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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Crotone alla Via A. Manzoni n. 9, presso lo studio dell'avv. Giacomo
Iemma, (C.F: pec: che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del presente CP_1 C.F._3 giudizio domiciliata in Crotone alla Via A. Manzoni n. 9, presso lo studio dell'avv. Giacomo Iemma,
(C.F: pec: , che la rappresenta C.F._4 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “i coniugi ut supra rappresentati e difesi rinunziano a comparire alla comparizione personale all' udienza indicata, e si riportano alle conclusioni già rassegnate in ricorso.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 12.08.2024, e Parte_1
esponevano: CP_1
- di aver contratto matrimonio in data 7.1.2012 nel Comune di Melissa (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1, Parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2012; - che dal matrimonio erano nati i figli , nata a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...]; Persona_2
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale e, vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del 8.08.2024.
Con decreto del 6.09.2024 il Giudice Relatore disponeva la trattazione scritta dell'udienza, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma 2, c.p.c.
In data 18.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione di cui al ricorso introduttivo.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 19.09.2024, letti gli atti, all'udienza del 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 868/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data 7.01.2012 nel Comune di Melissa (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2012;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melissa (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Crotone alla Via A. Manzoni n. 9, presso lo studio dell'avv. Giacomo
Iemma, (C.F: pec: che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del presente CP_1 C.F._3 giudizio domiciliata in Crotone alla Via A. Manzoni n. 9, presso lo studio dell'avv. Giacomo Iemma,
(C.F: pec: , che la rappresenta C.F._4 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “i coniugi ut supra rappresentati e difesi rinunziano a comparire alla comparizione personale all' udienza indicata, e si riportano alle conclusioni già rassegnate in ricorso.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 12.08.2024, e Parte_1
esponevano: CP_1
- di aver contratto matrimonio in data 7.1.2012 nel Comune di Melissa (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1, Parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2012; - che dal matrimonio erano nati i figli , nata a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...]; Persona_2
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale e, vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del 8.08.2024.
Con decreto del 6.09.2024 il Giudice Relatore disponeva la trattazione scritta dell'udienza, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma 2, c.p.c.
In data 18.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione di cui al ricorso introduttivo.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 19.09.2024, letti gli atti, all'udienza del 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 868/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data 7.01.2012 nel Comune di Melissa (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2012;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melissa (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli