Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/02/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Marcello Siracusano e Marco Galia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Messina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'informativa della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina, protocollo n. -OMISSIS-del 10 gennaio 2024, comunicata in pari data, emessa ai sensi dell'art. 91 del d. lgs. 159/2011, con la quale è stato disposto il rigetto dell’istanza, presentata il 9 settembre 2020, di permanenza della ricorrente nella c.d. “ white list ”;
- del preavviso di interdittiva notificato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina il 28 agosto 2023, prot. n. -OMISSIS-;
- del parere del Gruppo Interforze del 25 novembre 2022, prot. n. -OMISSIS-, per l'emissione di un provvedimento interdittivo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente riferiva di aver presentato, con pec del 9/9/2020, istanza di aggiornamento del proprio nominativo in senso alla white list alla Prefettura di Messina.
Precisava che, a fronte della comunicazione di preavviso di rigetto di tale istanza successivamente ricevuta, aveva presentato proprie osservazioni ed erano stati ascoltati i fratelli germani -OMISSIS-, titolari, in parti uguali, del capitale sociale, i quali, replicando ai rilievi contenuti nella comunicazione di preavviso di rigetto, avevano insistito nel rilascio della liberatoria, chiedendo, solo in subordine, l’applicazione si misure di prevenzione collaborativa.
2. Ciò nondimeno con il provvedimento impugnato era stata emessa informativa negativa e disposto, per l’effetto, il rigetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente.
3. Ad opinione della società, i provvedimenti sarebbero stati illegittimi per i seguenti motivi.
3.1. In primo luogo veniva messo in rilievo che nell’interdittiva l’esistenza dei possibili tentativi di infiltrazione mafiosa erano stati desunti dai seguenti elementi:
1) l’applicazione di una misura cautelare di interdizione di mesi tre dall’esercizio dell’attività commerciale, in relazione ad un procedimento pendente innanzi al Tribunale Penale di Messina (n. 72/2019 R.G.N.R.)
2) il richiamo ai rapporti intrattenuti con soggetti caratterizzati da condanne e/o gravi pregiudizi di carattere mafioso o per delitti sintomatici;
3) l’attività lavorativa svolta, presso l’impresa, dai signori -OMISSIS-;
4) gli elementi di compromissione che sarebbero stati ricavabili dalle vicende costitutive della società ricorrente.
3.1.1. In relazione al punto sub 1) evidenziava la propria estraneità alla vicenda, riguardante lo smaltimento di rifiuti illeciti ex art. 452 quaterdecies c.p., e l’assenza di criticità tali da poter configurare una propria contiguità ad ambienti criminali e mafiosi, idonea a consentire probabili tentativi di infiltrazione mafiosa, circostanze già rappresentate in fase di partecipazione al procedimento; più specificamente, metteva in rilievo che -OMISSIS-, citato de relato nel provvedimento interdittivo quale soggetto mafioso - collaboratore di giustizia e fratello di -OMISSIS-, non sarebbe stato coinvolto nel suddetto procedimento penale e nessun contatto e/o frequentazione avrebbe mai avuto con la società ed i fratelli -OMISSIS-. Questi ultimi, d’altra parte, non avrebbero posto in essere alcuna condotta volta al traffico illecito di rifiuti, in concorso con il Signor -OMISSIS-. In tal senso, i fatti contestati negli atti di indagine del predetto procedimento sarebbero stati, comunque, inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, in quanto la società ricorrente non sarebbe stata produttrice di rifiuti ma si sarebbe occupata solamente di trasporto per contro terzi.
Sottolineava, infine, come la specifica considerazione ad essa riservata sarebbe stata priva di fondamento, dal momento che nel predetto procedimento penale sarebbero state coinvolte pressoché tutte le imprese edili di Messina, molte delle quali impegnate nell’esecuzione di appalti pubblici “ in quanto - affermava la ricorrente - nel contesto cittadino tutte le aziende conoscevano e facevano affidamento sulla serietà imprenditoriale della ditta -OMISSIS-, che da decenni si occupava di trasporto di materiali edili in discarica ed era una dei maggiori operatori del mercato sulla piazza messinese ” .
3.1.2. In relazione al punto sub 2), relativo ai rapporti intrattenuti con soggetti caratterizzati da condanne e/o gravi pregiudizi di carattere mafioso o per delitti sintomatici, evidenziava che nell’informativa non sarebbe stata indicata né l’identità di tali soggetti frequentati da -OMISSIS- -OMISSIS-; né il tipo di reati ad essi ascrivibili e perché tali soggetti avrebbero dovuto considerarsi mafiosi; né in che occasioni sarebbe avvenuta tale frequentazione; né, soprattutto, in che modo queste persone avrebbero potuto incidere nelle scelte della -OMISSIS-s.r.l., anche solo nella forma del condizionamento.
Rilevava che -OMISSIS- -OMISSIS-, nel confermare di aver frequentato soggetti interessati da condanne in sede penale, avrebbe spiegato la natura strettamente personale di quelle conoscenze, alcune peraltro risalenti alla propria adolescenza, che nulla avrebbero avuto a che fare con la Società.
L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe chiarito quali riflessi avrebbero avuto tali frequentazioni nell’attività economica dell’impresa, quale sarebbe stato il pericolo infiltrativo e il coinvolgimento dei soggetti mafiosi o vicini alla mafia nell’attività della stessa impresa.
3.1.3. Quanto alla qualità di dipendenti della -OMISSIS-s.r.l. dei signori -OMISSIS-, con la qualifica di autisti manovratori di mezzi meccanici (il primo già condannato per estorsione), evidenziava che non sarebbero emersi loro comportamenti che avrebbero potuto far presumere tentativi di infiltrazione della mafia, per loro tramite.
Il licenziamento di tali soggetti, ben due anni prima dell’avvio della procedura prefettizia, a seguito dell’accertato tentativo di costoro di sottrarre alla -OMISSIS-s.r.l. clientela al fine di avviare una attività parallela, avrebbe chiaramente dimostrato che i germani -OMISSIS- e la società da loro costituita sarebbero stati fuori da certi meccanismi criminali e che i fratelli -OMISSIS- non avrebbero avuto alcun ruolo di cointeressenza e/o amministrativo all’interno della società.
3.1.4. Rilevava, infine, in termini generali, che nel provvedimento non sarebbero stati rinvenibili elementi indiziari da cui desumere il tentativo di infiltrazione e l’attualità e concretezza del rischio di condizionamento mafioso.
3.2. Il provvedimento sarebbe stato illegittimo anche sotto un ulteriore profilo, riguardante il riferimento alle vicende costitutive dell’azienda, avvenuto “ a seguito del trasferimento d’azienda dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS- -OMISSIS- ” in quanto la circostanza che lo stesso -OMISSIS- -OMISSIS- fosse stato destinatario di misura cautelare per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, non solo non sarebbe stata indicata nella comunicazione di preavviso di rigetto, ma sarebbe stata, comunque, irrilevante, dal momento che lo stesso trasferimento di azienda sarebbe avvenuto ben sei anni prima che il -OMISSIS- fosse indagato per i predetti reati.
4. Per tutte le predette ragioni chiedeva al Tribunale sia di dichiarare l’illegittimità del provvedimento impugnato sia di riconoscere il suo diritto alla permanenza nella white list e la condanna dell’Amministrazione “ al risarcimento dei danni, da quantificarsi sulla scorta della diminuzione di fatturato a decorrere dal provvedimento impugnato e sino ai sei mesi successivi al nuovo inserimento nella white list (tempo minimo occorrente per ottenere nuove commesse) ”.
5. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione convenuta, la quale evidenziava che dalla valutazione complessiva e non atomistica dei fatti sarebbe emersa con evidenza, sulla base del criterio del “ più probabile che non ” la sussistenza: a) del requisito dell’attualità, in quanto il procedimento penale sarebbe stato tuttora pendente; b) delle relazioni con soggetti connotati da gravi e sicuramente non inconsistenti pregiudizi di carattere mafioso e titolari di soggetti imprenditoriali già colpiti da misura interdittiva; c) in generale, di elementi sintomatici in grado di dimostrare, su un piano probabilistico, il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività della società ricorrente.
5.1. Sottolineava, poi, in relazione alla domanda risarcitoria, l’estrema difficoltà della configurabilità dell’elemento soggettivo della fattispecie in ragione della natura ampiamente discrezionale degli apprezzamenti del Prefetto in materia.
5.2. Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza n. 146/2024, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensiva per difetto del fumus boni iuris .
6.1 Con ordinanza n. 196/2024, il CGA respingeva l’appello cautelare di parte ricorrente ritenendo che il provvedimento prefettizio impugnato “ adeguatamente motivato in ragione:
-dell’autonoma valutazione effettuata dalla Prefettura degli elementi indizianti desunti dall’ordinanza di applicazione ad uno dei soci dell’appellante della misura cautelare nell’ambito del procedimento penale pendente (…);
-del non arbitrario rilievo indiziario assegnato, nel provvedimento impugnato, ai rapporti intrattenuti dall’altro socio con soggetti che hanno subito condanne per reati di mafia o risultano sottoposti a indagine per delitti ritenuti dal legislatore sintomatici della sussistenza del pericolo di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa;”
7. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2024, su richiesta dei difensori presenti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
8. La società ricorrente impugna il provvedimento di interdittiva in epigrafe indicato sul rilievo che né le vicende giudiziarie dei soggetti titolari del proprio capitale sociale, né le frequentazioni di questi ultimi, né tanto meno le vicende relativa della propria costituzione e la presenza, tra i propri dipendenti (questi, in sintesi, gli elementi indicati nella motivazione dell’atto impugnato) sarebbero elementi sufficienti a fondare il provvedimento negativo del Prefetto, nel quale, in generale, non sarebbero stati adeguatamente evidenziati i concreti profili di rischio di infiltrazione mafiosa dell’impresa discendenti dagli elementi indicati.
9. Il ricorso deve ritenersi infondato.
10. Nel complesso, infatti, risultano sufficientemente indicati e ricostruiti, in seno al provvedimento, i numerosi elementi di correlazione della società ricorrente e dei suoi titolari con ambienti e soggetti criminali in grado di condizionare l’attività dell’impresa stessa.
Ciò a partire dalle numerose frequentazioni, accertate a seguito di controlli di polizia, di -OMISSIS- -OMISSIS- - titolare della metà del capitale sociale della ricorrente - con soggetti controindicati e pregiudicati, tra l’altro, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e omicidio, per crimini di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e, non ultimo, con un soggetto condannato in via definitiva per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine aggravate dall’uso di armi , già destinatario della misura della prevenzione speciale di pubblica sicurezza.
La forma anonima con cui tali contatti, riscontrati all’esito di controlli di polizia, sono stati indicati nell’atto impugnato, va fatta discendere da esigenze di tutela della privacy e non può mettere in discussione la veridicità delle relative indicazioni. Peraltro, lo stesso -OMISSIS- -OMISSIS- ha espressamente ammesso l’identificazione di almeno una parte di tali soggetti nel momento in cui ha giustificato le relazioni con tali individui deducendone, in un caso, la parentela con una donna alla quale è stato sentimentalmente legato, in altri casi, la sussistenza di risalenti amicizie o la condivisione di attività sportive.
Tali frequentazioni, d’altra parte, non hanno riguardato solamente -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto nel provvedimento, per completezza, è stato precisato che anche il fratello di quest’ultimo, -OMISSIS--OMISSIS-, titolare dell’ulteriore metà del capitale sociale, all’esito di un controllo dell’11 luglio 2020 è risultato trovarsi in compagnia di un soggetto condannato in via definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione.
10.1. Già gli elementi segnalati appaiono significativi in quanto, la numerosità stessa degli episodi di incontro enumerati nel provvedimento fa presumere il rischio non occasionale di inquinamento mafioso dell’impresa.
10.2. D’altronde, poiché l'interdittiva è una tipica misura di prevenzione, come affermato dalla giurisprudenza non è necessario che né il relativo provvedimento né la sentenza spieghino le modalità in cui le frequentazioni di soggetti controindicati abbiano influito sulla gestione della società, ma è sufficiente che queste possano far anche soltanto presumere, secondo la logica del "più probabile che non", che l'imprenditore, direttamente scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi .
11. Non meno rilevante è la circostanza, anch’essa evidenziata nel provvedimento impugnato, che in un periodo intercorrente tra il 2018 al 2022 i fratelli -OMISSIS- - soggetti, come almeno in parte riconosciuto dalla stessa società ricorrente, attinti da pregiudizi penali - siano stati dipendenti della stessa impresa.
11.1. Infatti, secondo la giurisprudenza, il condizionamento mafioso può derivare anche dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all'interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell'impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi. Il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente "infiltrato", del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall'esterno l'impresa, nonché dall'assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggetti sull'influenza nelle scelte dell'impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14/09/2018, n. 5410)
11.2. In tal senso, non è idoneo a smentire la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa derivante dalla presenza dei fratelli -OMISSIS- nella compagine di dipendenti della società la circostanza che sarebbero stati, ad un certo punto, uno licenziato, l’altro fatto dimettere, sia perché tali successivi accadimenti non hanno di per sé eliminato le conseguenze ed i rischi derivanti dalla loro prolungata attività presso l’impresa, sia perché, come riconosciuto espressamente dalla società, l’allontanamento di tali soggetti è avvenuto solo perché questi avrebbero esercitato forme di concorrenza sleale e non già quale misura di self-cleaning , ovvero per una presa di distanza della società stessa e dei fratelli -OMISSIS- dai trascorsi penalmente rilevanti dei suddetti dipendenti.
12. Di non minor pregnanza deve ritenersi, contrariamente a quanto argomento nel ricorso, il coinvolgimento dei fratelli -OMISSIS-, ben segnalato nel provvedimento, nell’operazione di polizia “-OMISSIS-” (nell’ambito della quale sono stati destinatari di misura cautelare di inibizione temporanea dell’esercizio dell’attività imprenditoriale), relativa ad un traffico illecito di rifiuti, che sarebbe stato gestito, nel ruolo di capo e promotore, da -OMISSIS-, soggetto fortemente inserito nel contesto mafioso, in quanto fratello del già capo clan del -OMISSIS-di Messina e promotore di un sodalizio criminale in seno al quale, secondo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia puntualmente riportate nel provvedimento oggetto di odierna impugnazione, sarebbe stato personaggio di riferimento del clan -OMISSIS-.
12.1. Deve, infatti, convenirsi sul fatto che il reato contestato, quale delitto-spia, secondo il riferimento presente nell’art. 84 c.4. del Codice Antimafia, smentica decisamente le censure formulate in proposito dai ricorrenti, accreditando, invece, la ragionevolezza ed adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il coinvolgimento nell’indagine, a prescindere dai futuri esiti del procedimento penale, appare elemento sufficiente a sostenere il rischio di infiltrazione mafiosa dell’impresa, dal momento che “ ai fini dell'emissione del provvedimento di interdittiva antimafia non è richiesta né la sussistenza di condanne, quale presupposto preclusivo al giudizio complessivo sugli altri indici-spia, né la necessità di altri provvedimenti del giudice penale, rinvio a giudizio, misure cautelari, misure di prevenzione, ai fini della complessiva valutazione sul grado di permeabilità della criminalità organizzata ”(T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 10/10/2024, n. 3335).
12.2. Nel merito delle contestazioni, infatti, il ripetuto smaltimento di rifiuti edili, da parte dei fratelli -OMISSIS-, presso la discarica abusiva nella disponibilità del predetto -OMISSIS-, può ritenersi sintomatica, secondo i parametri della prevenzione amministrativa, della partecipazione di tali soggetti ad un sistema di gestione illecita dei rifiuti che ha comportato l’inserimento dell’impresa da essi gestita in un contesto criminale nel quale appare ragionevole ritenere che possa manifestarsi il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività economica esercitata.
13. Più in generale, non può ritenersi corretto il compimento di una valutazione atomistica degli elementi indicati nel provvedimento a dimostrazione delle numerose interferenze con ambiti mafiosi dell’attività d’impresa, essendo, invece, necessaria una considerazione complessiva del quadro indiziario, nel quale ognuno degli elementi sopra indicati, discrezionalmente valutato dal Prefetto, acquista valenza nella sua connessione con gli altri mediante la contestualizzazione dei fatti stessi nell’ambito degli ambienti mafiosi di riferimento.
14. Proprio nell’ottica di una considerazione complessiva delle risultanze fattuali non può essere trascurato neanche il riferimento, nel provvedimento impugnato, alle vicende costitutive dell’impresa, rilevata da soggetti con numerosi precedenti penali indicati nel provvedimento stesso. Va evidenziato, in proposito, che, su tale particolare elemento indiziario, non emerge alcuna lesione del contradditorio, dal momento che dal verbale di audizione risulta che la questione è stata oggetto di esame proprio in tale sede. Nel merito, la valenza indiziaria di tale profilo non può dirsi smentita dalla circostanza che il cedente sarebbe stato indagato a distanza di tempo dalla cessione dell’azienda, in quanto, come sopra indicato, quel che, in generale rileva, è la conferma dell’inserimento dei soggetti cui fa capo la società prevenuta in un contesto di relazioni e di affari con soggetti complessivamente inseriti in un sistema di relazioni criminali.
15. In definitiva, sulla base del predetto quadro indiziario, composto di elementi nel complesso rispondenti ai requisiti di precisione, gravità e concordanza, appare certamente non irragionevole, e rispondente alla regola dell’accertamento basato sul “più probabile che non”, la tesi, ricostruita dall’Amministrazione, del rischio di infiltrazione mafiosa della società ricorrente.
Può dunque affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che l’osservazione unitaria e d’insieme degli elementi raccolti, letti in connessione reciproca, ha restituito il quadro, seppur di natura indiziaria e sintomatica, di una più che plausibile contiguità dell’impresa in esame con organizzazioni malavitose radicate nel territorio, con il conseguente pericolo di condizionamento mafioso della sua attività.
16. In conclusione, per tutte le ragioni indicate, il ricorso, ivi compresa, conseguentemente, la domanda risarcitoria formulata per l’ipotesi di accertata illegittimità del provvedimento, deve essere integralmente rigettato.
17. Le spese di causa seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private richiamate nel presente provvedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.