Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 8398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8398 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3492 del 2022, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marsocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
del decreto prot. n. 27 del 19 aprile 2022 - CAT. 6F/PASI della Questura di Caserta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. NM AN, presente in videoconferenza con applicativo teams, l'avv. -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS-ha impugnato, per l’annullamento, il decreto prot. n. 27 del 19 aprile 2022, col quale la Questura di Caserta ha rigettato la sua istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) difetto d’istruttoria. Assoluto difetto di motivazione del decreto di diniego (pur in presenza di osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990). Sommarietà e indeterminatezza del decreto stesso.
Il ricorrente ha esposto, argomentato e documentato che il procedimento penale R.G. n. 3036/2007, con successiva citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sessa Aurunca (CE), si è concluso con sentenza n. 2 del 21 marzo 2014 di non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 582 c.p., estinto per intervenuta remissione di querela.
Nel caso di specie, si è attribuito rilievo esclusivo all’unico presunto episodio del 2007, sicuramente risalente nel tempo, omettendo di considerare qualsiasi elemento ulteriore, che avrebbe consentito di individuare in capo al ricorrente, diversamente dall’atto impugnato, la sussistenza degli imprescindibili requisiti dell’affidabilità e della buona condotta richiesti dalla normativa vigente in materia di armi per i possessori di autorizzazioni in materia.
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS. Illogicità. Eccesso di potere per erronea ponderazione degli interessi.
Il Ministero e la Questura di Caserta, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Il ricorrente, con memoria ex art. 73 depositata il 29 settembre 2025, fa presente che, in pendenza del ricorso, è intervenuta la Prefettura di Caserta la quale, con nota prot. di uscita n. 121863 del 5 ottobre 2022, sulla base delle medesime memorie da lui prodotte alla Questura, ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, nel corso del procedimento per la richiesta di rinnovo, ha chiarito che “…questa Prefettura non adotterà nei confronti della S.V. (ricorrente -OMISSIS- l’ipotizzato provvedimento di divieto di detenzione armi, munizione e materie esplodenti”.
Svoltasi l’udienza, in videocollegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso merita accoglimento.
Le due censure possono ricevere trattazione congiunta in relazione ai profili di connessione e parziale sovrapposizione dei relativi contenuti.
Il diniego della Questura di Caserta è imputabile ad un comportamento violento assunto dal ricorrente nei confronti dell’ex compagna, a causa del quale quest’ultimo è stato citato a giudizio davanti al giudice di pace di Sessa Aurunca, per il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. (proc. n. 8/2014).
Sebbene il procedimento penale si sia concluso con sentenza n. 2/2014 di non luogo a procedere per rimessione della querela, tuttavia, ad avviso della Questura, quella condotta, a prescindere dall’esito del giudizio penale e quand’anche attuata senza uso delle armi, denoterebbe un’attitudine del richiedente al mancato rispetto delle regole ed è apparsa di per sé sufficiente per formulare un giudizio prognostico di inaffidabilità, ai fini del rilascio del titolo richiesto.
Sennonché la determinazione impugnata è carente per il profilo dell’istruttoria e della motivazione, posto che la Questura ha valutato in senso negativo una sola condotta violenta, risalente a quindici anni prima, in assenza di ulteriori elementi a carico del ricorrente e senza minimamente considerare gli aspetti messi in evidenza dall’interessato, nel corso del contraddittorio procedimentale, con le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990.
La valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può quindi prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente ancora pericoloso o comunque tendente a comportamenti abusivi.
Come chiarito da condivisa giurisprudenza, l’esercizio del potere di vietare la detenzione di armi e munizioni e quello di revocare i titoli abilitativi rilasciati in materia è funzionale alla protezione di beni di prima importanza, relativi alla salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico: beni minacciati dalla attribuzione della facoltà di detenere armi e, a fortiori, di quella di circolare armati a soggetti che non offrano ogni più ampia garanzia di corretto uso di quelle facoltà.
Se è vero che l'amministrazione, nell'esercizio del suddetto potere, goda di ampia discrezionalità nell'apprezzare l'affidabilità dell'interessato, anche alla luce delle condotte dal medesimo poste in essere, tale discrezionalità, tuttavia, non è illimitata, ma circoscritta dalla necessità che le valutazioni effettuate siano conformi a criteri di adeguata istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione procedimentale. Per questo aspetto, il sindacato del giudice amministrativo è appunto preordinato a verificare che l'Amministrazione si sia attenuta a quei criteri, di modo che il provvedimento restrittivo si atteggi a misura ragionata e ponderata di gestione del complesso equilibrio tra libertà dell'interessato di disporre di strumenti di difesa, o anche solo di soddisfacimento dei suoi interessi di ordine ludico, come nel caso dell'attività venatoria, e tutela degli interessi pubblici (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2024, n. 9818).
Non è un caso che la Prefettura di Caserta, con la nota prot. di uscita n. 121863 del 5 ottobre 2022 - nel fare presente che “non adotterà nei confronti del ricorrente “l’ipotizzato provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti” - smentisce l’impugnato diniego, emesso dalla Questura.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto della Questura di Caserta.
Condanna le amministrazioni intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove effettivamente versato, il tutto da attribuirsi al legale di parte dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, svoltasi in videocollegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AO EV, Presidente
NM AN, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NM AN | AO EV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.