Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
Proc. 21473 / 2021 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 21473/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno da incidente stradale , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Principe di Napoli a San Pietro n. 55 presso l'avv. con codice Parte_1
fiscale , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di citazione
ATTORE
E
con codice fiscale elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_1 P.IVA_1
G. Cortese n. 11 presso l'avv. Paolo Ambron, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito Notaio
di Milano, dall'avv. Carlo Gagliardi Persona_1
CONVENUTA
NONCHÈ
con codice fiscale , res.te in Napoli alla via Del CP_2 C.F._3
Discobolo n. 7
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 10/2/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha dedotto che Parte_1
in data 9 giugno 2017, in località Napoli - quartiere Soccavo, verso le ore 18.20, alla via
Canonico Scherillo, altezza incrocio con via Stanislao Manna, egli aveva riportato lesioni in occasione di un sinistro stradale. Più in particolare, l'attore ha dedotto che nel mentre stava percorrendo la via Canonico Scherillo direzione Pianura alla guida del motoveicolo Honda tg. EJ48565, era stato investito dal veicolo Fiat DA tg.
DT296NH, condotto nell'occasione da tale e di proprietà dello stesso . CP_2
Secondo l'assunto di cui in citazione, il sinistro si era verificato allorchè il conducente del veicolo Fiat DA tg. DT296NH, proveniente da via Stanislao Manna, giunto all'incrocio con via Canonico Scherillo, aveva omesso di concedere la prescritta precedenza ai veicoli sopravvenienti dalla destra ed aveva investito che Parte_1
ivi stava transitando alla guida del motoveicolo Honda tg. EJ48565, provocandone la rovina al suolo e lesioni personali tali da rendere necessario il ricorso alle cure del
Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli. In proposito l'attore ha aggiunto 3
che alla data del 9 giugno 2017 il veicolo Fiat DA tg. DT296NH era assicurato per la r.c.a. con la in virtù della polizza n. 267143228. Controparte_1
Sempre secondo l'assunto attoreo, era stato costretto a sottoporsi a Parte_1
numerose terapie e controlli medico sanitari, al termine dei quali era stato dichiarato guarito con postumi da valutare. Di qui la richiesta di condanna sia dell' che di CP_2
in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico, del danno morale e di CP_1
quello corrispondente alla riduzione permanente della capacità lavorativa specifica, che si è chiesto di quantificare così come previsto dall'art. 137 D.Lgs. n. 209/2005, il tutto nei limiti di euro 260.000.
In proposito il ha precisato di aver ricevuto e di avere accettato, ma solo quale Pt_1
acconto della maggiore somma pretesa, la cifra di euro 28.000 offerta da Controparte_1
comprensiva di euro 1.500 per competenze legali, con imputazione ex art. 1195
[...]
c.c. innanzitutto a copertura del danno patrimoniale.
Trattasi con tutta evidenza di domanda giudiziale proposta ai sensi dell'art. 144 comma
1 D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 ( cosiddetto codice delle assicurazioni private ) direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi causata dalla circolazione della Fiat DA nonchè del proprietario del mezzo a motore in virtù dell'art. 2054 comma 3 c.c., fermo restando che il comma 3 dell'art. 144 cit.
prevede comunque che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è
chiamato anche il responsabile del danno”, in veste di litisconsorte necessario.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , cui ritualmente CP_2
è stata notificata in mani proprie il 20/9/2021 la citazione introduttiva, come emerge dalla relata allegata alla prima memoria istruttoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c.
l'8/2/2022, e che nonostante ciò non si è costituito in giudizio. 4
Si è costituita invece depositando una comparsa di risposta, con la Controparte_1
quale ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della domanda attorea, per essere state descritte molto genericamente le modalità dell'accadimento del sinistro e delle sue conseguenze. Nel merito, la resistente ha eccepito invece il concorso di colpa presunto ex art. 2054 comma 2 c.c. di entrambi i conducenti coinvolti nella vicenda per cui è
causa, e ciò sulla base del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale
intervenuta sui luoghi dopo il verificarsi dell'incidente.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore in data 8/2/2022
ha depositato la sua prima memoria istruttoria, con la quale da un lato ha precisato la dinamica del sinistro , sostenendo che , proveniente da via Stanislao Manna, CP_2
strada posta alla sinistra del senso di marcia percorso dal motoveicolo Honda tg.
EJ48565 nell'occasione condotto da che percorreva via Canonico Parte_1
Scherillo con direzione Pianura, aveva omesso di concedere la prescritta precedenza ai veicoli sopravvenienti dalla destra di cui all'art. 145 n. 2 C.d.S., in assenza di diversa segnalazione, dall'altro ha specificato , quanto al danno da perdita da capacità lavorativa specifica, che con contratto di lavoro sottoscritto in data 1/11/2015, era stato assunto alle dipendenze della con la qualifica di impiegato di sala, CP_3
inquadramento al livello VI del C.C.N.L. Settore Commercio, con una retribuzione pari ad euro 994,30 lorde per complessive 28 ore settimanali, e di aver lavorato fino al
9/6/2017, giorno dall'incidente e sino al momento del licenziamento che era sopraggiunto a seguito della visita del Medico del lavoro nonchè alla luce dell'impossibilità di essere assegnato alla mansione propria per cui era stato assunto.
Pertanto il ha dedotto la perdita della capacità lavorativa specifica Pt_1
quantificandola in un incremento di valore del 15% rispetto alla percentuale del 52% di danno biologico e, pertanto, in un ulteriore punteggio di 7,8% di danno biologico, alla 5
luce della considerazione medico legale per cui il complesso lesivo a carico degli arti inferiori inficia l'attività di operaio manuale, ed ha chiesto, in virtù del principio di
integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c., di riconoscere (e liquidare) il danno patrimoniale futuro, a far data dal licenziamento, risalente al 18/7/2018, e per tutto il periodo in cui, convenzionalmente, il avrebbe mantenuto la sua capacità Pt_1
lavorativa ( vale a dire al compimento del 65^ anno di età, ovvero a tutto il 29/4/2040 e,
specificamente, per ventuno anni e nove mesi di presunta e futura capacità lavorativa ).
A tal fine è stato indicato quale parametro quello degli ultimi redditi dichiarati dall'attore che, all'esito della Certificazione UNICA 2016, risulterebbe aver percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 9.690,56 (novemilaseicentonovanta/56)
mentre, per quanto concerne la certificazione UNICA 2017, il reddito dichiarato era quello di euro 12.112,90 , ed è stata chiesta l'applicazione di un coefficiente di capitalizzazione menzionando il precedente della giurisprudenza di legittimità
rappresentato da Cass. civ. sez. III, Sentenza n. 16913/2019 . Inoltre l'attore ha dedotto di aver subìto le conseguenze di una cenestesi lavorativa, di cui ha chiesto l'accertamento nel corso delle operazioni di C.T.U. medico - legale, così come previsto dall'art. 137 D.Lgs. n. 209/2005.
Per quanto riguarda il danno biologico complessivamente considerato, il ha Pt_1
precisato che a lui, in conseguenza e per l'effetto dell'incidente del 9/6/2017, erano residuati i postumi di un <Politrauma con frattura pluriframmentaria metadiafisaria
del femore dx trattato chirurgicamente con chiodo metallico gamma endomidollare,
frattura lussazione della caviglia dx con lesione capsulolegamentosa trattata con
riduzione cruenta e sintesi del perone con infibulo metallico e capsuloplastica
legamentosa del collo-piede sx associata a disturbo post-traumatico da stress cronico
di grado moderato-severo>>. 6
Una volta ammessa la prova orale richiesta dal danneggiato, all'udienza del 29/3/2023 è
stato esaminato, su indicazione del il testimone , che è comparso Pt_1 Tes_1
solo dopo che ne era stato disposto ed eseguito ex art. 255 comma 1 prima parte c.p.c.
tramite i Carabinieri l'accompagnamento coattivo , e che sul capo A ha risposto : “ Il
9/6/2017 intorno alle 18.20 io ero affacciato sul balcone della mia casa quando vidi
una autovettura DA che stava percorrendo la strada senza fermarsi all'incrocio .
Arrivò uno scooter che cercò di evitarlo, frenando, ma non riuscì ad evitarlo. Lo
scooter arrivava da destra. In quella zona non c'è un segnale di stop, ma la macchina
non si era fermata. Ci sono però delle strisce pedonali. Gli incidenti sono molto
frequenti in quella zona . La persona sul motorino cadde. Arrivarono i vigili urbani. Io
fui contattato da un commerciante della zona a cui dissi che avevo assistito
all'incidente. Fui contattato dall'avv. della parte cui ho reso delle dichiarazioni
stragiudiziali un paio di mesi dopo”.
Successivamente, nel corso dell'udienza del 27/9/2023 è stato escusso, sempre su indicazione di parte attrice, il testimone . Sul capo A il teste ha Testimone_2
risposto : “ In località Napoli - quartiere Soccavo, verso le ore 18.20, alla via Canonico
Scherillo, altezza incrocio con via Stanislao Manna, un uomo con il casco stava
percorrendo la via Canonico Scherillo in direzione Pianura alla guida di un
motoveicolo di colore grigio scuro.
Sul capo B il teste ha dichiarato : “ Nell'occasione sopraggiunse da via Stanislao
Manna, strada posta alla sinistra del senso di marcia percorso dal motoveicolo attoreo,
il veicolo Fiat DA condotto da un uomo, cui si accompagnava un passeggero che mi
sembra fosse una donna” .
Sul capo E il teste ha risposto : “ Il conducente del motoveicolo che percorreva la via
Canonico Scherillo direzione Pianura, giunto all'intersezione con via Stanislao Manna, 7
si vide arrivare dalla propria sinistra il veicolo Fiat DA che proveniva da via
Stanislao Manna e tentava l'attraversamento di via Canonico Scherillo con direzione
via del Maratoneta”.
Sul capo G il teste ha dichiarato : “ Il conducente del motociclo, quando si trovò
l'autovettura davanti, frenò , ma ci fu un impatto tra il motorino e la parte anteriore
dell'autovettura relativa al passeggero, e il conducente del motociclo cadde oltre la
macchina” .
Sul capo I il teste ha risposto : “ Il conducente del motociclo rovinò al suolo. Preciso
che aveva il casco protettivo. L'ambulanza arrivò dopo dieci minuti, un quarto d'ora.
Io mi trovavo per strada all'angolo della Croce di Piperno, vale a dire all'angolo tra
via Scherillo e via del Maratoneta. Il conducente dell'autovettura uscì dal mezzo. Il
conducente del motociclo rimase a terra. Non ricordo se intervennero forze
dell'ordine. Io rimasi lì circa un quarto d'ora, fino a che arrivò l'ambulanza. Poi sono
tornata a casa mia, che all'epoca era vicino al luogo del sinistro, a Soccavo. Io mi
trovavo in compagnia della mia amica Io dissi ad una persona che Testimone_3
lavorava alla agenzia GO , che si occupa di scommesse, ma di cui non so il nome,
che abitavo lì e che qualora la persona che guidava il motorino avesse avuto bisogno
io ero lì e avevo assistito al sinistro. Io diedi a questa persona il mio recapito
telefonico. Fui contattata da questa persona che lavorava nell'agenzia, il quale mi
disse che la persona che aveva subito l'incidente voleva che io dichiarassi quanto avevo
visto. Non ricordo il periodo in cui fui contattata. Non so dire se il motociclista
sanguinasse nell'occasione del sinistro. Non ho parlato con lui in occasione del
sinistro. Non ricordo se dopo il sinistro il motociclista aveva detto qualcosa . Ricordo
che rimase per terra fino a che arrivò l'ambulanza. Mi pare che insieme con il
guidatore dell'autovettura DA ci fosse un passeggero, per la precisione una donna. 8
Arrivarono anche le Forze dell'Ordine, ma non ricordo di che tipo. Erano una o due
macchine delle Forze dell'Ordine. Non ho dato loro le mie generalità perché in quel
momento ero nel panico. Quando io diedi le mie generalità alla persona che lavorava
nell'agenzia di scommesse c'erano già le Forze dell'Ordine. Io entrai nell'agenzia di
scommesse perché fui invitata a entrare lì e mi diedero anche un bicchiere di acqua e
zucchero. Non conoscevo le persone che lavoravano all'interno della agenzia, se non
come persone del quartiere, ma con loro non avevo mai avuto rapporti. Dopo il
sinistro non ho parlato direttamente con la vittima dell'incidente. Non so dire che cosa
ha fatto la mia amica dopo il sinistro. La mia amica, che ad oggi ha 35 anni, non entrò
con me nell'agenzia ” .
Quindi è stata disposta dal Giudice una C.T.U. medico legale attraverso la nomina della dott.ssa che in data 18/11/2024 ha depositato la sua relazione finale, e Persona_2
in un momento ancora successivo la controversia è stata rimessa in decisione.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per carenza della
causa petendi ex art. 164 c.p.c. sollevata da parte convenuta, in quanto il fatto è stato descritto, nei suoi elementi essenziali, nel corpo dell'atto introduttivo, avendo parte attrice indicato il luogo dove si sarebbe verificato il sinistro nonchè le circostanze di tempo dell'accadimento e quella che secondo il sarebbe stata la causa CP_4
immediata della caduta, costituita dal comportamento del conducente della Fiat DA,
che all'incrocio non aveva rispettato il diritto di precedenza che spetta, in mancanza di diversa segnaletica, a chi viene da destra.
Nel merito, la domanda è da respingere perché sfornita di prova. Invero la resistente ha allegato alla sua comparsa di risposta il rapporto prot. 96/2017/767737 redatto dalla
Polizia Municipale del Comune di di Fuorigrotta, laddove gli agenti CP_5
accertatori , l' e l' Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 9
intervenuti dopo il sinistro, avevano reso una descrizione dei luoghi e dei mezzi coinvolti nell'incidente. Sul punto va evidenziato che, per quanto si tratti di un documento formato fuori dal processo, la relazione di servizio della p.g. è utilizzabile ai fini della decisione, perché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Di conseguenza il Giudice può
legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, tra i quali rientra il rapporto in questione, formate da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio ( cfr. Cass.
civ. sez. I, 1/9/2015, n. 17392 ).
Beninteso, il verbale redatto dalla p.g. fa piena prova solo di quanto personalmente accertato sul posto, non direttamente con riguardo alla dinamica del sinistro, cui gli agenti non avevano assistito, e comunque, insieme con le fotografie ad esso allegate,
può essere un utile elemento di riscontro della veridicità delle deposizioni testimoniali raccolte nel presente giudizio. Per l'appunto nella parte del verbale redatto dalla p.g. con riguardo alle condizioni della sede stradale non si fa menzione alcuna della esistenza di tracce di frenata della motocicletta guidata dal nonostante entrambi i testi Pt_1
escussi su indicazione di quest'ultimo abbiano riferito che la Honda frenò per evitare l'impatto.
Ma vi è di più, perché sia il che la hanno dichiarato di aver descritto le Tes_1 Tes_2
modalità del sinistro a persone di cui non sono state in grado neppure di fornire le generalità. Più in particolare, il ha asserito di essere stato contattato lui da un Tes_1
commerciante della zona e di avergli detto che aveva assistito all'incidente. Non è però 10
spiegabile in che modo tale ignoto commerciante potesse essere a conoscenza del fatto che il aveva assistito direttamente all'incidente e quale fosse il suo interesse a Tes_1
reperire un testimone per un incidente che non lo riguardava.
Parimenti, la nella sua deposizione prima ha dichiarato di non ricordare se Tes_2
erano intervenute forze dell'ordine dopo il sinistro per cui è causa, poi ha detto che erano arrivate, ma di non ricordare di che tipo fossero. Anzi, la teste ha aggiunto di aver detto ad una persona che lavorava alla agenzia GO, che si occupa di scommesse,
ma di cui non conosceva il nome, che lei abitava lì e che, qualora la vittima che guidava il motorino avesse avuto bisogno, aveva assistito al sinistro, e di avergli pure lasciato il numero di telefono. Quindi ha aggiunto di non ricordare il periodo in cui era stata poi contattata da questa persona, se il motociclista sanguinasse nell'occasione del sinistro,
se aveva detto qualcosa. Particolarmente rilevante è la circostanza che la ha Tes_2
dichiarato di non aver fornito le proprie generalità alle forze dell'ordine perché in quel momento era presa dal panico, ma di averle date a persone che si trovavano nell'agenzia di scommesse, nonostante queste fossero degli sconosciuti per lei. Si è trattato dunque,
stando a tali affermazioni, di un panico differenziato a seconda della qualità degli interlocutori. Appare comunque paradossale, con riguardo ad entrambi i testi, che la loro disponibilità a testimoniare, segno di grande senso civico, sia stata manifestata a sconosciuti e non a degli agenti di polizia, che erano sopraggiunti proprio per raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro !
In proposito, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in 11
relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità
( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ).
Per l'appunto il contenuto delle deposizioni rese da entrambi i testi contraddice il verbale della p.g. sulla circostanza della frenata ed è inverosimile sotto i profili già
evidenziati, il che significa che le loro dichiarazioni non sono attendibili e che manca la prova del fatto storico quale descritto in citazione, e quindi della caduta dell'attore per causa imputabile esclusivamente al conducente della Fiat DA. In ogni caso, dalle fotografie scattate dalla p.g. subito dopo il sinistro, che evidenziano la posizione e lo stato dei veicoli nell'incrocio subito dopo il sinistro, si evince che effettivamente il a bordo della sua motocicletta, proveniva da destra, visto il danno provocato Pt_1
alla parte anteriore destra della Fiat DA, e, alla luce del riscontro ad opera degli agenti della mancanza di diversa segnaletica sul posto, il conducente dello scooter aveva effettivamente la precedenza in quanto proveniente da destra. Il fatto che la Fiat DA
avesse riportato danni alla parte anteriore destra, dimostra però che l'autovettura aveva già impegnato l'incrocio. Beninteso, in caso di incidenti stradali, non è possibile fare affidamento sulla precedenza di fatto o cronologica come scusa valida, e la collisione stessa è considerata come la dimostrazione di un errore nella valutazione delle circostanze relative al tempo e al luogo. Questo implica che il conducente che dovrebbe dare la precedenza può attraversare un incrocio solo dopo essersi assicurato che non ci siano rischi per il traffico in generale e in particolare per il conducente che ha diritto di precedenza, ovviamente nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza massima ( v.
Cass. civ. sez. III, 12/2/2025, n. 3572 ) , non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità 12
dell'incrocio. Tuttavia l'eccessiva velocità di questi ultimi a sua volta può rappresentare una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, pur non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente. In altri termini, in tema di colpa nella circolazione stradale, l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza ( v. Cass. pen.
sez. IV, 1/2/2022, n. 3534 ).
Nella fattispecie in esame, per l'appunto, gli agenti di p.g. hanno contravvenzionato il conducente della motocicletta ai sensi dell'art. 145 comma 1 del codice della strada per essersi questi approssimato all'incrocio, in pieno centro urbano, senza usare la massima prudenza. Che il tenesse del resto una velocità eccessiva rispetto al limite Pt_1
generale di 50 chilometri orari valevole in via generale nei centri abitati e che non avesse neppure tentato di rallentare all'incrocio, nonostante questo fosse stato già
impegnato dalla Fiat DA e la motocicletta fosse dotata di un sistema ABS (
antibloccaggio ruote ), riscontrato direttamente dagli agenti di p.g., è dimostrato fra l'altro anche dal mancato riscontro di tracce di frenata sulla strada e dalla violenza dell'impatto che si ricava dalla visione delle fotografie. La situazione fattuale sopra descritta , essendo ormai chiara la dinamica del sinistro, consente di determinare con esattezza l'incidenza causale delle condotte di guida dei soggetti in esso coinvolti e porta a determinare ex art. 1227 c.c. una pari percentuale di responsabilità dei due conducenti nella produzione del sinistro, avendo concorso ciascuno al 50%, anche senza fare utilizzo del criterio di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che ha natura sussidiaria. 13
Ciò premesso, occorre accertare quale sia il danno risarcibile in favore del In Pt_1
proposito il danno da perdita di capacità lavorativa specifica è di natura patrimoniale,
perché, mentre la perdita della capacità lavorativa generica comporta un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un'occupazione astrattamente intesa, essa consiste nella difficoltà di continuare a svolgere il proprio lavoro,
impossibilità da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante che richiede a sua volta un giudizio prognostico della incidenza del pregiudizio sulle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona. La lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste invece nella maggiore usura, fatica e difficoltà
incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute ( cfr. Corte appello Bari sez. III,
26/2/2024, n. 282 ).
Ai fini della risarcibilità del sopra descritto danno patrimoniale, occorre, però, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa specifica si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico ( v. Cass. civ. sez. sez. III, 12/2/2013, n.
3290 ) e la prova relativa grava sul soggetto che chiede il risarcimento ( v. Tribunale
Novara sez. I, 23/7/2024, n. 572 ). In concreto, il con la prima memoria Pt_1
istruttoria ha allegato e dimostrato che all'epoca del sinistro era impiegato di sala e di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dal datore di lavoro, non potendo più svolgere le proprie mansioni per quella qualifica, e se la richiesta del danno da diminuita capacità lavorativa specifica presuppone l'esplicita formulazione della richiesta risarcitoria e dei suoi fatti costitutivi, e cioè l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, tanto 14
deve avvenire nell'atto introduttivo ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., come di fatto è avvenuto ( v. Cass. civ. sez.
III, 21/3/2025, n. 7604 ).
L'attore non ha prodotto il contratto di lavoro ma solo il CUD predisposto dalla CP_3
che indica chiaramente che l'impiego del era a tempo indeterminato. Egli ha Pt_1
prodotto pure una dichiarazione scritta a penna dal legale rappresentante della
[...]
avente come contenuto la comunicazione del licenziamento, e pertanto ha CP_3
chiesto il risarcimento del danno corrispondente a tutte le retribuzioni che avrebbe potuto conseguire fino all'età del pensionamento, corrispondente a 65 anni . Inoltre
nella relazione finale depositata dal C.T.U. è stata espressa la valutazione che i postumi permanenti incidono negativamente in misura media sulla capacità lavorativa specifica del in passato esercitata in occupazioni a prevalente impegno fisico-manuale. Pt_1
Ora, in tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto" un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni ( nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici ) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale ( cfr. Cass. civ. sez. III, 29/4/2025, n. 11320 ) e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà
essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di 15
fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione ( v. Cass. civ. sez. III,
7/7/2023, n. 19355 ).
Beninteso, il danno non può essere parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benché ridotta, capacità di guadagno del soggetto,
perché altrimenti il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività
lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio. Pertanto, quando il soggetto che abbia riportato una invalidità permanente atta a determinare una riduzione della sua capacità lavorativa specifica svolgesse un lavoro retribuito al momento del sinistro e perda questa attività in conseguenza del sinistro, non ricevendone più gli emolumenti, il danno patrimoniale percepito non è pari all'intera portata di quegli emolumenti ma a quella somma, capitalizzata, proporzionalmente ridotta in virtù della percentuale di incapacità lavorativa specifica ( cfr. Cass. civ. sez. III, 23/5/2023, n. 14241 ).
Nel caso di specie il è stato licenziato il 18/7/2018, quando aveva 43 anni, e al Pt_1
raggiungimento dell'età pensionabile di 65 mancavano ancora 22 anni. L'ultima retribuzione annua, quale risultante dalla certificazione UNICA 2017, era di euro
12.112,90. Questa cifra, moltiplicata per 22, dà il risultato di euro 266.483,80, e rappresenta, in ipotesi, l'intero mancato guadagno futuro, e va ridotto ex art. 1226 c.c. e quindi secondo equità del 50% in ragione della diminuita, ma non inesistente, capacità
lavorativa specifica, al fine di evitare un indebito arricchimento, e quindi alla cifra di euro 133.241,90, ulteriormente ridotta in ragione del concorso del al 50% nella Pt_1
produzione dell'evento lesivo ad euro 66.620,95. A questa somma va poi detratta la cifra di euro 28.000 già versata dall'assicurazione, per arrivare ad euro 38.620,95, che costituisce l'effettivo ammontare del risarcimento del danno patrimoniale futuro. 16
Quanto al danno da lesione della 'cenestesi lavorativa' - che consiste nella maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa – questo va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, e in ogni caso alla attualità esso non rileva, dato che il ha dichiarato dinanzi al C.T.U. di essere disoccupato. Pt_1
Per l'appunto la liquidazione del danno alla salute del va effettuata nei termini Pt_1
che seguono, a carico del proprietario della autovettura, quale responsabile civile,
nonché dell'assicuratore, sia pure per la sola metà in applicazione del concorso nella causazione dell'evento lesivo.
Per quello che riguarda il quantum del danno derivante dalle lesioni subite, risulta altresì
provato il nesso di causalità evento-lesioni, così come si ricava dalla documentazione medico-sanitaria, che è stata prodotta dall'attore ed è stata esaminata dal C.T.U. dott.ssa
Invero l'ausiliario del Giudice nella relazione finale di consulenza Persona_2
tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo ha esaminato innanzitutto la documentazione medica messa a sua disposizione e poi il di Pt_1
persona. Il C.T.U. ha verificato che, pur essendo stata trattata adeguatamente tramite trattamento chirurgico la frattura, sono residuati postumi invalidanti permanenti di natura morfofunzionale.
Per l'appunto l'ausiliario è giunto prima alla conclusione dell'esistenza del rapporto di causalità tra il sinistro e la lesione .
Quindi, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, l'ausiliario ha stimato il
danno biologico permanente nella misura del 18% ( diciotto per cento ).
La invalidità temporanea è stata invece ripartita come segue :
il periodo di inabilità temporanea totale ( ITT ) è di giorni 40 ( quaranta ) ;
il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile al 75% è di giorni 80
(ottanta) ; 17
il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile al 50% è di giorni 40
(quaranta) ;
il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile al 25% è di giorni 50
(cinquanta) .
Lo scrivente condivide le conclusioni del C.T.U. e le fa proprie.
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente dal sulla base delle lesioni così come stimate dal C.T.U. Pt_1
Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del cd. danno biologico ( danno alla salute ), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sè e per sè considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica -
comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato ( natura ed entità delle lesioni,
durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto ). Atteso che i postumi permanenti sono stati riconosciuti in una misura superiore al 9%, non può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni.
Sebbene la liquidazione debba essere effettuata alla attualità, lo scrivente è del parere di applicare i parametri elaborati dal Tribunale di Milano, fondati sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all'età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno in quanto ritenuti, dalla III Sez. civ. della Corte di
Cassazione con la nota sentenza n. 12408 del 7/6/2011, ribadita da ultimo da Cass. civ. 18
sez. III, 22/2/2023, n. 5474 , come i più idonei ad assicurare l'equità nel
risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza , In concreto i parametri da utilizzare non sono però quelli riferiti
all'epoca della verificazione del danno, che risale al 2017, bensì le ultime tabelle aggiornate al 2024, perchè il danno alla salute va liquidato di regola in base ai criteri di legge vigenti al momento della decisione, e non al momento del fatto illecito ( v. Cass.
civ. sez. VI, 15/6/2022 n. 19229 ) . Ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. 6347/2014, Cass. 9950/2017, Cass. 16027/2022), l'obbligo di risarcimento del danno ( rispetto al quale il debitore è in mora ex re dall'illecito: art. 1219 c.c. ) impone al debitore di pagare immediatamente al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione , salvo che il Giudice preferisca effettuare in un secondo momento la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del credito risarcitorio calcolato applicando inizialmente i parametri esistenti al momento del sinistro, anziché effettuare la liquidazione in moneta attuale.
In proposito occorre anche considerare l'età della vittima dell'incidente al momento del suo verificarsi e nella fattispecie il essendo nato il [...], all'epoca Pt_1
dell'evento lesivo, avvenuto il 9/6/2017, aveva 42 anni . Appare infatti necessario assumere un unico parametro di valutazione su tutto il territorio nazionale,
considerato che il legislatore ha comunque già espresso, sia pure per le sole microlesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, con la entrata in vigore dell'art. 139 del codice delle assicurazioni,
come modificato dall'art. 3 ter L. 24/3/2012 n. 27.
A tale omissione ha sopperito per l'appunto la Corte di Cassazione, che, al fine di garantire l'uniforme interpretazione del diritto ( che contempla anche l'art. 1226 c.c.,
relativo alla valutazione equitativa del danno ), ha inteso fornire ai Giudici di merito 19
l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia,
assumendo a parametro le tabelle lombarde. Alla stregua di tali argomentazioni, la
Suprema Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto "La liquidazione del
danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone
l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che,
in difetto di previsioni normative ( come l'art. 139 del codice delle assicurazioni
private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti ), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale
di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". Il principio è
stato affermato dalla III Sez. civ. della Corte di Cassazione con la nota sentenza n.
12408 del 7/6/2011, confermata più di recente da Cass. civ. sez. III, 17/2/2023, n. 5119
, come già evidenziato.
Le tabelle del Tribunale di Milano contemplano la sussistenza sia del danno dinamico-
relazionale (cd. biologico) che del danno morale, per cui debbono applicarsi integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi sono già comprensivi del danno non patrimoniale, e la personalizzazione ulteriore non opera nella fattispecie in esame, alla luce della relazione del consulente tecnico di ufficio, che non ha riscontrato una pesante incidenza delle lesioni sulla sfera individuale-relazionale della persona lesa.
In altri termini, la liquidazione del danno morale è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle che, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr., in tal senso, Cass., SS. UU.
11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975; Cass.
civ. sez. III, 17/2/2023, n. 5119 ), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare 20
una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione
permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto
danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate ( anche in via presuntiva ) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tale sistema di calcolo costituisce conseguenza del fatto che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il Giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che sarebbe inammissibile, perché costituirebbe una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da un reato, quale quello di lesioni personali colpose, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica).
Lo scrivente considera pertanto equo liquidare in favore dell'attore, in base al riscontro effettuato dal C.T.U. delle lesioni permanenti e transitorie del diritto alla salute, la cifra 21
complessiva di euro 66.328,50, applicando le tabelle milanesi standard in vigore nel
2024. In virtù del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, tale somma va però ridotta ad euro 33.164,25 , che rappresenta la cifra finale del danno
biologico risarcibile.
Più in particolare, la cifra va così determinata :
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
non
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Danno non patrimoniale risarcibile € 51.091,00
Con personalizzazione massima (max 41% del danno
€ 72.038,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50 22
Totale danno biologico temporaneo € 15.237,50
Totale generale: € 66.328,50
Le tabelle del Tribunale di Milano, come evidenziato, risultano già comprensive del danno morale, sicchè la personalizzazione opera nel solo caso – non riscontrabile nella fattispecie in esame – di allegazione e prova di pregiudizi morali non riconducibili agli standard medi considerati da tali tabelle.
Per l'appunto, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non sussiste una specifica peculiarità che giustifichi un aumento dei valori suddetti.
Vero è che solitamente nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, si tiene conto pure del lucro cessante da nocumento finanziario subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un guadagno finanziario. Ciò al fine dell'integrale risarcimento conseguente a fatto illecito, e più
specificamente al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato in relazione anche al ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del pregiudizio subìto ( v. Cass. civ. sez. III, 10/6/2016, n. 11899 ). Tale danno,
liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, calcolati non sulla somma originaria o su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati, invece, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio ( cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796 ), richiede tuttavia che la parte alleghi degli elementi tali da far ritenere, in via presuntiva, che avrebbe utilizzato la somma proprio per un investimento finanziario. Nel caso di specie va rilevato che 23
l'attore non ha allegato alcuna dichiarazione dei redditi oltre al CUD, per cui è da presumere che il dato lo stato di disoccupazione sopravvenuto proprio per Pt_1
l'effetto del sinistro e la mancanza di altri redditi diversi da quello di lavoro, avrebbe utilizzato la somma complessiva riconosciutagli in questa sede a titolo risarcitorio unicamente per la sussistenza propria e della sua famiglia e non per altri impieghi. Il
lucro cessante dunque non può essere affatto riconosciuto in questa sede, perché
nemmeno la cifra riconosciuta con la presente sentenza è di per sé sufficientemente alta per ritenere che sarebbe stata investita anziché essere utilizzata per i bisogni primari, in caso di pagamento immediato.
Dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta,
dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e del danno biologico permanente e non, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex artt. 1282 e
1284 comma 1 c.c. ( cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile
1998 n. 4030 ) .
La condanna al risarcimento va pronunciata a carico sia della compagnia di assicurazione che del responsabile civile, in conformità a quanto richiesto in citazione.
Nulla è dovuto invece per il danno patrimoniale emergente derivante dall'anticipo delle spese mediche, atteso che neppure nella prima memoria istruttoria parte attrice ne ha precisato l'ammontare.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 24
regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide non con l'importo richiesto, ma, visto l'accoglimento parziale della domanda,
con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice ( v. sul punto Cass. civ. sez. III,
27/2/2014, n. 4696 ), dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ) .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli
minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in deroga alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa riferimento ai parametri medi in quanto adeguati per definizione ( nel senso che il
Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI,
25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) . Invero nel caso in esame occorre considerare che l'azione risarcitoria è stata accolta solo in parte in ragione del concorso di colpa della vittima del sinistro, avendogli dato causa anche lui, il che giustifica l'applicazione dei parametri minimi.
Sul punto va comunque evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a 25
determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55,
che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Va aggiunto comunque, quale spesa viva, il rimborso del compenso spettante al consulente di parte attrice. Invero per la giurisprudenza di legittimità ( v. Cass. civ. sez.
II, 8/9/2021, n. 24188 ),la prova delle spese sostenute per il proprio C.T.P. non sono soggette a preclusioni istruttorie, per cui si possono produrre anche all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. La Corte ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice
non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue ( cfr. Cass. civ. sez. sez. II, 3/1/2013, n. 84
).
La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione,
seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza ( v. Cass.
civ. sez. I, 25/3/2003, n. 4357; Cass. civ. 29/6/1985, n. 3897 ).
Nel caso di cui trattasi non è stata prodotta neppure una notula proforma, ma dagli atti di causa e, in particolare, dal tenore della C.T.U. e dal verbale delle operazioni peritali,
sono provati sia l'incarico come consulente di parte, con conseguente assunzione 26
dell'obbligo di pagamento, sia l'attività compiuta dal C.T.P. in favore del proprio assistito, con la partecipazione al sub procedimento relativo allo svolgimento delle attività peritali. Nel momento in cui sono state dimostrate sia l'obbligazione al pagamento che l'attività in concreto svolta, deve essere disposta la condanna al rimborso anche delle spese di C.T.P., ammontanti ad euro 300 , cifra da ritenersi congrua perché in linea con l'acconto liquidato al C.T.U. in occasione del conferimento dell'incarico, quale risultante dal relativo verbale.
Va poi disposta l'attribuzione delle spese tutte al difensore della parte attrice ex art. 93
c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta formulata in tal senso.
Peraltro, vanno definitivamente poste a carico dei soccombenti, sia pure solo nei rapporti interni, le spese della compiuta consulenza tecnica di ufficio già liquidate in favore dell'ausiliario, sia pure non con decreto di pagamento definitivo emesso ex artt. 8
comma 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 52 e 53 disp. att. c.p.c. ma solo con decreto reso in sede di conferimento dell'incarico a titolo di acconto, in quanto poste provvisoriamente
-in detta circostanza- a carico di tutte le parti in solido tra loro. Invero il consulente tecnico di ufficio, anche dopo l'emissione della sentenza che ponga definitivamente le spese di causa a carico della parte soccombente, conserva il diritto di azionare pure nei confronti della parte risultata vittoriosa l'anteriore decreto di liquidazione che le abbia poste a carico solidale delle parti ( v. sul punto Tribunale Milano, 13/7/2015 ),
trattandosi di un titolo esecutivo efficace nei confronti di tutte le parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 168 comma 2 D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e 53 disp. att.
c.p.c. . Ciò in quanto egli non è parte del giudizio e non è destinatario della sentenza. Al
contrario, la sua attività viene svolta nell'interesse superiore della giustizia e dunque di tutte le parti. 27
Ne consegue che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal C.T.U. ha natura solidale e che l'ausiliario del Giudice può agire autonomamente nei confronti di ognuna delle parti, trovando applicazione il principio della soccombenza solo nei rapporti interni tra le parti e non all'esterno, nel senso che al consulente d'ufficio non è
opponibile la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale egli ha esercitato la sua funzione in virtù di un mandato neutrale ( v.
sul punto Cass. civ. sez. II, 12/11/2015, n. 23133 ; Cass. civ., sez. VI, 05/11/2014, n.
23522 ; Cass. civ. sez. VI, 8/11/2013, n. 25179 ; Cass. civ. sez. sez. II, 30/12/2009, n.
28094; Cass. civ. sez. sez. II, 15/9/2008, n. 23586; Cass. civ. sez. sez. I, 8/7/1996, n.
6199 ).
Premesso che la circostanza che la sentenza abbia posto il pagamento delle spese di lite a carico di alcune sole delle parti non è opponibile al C.T.U., il quale non è destinatario di detta decisione e non può qualificarsi parte del giudizio, e che il decreto di liquidazione delle spese, sia pure di carattere provvisorio nel caso di specie, non può
considerarsi revocato dalla sentenza che conclude la controversia, va rilevato che con il titolo costituito dalla sentenza la parte vittoriosa potrà agire in via di regresso nei confronti della parte soccombente, per l'intero, in ragione proprio dell'acconto già
eventualmente versato .
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli affinchè verifichi se i testimoni e escussi Tes_1 Testimone_2
rispettivamente all'udienza del 29/3/2023 e del 27/9/2023, sempre su indicazione di parte attrice e nell'ambito del presente processo, abbiano reso una deposizione falsa ed abbiano quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p. 28
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria attorea del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e per l'effetto condanna Controparte_1
ed , in solido tra loro, al pagamento a tale titolo in favore di CP_2 Parte_1
della somma di euro 38.620,95 , oltre agli interessi legali ex artt. 1282 e 1284 comma 1
c.c. dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo;
b ) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria attorea del danno biologico permanente e temporaneo e per l'effetto condanna ed , Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento a tale titolo in favore di della somma di Parte_1
euro 33.164,25 , oltre agli interessi legali ex artt. 1282 e 1284 comma 1 c.c. dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo;
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna ed , in Controparte_1 CP_2
solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 8.152 , di cui euro 7.052 per compensi ed euro 1.100 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. con Parte_1
codice fiscale quale distrattario;
C.F._2
d ) pone definitivamente a carico di ed , nei rapporti Controparte_1 CP_2
interni tra le parti, le spese di acconto della consulenza tecnica di ufficio già liquidate in favore dell'ausiliario con decreto di pagamento provvisorio emesso ex artt. 8 comma 1
D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 52 e 53 disp. att. c.p.c. ;
e ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia dei verbali delle udienze del 29/3/2023 e del 27/9/2023 tenutesi nel presente giudizio e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli perché valuti la 29
eventualità di procedere a carico dei testimoni Tes_1
ordine al reato di cui all'art. 372 c.p.
Napoli, 4/6/2025
e in Testimone_2
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo