Articolo 1410 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1409Articolo 1411
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9 ottobre 2010
Art. 1410. Istituzione 1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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