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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 4/b 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240030832986000 2679 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2256/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti di causa, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 059 2024 0028236670000, di complessive
€ 2.684,88 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione Lecce, citando in giudizio lo stesso agente della riscossione ed il (già) Consorzio_1 e Associazione_1, oggi sostituito dal Consorzio_1
. La predetta cartella veniva, infatti, posta in essere a seguito di ruolo n. 2024/001059 emesso dal predetto cessato consorzio, reso esecutivo in data 05.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione in data 25.03.2024.
Con l'atto impugnato veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica terreni e fabbricati, cod. 0630, ed il pagamento del contributo opere irrigue, cod. 0648, relativo all'anno 2023 in relazione alla proprietà di una serie di immobili (fabbricati e terreni agricoli) censiti nel catasto dei comuni di PE (Le) e Cutrofiano
(Le).
A sostegno delle proprie ragioni deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Inesistenza giuridica della notifica per violazione dell'art. 2 r.d. n. 639/1910.
2. Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per violazione degli articoli 2, r.d. n. 639/1910 e art
52, lett. d) D. Lgs. n. 446/1997: mancanza del visto di esecutorietà.
3. Inesistenza giuridica della cartella per mancata sottoscrizione
4. Mancata prova da parte del Consorzio_2 dell'inclusione degli immobili nel perimetro consortile e del beneficio diretto e specifico ritratto dai medesimi immobili.
5. Assenza in concreto di un beneficio diretto e specifico con conseguente illegittimità della pretesa impositiva.
6. Con riferimento al codice tributo 0648 illegittimità dell'ingiunzione per mancanza in capo al Concessionario della riscossione del potere esattivo.
7. In subordine, nullità della cartella per illegittima richiesta di pagamento di spese di riscossione, di interessi e costi di notifica: violazione r.d. n. 639/1910 e art. 52 D. Lgs. n. 446/97.
8. Vizio di motivazione nella parte relativa alla richiesta di pagamento di somme a titolo di interessi e spese di riscossione.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore.
Si costituivano in giudizio entrambi gli enti citati, ossia l'Agente della Riscossione e il Consorzio_1
i quali, in ragione della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. In particolare AD evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, di competenza dell'ente impositore
Al termine dell'udienza di trattazione dell'11.12.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la legge Regionale n. 1 del 03.02.2017 ha previsto la costituzione del
Consorzio_1 che avrebbe assunto le funzioni dei Consorzi di Bonifica soppressi: Arneo, Ugento Li Associazione_1, Stornara e Nominativo_1 e Nominativo_2 d'Apulia.
Con delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 31.07.2023 la Regione Puglia ha disposto l'operatività del nuovo “Consorzio_1 ”, di cui alla richiamata Legge Regionale n. 1/2017, a far data dal 01.01.2024.
Invero, dalla lettura dei dati presenti all'interno della stessa cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo n. 2024/001059, che ha dato impulso alla cartella di pagamento in argomento, è stato reso esecutivo in data 05.03.2024 dal cessato Consorzio_1 e Associazione_1 (consegnato all'agente della riscossione il 25.03.2024), ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso.
Per quanto innanzi il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente, quale era il Consorzio_1 e Associazione_1 in data 05.03.2024, è improduttivo di effetti giuridici e ciò è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. Civ. sez. VI – ordinanza n. 15605 del 22.06.2017).
Per quanto sopra esposto la Corte accoglie il ricorso restando assorbita l'analisi di ogni altra eccezione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 4/b 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240030832986000 2679 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2256/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti di causa, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 059 2024 0028236670000, di complessive
€ 2.684,88 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione Lecce, citando in giudizio lo stesso agente della riscossione ed il (già) Consorzio_1 e Associazione_1, oggi sostituito dal Consorzio_1
. La predetta cartella veniva, infatti, posta in essere a seguito di ruolo n. 2024/001059 emesso dal predetto cessato consorzio, reso esecutivo in data 05.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione in data 25.03.2024.
Con l'atto impugnato veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica terreni e fabbricati, cod. 0630, ed il pagamento del contributo opere irrigue, cod. 0648, relativo all'anno 2023 in relazione alla proprietà di una serie di immobili (fabbricati e terreni agricoli) censiti nel catasto dei comuni di PE (Le) e Cutrofiano
(Le).
A sostegno delle proprie ragioni deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Inesistenza giuridica della notifica per violazione dell'art. 2 r.d. n. 639/1910.
2. Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per violazione degli articoli 2, r.d. n. 639/1910 e art
52, lett. d) D. Lgs. n. 446/1997: mancanza del visto di esecutorietà.
3. Inesistenza giuridica della cartella per mancata sottoscrizione
4. Mancata prova da parte del Consorzio_2 dell'inclusione degli immobili nel perimetro consortile e del beneficio diretto e specifico ritratto dai medesimi immobili.
5. Assenza in concreto di un beneficio diretto e specifico con conseguente illegittimità della pretesa impositiva.
6. Con riferimento al codice tributo 0648 illegittimità dell'ingiunzione per mancanza in capo al Concessionario della riscossione del potere esattivo.
7. In subordine, nullità della cartella per illegittima richiesta di pagamento di spese di riscossione, di interessi e costi di notifica: violazione r.d. n. 639/1910 e art. 52 D. Lgs. n. 446/97.
8. Vizio di motivazione nella parte relativa alla richiesta di pagamento di somme a titolo di interessi e spese di riscossione.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore.
Si costituivano in giudizio entrambi gli enti citati, ossia l'Agente della Riscossione e il Consorzio_1
i quali, in ragione della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. In particolare AD evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, di competenza dell'ente impositore
Al termine dell'udienza di trattazione dell'11.12.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la legge Regionale n. 1 del 03.02.2017 ha previsto la costituzione del
Consorzio_1 che avrebbe assunto le funzioni dei Consorzi di Bonifica soppressi: Arneo, Ugento Li Associazione_1, Stornara e Nominativo_1 e Nominativo_2 d'Apulia.
Con delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 31.07.2023 la Regione Puglia ha disposto l'operatività del nuovo “Consorzio_1 ”, di cui alla richiamata Legge Regionale n. 1/2017, a far data dal 01.01.2024.
Invero, dalla lettura dei dati presenti all'interno della stessa cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo n. 2024/001059, che ha dato impulso alla cartella di pagamento in argomento, è stato reso esecutivo in data 05.03.2024 dal cessato Consorzio_1 e Associazione_1 (consegnato all'agente della riscossione il 25.03.2024), ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso.
Per quanto innanzi il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente, quale era il Consorzio_1 e Associazione_1 in data 05.03.2024, è improduttivo di effetti giuridici e ciò è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. Civ. sez. VI – ordinanza n. 15605 del 22.06.2017).
Per quanto sopra esposto la Corte accoglie il ricorso restando assorbita l'analisi di ogni altra eccezione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.