pt_2 hanno già effettuato, nei tempi concordati, il passaggio di proprietà dell'autovettura in favore della IG.ra e gli oneri del trasferimento di Pt_2 proprietà sono stati sostenuti integralmente dal IG. Pt_1
11) la IG.ra contestualmente al rilascio dell'abitazione familiare ha portato con Pt_2 sé la cagnolina di proprietà della medesima, registrata all'anagrafe canina con il Per_ Perso nome “ ” ma dalla famiglia chiamata
12) la IG.ra contestualmente al rilascio della casa familiare ha asportato dalla Pt_2 medesima i seguenti beni: la macchina per la pasta, il frullatore, le due biciclette dei figli, gli strumenti musicali acquistati per i figli (quali chitarra, pianola, okulele di e di e ocarina per pupazzi, e altri giochi che i figli Per_2 Per_1 Per_1 desideravano portare con loro a casa della madre, libri e disegni di e i Per_1 pennarelli che utilizzava al corso, la libreria e la panca blu presente in cameretta, un lenzuolo matrimoniale a fiori rosa, ferro da stiro e uno stendino, teglie, ciotole e insalatiera in ceramica, le scatole in tessuto per i capi presenti in cabina armadio, album dei bambini e una parte delle foto, lavatrice e l'asciugatrice; la IG.ra ha già asportato dalla casa familiare, in data anteriore al 30 luglio Pt_2
2025, pattini, pallone da basket e asse da stiro, riconoscendo la medesima che ogni altro bene presente nella casa coniugale rimane nella definitiva disponibilità e proprietà del IG. Pt_1
13) il genitore, nei giorni in cui non avrà con sé i figli, potrà liberamente raggiungerli telefonicamente;
14) le parti vivranno separate con l'obbligo di reciproco rispetto;
15) le parti riconoscono e danno atto di aver regolato con il suesteso accordo ogni loro rapporto personale e patrimoniale ed ogni questione economica tra loro intercorsa e dichiarano di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno/a dall'altra/o per qualsivoglia titolo e/o ragione anche se a tutt'oggi non azionato/a o eccepito/a;
pagina3 di 4 16) le parti riconoscono e dichiarano che con l'adempimento del suesteso accordo non hanno più alcuna comunanza di beni, avendo già alienato e/o diviso quelli in comproprietà;
17) le parti si danno reciprocamente, ora e per il futuro, consenso valevole a che la competente Autorità, a richiesta, rilasci a ciascuno di essi per la relativa prole i documenti validi per l'espatrio, anche singolarmente, nonchè ogni altro documento per il quale la legge prevede il consenso di entrambe le parti;
18) laddove risultasse destinatario di indennità/pensioni in relazione al Per_1 disturbo di cui è affetto (ad oggi gli sono state diagnosticate adhd e discalculia), le parti riconoscono che tali somme dovranno essere versate su un libretto o conto intestato al figlio stesso e destinate al pagamento di eventuali terapie e/o cure e/o sostegni di cui il figlio necessitasse;
19) spese legali integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G.V.G. n. 3330/2025, promossa con ricorso depositato il 08/08/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 20.08.1976 a Varese cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Donatella Cicognani
e
2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tamara Alberti;
con i seguenti figli minorenni: nato il [...], Persona_1
nato il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 08/08/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina1 di 4 1) affidamento dei figli in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente dei ragazzi presso la madre nell'abitazione che la stessa ha preso in locazione e sita in Lonate Ceppino (VA), Via Piave, 5, anche ai fini della residenza anagrafica dei minori;
2) le parti assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la prole con sé;
3) la casa familiare (sita in Tradate Via Podgora nr. 14), di proprietà esclusiva del IG. rimarrà nell'esclusiva disponibilità e proprietà dello stesso;
Pt_1
4) la IG.ra , in accordo con il IG. ha rilasciato, in data 22 luglio 2025 Pt_2 Pt_1 ed unitamente ai figli, la casa familiare, prelevando ogni effetto personale proprio e dei figli;
5) il IG. terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita Pt_1 dei figli da scuola al martedì mattino successivo, quando riaccompagnerà a scuola la prole;
il IG. terrà inoltre con sé i figli ogni lunedì successivo al fine Pt_1 settimana trascorso dalla prole con la madre e, in particolare, dall'uscita dei figli da scuola sino al martedì mattino, quando riaccompagnerà la prole a scuola;
le festività da calendario saranno trascorse dai figli con i genitori in via paritaria ed alternata;
le ferie estive saranno trascorse dai figli, per 15 giorni anche non consecutivi, con ciascun genitore, in ogni caso in periodi da comunicarsi tra i genitori entro il 30 aprile;
il tutto salvo diverse modalità concordate tra le parti;
6) fermo quanto previsto al punto che precede in punto di diritti di visita padre-figli (nonchè di prelievi e rientri della prole), la madre provvederà ad accompagnare i figli a scuola e, solo in caso di impedimento della IG.ra ad accompagnare Pt_2 la mattina i figli a scuola per motivi legati ai turni lavorativi e solo se comunicati i turni prefati dalla IG.ra al IG. entro le ore 21 del sabato della Pt_2 Pt_1 settimana precedente, il IG. rovvederà a propria cura ad accompagnare Pt_1
i figli a scuola;
il ritiro dei figli da scuola con riaccompagnamento presso la casa materna verrà invece eseguito da una baby sitter già individuata di comune accordo tra le parti (ovvero, in caso di impossibilità di questa, da individuarsi di comune accordo tra le parti), il cui onere rimarrà a carico del IG. Pt_1 limitatamente al costo pari al 50% del tempo occorrente alla baby sitter individuata per eseguire il tragitto prefato;
il tutto salvo diverso accordo tra le parti, anche tenuto conto degli impegni lavorativi delle stesse.
7) il IG. contribuirà nella misura del 50% al costo di un'ora alla settimana Pt_1 da sostenersi per l'aiuto compiti per persona già scelta di comune accordo Per_1 tra le parti (e, in caso di impossibilità di questa, da individuarsi in comune accordo tra le parti);
pagina2 di 4 8) a decorrere dall'agosto 2025, concorso paterno – da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese - nel mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 350,00 mensili per ciascun figlio (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat/FOI a decorrere dal 12° mese successivo alla data del deposito innanzi al Tribunale di Varese del presente ricorso) tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie [...], oltre alle spese extra assegno di mantenimento di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese da sostenersi in pari misura tra le parti e secondo le modalità di cui al Protocollo;
9) in deroga al Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese, l'assegno unico, fino a quando dovuto e fino a quando il IG. anterrà occupazione in Svizzera, Pt_1 verrà percepito dalle parti come all'attualità, e, laddove il IG. reperisse Pt_1 lavoro in Italia, l'assegno unico dovrà essere percepito dalle parti in pari misura;
10) l'autovettura targata DT990YJ, di proprietà del IG. ma in uso esclusivo Pt_1 della IG.ra , rimarrà nella definitiva disponibilità di quest'ultima; le parti Pt_2 hanno già effettuato, nei tempi concordati, il passaggio di proprietà dell'autovettura in favore della IG.ra e gli oneri del trasferimento di Pt_2 proprietà sono stati sostenuti integralmente dal IG. Pt_1
11) la IG.ra contestualmente al rilascio dell'abitazione familiare ha portato con Pt_2 sé la cagnolina di proprietà della medesima, registrata all'anagrafe canina con il Per_ Perso nome “ ” ma dalla famiglia chiamata
12) la IG.ra contestualmente al rilascio della casa familiare ha asportato dalla Pt_2 medesima i seguenti beni: la macchina per la pasta, il frullatore, le due biciclette dei figli, gli strumenti musicali acquistati per i figli (quali chitarra, pianola, okulele di e di e ocarina per pupazzi, e altri giochi che i figli Per_2 Per_1 Per_1 desideravano portare con loro a casa della madre, libri e disegni di e i Per_1 pennarelli che utilizzava al corso, la libreria e la panca blu presente in cameretta, un lenzuolo matrimoniale a fiori rosa, ferro da stiro e uno stendino, teglie, ciotole e insalatiera in ceramica, le scatole in tessuto per i capi presenti in cabina armadio, album dei bambini e una parte delle foto, lavatrice e l'asciugatrice; la IG.ra ha già asportato dalla casa familiare, in data anteriore al 30 luglio Pt_2
2025, pattini, pallone da basket e asse da stiro, riconoscendo la medesima che ogni altro bene presente nella casa coniugale rimane nella definitiva disponibilità e proprietà del IG. Pt_1
13) il genitore, nei giorni in cui non avrà con sé i figli, potrà liberamente raggiungerli telefonicamente;
14) le parti vivranno separate con l'obbligo di reciproco rispetto;
15) le parti riconoscono e danno atto di aver regolato con il suesteso accordo ogni loro rapporto personale e patrimoniale ed ogni questione economica tra loro intercorsa e dichiarano di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno/a dall'altra/o per qualsivoglia titolo e/o ragione anche se a tutt'oggi non azionato/a o eccepito/a;
pagina3 di 4 16) le parti riconoscono e dichiarano che con l'adempimento del suesteso accordo non hanno più alcuna comunanza di beni, avendo già alienato e/o diviso quelli in comproprietà;
17) le parti si danno reciprocamente, ora e per il futuro, consenso valevole a che la competente Autorità, a richiesta, rilasci a ciascuno di essi per la relativa prole i documenti validi per l'espatrio, anche singolarmente, nonchè ogni altro documento per il quale la legge prevede il consenso di entrambe le parti;
18) laddove risultasse destinatario di indennità/pensioni in relazione al Per_1 disturbo di cui è affetto (ad oggi gli sono state diagnosticate adhd e discalculia), le parti riconoscono che tali somme dovranno essere versate su un libretto o conto intestato al figlio stesso e destinate al pagamento di eventuali terapie e/o cure e/o sostegni di cui il figlio necessitasse;
19) spese legali integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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